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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2063-2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ssa AU D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
e Parte_1 Parte_2
, Parte_3 rappresentate e difese dall'Avv. Pier Francesco Angelini del Foro di Grosseto, appellanti nei confronti di
, Controparte_1 con l'Avv. Marco Notari del Foro di Grosseto, convenuta in appello
e Controparte_2 Controparte_3
(eredi di ), _1 con l'Avv. Alfredo Bragagni, di Grosseto, convenuti in appello (interventori nel giudizio di primo grado) - appellanti incidentali riguardo la sentenza non definitiva num. 806\2018 emessa dal Tribunale di Grosseto.
Causa avente ad oggetto: pattuizioni in violazione del
1 divieto patti successori ex art. 458 c.c. - appello avverso sentenza n. 194/2021 emessa in data 1/3/2021 dal
Tribunale di Grosseto, depositata in cancelleria in data 6
Marzo 2021.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per le appellanti: “Nel ribadire la richiesta, in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 194/2021 oggetto di appello, nonché
l'ulteriore conclusione preliminare di dichiarare inprocedibile il giudizio di primo grado per rinuncia alla materia del contendere da parte della Signora
, avvenuta con la sua dichiarazione Controparte_1 sottoscritta in data 01/02/1990, e nel merito la richiesta di accertare e dichiarare che il contratto di compr avendita stipulato nell'anno 1989 tra e _4 _1 da un lato e
[...] Parte_1 dall'altra, è valido ed efficace a tutti gli effetti (come dimostra anche la sentenza definitiva n. 1648/2018 RG
1284/2011 repertorio n. 1633/18 del 6/7/2018 di questa
Eccellentissima Corte, che concerne la parte del “saldo” della compravendita che gli stessi odierni appellanti hanno ottenuto), questa difesa anzitutto si oppone fermamente all'accoglimento degli appelli incidentali proposti in quanto infondati in fatto ed in diritto, e comunque già sconfessati dal comportamento di
che ha ricevuto delle somme nel Controparte_1
1989/90.
Inoltre deve rilevarsi l'intervenuto conflitto di interessi in capo al Collega Avvocato Bragagni che contemporaneamente è difensore e procuratore speciale del defunto dopodichè è divenuto Persona_2 anche procuratore dei cugini/nipoti e AU CP_5
2 aggravando, a sommesso parere di questa CP_2 difesa, la già traballante tesi circa la bontà, genuinità e neutralità delle dichiarazioni confessorie rese proprio dal defunto proprio allo scadere dei 10 anni dalla Per_1 prescrizione della domanda di simulazione;
il tutto ovviamente senza nulla di personale nei confronti del ma solo a dimostrare un conflitto di Parte_4 interesse di natura processuale. In subordine viene comunque richiesta nuova CTU al fine di verificare il reale valore e consistenza dell'asse ereditario oggetto di appello, atteso che la CTU svolta in primo grado riferisc e la presenza di una vigna in realtà manchevole e comunque riporta valori esageratamente abnormi al valore di mercato della zona ove è sito l'asse ereditario.
In ulteriore subordine viene richiesto che la causa sia trattenuta in decisione con concessione d i termini per deposito di note conclusionali e repliche ex art. 190 cpc.
In tutti i casi con vittoria di spese e onorari di entrambi i giudizi.”
Per la convenuta : “a) in via Controparte_1 principale, respingere l'appello avversario proposto in via principale perché infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 194/2021 del
Tribunale di Grosseto nelle parti ex adverso impugnate;
b) in subordine nella denegata ed impugnata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, ac cogliere l'appello incidentale proposto dalla sig.ra e, Controparte_1 per l'effetto, dichiarata la nullità della compravendita del
22.12.1989 ai rogiti notaio rep. n. Persona_3
90216, previa ricostruzione dell'asse ereditario di _4
e/o degli assi ereditari di e
[...] _4 _1
, procedere alla divisione dello stesso,
[...] dichiarando il diritto di a partecipare Controparte_1 alla divisione di detto asse in ragione della sua qualità di 3 erede della sola , liqui dando per equivalente la _4 quota a lei spettante ai sensi dell'art. 726 c.c., oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese di giudizio”.
Per i convenuti e Controparte_2 P_
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrariis
[...] reiectis, a) respingere l'appello avversario proposto in via principale perché infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 194/2021 del
Tribunale di Grosseto nelle parti ex adverso impugnate;
b) accogliere l'appello incidentale proposto dai sigg.ri
e e, per l'effetto, Controparte_2 Controparte_3
- quanto alla causa n. 1962/2006 R.G., dichiarata la nullità della compravendita del 22.12.1989 ai rogiti notaio rep. n. 90216, previa ricostruzione Persona_3 dell'asse ereditario di e _4 _1
, procedere alla divisione dello stesso,
[...] dichiarando il diritto di e Controparte_2 P_
, in qualità di eredi di a
[...] Persona_4 partecipare alla divisione di detto asse i n ragione della loro qualità di eredi del e _1 liquidando per equivalente la quota a loro spettante ai sensi dell'art. 726 c.c. - quanto alla causa n.
242/2007 R.G., condannare la sig.ra Parte_1
a pagare le spese di lite del giudizio riunito. Con
[...] vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio ”.
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di CP_1
Grosseto il fratello , la LI di Controparte_6 questi , oltre al padre Parte_1 CP_1
4 per sentir accertata, in via principale, la Per_1 simulazione e, quindi, la nullità del con tratto di compravendita immobliare stipulato in data 22/12/1989 tra i genitori ( e da _1 _4 una parte e la nuora dall'altra. Parte_1
L'attrice assumeva che l'atto dissimulasse una donazione di immobili, peraltro non stipulata nelle forme di legge per mancanza di testimoni e, in ogni caso, doveva ritenersi contrario alla disposizione di cui all'art. 458 c.c. in quanto negozio che si inseriva in un più ampio schema regolamentare diretto a disciplinare la successione dei genitori.
A sostegno delle predette domande, la CP_1 assumeva preliminarmente che i genitori con la simulata vendita in questione avevano inteso privilegiare il mantenimento dell'intera proprietà a favore del figlio maschio (il fratello coniuge della . CP_6 Pt_1
La natura simulata dell'atto emergeva dall'importo del prezzo, pari a vecchie Lire 90.000.000, che sarebbe stato corrisposto in contanti agli alienanti, nonché dall'esistenza di due scritture private recanti, rispettivamente, le date del 22/12/1989 e 1/2/1990 nelle prima delle quali il fratello e la LI si assumevano l'obbligo di mantenere i genitori vita natural durante e a corrispondere Loro una somma mensile di L. 1.000.000, mentre nella seconda i genitori davano atto di aver corrisposto alla figlia, odierna attrice, la somma di L.
25.000.000 per non svantaggiarla.
A riprova della fondatezza della tesi sostenuta, l'attrice
5 allegava altresì che il padre aveva apposto la propria firma in calce a una lettera del 2/11/2005 e a una missiva del 25/11/2005, entrambe dattiloscritte, dalla lettura del cui testo veniva confermata la natura fittizia della compravendita oltre e il fatto che la firma gli sarebbe stata estorta con violenza.
Pertanto, dichiarato nullo il trasferimento alla nuora
[...] dei diritti di proprietà sui beni Parte_1 compravenduti (podere 59, località Poggio Peri, sito nella frazione di Rispescia del Comune di Grosseto, composto da un fabbricato rurale e da terreni agricoli, censiti al
N.C.E.U. del Comune di Grosseto al fgl. 85, part.lla 1260, sub. 4 cat A/2 ed al fgl 85 part.lla 1260 sub. 5 cat. C/2) questi avrebbero dovuto far parte dell'asse ereditario della defunta madre (deceduta il 21 settembre _4
1996) nei limiti del 50% e l'attrice, quale ered e legittimaria, avrebbe dovuto essere considerata titolare della quota di ¼ dei beni caduti in successione.
In subordine, l'attrice chiedeva, sempre in qualità di legittimaria, la riduzione della donazione in questione e la divisione dell'asse ereditario della madre ( e Persona_5
l'attribuzione della quota di sua spettanza.
-
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta
[...]
, sia in proprio che in qualità di curatore Parte_1 del marito (inabilitato, nelle more, Controparte_6 dal Tribunale di Grosseto con sentenza n. 865/2006), che resisteva alla domanda dell'attrice chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata.
6 La convenuta sosteneva in primo luogo la piena validità del contratto di compravendita, ri sultando documentalmente pagata per l'acquisto del podere una somma di denaro congrua rispetto ai valori del mercato immobiliare all'epoca di allora.
La convenuta promuoveva querela di falso avverso le due prodotte scritture dattiloscritte del 2/11/2005 e
25/11/2005 che l'attrice assumeva essere state sottoscritte dal padre che pure le aveva prodotte, una volta costituitosi anch'egli in giudizio per confermare la tesi della figlia attrice ed aderire alla domanda.
Il giudice procedeva alla trattazione della causa ammettendo la proposizione della querela di falso e i mezzi di prova orale chiesti dalle parti.
-
Con distinti atti introduttivi di giudizio, Parte_1 promuoveva due azioni di responsabilità
[...] extracontrattuale, la prima nei confronti d i _1
iscritta al RG n. 242/2007, ed la seconda nei
[...] confronti di iscritta al n. RG. Controparte_1
243/2007 chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno conseguente al disagio psichico assertivamente provocatole per aver promosso l'azione di simulazione in parola.
All'udienza del 16.3.2009 indicata per la prosecuzione del procedimento veniva dichiarato il decesso del convenuto ed il G.I., conseguentemente, Controparte_6 dichiarava l'interruzione del processo che veniva poi riassunto da parte dell'attrice nei confronti degli eredi
7 (cioè la LI già convenuta in Parte_1 giudizio, e le figlie ed . Pt_2 Parte_3
Svolta l'istruttoria orale della causa, esperito interrogatorio formale e interrogato rio per testi, espletata una CTU per accertare il valore del podere e per la formazione di un progetto divisionale.
A seguito del decesso del convenuto Controparte_6 avvenuto il 20/6/2008, il processo veniva riassunto dal il quale citava in riassunzione la _1 nuora e le nipoti nonché di Lei Parte_1 figlie e Pt_2 Parte_3
Si procedeva all'ulteriore istruzione della causa, con l'assunzione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per ottenere una stima del compendio immobiliare e formare un eventuale progetto divisionale.
Il processo veniva nuovamente interrotto a seguito del decesso di e poi riassunto anche _1 nei confronti dei suoi eredi AU e Controparte_3
(figli dell'attrice).
Alla successiva udienza del 23.10.2013, i predetti AU ed si costituivano con atto di Controparte_3 intervento adesivo autonomo ex art. 105 c.p.c. in qualità di successori di per _1 rappresentazione a seguito della rinuncia della figlia -
l'attrice – nominata erede universale Controparte_1 per testamento pubblico in data 19.1.2006, chiedendo in via preliminare, dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel giudizio e nel merito, fosse dichiarata la
8 simulazione della compravendita del 22.12.1989 e la sua conseguente nullità per difetto di forma, previa ricostruzione dell'asse ereditario di e _4
, procedere alla divisione dello _1 stesso, accertando la loro quota di spettanza nella misura di 4\6 “e, conseguentemente, assegnando ai medesimi beni a riempimento della quota a loro spettante ai sensi dell'art. 726 c.c.”
Riuniti i procedimenti, all'udienza del 6/3/2018 la causa veniva una prima volta trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Grosseto pubblicava quindi in data
179.2018, la sentenza non definitiva, con la quale dichiarava inammissibile l'intervento svolto in causa da e AU. Controparte_3
Rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione e completata la trattazione, all'udienza del 19/5/2020, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale decideva quindi la causa con la sentenza definitiva oggi appellata, con la quale riconosceva fondata la domanda proposta dall'attrice Controparte_1 annullando il contratto di compravendita stipulato dai genitori con la in quanto doveva ritenersi Pt_1 dimostrata la violazione del divieto posto dall'art. 458
c.c. per il collegamento funzionale di quel negozio con la convenzione di rinuncia all'eredità sottoscritta dall'attrice medesima e dal fratello convenuto. CP_6
La sentenza quindi recava il dispositivo in base al quale
9 veniva dichiarata l'apertura della successione di _4
a far data dal 21 settembre 1996, sciolta la relativa
[...] comunione ereditaria avente ad oggetto la quota del 50% sui terreni e fabbricati con assegnazione:
A) - della quota pari al 25% (1/4) dell'immobile, in aggiunta a quella eventualmente proveniente da altri titoli, a e, per esso, ai suoi eredi, _1 congiuntamente, e CP_5 Controparte_2
B) - della quota pari al 25% (1/4) dell'immobile, in aggiunta a quella eventualmente proveniente da altri titoli, a e, per esso, dei suoi eredi, Controparte_6 congiuntamente, Parte_1 [...]
e Parte_3 Parte_2
Gli eredi di in solido tra loro, _1
e venivano condannati al CP_5 Controparte_2 pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 conguaglio, della somma di €31.734.
Analogamente gli eredi di in solido Controparte_6 tra loro, e Parte_1 Parte_3
venivano condannati al pagamento in Parte_2 favore di a titolo di conguaglio, della Controparte_1 somma di € 31.734.
La sentenza procedeva quindi, secondo il principio di soccombenza, alla regolamentazione e liquidazione delle spese di causa, liquidate secondo
-
e le figlie ed Parte_1 Pt_2 [...] hanno proposto l'odierno appello avverso la Parte_3
10 predetta sentenza definitiva, chiedendone la riforma e sostenendo che il Tribunale avesse errato a ritenere che il contratto di compravendita oggetto d causa fosse un atto posto in essere in violazione del divieto di patti successor ex art. 458 c.c.
si è costituita in giudizio resistendo Controparte_1 all'appello principale di cui ha chiesto la rei ezione in quanto infondato in fatto e in diritto, sostenendo la correttezza e legittimità della sentenza appellata.
La convenuta ha altresì proposto appello incidentale condizionato, chiedendo che, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame principale e di esclusione della sussistenza del patto successorio, fosse d ichiarato simulato il contratto di compravendita del 22.12.1989 e la donazione, quale atto dissimulato, dichiarat a nulla per difetto dei requisiti previsti dalla legge.
Si sono inoltre costituiti in giudizio e Controparte_3
AU (anche nella qualità di successori in rappresentazione della madre , erede Controparte_1 del padre ) i quali hanno anch'essi _1 resistito all'appello chiedendone la reiezione, ribadendo la correttezza e legittimità della motivazione resa dal
Tribunale.
Hanno inoltre riproposto quelle che sono state definite
“richieste, deduzioni, stanze ed eccezion rimaste assorbite nella sentenza impugnata”, chiedendo che nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame principale, il contratto di compravendita del 22.12.1989 fosse dichiarato simulato e la donazione, quale atto
11 dissimulato, dichiarato nullo per difetto dei requisiti previsti dalla legge.
Hanno altresì proposto appello incidentale avverso la sentenza non definitiva num. 806\2018 emessa dal
Tribunale di Grosseto e depositata in data 21.9.2018, con la quale il loro intervento in causa era stato dichiarato
“inammissibile nella parte in cui è volto ad ottenere la divisione dell'asse ereditario di ”, _1 premettendo di aver formulato contro detta decisione riserva di impugnazione (v. pag. 5 comparsa di costituzione).
Hanno quindi qui davanti alla Corte riproposto le domande di accertamento del loro diritto “in qualità di eredi di
, a partecipare in ragione della Persona_4 quota di spettanza complessiva pari a 4/6, alla divisione dell'asse ereditario sia di che di _4 _1
, procedendo alla divisione dello stesso.
[...]
La Corte, all'udienza del 19.9.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
La sentenza appellata esprime la scelta del Tribunale per la qualificazione dell'atto di compravendita oggetto di causa come atto in cui la non fosse, benc hé Pt_1 intestataria dell'acquisto della proprietà immobiliare,
“l'esclusiva e diretta beneficiaria”.
12 L'affermazione è stata basata sul fatto che la non Pt_1 avesse contestato: a) - sia l'allegazione secondo la quale la scelta dei venditori di intestare a lei e non al suo coniuge e loro figlio il podere in quanto CP_6 strumentale alla coltivazione diretta, dipendesse dal fatto che la relativa qualifica di coltivatore era stata da lei acquisita;
b) - sia l'allegazione secondo la quale della coltivazione del podere se ne occupò, sempre e anche dopo la vendita, prevalentemente il figlio.
Il Tribunale ha ravvisato ulteriori riscontri alla tesi esposta in citazione nel fatto che i convenuti marito e LI avessero assunto in giudizio una linea di difesa comune volta a negare la “natura sostanzialmente liberale dell'attribuzione” al fine di impedirne la retrocessione nell'asse ereditario e ad affermare la “vincolatività” della rinuncia a qualunque pretesa successione dell'attrice.
Anche il contenuto della scrittura privata del 1990, nella quale risultava formalizzata, “mediante expressio causae”, la perdita da parte dell'attrice
[...] di qualunque aspettativa successoria sui beni CP_1
(il podere) della famiglia (cioè i due genitori), dava dimostrazione del fatto che il fondo era stato acquistato per l'intero da entrambi i convenuti, cioè sia dal figlio che dalla nuora.
Il collegamento funzionale tra i due distinti atti, dava chiara dimostrazione della comune volontà di regolamentare la successione ereditaria ponendo in essere negozi connotati dalla violazione del disposto di cui all'art. 458 c.c.
Il Tribunale ha quindi motivato circa l'inutilità di un approfondimento in merito alla natura totalmente 13 simulata o meno dell'atto di compravendita in questione, per aver le parti inteso stipulare una donazione a favore del figlio CP_6
L'appello principale, che consta in totale di 15 pagine, di cui solo tre (le pag. 13,14 e 15) sono dirette, peraltro parzialmente, a contestare nello specifico la sentenza impugnata, contiene una premessa di tipo generale nella quale vengono elencate le 5 condizioni da accertarsi perché una “pattuizione” possa ritenersi stipulata in violazione del divieto ex art. 458 c.c. (l'accertamento delle predette 5 condizioni consisterebbe nel verificare:
1- la finalità della pattuizione come diretta “a costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2- se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
3- se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione privandosi, cosi, dello “ius poenitendi”;
4 - se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) se il convenuto trasferimento dal promissario al promittente debba aver luogo mortis causa ovvero a titolo di eredità o legato.”)
Poi le appellanti passano a riassumere brevemente quella che per loro sarebbe la tesi esposta dal Tribunale, secondo la quale la pur figurando quale unica Pt_1 acquirente, non poteva essere ritenuta la reale esclusiva beneficiaria del bene, ragion per la quale il contratto era stato ritenuto un patto successorio vietato ex lege.
14 La censura alla sentenza sollevata dalle appellanti sembra poi consistere nella sola (assiomatica) affermazione secondo la quale il Tribunale non aveva considerato che il contratto di compravendita, a differenza della scrittura/convenzione del 1990 (la rinuncia di CP_1
ai propri diritti successori a fronte della somma di
[...]
25 milioni di vecchie Lire, questa sì in violazione del divieto ex art. 458 c.c.), riguardava una persona estranea all'asse ereditario dei coniugi venditori.
E pertanto, l'affermazione di nullità del contratto contenuta nella sentenza appellata sarebbe stata pronunciata dal Tribunale in contrasto con l'art. 1372 c.c. in quanto la risultava, come da quietanza, aver Pt_1 pagato una somma congrua per l'acquisto del bene, a nulla rilevando il solo rapporto di coniugio con il
[...]
CP_6
E, con riguardo alla controdichiarazione dattiloscritta del
2005, proveniente da uno solo dei due venditori (il padre
, questa non valeva a superare il _1 valore dimostrativo della citata quietanza di pagamento, pari a quello di una confessione stragiudiziale, essendo all'uopo necessaria la dimostrazione di un errore di fatto o di una violenza.
Questo il tenore del breve motivo di appello che, prima ancora che infondato, appare inammissibile per carenza del requisito di specificità ex art. 342 c.p.c. Si rammenta, al riguardo, che “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione
15 della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto di appello si limiti
a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. VI - 1
Ordinanza, 22-09-2015, n. 18704).
Nella fattispecie la parte appellante con la stringata argomentazione sopra riportata, non ha adempiuto all'onere di indicare in maniera specifica le ragioni per le quali l'iter logico-giuridico (la ritenuta esistenza del patto successorio attraverso il collegamento di più negozi) sulla base del quale è stata pronunziata la sentenza impugnata sarebbe erroneo.
Il infatti, è stato ritenuto co- Controparte_6 beneficiario reale, unitamente alla LI, dell'attribuzione di cui al contratto che, in collegamento funzionale con la pattuizione/convenzione di cui alla scrittura del 1990 con cui la figlia aveva rinunciato CP_1 ai suoi diritti successori, costituiva la fattispecie negoziale nulla perché in violazione dell'art. 458 c.c. (i soggetti venditori nella compravendita del 22.12.1989 avevano attribuito diritti e beni che avrebbero fatto parte dell'asse ereditario ancor prima dell'apertura della successione).
In sentenza deve ritenersi contenuto anche il riferimento a un esistente patto fiduciario tra il figlio erede e sua LI (così il Tribunale a pag. 7 della motivazione, quando afferma che le risultanze di causa evidenziate costituiscono tutte “indici che esprimono la sostanziale
16 adesione dell'avente causa all'operazione voluta Pt_1
e realizzata dalla famiglia ”) CP_1
In altre parole, l'appellante ha sostanzialmente omesso di indicare specificamente le contrapposte ragioni giustificative della richiesta riforma della decisione impugnata la cui motivazione, come resa in sentenza dal
Tribunale, resta ampiamente condivisibile, in quanto basata sugli elementi raccolti in causa e ben evidenziati in sentenza, che fanno ritenere come il contratto di compravendita, fosse stato concluso dai genitori anche nei confronti del figlio CP_6
L'appellante nemmeno ha sollevato contrapposte argomentazioni alla ulteriore tesi esposta in motivazione della sentenza secondo la quale era da ritenersi irrilevante (comunque superabile) il fatto che la pattuizione intercorsa tra le parti e vietata ex art. 458
c.c. non fosse contenuta in un unico documento, né stipulata in un'unica occasione, ma risultasse dal collegamento negoziale fra atti distinti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita, ivi comprese quelle relative all'appello incidentale della parte convenuta che è stato proposto n Controparte_1 forma condizionata.
Resta da decidere in ordine alle questioni poste dall'appello incidentale avverso la sentenza non definitiva emessa in primo grado dal Tribunale e pubblicata nel settembre del 2018, come in atti proposto da e AU (anche nella qualità di eredi Controparte_3 per rappresentazione della madre ) Controparte_1 che avevano formulato in primo grado atto di intervento autonomo in causa. 17 La Corte ritiene che l'appello incidentale in questione debba essere respinto.
Con l'atto di intervento in giudizio gli intervenenti – già presenti in giudizio quali eredi di - _1 avevano chiesto al Tribunale che, una volta dichiarata la simulazione della compravendita del 1989 oggetto dell'originaria domanda introduttiva, fosse dichiarato
(accertato) il loro diritto “in qualità di eredi di
”, a partecipare in ragione della _1 quota di spettanza complessiva pari a 4/6, alla divisione dell'asse ereditario sia di che del _4 _1
, deceduto in corso di causa, procedendo alla
[...] divisione dello stesso e con assegnazione dei beni “a riempimento della quota a loro spettante ai sensi dell'art.
726 c.c.”
Con l'appello incidentale in questione è stata lamentata la violazione e falsa applicazione d legge (artt. 105 e 268
c.p.c.) per aver il Tribunale errato nell'aver ritenuto c he con l'atto di intervento in questione si intendesse
“allargare il thema decidendum” per la proposizione della domanda di divisione della massa di _1
, ulteriore rispetto all'originaria proposta
[...] domanda di divisione della massa di CP_7
Gli appellanti ritengono che la sentenza abbia fatto
“confusione” sulle condizioni di ammissibilità dell'intervento autonomo, ricordando i “principi generali” in materia ed affermando che la domanda ritenuta nuova e ulteriore dal Tribunale era conn essa per causa petendi e petitum a quella originaria. Hanno poi aggiunto che il loro intervento in causa era da ritenersi tempestivo per essere stato proposto entro la data fissata per la precisazione
18 delle conclusioni, fatto che avrebbe comportato unicamente l'accettazione del giudizio nello stato in cui si trovava, quindi con le preclusioni già maturate.
La Corte ritiene indiscutibile il fatto che l'intervento in causa abbia introdotto in giudizio la domanda di divisione ereditaria dei beni facenti parte della massa ereditaria di
(oggetto peraltro di testamento), _1 massa in ordine alla quale non pendevano in causa domande di alcun tipo.
E' evidente che sia la causa petendi che il petitum
(quantomeno questo) siano quindi totalmente diversi dalle domande al momento introdotte in causa.
Trattandosi pertanto di una domanda nuova introdotta in un giudizio in cui l'oggetto riguardava unicamente la divisione della massa ereditaria dei beni facenti capo a
, va anche escluso che la stessa possa aver _4 costituito una mera modificazione/precisazione delle domande al momento introdotte ritualmente in causa.
Infatti, ala parte, anche se interveniente, è consentita la rettificazione della portata delle domande con riguardo al medesimo petitum ed alla medesima causa petendi, senza che siano mutati i fatti principali allegati.
E quindi è legittimo chiarire le precedenti deduzioni, rendendole più chiare ed esplicite riguardo l'oggetto della domanda, ma è inammissibile introdurre in causa domande nuove (com'è avvenuto nella fattispecie) o fatti che comportino un vero e proprio mutamento della domanda.
Legittimamente quindi il Tribunale ha ritenuto che gli intervenuti (in verità già in precedenza costituitisi in
19 qualità di eredi di come successori _1 processuali a seguito della riassunzione del giudizio interrotto proprio per la morte del medesimo) avessero allargato il thema decidendum, introducendo nel processo la questione relativa ad altra massa ereditaria del predetto deceduto in corso di _1 causa rispetto a quella originaria (divisione eredità Per_6
.
[...]
Così la sentenza impugnata: “…in presenza di beni provenienti da diversi titoli e costituenti quindi autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti divisionali in relazione ad ognuna delle masse coinvolte, essendo dato riunificare le masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta e da parte di tutti i condividenti. Infatti, nel caso di specie, non solo il procedimento non è nato come plurimassa ma non vi è stato, a seguito del decesso di _1
il riversamento delle due comunioni in una
[...] comunione unica, atto che, avendo ad oggetto beni immobili avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 cc.”
La domanda relativa allo scioglimento di altra comunione ereditaria (peraltro testamentaria) è senz'altro da ritenersi domanda nuova, anche se ammissibile pur essendo spirati i termini ex art. 183 c.p.c.
Come ritenuto dalla Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza
n. 314 del 09/01/2009 – “Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni per quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti solo all'interno del giudizio di
20 divisione relativo a ciascuna di esse;
può invece procedersi ad un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio.” – conformi le successive” – conformi le successive Sez. 2, Ordinanza n. 25756 del
15/10/2018; Sez. 2 , Sentenza n. 18910 del 11/09/2020.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza.
Evidente quella della parte appellante riguardo l'appello principale, per cui , Parte_1 Parte_5
e dovranno, in solido tra di loro,
[...] Parte_3 rimborsare alla le spese del presente Controparte_1 giudizio di appello che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore fino a 260.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Con riguardo all'appello incidentale come in atti proposto dalle intervenienti e AU, la natura Controparte_3 delle questioni poste e la sostanziale indifferenza mostrata dalla difesa della reale controparte CP_1
, le spese possono essere compensate.
[...]
Trattandosi di impugnazione respinta, sa nel caso dell'appello principale che di quello incidentale come in atti proposto dalle intervenenti, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di tutti costoro, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a
21 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello principale come in atti proposto:
1- avverso la sentenza n. 194\2021 emessa dal Tribunale di Grosseto, pubbl. il 6.3.2021; 2 – avverso la sentenza num. 806\2018 emessa dal Tribunale di Grosseto:
- RESPINGE l'appello principale come in atti proposto da
, e Parte_1 Parte_5 Parte_3
avverso la sentenza n. 194\2021 emessa dal
[...]
Tribunale di Grosseto, sentenza che conferma integralmente.
- RESPINGE l'appello incidentale come in atti proposto da e avverso la Controparte_3 Controparte_2 sentenza num. 806\2018 emessa dal Tribunale di
Grosseto, sentenza che conferma integralmente.
- CONDANNA le appellanti , Parte_1
e , in soldo tra d loro, Parte_5 Parte_3
a rimborsare a , le spese del giudizio Controparte_1 di appello, che liquida in complessivi Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP . COMPENSA le altre spese di giudizio.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti principali
[...]
, e e Parte_1 Parte_5 Parte_3 degli appellanti incidentali e Controparte_3
, del raddoppio del contributo unificato Controparte_2 di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio
2002, n. 115. 22 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
23
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ssa AU D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
e Parte_1 Parte_2
, Parte_3 rappresentate e difese dall'Avv. Pier Francesco Angelini del Foro di Grosseto, appellanti nei confronti di
, Controparte_1 con l'Avv. Marco Notari del Foro di Grosseto, convenuta in appello
e Controparte_2 Controparte_3
(eredi di ), _1 con l'Avv. Alfredo Bragagni, di Grosseto, convenuti in appello (interventori nel giudizio di primo grado) - appellanti incidentali riguardo la sentenza non definitiva num. 806\2018 emessa dal Tribunale di Grosseto.
Causa avente ad oggetto: pattuizioni in violazione del
1 divieto patti successori ex art. 458 c.c. - appello avverso sentenza n. 194/2021 emessa in data 1/3/2021 dal
Tribunale di Grosseto, depositata in cancelleria in data 6
Marzo 2021.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per le appellanti: “Nel ribadire la richiesta, in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 194/2021 oggetto di appello, nonché
l'ulteriore conclusione preliminare di dichiarare inprocedibile il giudizio di primo grado per rinuncia alla materia del contendere da parte della Signora
, avvenuta con la sua dichiarazione Controparte_1 sottoscritta in data 01/02/1990, e nel merito la richiesta di accertare e dichiarare che il contratto di compr avendita stipulato nell'anno 1989 tra e _4 _1 da un lato e
[...] Parte_1 dall'altra, è valido ed efficace a tutti gli effetti (come dimostra anche la sentenza definitiva n. 1648/2018 RG
1284/2011 repertorio n. 1633/18 del 6/7/2018 di questa
Eccellentissima Corte, che concerne la parte del “saldo” della compravendita che gli stessi odierni appellanti hanno ottenuto), questa difesa anzitutto si oppone fermamente all'accoglimento degli appelli incidentali proposti in quanto infondati in fatto ed in diritto, e comunque già sconfessati dal comportamento di
che ha ricevuto delle somme nel Controparte_1
1989/90.
Inoltre deve rilevarsi l'intervenuto conflitto di interessi in capo al Collega Avvocato Bragagni che contemporaneamente è difensore e procuratore speciale del defunto dopodichè è divenuto Persona_2 anche procuratore dei cugini/nipoti e AU CP_5
2 aggravando, a sommesso parere di questa CP_2 difesa, la già traballante tesi circa la bontà, genuinità e neutralità delle dichiarazioni confessorie rese proprio dal defunto proprio allo scadere dei 10 anni dalla Per_1 prescrizione della domanda di simulazione;
il tutto ovviamente senza nulla di personale nei confronti del ma solo a dimostrare un conflitto di Parte_4 interesse di natura processuale. In subordine viene comunque richiesta nuova CTU al fine di verificare il reale valore e consistenza dell'asse ereditario oggetto di appello, atteso che la CTU svolta in primo grado riferisc e la presenza di una vigna in realtà manchevole e comunque riporta valori esageratamente abnormi al valore di mercato della zona ove è sito l'asse ereditario.
In ulteriore subordine viene richiesto che la causa sia trattenuta in decisione con concessione d i termini per deposito di note conclusionali e repliche ex art. 190 cpc.
In tutti i casi con vittoria di spese e onorari di entrambi i giudizi.”
Per la convenuta : “a) in via Controparte_1 principale, respingere l'appello avversario proposto in via principale perché infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 194/2021 del
Tribunale di Grosseto nelle parti ex adverso impugnate;
b) in subordine nella denegata ed impugnata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, ac cogliere l'appello incidentale proposto dalla sig.ra e, Controparte_1 per l'effetto, dichiarata la nullità della compravendita del
22.12.1989 ai rogiti notaio rep. n. Persona_3
90216, previa ricostruzione dell'asse ereditario di _4
e/o degli assi ereditari di e
[...] _4 _1
, procedere alla divisione dello stesso,
[...] dichiarando il diritto di a partecipare Controparte_1 alla divisione di detto asse in ragione della sua qualità di 3 erede della sola , liqui dando per equivalente la _4 quota a lei spettante ai sensi dell'art. 726 c.c., oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese di giudizio”.
Per i convenuti e Controparte_2 P_
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrariis
[...] reiectis, a) respingere l'appello avversario proposto in via principale perché infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 194/2021 del
Tribunale di Grosseto nelle parti ex adverso impugnate;
b) accogliere l'appello incidentale proposto dai sigg.ri
e e, per l'effetto, Controparte_2 Controparte_3
- quanto alla causa n. 1962/2006 R.G., dichiarata la nullità della compravendita del 22.12.1989 ai rogiti notaio rep. n. 90216, previa ricostruzione Persona_3 dell'asse ereditario di e _4 _1
, procedere alla divisione dello stesso,
[...] dichiarando il diritto di e Controparte_2 P_
, in qualità di eredi di a
[...] Persona_4 partecipare alla divisione di detto asse i n ragione della loro qualità di eredi del e _1 liquidando per equivalente la quota a loro spettante ai sensi dell'art. 726 c.c. - quanto alla causa n.
242/2007 R.G., condannare la sig.ra Parte_1
a pagare le spese di lite del giudizio riunito. Con
[...] vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio ”.
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di CP_1
Grosseto il fratello , la LI di Controparte_6 questi , oltre al padre Parte_1 CP_1
4 per sentir accertata, in via principale, la Per_1 simulazione e, quindi, la nullità del con tratto di compravendita immobliare stipulato in data 22/12/1989 tra i genitori ( e da _1 _4 una parte e la nuora dall'altra. Parte_1
L'attrice assumeva che l'atto dissimulasse una donazione di immobili, peraltro non stipulata nelle forme di legge per mancanza di testimoni e, in ogni caso, doveva ritenersi contrario alla disposizione di cui all'art. 458 c.c. in quanto negozio che si inseriva in un più ampio schema regolamentare diretto a disciplinare la successione dei genitori.
A sostegno delle predette domande, la CP_1 assumeva preliminarmente che i genitori con la simulata vendita in questione avevano inteso privilegiare il mantenimento dell'intera proprietà a favore del figlio maschio (il fratello coniuge della . CP_6 Pt_1
La natura simulata dell'atto emergeva dall'importo del prezzo, pari a vecchie Lire 90.000.000, che sarebbe stato corrisposto in contanti agli alienanti, nonché dall'esistenza di due scritture private recanti, rispettivamente, le date del 22/12/1989 e 1/2/1990 nelle prima delle quali il fratello e la LI si assumevano l'obbligo di mantenere i genitori vita natural durante e a corrispondere Loro una somma mensile di L. 1.000.000, mentre nella seconda i genitori davano atto di aver corrisposto alla figlia, odierna attrice, la somma di L.
25.000.000 per non svantaggiarla.
A riprova della fondatezza della tesi sostenuta, l'attrice
5 allegava altresì che il padre aveva apposto la propria firma in calce a una lettera del 2/11/2005 e a una missiva del 25/11/2005, entrambe dattiloscritte, dalla lettura del cui testo veniva confermata la natura fittizia della compravendita oltre e il fatto che la firma gli sarebbe stata estorta con violenza.
Pertanto, dichiarato nullo il trasferimento alla nuora
[...] dei diritti di proprietà sui beni Parte_1 compravenduti (podere 59, località Poggio Peri, sito nella frazione di Rispescia del Comune di Grosseto, composto da un fabbricato rurale e da terreni agricoli, censiti al
N.C.E.U. del Comune di Grosseto al fgl. 85, part.lla 1260, sub. 4 cat A/2 ed al fgl 85 part.lla 1260 sub. 5 cat. C/2) questi avrebbero dovuto far parte dell'asse ereditario della defunta madre (deceduta il 21 settembre _4
1996) nei limiti del 50% e l'attrice, quale ered e legittimaria, avrebbe dovuto essere considerata titolare della quota di ¼ dei beni caduti in successione.
In subordine, l'attrice chiedeva, sempre in qualità di legittimaria, la riduzione della donazione in questione e la divisione dell'asse ereditario della madre ( e Persona_5
l'attribuzione della quota di sua spettanza.
-
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta
[...]
, sia in proprio che in qualità di curatore Parte_1 del marito (inabilitato, nelle more, Controparte_6 dal Tribunale di Grosseto con sentenza n. 865/2006), che resisteva alla domanda dell'attrice chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata.
6 La convenuta sosteneva in primo luogo la piena validità del contratto di compravendita, ri sultando documentalmente pagata per l'acquisto del podere una somma di denaro congrua rispetto ai valori del mercato immobiliare all'epoca di allora.
La convenuta promuoveva querela di falso avverso le due prodotte scritture dattiloscritte del 2/11/2005 e
25/11/2005 che l'attrice assumeva essere state sottoscritte dal padre che pure le aveva prodotte, una volta costituitosi anch'egli in giudizio per confermare la tesi della figlia attrice ed aderire alla domanda.
Il giudice procedeva alla trattazione della causa ammettendo la proposizione della querela di falso e i mezzi di prova orale chiesti dalle parti.
-
Con distinti atti introduttivi di giudizio, Parte_1 promuoveva due azioni di responsabilità
[...] extracontrattuale, la prima nei confronti d i _1
iscritta al RG n. 242/2007, ed la seconda nei
[...] confronti di iscritta al n. RG. Controparte_1
243/2007 chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno conseguente al disagio psichico assertivamente provocatole per aver promosso l'azione di simulazione in parola.
All'udienza del 16.3.2009 indicata per la prosecuzione del procedimento veniva dichiarato il decesso del convenuto ed il G.I., conseguentemente, Controparte_6 dichiarava l'interruzione del processo che veniva poi riassunto da parte dell'attrice nei confronti degli eredi
7 (cioè la LI già convenuta in Parte_1 giudizio, e le figlie ed . Pt_2 Parte_3
Svolta l'istruttoria orale della causa, esperito interrogatorio formale e interrogato rio per testi, espletata una CTU per accertare il valore del podere e per la formazione di un progetto divisionale.
A seguito del decesso del convenuto Controparte_6 avvenuto il 20/6/2008, il processo veniva riassunto dal il quale citava in riassunzione la _1 nuora e le nipoti nonché di Lei Parte_1 figlie e Pt_2 Parte_3
Si procedeva all'ulteriore istruzione della causa, con l'assunzione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per ottenere una stima del compendio immobiliare e formare un eventuale progetto divisionale.
Il processo veniva nuovamente interrotto a seguito del decesso di e poi riassunto anche _1 nei confronti dei suoi eredi AU e Controparte_3
(figli dell'attrice).
Alla successiva udienza del 23.10.2013, i predetti AU ed si costituivano con atto di Controparte_3 intervento adesivo autonomo ex art. 105 c.p.c. in qualità di successori di per _1 rappresentazione a seguito della rinuncia della figlia -
l'attrice – nominata erede universale Controparte_1 per testamento pubblico in data 19.1.2006, chiedendo in via preliminare, dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel giudizio e nel merito, fosse dichiarata la
8 simulazione della compravendita del 22.12.1989 e la sua conseguente nullità per difetto di forma, previa ricostruzione dell'asse ereditario di e _4
, procedere alla divisione dello _1 stesso, accertando la loro quota di spettanza nella misura di 4\6 “e, conseguentemente, assegnando ai medesimi beni a riempimento della quota a loro spettante ai sensi dell'art. 726 c.c.”
Riuniti i procedimenti, all'udienza del 6/3/2018 la causa veniva una prima volta trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Grosseto pubblicava quindi in data
179.2018, la sentenza non definitiva, con la quale dichiarava inammissibile l'intervento svolto in causa da e AU. Controparte_3
Rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione e completata la trattazione, all'udienza del 19/5/2020, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale decideva quindi la causa con la sentenza definitiva oggi appellata, con la quale riconosceva fondata la domanda proposta dall'attrice Controparte_1 annullando il contratto di compravendita stipulato dai genitori con la in quanto doveva ritenersi Pt_1 dimostrata la violazione del divieto posto dall'art. 458
c.c. per il collegamento funzionale di quel negozio con la convenzione di rinuncia all'eredità sottoscritta dall'attrice medesima e dal fratello convenuto. CP_6
La sentenza quindi recava il dispositivo in base al quale
9 veniva dichiarata l'apertura della successione di _4
a far data dal 21 settembre 1996, sciolta la relativa
[...] comunione ereditaria avente ad oggetto la quota del 50% sui terreni e fabbricati con assegnazione:
A) - della quota pari al 25% (1/4) dell'immobile, in aggiunta a quella eventualmente proveniente da altri titoli, a e, per esso, ai suoi eredi, _1 congiuntamente, e CP_5 Controparte_2
B) - della quota pari al 25% (1/4) dell'immobile, in aggiunta a quella eventualmente proveniente da altri titoli, a e, per esso, dei suoi eredi, Controparte_6 congiuntamente, Parte_1 [...]
e Parte_3 Parte_2
Gli eredi di in solido tra loro, _1
e venivano condannati al CP_5 Controparte_2 pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 conguaglio, della somma di €31.734.
Analogamente gli eredi di in solido Controparte_6 tra loro, e Parte_1 Parte_3
venivano condannati al pagamento in Parte_2 favore di a titolo di conguaglio, della Controparte_1 somma di € 31.734.
La sentenza procedeva quindi, secondo il principio di soccombenza, alla regolamentazione e liquidazione delle spese di causa, liquidate secondo
-
e le figlie ed Parte_1 Pt_2 [...] hanno proposto l'odierno appello avverso la Parte_3
10 predetta sentenza definitiva, chiedendone la riforma e sostenendo che il Tribunale avesse errato a ritenere che il contratto di compravendita oggetto d causa fosse un atto posto in essere in violazione del divieto di patti successor ex art. 458 c.c.
si è costituita in giudizio resistendo Controparte_1 all'appello principale di cui ha chiesto la rei ezione in quanto infondato in fatto e in diritto, sostenendo la correttezza e legittimità della sentenza appellata.
La convenuta ha altresì proposto appello incidentale condizionato, chiedendo che, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame principale e di esclusione della sussistenza del patto successorio, fosse d ichiarato simulato il contratto di compravendita del 22.12.1989 e la donazione, quale atto dissimulato, dichiarat a nulla per difetto dei requisiti previsti dalla legge.
Si sono inoltre costituiti in giudizio e Controparte_3
AU (anche nella qualità di successori in rappresentazione della madre , erede Controparte_1 del padre ) i quali hanno anch'essi _1 resistito all'appello chiedendone la reiezione, ribadendo la correttezza e legittimità della motivazione resa dal
Tribunale.
Hanno inoltre riproposto quelle che sono state definite
“richieste, deduzioni, stanze ed eccezion rimaste assorbite nella sentenza impugnata”, chiedendo che nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame principale, il contratto di compravendita del 22.12.1989 fosse dichiarato simulato e la donazione, quale atto
11 dissimulato, dichiarato nullo per difetto dei requisiti previsti dalla legge.
Hanno altresì proposto appello incidentale avverso la sentenza non definitiva num. 806\2018 emessa dal
Tribunale di Grosseto e depositata in data 21.9.2018, con la quale il loro intervento in causa era stato dichiarato
“inammissibile nella parte in cui è volto ad ottenere la divisione dell'asse ereditario di ”, _1 premettendo di aver formulato contro detta decisione riserva di impugnazione (v. pag. 5 comparsa di costituzione).
Hanno quindi qui davanti alla Corte riproposto le domande di accertamento del loro diritto “in qualità di eredi di
, a partecipare in ragione della Persona_4 quota di spettanza complessiva pari a 4/6, alla divisione dell'asse ereditario sia di che di _4 _1
, procedendo alla divisione dello stesso.
[...]
La Corte, all'udienza del 19.9.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
La sentenza appellata esprime la scelta del Tribunale per la qualificazione dell'atto di compravendita oggetto di causa come atto in cui la non fosse, benc hé Pt_1 intestataria dell'acquisto della proprietà immobiliare,
“l'esclusiva e diretta beneficiaria”.
12 L'affermazione è stata basata sul fatto che la non Pt_1 avesse contestato: a) - sia l'allegazione secondo la quale la scelta dei venditori di intestare a lei e non al suo coniuge e loro figlio il podere in quanto CP_6 strumentale alla coltivazione diretta, dipendesse dal fatto che la relativa qualifica di coltivatore era stata da lei acquisita;
b) - sia l'allegazione secondo la quale della coltivazione del podere se ne occupò, sempre e anche dopo la vendita, prevalentemente il figlio.
Il Tribunale ha ravvisato ulteriori riscontri alla tesi esposta in citazione nel fatto che i convenuti marito e LI avessero assunto in giudizio una linea di difesa comune volta a negare la “natura sostanzialmente liberale dell'attribuzione” al fine di impedirne la retrocessione nell'asse ereditario e ad affermare la “vincolatività” della rinuncia a qualunque pretesa successione dell'attrice.
Anche il contenuto della scrittura privata del 1990, nella quale risultava formalizzata, “mediante expressio causae”, la perdita da parte dell'attrice
[...] di qualunque aspettativa successoria sui beni CP_1
(il podere) della famiglia (cioè i due genitori), dava dimostrazione del fatto che il fondo era stato acquistato per l'intero da entrambi i convenuti, cioè sia dal figlio che dalla nuora.
Il collegamento funzionale tra i due distinti atti, dava chiara dimostrazione della comune volontà di regolamentare la successione ereditaria ponendo in essere negozi connotati dalla violazione del disposto di cui all'art. 458 c.c.
Il Tribunale ha quindi motivato circa l'inutilità di un approfondimento in merito alla natura totalmente 13 simulata o meno dell'atto di compravendita in questione, per aver le parti inteso stipulare una donazione a favore del figlio CP_6
L'appello principale, che consta in totale di 15 pagine, di cui solo tre (le pag. 13,14 e 15) sono dirette, peraltro parzialmente, a contestare nello specifico la sentenza impugnata, contiene una premessa di tipo generale nella quale vengono elencate le 5 condizioni da accertarsi perché una “pattuizione” possa ritenersi stipulata in violazione del divieto ex art. 458 c.c. (l'accertamento delle predette 5 condizioni consisterebbe nel verificare:
1- la finalità della pattuizione come diretta “a costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2- se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
3- se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione privandosi, cosi, dello “ius poenitendi”;
4 - se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) se il convenuto trasferimento dal promissario al promittente debba aver luogo mortis causa ovvero a titolo di eredità o legato.”)
Poi le appellanti passano a riassumere brevemente quella che per loro sarebbe la tesi esposta dal Tribunale, secondo la quale la pur figurando quale unica Pt_1 acquirente, non poteva essere ritenuta la reale esclusiva beneficiaria del bene, ragion per la quale il contratto era stato ritenuto un patto successorio vietato ex lege.
14 La censura alla sentenza sollevata dalle appellanti sembra poi consistere nella sola (assiomatica) affermazione secondo la quale il Tribunale non aveva considerato che il contratto di compravendita, a differenza della scrittura/convenzione del 1990 (la rinuncia di CP_1
ai propri diritti successori a fronte della somma di
[...]
25 milioni di vecchie Lire, questa sì in violazione del divieto ex art. 458 c.c.), riguardava una persona estranea all'asse ereditario dei coniugi venditori.
E pertanto, l'affermazione di nullità del contratto contenuta nella sentenza appellata sarebbe stata pronunciata dal Tribunale in contrasto con l'art. 1372 c.c. in quanto la risultava, come da quietanza, aver Pt_1 pagato una somma congrua per l'acquisto del bene, a nulla rilevando il solo rapporto di coniugio con il
[...]
CP_6
E, con riguardo alla controdichiarazione dattiloscritta del
2005, proveniente da uno solo dei due venditori (il padre
, questa non valeva a superare il _1 valore dimostrativo della citata quietanza di pagamento, pari a quello di una confessione stragiudiziale, essendo all'uopo necessaria la dimostrazione di un errore di fatto o di una violenza.
Questo il tenore del breve motivo di appello che, prima ancora che infondato, appare inammissibile per carenza del requisito di specificità ex art. 342 c.p.c. Si rammenta, al riguardo, che “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione
15 della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto di appello si limiti
a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. VI - 1
Ordinanza, 22-09-2015, n. 18704).
Nella fattispecie la parte appellante con la stringata argomentazione sopra riportata, non ha adempiuto all'onere di indicare in maniera specifica le ragioni per le quali l'iter logico-giuridico (la ritenuta esistenza del patto successorio attraverso il collegamento di più negozi) sulla base del quale è stata pronunziata la sentenza impugnata sarebbe erroneo.
Il infatti, è stato ritenuto co- Controparte_6 beneficiario reale, unitamente alla LI, dell'attribuzione di cui al contratto che, in collegamento funzionale con la pattuizione/convenzione di cui alla scrittura del 1990 con cui la figlia aveva rinunciato CP_1 ai suoi diritti successori, costituiva la fattispecie negoziale nulla perché in violazione dell'art. 458 c.c. (i soggetti venditori nella compravendita del 22.12.1989 avevano attribuito diritti e beni che avrebbero fatto parte dell'asse ereditario ancor prima dell'apertura della successione).
In sentenza deve ritenersi contenuto anche il riferimento a un esistente patto fiduciario tra il figlio erede e sua LI (così il Tribunale a pag. 7 della motivazione, quando afferma che le risultanze di causa evidenziate costituiscono tutte “indici che esprimono la sostanziale
16 adesione dell'avente causa all'operazione voluta Pt_1
e realizzata dalla famiglia ”) CP_1
In altre parole, l'appellante ha sostanzialmente omesso di indicare specificamente le contrapposte ragioni giustificative della richiesta riforma della decisione impugnata la cui motivazione, come resa in sentenza dal
Tribunale, resta ampiamente condivisibile, in quanto basata sugli elementi raccolti in causa e ben evidenziati in sentenza, che fanno ritenere come il contratto di compravendita, fosse stato concluso dai genitori anche nei confronti del figlio CP_6
L'appellante nemmeno ha sollevato contrapposte argomentazioni alla ulteriore tesi esposta in motivazione della sentenza secondo la quale era da ritenersi irrilevante (comunque superabile) il fatto che la pattuizione intercorsa tra le parti e vietata ex art. 458
c.c. non fosse contenuta in un unico documento, né stipulata in un'unica occasione, ma risultasse dal collegamento negoziale fra atti distinti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita, ivi comprese quelle relative all'appello incidentale della parte convenuta che è stato proposto n Controparte_1 forma condizionata.
Resta da decidere in ordine alle questioni poste dall'appello incidentale avverso la sentenza non definitiva emessa in primo grado dal Tribunale e pubblicata nel settembre del 2018, come in atti proposto da e AU (anche nella qualità di eredi Controparte_3 per rappresentazione della madre ) Controparte_1 che avevano formulato in primo grado atto di intervento autonomo in causa. 17 La Corte ritiene che l'appello incidentale in questione debba essere respinto.
Con l'atto di intervento in giudizio gli intervenenti – già presenti in giudizio quali eredi di - _1 avevano chiesto al Tribunale che, una volta dichiarata la simulazione della compravendita del 1989 oggetto dell'originaria domanda introduttiva, fosse dichiarato
(accertato) il loro diritto “in qualità di eredi di
”, a partecipare in ragione della _1 quota di spettanza complessiva pari a 4/6, alla divisione dell'asse ereditario sia di che del _4 _1
, deceduto in corso di causa, procedendo alla
[...] divisione dello stesso e con assegnazione dei beni “a riempimento della quota a loro spettante ai sensi dell'art.
726 c.c.”
Con l'appello incidentale in questione è stata lamentata la violazione e falsa applicazione d legge (artt. 105 e 268
c.p.c.) per aver il Tribunale errato nell'aver ritenuto c he con l'atto di intervento in questione si intendesse
“allargare il thema decidendum” per la proposizione della domanda di divisione della massa di _1
, ulteriore rispetto all'originaria proposta
[...] domanda di divisione della massa di CP_7
Gli appellanti ritengono che la sentenza abbia fatto
“confusione” sulle condizioni di ammissibilità dell'intervento autonomo, ricordando i “principi generali” in materia ed affermando che la domanda ritenuta nuova e ulteriore dal Tribunale era conn essa per causa petendi e petitum a quella originaria. Hanno poi aggiunto che il loro intervento in causa era da ritenersi tempestivo per essere stato proposto entro la data fissata per la precisazione
18 delle conclusioni, fatto che avrebbe comportato unicamente l'accettazione del giudizio nello stato in cui si trovava, quindi con le preclusioni già maturate.
La Corte ritiene indiscutibile il fatto che l'intervento in causa abbia introdotto in giudizio la domanda di divisione ereditaria dei beni facenti parte della massa ereditaria di
(oggetto peraltro di testamento), _1 massa in ordine alla quale non pendevano in causa domande di alcun tipo.
E' evidente che sia la causa petendi che il petitum
(quantomeno questo) siano quindi totalmente diversi dalle domande al momento introdotte in causa.
Trattandosi pertanto di una domanda nuova introdotta in un giudizio in cui l'oggetto riguardava unicamente la divisione della massa ereditaria dei beni facenti capo a
, va anche escluso che la stessa possa aver _4 costituito una mera modificazione/precisazione delle domande al momento introdotte ritualmente in causa.
Infatti, ala parte, anche se interveniente, è consentita la rettificazione della portata delle domande con riguardo al medesimo petitum ed alla medesima causa petendi, senza che siano mutati i fatti principali allegati.
E quindi è legittimo chiarire le precedenti deduzioni, rendendole più chiare ed esplicite riguardo l'oggetto della domanda, ma è inammissibile introdurre in causa domande nuove (com'è avvenuto nella fattispecie) o fatti che comportino un vero e proprio mutamento della domanda.
Legittimamente quindi il Tribunale ha ritenuto che gli intervenuti (in verità già in precedenza costituitisi in
19 qualità di eredi di come successori _1 processuali a seguito della riassunzione del giudizio interrotto proprio per la morte del medesimo) avessero allargato il thema decidendum, introducendo nel processo la questione relativa ad altra massa ereditaria del predetto deceduto in corso di _1 causa rispetto a quella originaria (divisione eredità Per_6
.
[...]
Così la sentenza impugnata: “…in presenza di beni provenienti da diversi titoli e costituenti quindi autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti divisionali in relazione ad ognuna delle masse coinvolte, essendo dato riunificare le masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta e da parte di tutti i condividenti. Infatti, nel caso di specie, non solo il procedimento non è nato come plurimassa ma non vi è stato, a seguito del decesso di _1
il riversamento delle due comunioni in una
[...] comunione unica, atto che, avendo ad oggetto beni immobili avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 cc.”
La domanda relativa allo scioglimento di altra comunione ereditaria (peraltro testamentaria) è senz'altro da ritenersi domanda nuova, anche se ammissibile pur essendo spirati i termini ex art. 183 c.p.c.
Come ritenuto dalla Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza
n. 314 del 09/01/2009 – “Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni per quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti solo all'interno del giudizio di
20 divisione relativo a ciascuna di esse;
può invece procedersi ad un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio.” – conformi le successive” – conformi le successive Sez. 2, Ordinanza n. 25756 del
15/10/2018; Sez. 2 , Sentenza n. 18910 del 11/09/2020.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza.
Evidente quella della parte appellante riguardo l'appello principale, per cui , Parte_1 Parte_5
e dovranno, in solido tra di loro,
[...] Parte_3 rimborsare alla le spese del presente Controparte_1 giudizio di appello che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore fino a 260.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Con riguardo all'appello incidentale come in atti proposto dalle intervenienti e AU, la natura Controparte_3 delle questioni poste e la sostanziale indifferenza mostrata dalla difesa della reale controparte CP_1
, le spese possono essere compensate.
[...]
Trattandosi di impugnazione respinta, sa nel caso dell'appello principale che di quello incidentale come in atti proposto dalle intervenenti, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di tutti costoro, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a
21 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello principale come in atti proposto:
1- avverso la sentenza n. 194\2021 emessa dal Tribunale di Grosseto, pubbl. il 6.3.2021; 2 – avverso la sentenza num. 806\2018 emessa dal Tribunale di Grosseto:
- RESPINGE l'appello principale come in atti proposto da
, e Parte_1 Parte_5 Parte_3
avverso la sentenza n. 194\2021 emessa dal
[...]
Tribunale di Grosseto, sentenza che conferma integralmente.
- RESPINGE l'appello incidentale come in atti proposto da e avverso la Controparte_3 Controparte_2 sentenza num. 806\2018 emessa dal Tribunale di
Grosseto, sentenza che conferma integralmente.
- CONDANNA le appellanti , Parte_1
e , in soldo tra d loro, Parte_5 Parte_3
a rimborsare a , le spese del giudizio Controparte_1 di appello, che liquida in complessivi Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP . COMPENSA le altre spese di giudizio.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti principali
[...]
, e e Parte_1 Parte_5 Parte_3 degli appellanti incidentali e Controparte_3
, del raddoppio del contributo unificato Controparte_2 di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio
2002, n. 115. 22 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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