Articolo 43 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 42Articolo 44
Versione
1 gennaio 1992
Art. 43. (Costituzione delle parti) 1. L' articolo 319 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 319. (Costituzione delle parti) - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione, e quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice di udienza.
Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto a domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio di conciliazione debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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