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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/05/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 545 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dell'avv. LUCIA DEL SORDO, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro nato a [...] il [...] Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n.2 lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e , ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 Controparte_1
stato Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza;
2) assegnare la casa coniugale, sita in Quartu S. Elena, Via Capri, n. 5, alla ricorrente, dove la stessa vivrà unitamente al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
3) confermare a carico del sig. un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne Controparte_1
di euro 250,00 da versare mensilmente entro il giorno 10 di ogni mese in favore della sig.ra Per_1
; Parte_1
4) confermare l'obbligo a carico del sig. di restituire alla sig.ra la Controparte_1 Parte_1
somma di € 47.800,00, con rate mensili di € 250,00, da versare nel c.c.b. intestato alla sig.ra
[...]
. Confermare, altresì, che qualora la casa coniugale intestata ad entrambi i coniugi dovesse Pt_1
essere venduta, il sig. si obbliga a saldare il debito residuo in un'unica soluzione;
CP_1
5) dare atto che nessun assegno è dovuto reciprocamente da un coniuge in favore dell'altro in quanto entrambi sono economicamente indipendenti.
Vinte le spese di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/01/2024, premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 25/06/1993, e che dall'unione coniugale era nato il Controparte_1
figlio (26/02/1995), non economicamente autosufficiente;
che i coniugi si erano separati con Per_1
omologa del 3/04/2023, senza più riconciliarsi, prevedendo che la casa coniugale fosse assegnata alla ricorrente, e che il padre versasse l'assegno mensile di euro 250,00; che il i era inoltre CP_1
impegnato a restituire alla ricorrente la somma di euro 47.800,00 mediante rate mensili di euro
250,00; che il convenuto tuttavia era rimasto inadempiente sia all'obbligo di mantenimento del figlio sia all'obbligo di restituzione della somma dovuta alla ricorrente;
di provvedere quindi al mantenimento proprio e del figlio attraverso il suo lavoro stagionale;
tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi con la conferma delle condizioni della separazione. Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito e, pertanto, è stata dichiarata la sua contumacia.
Sentita la ricorrente, il Giudice delegato ha in via temporanea confermato le condizioni della separazione.
Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La ricorrente ha infatti provato, attraverso i documenti prodotti, che al momento della domanda di divorzio i coniugi erano legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente
del Tribunale nella procedura di separazione, alla data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio, erano decorsi termini di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione devono essere confermate quanto alla assegnazione della casa coniugale e al contributo dovuto dal convenuto per il mantenimento del figlio,
tenuto conto che nessun mutamento sopravvenuto tale da giustificare la revisione è stato allegato.
Gli ulteriori patti intercorsi con la separazione, pienamente validi e vincolanti, in quanto pattuizioni accessorie alla separazione stessa non formano oggetto di cognizione da parte del giudice del divorzio.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Cagliari fra i coniugi Parte_1
nata a [...], [...], e nato a [...] il [...],
[...] Controparte_1
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 122, parte I, anno 1983 - Comune di CAGLIARI).
2. Assegna a la casa coniugale, sita in Quartu S. Elena via Capri, n. 5, per Parte_1
continuare ad abitarvi con il figlio;
3. Dispone che orrisponda in favore di la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 250, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio entro il giorno 10 di ogni Per_1
mese, con rivalutazione annuale secondo ISTAT a decorrere dal 28/02/2023, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 9/05//2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti