TAR Palermo, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 40
TAR
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione degli artt. 11, 35 e 43 T.U.L.P.S.; violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sproporzione e travisamento dei fatti. Incongruità del richiamo al principio di massima precauzione.

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che l'episodio del 2013 non opera in modo automatico come causa ostativa, specie quando è isolato, risale nel tempo, non è seguito da ulteriori condotte negative e la persona ha dimostrato una condotta regolare. L'amministrazione non ha dato conto di ulteriori elementi ostativi né ha svolto una verifica attuale della personalità del richiedente, limitandosi a motivazioni generiche e non confrontandosi con gli elementi favorevoli. L'art. 1, punto 5, del d.m. 28 aprile 1998 non impone un automatismo ostativo, ma richiede una valutazione complessiva e attuale della posizione dell'interessato, conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 40
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo