Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00040/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Blandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’interno - Questura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l'annullamento
- del Decreto -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS-, con cui la Questura di Palermo ha rigettato l'istanza per il rilascio del porto di fucile uso tiro a volo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Ministero dell’interno - Questura di Palermo;
Viste le memorie difensive e di replica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna RO;
Uditi, nella pubblica udienza del 25 novembre 2025, i difensori delle parti, presenti così come da verbale.
FATTO e DIRITTO
A) L’odierno ricorrente, -OMISSIS-, presentava istanza alla Questura di Palermo per ottenere il rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo.
Con preavviso di rigetto ex art. 10- bis L. n. 241/1990, prot. n. -OMISSIS-del 31 marzo 2023, l’Amministrazione comunicava che dagli accertamenti istruttori era risultata una segnalazione ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990, risalente al maggio 2013 e segnalata dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, relativa al rinvenimento – in occasione del controllo di un’autovettura – di marijuana destinata all’uso personale da parte degli occupanti, tra cui il ricorrente.
Sulla base di tale episodio la Questura di Palermo ha ritenuto che l’interessato non disponesse del requisito dell’affidabilità richiesto dall’art. 35, comma 7, T.U.L.P.S., ostativo al rilascio del titolo di polizia.
Ricevuto il preavviso, il ricorrente presentava osservazioni e documentazione, rappresentando che:
– l’episodio in questione risaliva a dieci anni prima, quando egli era appena maggiorenne;
– da esso non era derivato alcun procedimento penale, come confermato dal certificato dei carichi pendenti e dal casellario giudiziale, entrambi negativi;
– negli anni successivi aveva mantenuto una condotta irreprensibile, senza ulteriori segnalazioni o comportamenti censurabili;
– aveva intrapreso un percorso lavorativo stabile, con contratto a tempo indeterminato dal 2017;
– aveva costituito un nucleo familiare, sposandosi nel 2021;
– era affetto, dal 2014, da patologia renale, incompatibile con l’assunzione di alcool, fumo o stupefacenti, come da documentazione medica prodotta;
– i test tossicologici del 6 aprile 2023 risultavano negativi.
Nonostante tali deduzioni, la Questura di Palermo ha adottato il provvedimento di rigetto impugnato motivato nel senso che l’“assunzione anche occasionale” di sostanze stupefacenti costituisce ex lege causa ostativa al rilascio del titolo, in applicazione dell’art. 35 T.U.L.P.S. e dell’art. 1, n. 5, del D.M. 28 aprile 1998.
L’Amministrazione ha ritenuto che la segnalazione del 2013 fosse sufficiente a escludere le condizioni di sicurezza soggettiva richieste dalla normativa, alla luce del principio di massima precauzione che caratterizza la materia delle armi.
Con il ricorso in epigrafe, sono dedotti i seguenti motivi.
Violazione degli artt. 11, 35 e 43 T.U.L.P.S.; violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sproporzione e travisamento dei fatti. Incongruità del richiamo al principio di massima precauzione.
Successivamente, con memoria di replica, il ricorrente ha ribadito le medesime censure e insistito per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione resistente, con memoria del 24 ottobre 2025, ha eccepito l’infondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica del 25 novembre 2025, su conforme richiesta delle parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
B) Il ricorso è fondato.
Il diniego impugnato si basa esclusivamente sulla segnalazione amministrativa ex art. 75 del d.P.R. n. 309/1990, risalente al maggio 2013, relativa alla detenzione per uso personale di una modica quantità di sostanza stupefacente.
Tale circostanza costituisce, secondo la Questura di Palermo, indice sufficiente di inaffidabilità ai sensi dell’art. 35, comma 7, T.U.L.P.S., anche in ragione della previsione contenuta nell’art. 1, punto 5, del d.m. 28 aprile 1998, che considera causa di non idoneità l’assunzione “anche occasionale” di sostanze stupefacenti.
Tuttavia, l’impostazione seguita dall’Amministrazione non può essere condivisa.
La Sezione ha chiarito, in un precedente recente e pienamente pertinente (TAR Sicilia – Palermo, IV, n. 2550/2024), che l’effetto impeditivo derivante da un episodio di detenzione o assunzione di sostanze stupefacenti non opera in modo automatico, specie quando il fatto risulti isolato e risalente nel tempo, manchino ulteriori elementi negativi e la persona abbia dimostrato, negli anni successivi, una condotta pienamente conforme.
Applicando tale principio al caso in esame, l’episodio del 2013 risulta avvenuto circa dieci anni prima dell’adozione del provvedimento impugnato.
Si tratta di un episodio unico, comunque non sfociato in un procedimento penale, e non seguito da ulteriori condotte censurabili. Per converso, dagli atti risulta che il ricorrente ha intrapreso e mantenuto una vita pienamente regolare.
La Questura resistente, nel disporre il rigetto, non ha dato conto di alcun elemento ostativo ulteriore rispetto all’episodio del 2013, né ha svolto una verifica attuale della personalità del richiedente.
La motivazione dell’atto impugnato si limita a ribadire formule generiche sul principio di precauzione, senza confrontarsi con gli elementi favorevoli allegati dall’interessato.
Su tale punto, la Sezione ha già rilevato che l’Amministrazione non può esimersi dal compiere un’istruttoria completa e aggiornata, e che il provvedimento deve essere sorretto da un giudizio prognostico attuale e concreto (cfr. TAR Sicilia – Palermo, IV, 9 agosto 2024, n.2430).
Né può sostenersi che l’art. 1, punto 5, del d.m. 28 aprile 1998 imponga un automatismo ostativo.
L’Amministrazione resistente, nel caso di specie, ha valorizzato in modo assorbente la segnalazione del 2013, senza procedere ad una valutazione complessiva e attuale della posizione dell’interessato, in assenza di una istruttoria aggiornata e di un giudizio prognostico conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Ne consegue che il ricorso va accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di riesaminare la posizione dell’interessato mediante istruttoria completa e aggiornata.
C) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RU, Presidente
Anna RO, Consigliere, Estensore
IS LI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna RO | AN RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.