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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2197/2024 R.G. in data 3.12.2024, promossa d a con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, (C.F. Parte_1
, P. IVA ), rappresentata da con sede in P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, (C.F. ), in persona del procuratore Dott.ssa P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Versace Parte_3
ricorrente
c o n t r o
- (C.F. , residente in 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) CP_1 C.F._1
via Pertini n. 20,
- (C.F. ) residente in [...] C.F._2
Veneto n. 25/2,
- (C.F. ) residente in [...] C.F._3
Giacomo n. 49,
- (C.F. ) residente in 30023 CO Controparte_4 C.F._4
TA (VE) via Muteron n. 1 int. 3, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca LIUT resistenti
avente per oggetto: altri istituti relativi alle successioni;
1 trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11.4.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, come da ricorso introduttivo e pertanto
“Voglia il Tribunale adito, per i motivi su esposti e previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, contrariis rejectis, Nel merito - dichiarare aperta la successione del sig. R_
, nato a [...] il [...], CF. , e deceduto in
[...] C.F._5
data 13 giugno 2011, e la successione del sig. , nato a Caorle (VE) in [...] 04 giugno Persona_2
1945, C.F. , e deceduto in data 20 aprile 2013; - accertare e dichiarare, per i C.F._6
motivi dedotti in narrativa, che i sigg.ri , e sono eredi CP_3 CP_1 CP_2 del sig. , poiché ai sensi dell'art 476 c.c. hanno accettato tacitamente l'eredità dello Persona_1
stesso sig. ; - accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, che la sig.ra Persona_1
è erede del sig. , poiché ai sensi dell'art 476 c.c. ha accettato Controparte_4 Persona_2 tacitamente l'eredità dello stesso sig. ; - ordinare per l'effetto alla Conservatoria Persona_2 dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Venezia Servizio di Pubblicità Immobiliare di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione dell'emananda sentenza, nonché al compimento di ogni altra formalità necessaria, con esonero da ogni sua responsabilità.
In via istruttoria In caso di specifica contestazione delle circostanze di fatto indicate nel presente atto si chiede che venga ammessa la prova per interpello e testimoniale sulle stesse precedute dalla locuzione “vero che”, con i testi che ci si riserva di indicare. Riservata ogni ulteriore deduzione, istanza e produzione nei termini di rito.
Con vittoria delle spese”.
Parti resistenti, come da comparsa di costituzione e pertanto
“I Resistenti non si oppongono all'accoglimento delle domande proposte da . 21.2. In punto Pt_1
spese di lite, nessuna spese potrà essere liquidata in favore di ponendola a carico dei Pt_1
Resistenti. 21.3. Al Tribunale viene rimessa la valutazione, in applicazione dell'art. 96 C.P.C., di statuire con riferimento all'azione proposta da . 21.4. In ogni caso, i Resistenti instano per Pt_1
l'adozione di ogni provvedimento utile e necessario alla tutela dei propri diritti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con ricorso depositato in data 3/12/24, a chiesto nei confronti di Parte_4
e l'accertamento CP_3 CP_1 CP_2 Controparte_4 dell'intervenuta accettazione tacita delle eredità rispettivamente dei de cuius (i Persona_1
primi tre) e (la quarta). Persona_2
Per la comparizione delle parti è stata fissata l'udienza del giorno 11/4/25.
Decreto di fissazione e ricorso introduttivo sono stati regolarmente notificati alle parti resistenti, che si sono costituite aderendo alla domanda principale, contestando le richieste in punto spese della ricorrente e rimettendo al Tribunale la valutazione sulla responsabilità aggravata della controparte.
Nell'udienza si è proceduto ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Le parti hanno richiamato e argomentato le rispettive conclusioni, chiedendone l'accoglimento. Il deposito della sentenza è stato riservato nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
2. Parte ricorrente ha allegato e documentato (doc. 3 e 4) di essere diventata, per effetto di due successivi contratti di cessione in blocco, cessionaria dei crediti di cui era stata originaria titolare
Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. Tra i rapporti in cui è succeduta Parte_4
vi è anche quello costituito con contratto di mutuo fondiario stipulato in data 25.03.2008 tra l'allora
Banca Popolare di Vicenza, i mutuatari e e i terzi datori di CP_1 CP_5
ipoteca e (doc. 5 e Persona_1 CP_3 Persona_2 Controparte_4
6).
In particolare, secondo quanto rappresentato da parte ricorrente, a fronte di un successivo atto di restrizione, l'ipoteca ha attualmente a oggetto quattro unità negoziali. Le prime due, di cui erano originariamente comproprietari e a seguito del decesso del Persona_1 CP_3
primo datore di ipoteca devono ora intendersi in comproprietà tra e i due figli CP_3
/suoi e del de cuius) e Analogamente, gli altri due immobili, di CP_1 CP_2
cui erano originariamente comproprietari e a seguito del Persona_2 Controparte_4
decesso del primo devono ora intendersi in proprietà esclusiva della seconda, per effetto di successoine testamentaria.
L'attuale creditrice, avendo iniziato l'esecuzione immobiliare a seguito dell'inadempimento dei mutuatari, ha rilevato l'omessa trascrizione dell'accettazione delle eredità dei de cuius sopra indicati, il che pregiudica la continuità delle trascrizioni, per cui ha assunto la presente iniziativa giudiziaria.
3 3. La ricorrente ha chiesto l'accertamento della tacita accettazione delle eredità sopra indicate, non in forza della presentazione, in entrambi i casi, della dichiarazione di successione, in quanto atto avente natura essenzialmente fiscale con limitato valore indiziario, ma sulla scorta della voltura catastale pro quota dei beni immobili relitti dal de cuius (doc.19, 20 e 21) e in Persona_1
forza della condotta processuale comune a tutti i resistenti, i quali, avendo proposto opposizione all'esecuzione a seguito di notifica dell'atto di precetto, senza contestare la loro legittimazione passiva e quindi la loro qualità di eredi (doc.10), avrebbero, nella tesi della parte, compiuto un atto che, esorbitando dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, presupporrebbe necessariamente la qualità di erede e quindi la volontà di accettare l'eredità.
4. Fermo restando che la voltura catastale dei beni in capo al successore mortis causa consente di affermare, in forza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo
Cass. n.11478/2021, conforme a Cass. nn. 1438/2020, 22317/2014, 10796/2009, 5226/2002 e
7075/1999) l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di atto che rileva non solo dal punto di vista tributario, come la denuncia di successione, ma anche da quello civilistico, l'espressa dichiarazione resa nella comparsa di costituzione dai resistenti, i quali hanno confermato la loro qualità di eredi e non si sono opposti all'accoglimento della domanda, consente di ritenere accertata l'avvenuta accettazione tacita delle due eredità, a prescindere dalla valutazione della distinta e ulteriore condotta processuale dei resistenti nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
5. Restano le valutazioni in punto spese. La condotta processuale dei resistenti esclude che vi sia stata contestazione delle pretese azionate, per cui, in difetto di un effettivo contenzioso, non opera il principio della soccombenza, dovendosi conseguentemente compensare integralmente le spese di lite.
Proprio l'adesione dei resistenti alla domanda, che è risultata fondata, esclude i presupposti di una ipotetica responsabilità aggravata in capo alla ricorrente, la cui iniziativa giudiziaria è dipesa dalla necessità di procurarsi un titolo giudiziale per procedere alla trascrizione dell'accettazione tacita delle due eredità necessaria a fini esecutivi, non essendo sufficiente un'eventuale dichiarazione degli esecutati resa nell'ambito del giudizio di esecuzione, che avrebbe comunque dovuto essere
4 sospeso una volta rilevata dal giudice la discontinuità delle trascrizioni, proprio per la necessità di ottenere un titolo per poter procedere alle trascrizioni mancanti.
P. Q. M.
il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2197/2024 R.G., così decide:
a) accerta e dichiara l'accettazione tacita della eredità del de cuius nato a Persona_1
Portogruaro (VE) il 15 agosto 1940, CF. , e deceduto in data 13 giugno C.F._5
2011, da parte di:
- nata a [...] il [...], C.F. CP_3
, C.F._3
- nato a [...] in data [...], C.F. CP_1 C.F._1
- nato a [...] il [...], C.F. CP_2
; C.F._2
b) accerta e dichiara l'accettazione tacita della eredità del de cuius nato a [...] Persona_2
(VE) in data 04 giugno 1945, C.F. , e deceduto in data 20 aprile 2013 da C.F._6
parte di:
- nata a [...] il [...], C.F. Controparte_4
; C.F._4
c) ordina al Conservatore dei RRII di Venezia le trascrizioni conseguenti;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, il 17/4/25
Il Giudice
Dott. Giorgio Cozzarini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2197/2024 R.G. in data 3.12.2024, promossa d a con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, (C.F. Parte_1
, P. IVA ), rappresentata da con sede in P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, (C.F. ), in persona del procuratore Dott.ssa P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Versace Parte_3
ricorrente
c o n t r o
- (C.F. , residente in 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) CP_1 C.F._1
via Pertini n. 20,
- (C.F. ) residente in [...] C.F._2
Veneto n. 25/2,
- (C.F. ) residente in [...] C.F._3
Giacomo n. 49,
- (C.F. ) residente in 30023 CO Controparte_4 C.F._4
TA (VE) via Muteron n. 1 int. 3, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca LIUT resistenti
avente per oggetto: altri istituti relativi alle successioni;
1 trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11.4.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, come da ricorso introduttivo e pertanto
“Voglia il Tribunale adito, per i motivi su esposti e previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, contrariis rejectis, Nel merito - dichiarare aperta la successione del sig. R_
, nato a [...] il [...], CF. , e deceduto in
[...] C.F._5
data 13 giugno 2011, e la successione del sig. , nato a Caorle (VE) in [...] 04 giugno Persona_2
1945, C.F. , e deceduto in data 20 aprile 2013; - accertare e dichiarare, per i C.F._6
motivi dedotti in narrativa, che i sigg.ri , e sono eredi CP_3 CP_1 CP_2 del sig. , poiché ai sensi dell'art 476 c.c. hanno accettato tacitamente l'eredità dello Persona_1
stesso sig. ; - accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, che la sig.ra Persona_1
è erede del sig. , poiché ai sensi dell'art 476 c.c. ha accettato Controparte_4 Persona_2 tacitamente l'eredità dello stesso sig. ; - ordinare per l'effetto alla Conservatoria Persona_2 dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Venezia Servizio di Pubblicità Immobiliare di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione dell'emananda sentenza, nonché al compimento di ogni altra formalità necessaria, con esonero da ogni sua responsabilità.
In via istruttoria In caso di specifica contestazione delle circostanze di fatto indicate nel presente atto si chiede che venga ammessa la prova per interpello e testimoniale sulle stesse precedute dalla locuzione “vero che”, con i testi che ci si riserva di indicare. Riservata ogni ulteriore deduzione, istanza e produzione nei termini di rito.
Con vittoria delle spese”.
Parti resistenti, come da comparsa di costituzione e pertanto
“I Resistenti non si oppongono all'accoglimento delle domande proposte da . 21.2. In punto Pt_1
spese di lite, nessuna spese potrà essere liquidata in favore di ponendola a carico dei Pt_1
Resistenti. 21.3. Al Tribunale viene rimessa la valutazione, in applicazione dell'art. 96 C.P.C., di statuire con riferimento all'azione proposta da . 21.4. In ogni caso, i Resistenti instano per Pt_1
l'adozione di ogni provvedimento utile e necessario alla tutela dei propri diritti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con ricorso depositato in data 3/12/24, a chiesto nei confronti di Parte_4
e l'accertamento CP_3 CP_1 CP_2 Controparte_4 dell'intervenuta accettazione tacita delle eredità rispettivamente dei de cuius (i Persona_1
primi tre) e (la quarta). Persona_2
Per la comparizione delle parti è stata fissata l'udienza del giorno 11/4/25.
Decreto di fissazione e ricorso introduttivo sono stati regolarmente notificati alle parti resistenti, che si sono costituite aderendo alla domanda principale, contestando le richieste in punto spese della ricorrente e rimettendo al Tribunale la valutazione sulla responsabilità aggravata della controparte.
Nell'udienza si è proceduto ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Le parti hanno richiamato e argomentato le rispettive conclusioni, chiedendone l'accoglimento. Il deposito della sentenza è stato riservato nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
2. Parte ricorrente ha allegato e documentato (doc. 3 e 4) di essere diventata, per effetto di due successivi contratti di cessione in blocco, cessionaria dei crediti di cui era stata originaria titolare
Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. Tra i rapporti in cui è succeduta Parte_4
vi è anche quello costituito con contratto di mutuo fondiario stipulato in data 25.03.2008 tra l'allora
Banca Popolare di Vicenza, i mutuatari e e i terzi datori di CP_1 CP_5
ipoteca e (doc. 5 e Persona_1 CP_3 Persona_2 Controparte_4
6).
In particolare, secondo quanto rappresentato da parte ricorrente, a fronte di un successivo atto di restrizione, l'ipoteca ha attualmente a oggetto quattro unità negoziali. Le prime due, di cui erano originariamente comproprietari e a seguito del decesso del Persona_1 CP_3
primo datore di ipoteca devono ora intendersi in comproprietà tra e i due figli CP_3
/suoi e del de cuius) e Analogamente, gli altri due immobili, di CP_1 CP_2
cui erano originariamente comproprietari e a seguito del Persona_2 Controparte_4
decesso del primo devono ora intendersi in proprietà esclusiva della seconda, per effetto di successoine testamentaria.
L'attuale creditrice, avendo iniziato l'esecuzione immobiliare a seguito dell'inadempimento dei mutuatari, ha rilevato l'omessa trascrizione dell'accettazione delle eredità dei de cuius sopra indicati, il che pregiudica la continuità delle trascrizioni, per cui ha assunto la presente iniziativa giudiziaria.
3 3. La ricorrente ha chiesto l'accertamento della tacita accettazione delle eredità sopra indicate, non in forza della presentazione, in entrambi i casi, della dichiarazione di successione, in quanto atto avente natura essenzialmente fiscale con limitato valore indiziario, ma sulla scorta della voltura catastale pro quota dei beni immobili relitti dal de cuius (doc.19, 20 e 21) e in Persona_1
forza della condotta processuale comune a tutti i resistenti, i quali, avendo proposto opposizione all'esecuzione a seguito di notifica dell'atto di precetto, senza contestare la loro legittimazione passiva e quindi la loro qualità di eredi (doc.10), avrebbero, nella tesi della parte, compiuto un atto che, esorbitando dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, presupporrebbe necessariamente la qualità di erede e quindi la volontà di accettare l'eredità.
4. Fermo restando che la voltura catastale dei beni in capo al successore mortis causa consente di affermare, in forza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo
Cass. n.11478/2021, conforme a Cass. nn. 1438/2020, 22317/2014, 10796/2009, 5226/2002 e
7075/1999) l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di atto che rileva non solo dal punto di vista tributario, come la denuncia di successione, ma anche da quello civilistico, l'espressa dichiarazione resa nella comparsa di costituzione dai resistenti, i quali hanno confermato la loro qualità di eredi e non si sono opposti all'accoglimento della domanda, consente di ritenere accertata l'avvenuta accettazione tacita delle due eredità, a prescindere dalla valutazione della distinta e ulteriore condotta processuale dei resistenti nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
5. Restano le valutazioni in punto spese. La condotta processuale dei resistenti esclude che vi sia stata contestazione delle pretese azionate, per cui, in difetto di un effettivo contenzioso, non opera il principio della soccombenza, dovendosi conseguentemente compensare integralmente le spese di lite.
Proprio l'adesione dei resistenti alla domanda, che è risultata fondata, esclude i presupposti di una ipotetica responsabilità aggravata in capo alla ricorrente, la cui iniziativa giudiziaria è dipesa dalla necessità di procurarsi un titolo giudiziale per procedere alla trascrizione dell'accettazione tacita delle due eredità necessaria a fini esecutivi, non essendo sufficiente un'eventuale dichiarazione degli esecutati resa nell'ambito del giudizio di esecuzione, che avrebbe comunque dovuto essere
4 sospeso una volta rilevata dal giudice la discontinuità delle trascrizioni, proprio per la necessità di ottenere un titolo per poter procedere alle trascrizioni mancanti.
P. Q. M.
il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2197/2024 R.G., così decide:
a) accerta e dichiara l'accettazione tacita della eredità del de cuius nato a Persona_1
Portogruaro (VE) il 15 agosto 1940, CF. , e deceduto in data 13 giugno C.F._5
2011, da parte di:
- nata a [...] il [...], C.F. CP_3
, C.F._3
- nato a [...] in data [...], C.F. CP_1 C.F._1
- nato a [...] il [...], C.F. CP_2
; C.F._2
b) accerta e dichiara l'accettazione tacita della eredità del de cuius nato a [...] Persona_2
(VE) in data 04 giugno 1945, C.F. , e deceduto in data 20 aprile 2013 da C.F._6
parte di:
- nata a [...] il [...], C.F. Controparte_4
; C.F._4
c) ordina al Conservatore dei RRII di Venezia le trascrizioni conseguenti;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, il 17/4/25
Il Giudice
Dott. Giorgio Cozzarini
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