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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/09/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 167/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Manuela Morrone Presidente
Viviana Cusolito Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, in qualità di erede di Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NISI Persona_1 C.F._1
LORIS
appellante e
in qualità di erede di Controparte_1 Per_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLI
[...] C.F._2
GIOVANNI
in qualità di erede di Controparte_2 Persona_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIOLI GIOVANNI C.F._3
in qualità di erede di (C.F. Controparte_3 Persona_2
), con il patrocinio dell'avv. VIOLI GIOVANNI C.F._4
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: in riforma dell'impugnata sentenza a) rigettare la richiesta di demolizione del fabbricato nella parte in cui non Pt_1 rispetta la distanza minima di metri cinque dal confine con la proprietà di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto;
b) accertare e dichiarare l'inapplicabilità alla fattispecie de qua delle previsioni di cui all'art. 889 c.c. e per l'effetto rigettare la richiesta di parte attrice di arretramento dei serbatoi di accumulo idrico di proprietà Pt_1
c) dichiarare, ritenere e statuire che il danno non risulta in alcun modo provato e, per l'effetto, dichiarare che il danno non avrebbe potuto essere liquidato nemmeno in via equitativa;
d) con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
per parte appellata: a) rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel giudizio di primo grado e nel presente atto e, per l'effetto,
b) confermare integralmente la sentenza n. 1143/2019 ed il suo dispositivo, che si riporta qui di seguito: (…)
c) Condannare il Dott. nato a [...] Parte_1
(RC) il 04.12.1946 (C.F. ) e residente in [...]
Bava, nr.26, erede della defunta IG.ra (Cod. Fisc. Persona_1
) al risarcimento danni ed al ripristino dello stato dei luoghi per C.F._5 come previsto dalla Sentenza di primo grado n. 1143/2019.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 2.3.2020, impugnava la sentenza n. Persona_1
1143/2019 il Tribunale di Reggio Calabria, che aveva stabilito:
“1) in accoglimento della domanda proposta, ordina a di demolire il Persona_1 corpo di fabbrica aggiunto nella parte in cui viola la distanza minima di 5 metri dal confine con la proprietà di parte attrice;
pag. 2/8 2) ordina alla medesima convenuta di arretrare i serbatoi di accumulo idrico secondo le prescrizioni dell'art. 889 c.c.;
3) ordina ancora alla convenuta la chiusura della veduta esercitabile dal piccolo balconcino presente lungo la parete del suo fabbricato;
4) condanna al risarcimento, in favore di parte attrice, dei danni Persona_1 liquidati, in via equitativa, in complessivi euro 5.000,00;
5) rigetta le ulteriori domande proposte da parte attrice;
6) condanna alla refusione delle spese processuali, sostenute da parte Persona_1 attrice, che liquida complessivamente in euro 6.685,00, di cui euro 685,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15% dei compensi, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge” limitatamente ai capi 1), 2) e 4), lamentando l'erroneità della decisione di prime cure, in quanto la condanna sarebbe stata pronunciata:
a) recependo una c.t.u. affetta da vizio rilevante metodologico, avrebbe erroneamente affermato che il corpo aggiunto di parte avrebbe violato le distanze minime dalla Pt_1 proprietà confinante, trascurando di considerare come esso invece sarebbe stato edificato in aderenza al preesistente manufatto (che non era frontistante) e Per_2 dunque risultasse legittimamente posto sul confine stesso, in ragione delle vigenti norme urbanistiche nel Comune di Montebello Jonico;
b) interpretando erroneamente il rilievo in materia della disciplina codicistica di riferimento, che avrebbe consentito la costruzione sul confine in applicazione del principio di prevenzione;
c) non avendo fatto buon governo della norma dettata dall'art. 889 C.C., quanto ai serbatoi d'acqua posti nella proprietà trascurando di rilevarne l'assenza di Pt_1 potenzialità di danno per il confinante;
d) accogliendo la domanda risarcitoria (con liquidazione equitativa del sofferto danno) pur in difetto di prova del relativo an, avendo lo stesso c.t.u. escluso che le opere eseguite costituissero fonte di potenziale pregiudizio dell'altrui diritto ad edificare.
Si costituivano , ed eredi di Controparte_1 CP_3 Controparte_2 Per_2
che contestavano l'appello ed affermavano la correttezza della decisione,
[...] concludendo nei termini indicati in epigrafe. pag. 3/8 Con ordinanza del 1.7.2020 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Il procedimento veniva interrotto per il decesso dell'appellante e riassunto nei confronti di . Sulle conclusioni come sopra precisate, la Parte_1 causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
2.1. Il secondo motivo di appello, relativo al capo 1) della sentenza, è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento del primo motivo.
Il fabbricato SA costruito sul confine della particella di proprietà (ora Per_2
) non era stato costruito in aderenza ad un precedente fabbricato, in quanto il CP_1 corpo di fabbrica era disallineato rispetto all'edificio più antico, che non arrivava Pt_1 fino al confine con la proprietà e non era adiacente a quello preesistente sul Per_2 terreno Tanto si ricava agevolmente dalla visione degli elaborati relativi alle Per_2 concessioni edilizie e dalle mappe catastali, in quanto il fabbricato oggetto di causa era stato costruito in aderenza al muro sul confine e non alla costruzione.
Il regolamento comunale prevedeva espressamente la distanza tra le costruzioni e la distanza tra costruzioni e confine, distanza derogabile solo per il caso di costruzione in aderenza ad altro edificio edificato sul confine.
Il giudice di prime cure ha condiviso le conclusioni del ctu ed ha ritenuto che, in difetto di costruzione già edificata sul confine, non potesse operare la clausola di esonero e dovesse essere rispettata pertanto la distanza di cinque metri dal confine per l'edificazione, e che fosse pertanto inoperativo il principio di prevenzione.
In realtà, il principio della prevenzione si applica nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. ma non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, ovvero quando detta distanza possa essere derogata mediante la costruzione in aderenza, per cui anche la prima costruzione sul confine è legittima.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SU n. 10318/2016), nel dirimere il contrasto giurisprudenziale in tema di applicabilità del criterio di prevenzione nell'ipotesi di regolamenti edilizi imponenti distanze tra costruzioni superiori a quelle sancite dall'art. pag. 4/8 873 c.c., ha preso in esame anche la questione dell'applicabilità del criterio della prevenzione, nell'ipotesi di strumento regolatore che imponga una distanza minima dal confine, negando detta possibilità se non nei casi in cui sia prevista la possibilità di edificazione in appoggio o aderenza, come quello oggetto del presente giudizio.
La possibilità di costruzione in aderenza rende quindi possibile detta edificazione anche in prevenzione, ossia quando ancora non vi sia una costruzione sul confine, consentendosi di fatto al primo confinante che decida di costruire di scegliere tra il rispetto della distanza dal confine ovvero l'erezione sull'estremo limite del confine, vietando in concreto solo la costruzione a distanza inferiore. Sul punto, la giurisprudenza formatasi prima delle pronunce delle sezioni unite citate (Cass.
n.22896/2007; n. 8222/1990) aveva affermato che la prescrizione regolamentare in queste ipotesi avrebbe lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l'onere della creazione della zona di distacco tra costruzioni, senza escludere la possibilità di costruzioni in aderenza o in comunione del muro sul confine: “Quando il regolamento comunale imponga una distanza minima dal confine ma ammetta la possibilità di costruzioni in aderenza su un confine, di fatto è applicabile il regime della prevenzione”.
In conclusione, “poiché il regolamento locale consente la costruzione in aderenza, il principio della prevenzione va ritenuto operante, non ostando a tale conclusione il rilievo che lo stesso regolamento preveda una distanza minima dai confini;
questa Corte ha infatti reiteratamente affermato (sentt. nn. 11664/18, 23693/14, 22896/07) che il criterio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 c.c., è derogato dal regolamento comunale edilizio allorché questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle costruzioni dal confine, salvo che lo stesso consenta ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio;
in quest'ultimo caso il criterio della prevenzione resta operante anche in presenza di una disposizione che fissi una distanza minima delle costruzioni dai confini e il primo costruttore ha la scelta tra l'edificare a distanza regolamentare e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo (ma non anche, si è parimenti precisato, la facoltà di costruire a distanza inferiore dal confine)” (cfr. Cass. n.14705 del 2019).
pag. 5/8 Nel caso de quo, pertanto, la deroga consentita dal regolamento comunale alla distanza dal confine per la costruzione in aderenza abilitava il primo costruttore alla edificazione sul confine, come sostenuto dalla parte appellante, senza che fosse necessaria la preesistenza del fabbricato sul confine (che peraltro sarebbe stato illegittimo se Per_2 edificato dopo l'entrata in vigore del regolamento).
La sentenza impugnata deve quindi essere riformata, e la domanda di arretramento/abbattimento della costruzione per violazione della distanza dai confini rigettata.
2.2. L'appellante impugnava altresì il capo della sentenza che imponeva l'arretramento dei serbatoi di accumulo delle acque, lamentando l'inapplicabilità dell'art. 889 c.c.
In effetti, è pacifico che sul terreno dell'appellante è posizionato un serbatoio in acciaio zincato, dal quale non pervengono immissioni pregiudizievoli per i confinanti, come accertato dal ctu. A detto serbatoio non è applicabile l'art. 889 c.c., che impone una distanza minima dal confine per opere interrate, quali cisterne, tubi e condutture, essendo diretta ad evitare infiltrazioni ed altri danni similari per il fondo vicino, non facilmente rilevabili a causa della natura dei manufatti. Per questo motivo, la disciplina di cui all'art. 889 c.c. è estesa a opere di natura similare, quali piscine e serbatoi interrati, ma la sua portata non può essere estesa ad opere non assimilabili, quali quelle oggetto di giudizio.
Il serbatoio di acciaio zincato mantenuto al di sopra del terreno rientra, invece, fra i depositi nocivi o pericolosi previsti dall'art. 890 c.c., che ammette la prova della assenza di pericolosità per le ipotesi diverse da quelle in cui disposizioni regolamentari o leggi speciali prescrivono per essi una precisa distanza.
In ipotesi simili, quale quelle relative agli impianti di riscaldamento per uso domestico, alimentati a nafta, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “non sono assoggettabili alla disciplina posta dall'art. 889 c.c. in tema di distanze delle cisterne, ma a quella di cui all'art. 890 c.c., il quale stabilisce il regime delle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi in base ad una presunzione di nocività e pericolosità, che
è assoluta ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale, ed è invece relativa - e, come tale, superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo pag. 6/8 vicino - ove manchi una simile norma regolamentare” (Cass. Sez. 2, 23/05/2016, n.
10607, Rv. 639891 - 01). L'art. 889 cod. civ., il quale stabilisce le distanze minime dal confine per pozzi, cisterne, fosse e tubi, mira a preservare il fondo vicino dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall'esistenza delle opere anzidette, secondo una presunzione assoluta di danno. Per ogni altra opera non espressamente menzionata, ma assimilabile a quelle indicate nella norma richiamata (nella specie, pozzetti di ispezione della condotta di scarico delle acque nere), la potenzialità dannosa, in relazione alla proprietà contigua, non è presunta ma va accertata in concreto, con onere della prova a carico della parte istante. (Cass. Sez. 2, 11/12/2013, n. 27642, Rv. 628847 - 01).
Esclusa l'applicabilità dell'art. 889 c.c., si deve rilevare l'assenza di pericolosità ai sensi dell'art. 890 c.c., da cui consegue la possibilità di mantenere i serbatoi nella loro attuale collocazione. La ctu svolta in primo grado ha dimostrato che i serbatoi di acqua potabile collocati nei pressi del muro di confine con la proprietà erano stabili, in buono Per_2 stato di conservazione, e non costituivano una fonte di pericolo per il fondo del vicino.
La decisione di primo grado deve, pertanto, essere riformata anche per il capo relativo ai serbatoi, con rigetto della domanda degli appellati.
2.3. Anche l'ultimo motivo di appello appare fondato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che il danno causato dalla attività edificatoria in violazione dei regolamenti edilizi e l'imposizione di una servitù di veduta abbiano causato una diminuzione temporanea del valore della proprietà, e che detto danno sia
“in re ipsa”. Il motivo deve, pertanto, essere esaminato anche se – in accoglimento dei precedenti motivi di appello – è stata esclusa la violazione delle distanze legali.
La decisione appellata di cui al capo 4) non è condivisibile, in quanto l'esistenza del danno per la proprietà confinante era stata specificamente contestata da Persona_1 ed era stata altresì esclusa in concreto dal consulente tecnico, che aveva verificato l'insussistenza di effettivo pregiudizio per il fondo Per_2
La più recente giurisprudenza ha chiarito che, in materia di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni ed imposizione di servitù, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune pag. 7/8 esperienza o mediante presunzioni semplici. (cfr. Cass. Sez. 2, 14/05/2025, n. 12879,
Rv. 674581 - 01).
Nel caso di specie, come visto, non è stata allegata alcuna particolare compromissione del godimento del fondo ovvero del valore dello stesso a causa della presenza di una veduta illegittima, tenuto conto della conformazione dei luoghi e degli edifici ivi presenti.
In riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
3. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate, tenendo conto dell'accoglimento di una delle domande degli attuali appellati, di cui al capo 3) della sentenza (non oggetto di impugnazione), della evoluzione giurisprudenziale in materia di costruzioni sul confine rispetto all'inizio del giudizio (risalente originariamente al 1996), nonché della particolare complessità delle questioni affrontate nel corso del lungo ed articolato procedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
quale erede di avverso la sentenza del Parte_1 Persona_1
Tribunale di Reggio Calabria n. 1143/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
- rigetta la domanda di demolizione del corpo di fabbrica aggiunto di proprietà Pt_1
- rigetta la domanda di arretramento dei serbatoi di accumulo idrico;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno.
2. compensa le spese del doppio grado del giudizio, e pone le spese di ctu per metà a carico di parte appellante e per la restante metà a carico degli appellati.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 9 settembre 2025
La Presidente est.
Manuela Morrone
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 167/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Manuela Morrone Presidente
Viviana Cusolito Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, in qualità di erede di Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NISI Persona_1 C.F._1
LORIS
appellante e
in qualità di erede di Controparte_1 Per_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLI
[...] C.F._2
GIOVANNI
in qualità di erede di Controparte_2 Persona_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIOLI GIOVANNI C.F._3
in qualità di erede di (C.F. Controparte_3 Persona_2
), con il patrocinio dell'avv. VIOLI GIOVANNI C.F._4
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: in riforma dell'impugnata sentenza a) rigettare la richiesta di demolizione del fabbricato nella parte in cui non Pt_1 rispetta la distanza minima di metri cinque dal confine con la proprietà di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto;
b) accertare e dichiarare l'inapplicabilità alla fattispecie de qua delle previsioni di cui all'art. 889 c.c. e per l'effetto rigettare la richiesta di parte attrice di arretramento dei serbatoi di accumulo idrico di proprietà Pt_1
c) dichiarare, ritenere e statuire che il danno non risulta in alcun modo provato e, per l'effetto, dichiarare che il danno non avrebbe potuto essere liquidato nemmeno in via equitativa;
d) con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
per parte appellata: a) rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel giudizio di primo grado e nel presente atto e, per l'effetto,
b) confermare integralmente la sentenza n. 1143/2019 ed il suo dispositivo, che si riporta qui di seguito: (…)
c) Condannare il Dott. nato a [...] Parte_1
(RC) il 04.12.1946 (C.F. ) e residente in [...]
Bava, nr.26, erede della defunta IG.ra (Cod. Fisc. Persona_1
) al risarcimento danni ed al ripristino dello stato dei luoghi per C.F._5 come previsto dalla Sentenza di primo grado n. 1143/2019.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 2.3.2020, impugnava la sentenza n. Persona_1
1143/2019 il Tribunale di Reggio Calabria, che aveva stabilito:
“1) in accoglimento della domanda proposta, ordina a di demolire il Persona_1 corpo di fabbrica aggiunto nella parte in cui viola la distanza minima di 5 metri dal confine con la proprietà di parte attrice;
pag. 2/8 2) ordina alla medesima convenuta di arretrare i serbatoi di accumulo idrico secondo le prescrizioni dell'art. 889 c.c.;
3) ordina ancora alla convenuta la chiusura della veduta esercitabile dal piccolo balconcino presente lungo la parete del suo fabbricato;
4) condanna al risarcimento, in favore di parte attrice, dei danni Persona_1 liquidati, in via equitativa, in complessivi euro 5.000,00;
5) rigetta le ulteriori domande proposte da parte attrice;
6) condanna alla refusione delle spese processuali, sostenute da parte Persona_1 attrice, che liquida complessivamente in euro 6.685,00, di cui euro 685,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15% dei compensi, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge” limitatamente ai capi 1), 2) e 4), lamentando l'erroneità della decisione di prime cure, in quanto la condanna sarebbe stata pronunciata:
a) recependo una c.t.u. affetta da vizio rilevante metodologico, avrebbe erroneamente affermato che il corpo aggiunto di parte avrebbe violato le distanze minime dalla Pt_1 proprietà confinante, trascurando di considerare come esso invece sarebbe stato edificato in aderenza al preesistente manufatto (che non era frontistante) e Per_2 dunque risultasse legittimamente posto sul confine stesso, in ragione delle vigenti norme urbanistiche nel Comune di Montebello Jonico;
b) interpretando erroneamente il rilievo in materia della disciplina codicistica di riferimento, che avrebbe consentito la costruzione sul confine in applicazione del principio di prevenzione;
c) non avendo fatto buon governo della norma dettata dall'art. 889 C.C., quanto ai serbatoi d'acqua posti nella proprietà trascurando di rilevarne l'assenza di Pt_1 potenzialità di danno per il confinante;
d) accogliendo la domanda risarcitoria (con liquidazione equitativa del sofferto danno) pur in difetto di prova del relativo an, avendo lo stesso c.t.u. escluso che le opere eseguite costituissero fonte di potenziale pregiudizio dell'altrui diritto ad edificare.
Si costituivano , ed eredi di Controparte_1 CP_3 Controparte_2 Per_2
che contestavano l'appello ed affermavano la correttezza della decisione,
[...] concludendo nei termini indicati in epigrafe. pag. 3/8 Con ordinanza del 1.7.2020 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Il procedimento veniva interrotto per il decesso dell'appellante e riassunto nei confronti di . Sulle conclusioni come sopra precisate, la Parte_1 causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
2.1. Il secondo motivo di appello, relativo al capo 1) della sentenza, è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento del primo motivo.
Il fabbricato SA costruito sul confine della particella di proprietà (ora Per_2
) non era stato costruito in aderenza ad un precedente fabbricato, in quanto il CP_1 corpo di fabbrica era disallineato rispetto all'edificio più antico, che non arrivava Pt_1 fino al confine con la proprietà e non era adiacente a quello preesistente sul Per_2 terreno Tanto si ricava agevolmente dalla visione degli elaborati relativi alle Per_2 concessioni edilizie e dalle mappe catastali, in quanto il fabbricato oggetto di causa era stato costruito in aderenza al muro sul confine e non alla costruzione.
Il regolamento comunale prevedeva espressamente la distanza tra le costruzioni e la distanza tra costruzioni e confine, distanza derogabile solo per il caso di costruzione in aderenza ad altro edificio edificato sul confine.
Il giudice di prime cure ha condiviso le conclusioni del ctu ed ha ritenuto che, in difetto di costruzione già edificata sul confine, non potesse operare la clausola di esonero e dovesse essere rispettata pertanto la distanza di cinque metri dal confine per l'edificazione, e che fosse pertanto inoperativo il principio di prevenzione.
In realtà, il principio della prevenzione si applica nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. ma non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, ovvero quando detta distanza possa essere derogata mediante la costruzione in aderenza, per cui anche la prima costruzione sul confine è legittima.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SU n. 10318/2016), nel dirimere il contrasto giurisprudenziale in tema di applicabilità del criterio di prevenzione nell'ipotesi di regolamenti edilizi imponenti distanze tra costruzioni superiori a quelle sancite dall'art. pag. 4/8 873 c.c., ha preso in esame anche la questione dell'applicabilità del criterio della prevenzione, nell'ipotesi di strumento regolatore che imponga una distanza minima dal confine, negando detta possibilità se non nei casi in cui sia prevista la possibilità di edificazione in appoggio o aderenza, come quello oggetto del presente giudizio.
La possibilità di costruzione in aderenza rende quindi possibile detta edificazione anche in prevenzione, ossia quando ancora non vi sia una costruzione sul confine, consentendosi di fatto al primo confinante che decida di costruire di scegliere tra il rispetto della distanza dal confine ovvero l'erezione sull'estremo limite del confine, vietando in concreto solo la costruzione a distanza inferiore. Sul punto, la giurisprudenza formatasi prima delle pronunce delle sezioni unite citate (Cass.
n.22896/2007; n. 8222/1990) aveva affermato che la prescrizione regolamentare in queste ipotesi avrebbe lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l'onere della creazione della zona di distacco tra costruzioni, senza escludere la possibilità di costruzioni in aderenza o in comunione del muro sul confine: “Quando il regolamento comunale imponga una distanza minima dal confine ma ammetta la possibilità di costruzioni in aderenza su un confine, di fatto è applicabile il regime della prevenzione”.
In conclusione, “poiché il regolamento locale consente la costruzione in aderenza, il principio della prevenzione va ritenuto operante, non ostando a tale conclusione il rilievo che lo stesso regolamento preveda una distanza minima dai confini;
questa Corte ha infatti reiteratamente affermato (sentt. nn. 11664/18, 23693/14, 22896/07) che il criterio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 c.c., è derogato dal regolamento comunale edilizio allorché questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle costruzioni dal confine, salvo che lo stesso consenta ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio;
in quest'ultimo caso il criterio della prevenzione resta operante anche in presenza di una disposizione che fissi una distanza minima delle costruzioni dai confini e il primo costruttore ha la scelta tra l'edificare a distanza regolamentare e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo (ma non anche, si è parimenti precisato, la facoltà di costruire a distanza inferiore dal confine)” (cfr. Cass. n.14705 del 2019).
pag. 5/8 Nel caso de quo, pertanto, la deroga consentita dal regolamento comunale alla distanza dal confine per la costruzione in aderenza abilitava il primo costruttore alla edificazione sul confine, come sostenuto dalla parte appellante, senza che fosse necessaria la preesistenza del fabbricato sul confine (che peraltro sarebbe stato illegittimo se Per_2 edificato dopo l'entrata in vigore del regolamento).
La sentenza impugnata deve quindi essere riformata, e la domanda di arretramento/abbattimento della costruzione per violazione della distanza dai confini rigettata.
2.2. L'appellante impugnava altresì il capo della sentenza che imponeva l'arretramento dei serbatoi di accumulo delle acque, lamentando l'inapplicabilità dell'art. 889 c.c.
In effetti, è pacifico che sul terreno dell'appellante è posizionato un serbatoio in acciaio zincato, dal quale non pervengono immissioni pregiudizievoli per i confinanti, come accertato dal ctu. A detto serbatoio non è applicabile l'art. 889 c.c., che impone una distanza minima dal confine per opere interrate, quali cisterne, tubi e condutture, essendo diretta ad evitare infiltrazioni ed altri danni similari per il fondo vicino, non facilmente rilevabili a causa della natura dei manufatti. Per questo motivo, la disciplina di cui all'art. 889 c.c. è estesa a opere di natura similare, quali piscine e serbatoi interrati, ma la sua portata non può essere estesa ad opere non assimilabili, quali quelle oggetto di giudizio.
Il serbatoio di acciaio zincato mantenuto al di sopra del terreno rientra, invece, fra i depositi nocivi o pericolosi previsti dall'art. 890 c.c., che ammette la prova della assenza di pericolosità per le ipotesi diverse da quelle in cui disposizioni regolamentari o leggi speciali prescrivono per essi una precisa distanza.
In ipotesi simili, quale quelle relative agli impianti di riscaldamento per uso domestico, alimentati a nafta, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “non sono assoggettabili alla disciplina posta dall'art. 889 c.c. in tema di distanze delle cisterne, ma a quella di cui all'art. 890 c.c., il quale stabilisce il regime delle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi in base ad una presunzione di nocività e pericolosità, che
è assoluta ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale, ed è invece relativa - e, come tale, superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo pag. 6/8 vicino - ove manchi una simile norma regolamentare” (Cass. Sez. 2, 23/05/2016, n.
10607, Rv. 639891 - 01). L'art. 889 cod. civ., il quale stabilisce le distanze minime dal confine per pozzi, cisterne, fosse e tubi, mira a preservare il fondo vicino dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall'esistenza delle opere anzidette, secondo una presunzione assoluta di danno. Per ogni altra opera non espressamente menzionata, ma assimilabile a quelle indicate nella norma richiamata (nella specie, pozzetti di ispezione della condotta di scarico delle acque nere), la potenzialità dannosa, in relazione alla proprietà contigua, non è presunta ma va accertata in concreto, con onere della prova a carico della parte istante. (Cass. Sez. 2, 11/12/2013, n. 27642, Rv. 628847 - 01).
Esclusa l'applicabilità dell'art. 889 c.c., si deve rilevare l'assenza di pericolosità ai sensi dell'art. 890 c.c., da cui consegue la possibilità di mantenere i serbatoi nella loro attuale collocazione. La ctu svolta in primo grado ha dimostrato che i serbatoi di acqua potabile collocati nei pressi del muro di confine con la proprietà erano stabili, in buono Per_2 stato di conservazione, e non costituivano una fonte di pericolo per il fondo del vicino.
La decisione di primo grado deve, pertanto, essere riformata anche per il capo relativo ai serbatoi, con rigetto della domanda degli appellati.
2.3. Anche l'ultimo motivo di appello appare fondato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che il danno causato dalla attività edificatoria in violazione dei regolamenti edilizi e l'imposizione di una servitù di veduta abbiano causato una diminuzione temporanea del valore della proprietà, e che detto danno sia
“in re ipsa”. Il motivo deve, pertanto, essere esaminato anche se – in accoglimento dei precedenti motivi di appello – è stata esclusa la violazione delle distanze legali.
La decisione appellata di cui al capo 4) non è condivisibile, in quanto l'esistenza del danno per la proprietà confinante era stata specificamente contestata da Persona_1 ed era stata altresì esclusa in concreto dal consulente tecnico, che aveva verificato l'insussistenza di effettivo pregiudizio per il fondo Per_2
La più recente giurisprudenza ha chiarito che, in materia di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni ed imposizione di servitù, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune pag. 7/8 esperienza o mediante presunzioni semplici. (cfr. Cass. Sez. 2, 14/05/2025, n. 12879,
Rv. 674581 - 01).
Nel caso di specie, come visto, non è stata allegata alcuna particolare compromissione del godimento del fondo ovvero del valore dello stesso a causa della presenza di una veduta illegittima, tenuto conto della conformazione dei luoghi e degli edifici ivi presenti.
In riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
3. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate, tenendo conto dell'accoglimento di una delle domande degli attuali appellati, di cui al capo 3) della sentenza (non oggetto di impugnazione), della evoluzione giurisprudenziale in materia di costruzioni sul confine rispetto all'inizio del giudizio (risalente originariamente al 1996), nonché della particolare complessità delle questioni affrontate nel corso del lungo ed articolato procedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
quale erede di avverso la sentenza del Parte_1 Persona_1
Tribunale di Reggio Calabria n. 1143/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
- rigetta la domanda di demolizione del corpo di fabbrica aggiunto di proprietà Pt_1
- rigetta la domanda di arretramento dei serbatoi di accumulo idrico;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno.
2. compensa le spese del doppio grado del giudizio, e pone le spese di ctu per metà a carico di parte appellante e per la restante metà a carico degli appellati.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 9 settembre 2025
La Presidente est.
Manuela Morrone
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