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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. AN Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1400/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Ballarati.
e
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.01.1967; rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Ballarati.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. I coniugi vivranno separati, osservando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il sig. corrisponderà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 della stessa mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00);
3. Tale importo sarà versato, tramite bonifico bancario e/o assegno, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutato, come per legge, secondo gli indici I.S.T.A.T. a decorrere dal giorno, mese ed anna successivi alla omologa della separazione;
4. La moglie comunque viste le sue ottime condizioni di salute ha tutte le capacità e la preparazione di consentirle di lavorare e per tale motivo s'impegna sin da ora a ricercare un'occupazione, secondo le ordinanze della suprema Corte di Cassazione;
5. il marito risiederà nella propria abitazione sita in Civitavecchia Via Benedetto Blasi n 21° 6. la moglie provvederà a trasferirsi insieme al figlio AN in altra abitazione sita in Civitavecchia Via Emilia Romagna n 20; Per
7. l'altra figlia risiede in Civitavecchia Via delle Sterlizie n 14
8. Sarà onere trambi i genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio
9. I genitori avranno diritto di esercitare un via disgiunta la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 21.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. AN Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1400/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Ballarati.
e
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.01.1967; rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Ballarati.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. I coniugi vivranno separati, osservando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il sig. corrisponderà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 della stessa mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00);
3. Tale importo sarà versato, tramite bonifico bancario e/o assegno, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutato, come per legge, secondo gli indici I.S.T.A.T. a decorrere dal giorno, mese ed anna successivi alla omologa della separazione;
4. La moglie comunque viste le sue ottime condizioni di salute ha tutte le capacità e la preparazione di consentirle di lavorare e per tale motivo s'impegna sin da ora a ricercare un'occupazione, secondo le ordinanze della suprema Corte di Cassazione;
5. il marito risiederà nella propria abitazione sita in Civitavecchia Via Benedetto Blasi n 21° 6. la moglie provvederà a trasferirsi insieme al figlio AN in altra abitazione sita in Civitavecchia Via Emilia Romagna n 20; Per
7. l'altra figlia risiede in Civitavecchia Via delle Sterlizie n 14
8. Sarà onere trambi i genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio
9. I genitori avranno diritto di esercitare un via disgiunta la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 21.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone