Sentenza 19 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di traffico di sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della ingente quantità, prevista dall'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile anche nell'ipotesi del delitto tentato, quando sia possibile desumere con certezza dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato portato a compimento, la condotta tipica avrebbe riguardato un quantitativo ingente di droga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2016, n. 6021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6021 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
Testo completo
06021-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Silvio Amoresano - Presidente - Sent. n. sez.3135 Luca Ramacci - 19/10/2016 Gastone Andreazza R.G.N. 51761/15 Alessio Scarcella - Relatore - Carlo Renoldi DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente - 9 FEB SENTENZA sul ricorso proposto da IL CANCELLIERE NI PE, nato a San Giovanni in [...] il [...], NA RI CA IC, nato a [...] il [...], PE PE, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 11/06/2015 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. Piero Venturi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. PE NI, PE PE e IC CA erano stati tratti davanti al Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna in quanto ritenuti partecipi di una associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti ex art. 74 comma 3, del D.P.R. 309/1990, 3, legge 16 marzo 2006, n. 146, costituita allo scopo di acquistare ed importare dal Sudamerica, attraverso la partecipazione dei cd. cartelli colombiani, ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, da destinare al mercato clandestino nazionale ed operante in più di uno Stato (Spagna, Slovenia, Italia ed Ecuador), dal luglio 2010 al gennaio 2011. ел Detta associazione, secondo l'ipotesi accusatoria, era costituita da CO IC, con mansioni di direzione ed organizzazione, da CH RA, incaricato della predisposizione dei mezzi necessari per la materiale importazione degli stupefacenti dal Sudamerica ed all'organizzazione logistica dell'imbarco dello stupefacente;
da una serie di persone di fiducia di IC (tra cui NI IL detto "il bisonte", VI RI, LO RC, TA IA, ER AP, PE IL, PE LL detto "Paco" incaricate dell'organizzazione della importazione di stupefacente in Slovenia, Austria, Spagna ed Ecuador e, nel caso di PE IL, del trasferimento del denaro necessario al pagamento del prezzo dello stupefacente e delle spese organizzative, mentre nel caso di LL con il compito di mantenere i contatti tra IC ed il cartello colombiano); da SC de US LO AL detto "il nonno", UL AN ZA detto "il negrito", intermediando tra i venditori e gli acquirenti, trattando il prezzo della ingente partita di droga ed occupandosi dei rapporti con le Autorità militari dell'aeroporto RIscal Sucre di Quito per agevolare le operazioni di carico dello stupefacente;
da PE NI e AO LL per avere assicurato e mantenuto i contatti commerciali con gli stessi LO AL e AN ZA nonché con CH RA per la predisposizione del trasporto;
da PE PE, detto "Pino" e da IC CA, incaricati delle operazioni di trasporto, unitamente a VI RI e a PE LL;
da CO Di ZI e AU PI investiti del supporto logistico, consistente nella predisposizione del luogo di immagazzinamento ed occultamento dello stupefacente (capo a). Inoltre, NI, PE e CA erano stati accusati del reato previsto dagli artt. 56 e 110 cod. pen., 73, comma 6, 80 DPR 309/1990, 3, legge 16 marzo 2006, n. 146, per avere, in concorso tra loro e con gli stessi imputati indicati al capo a), con atti idonei diretti in modo in equivoco, tentato di importare dall'Ecuador l'ingente quantitativo di 1.500 kg. di cocaina, non conseguendo l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà (capo b). Secondo l'ipotesi accusatoria, tali condotte erano costituite, per IC, nel finanziare le operazioni di acquisto della cocaina e nell'organizzazione dell'importazione, compresi il noleggio o la predisposizione dei velivoli individuati quali vettori per lo stupefacente, il reperimento dell'immobile destinato ad accogliere il narcotico;
nello stabilire i contatti con i cittadini colombiani in grado di fornire la sostanza stupefacente ed assumendo o comunque approvando in prima persona le determinazioni operative e, ancora, organizzando plurimi incontri presso la propria villa di San RIno di Bentivoglio;
per CH RA nell'essersi interposto, in qualità di persona di fiducia di PE NI, tra la famiglia calabrese capeggiata da IC ed i narcotrafficanti colombiani allo scopo di predisporre i mezzi aerei necessari alla trasferta in Sudamerica, le casse 2 ел i da trasporto aereo destinate a stivare lo stupefacente stesso e, più in generale, per avere organizzato logisticamente la fase dell'imbarco dello stupefacente, incontrando in plurime circostanze gli altri indagati sul territorio nazionale in occasione delle riunioni operative degli associati, ricevendo da questi ingenti somme di denaro (nell'ordine di diverse centinaia di migliaia di euro) a copertura delle spese organizzative e quale proprio compenso per l'attività svolta;
per NI IL, VI RI, LO RC, TA IA, ER AP, PE IL e PE LL nell'avere prestato la propria opera, quali persone di fiducia di IC, nella organizzazione della importazione di stupefacente, in particolare NI IL, VI RI, LO RC, TA IA, ER AP recandosi in più circostanze all'estero, quali persone incaricate di sovraintendere le operazioni di carico dello stupefacente e per il perfezionamento dell'importazione di stupefacenti;
per PE IL nell'essersi occupato del trasferimento delle somme di denaro necessarie al pagamento dello stupefacente ed alla copertura delle spese organizzative;
per PE LL nell'avere in più occasioni, viaggiato tra Italia, Spagna, Colombia ed altri paesi del Sud America allo scopo di intessere e mantenere i contatti tra il clan calabrese ed il cartello colombiano, in particolare recandosi in Sud America e prestandosi a svolgere il ruolo di garante fisico ed ostaggio a garanzia della buona riuscita della transazione illecita, accettando di permanere in Sud America a disposizione dei narcotrafficanti colombiani sino alla chiusura dell'operazione ed al pagamento dello stupefacente da parte dei calabresi;
per PE NI e AO LL nell'avere tenuto i contatti tra il gruppo calabrese ed i cittadini colombiani LO AL e AN ZA nonché con CH RA, incontrandoli nell'abitazione di IC e nelle proprie abitazioni di Alicante e nell'avere contribuito al finanziamento dell'organizzazione della importazione;
per LO AL e AN ZA, quali soggetti in contatto diretto con il cartello dei venditori, nell'avere il primo trattato con il gruppo calabrese il prezzo della partita di droga ed avere agito direttamente con le Autorità militari presso l'aeroporto RIscal Sucre di Quito al fine di agevolare le operazioni di carico dello stupefacente e il secondo, quale persona di fiducia dello stesso NI, contribuito alla fase iniziale di definizione della transazione illecita, entrambi incontrando, in più occasioni, IC, NI e RA, sul territorio nazionale ed ad Alicante (Spagna), per perfezionare l'importazione della sostanza stupefacente;
per PE PE e IC CA, nell'essersi recati, nel mese di dicembre 2010, unitamente a VI RI e a PE LL, a Quito (Ecuador), in qualità di persone di fiducia di IC e NI con l'incarico di provvedere a caricare la droga sull'aero-mobile destinato al trasporto;
per CO Di ZI e AU PI nell'aver fornito il supporto logistico all'organizzazione, ponendo a disposizione un immobile di ampie dimensioni sito 3 ёл a Mosciano S. LO come luogo per occultare lo stupefacente- una volta giunto sul territorio nazionale nonché ponendo a disposizione una seconda abitazione - sita a Giulianova allo scopo di ospitare IC nelle fasi conclusive dell'importazione. Fatti commessi con l'aggravante del numero di persone superiore a tre, dell'ingente quantità di sostanza stupefacente e della commissione del fatto, da parte di gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato (Italia, Spagna, Slovenia ed Ecuador), dal luglio 2010 al gennaio 2011. 2. Con sentenza in data 13/03/2013 il Giudice dell'udienza Preliminare presso il Tribunale di Bologna, all'esito del giudizio abbreviato, ritenne accertata la responsabilità di NI, PE e CA per i reati agli stessi ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione, condannandoli: il primo alla pena di diciannove anni di reclusione e, gli ultimi due, a quella di sette anni e quattro mesi di reclusione ciascuno.
3. In data 11/06/2015 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa per tutti e tre gli imputati l'aggravante di cui all'art. della legge 16 marzo 2006, n. 146 e concesse a PE NI le attenuanti generiche prevalenti rispetto alla aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del d.p.r. 309 del 1990, ridusse la pena inflitta allo stesso NI in dodici anni e due mesi di reclusione e a PE PE e IC CA nella misura di cinque anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ciascuno;
confermando nel resto la sentenza impugnata.
4. Avverso quest'ultima sentenza, i tre imputati propongono ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensore, instando per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
4.1. PE NI articola il suo ricorso in quattro distinti motivi. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), con proc. pen. la nullità della sentenza per l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione della speciale attenuante della dissociazione di cui all'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero dell'art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 309/90. Dalla produzione del verbale stenotipico dell'esame ex art. 210 cod. proc. pen. reso da NI avanti al Tribunale di Bologna nel procedimento CANO ISAZA + 11 proc. Pen. n. 5040/2012 R.G., "di contenuto ampiamente confessorio, collaborativo e dissociativo", emergerebbe che NI abbia risposto all'esame condotto dal Pubblico ministero, "dimostrando un atteggiamento dissociativo estremamente lineare". Ed avendo le sue dichiarazioni testimoniali portato un notevole beneficio all'impianto accusatorio, consentendo di acclarare il sodalizio tra i cartelli colombiani e l'organizzazione calabrese, gli incontri, i nomi 4 e le cifre del denaro contante impiegato per la operazione ed anche le modalità di trasporto dello stupefacente. A fronte di ciò la Corte felsinea avrebbe omesso completamente di valutare l'applicabilità dell'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, così come, in alternativa, del comma 7 dell'art. 74 del D.P.R. 309/90. 4.1.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 56 cod. pen. in tema di desistenza, che la Corte felsinea ha escluso ritenendo che la condotta di importazione non si fosse compiuta in ragione degli accidenti occorsi al pilota presso l'aeroporto colombiano e non già per la condotta resipiscente di NI. Per il riconoscimento della sussistenza della desistenza volontaria di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen. occorre che la condotta dell'agente si sia arrestata prima, per volontaria iniziativa dello stesso, del completamento dell'azione esecutiva. Nel caso di specie, da alcune intercettazioni telefoniche sarebbe emerso che egli si era rifiutato di salire in aereo in quanto aveva inteso desistere sia dall'importazione in Colombia sia dai progetti futuri, come l'esame ex art. 210 cod. proc. pen. avrebbe poi confermato.
4.1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), la nullità della sentenza per l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio ex art. 133 cod. pen.. La Corte di Appello di Bologna sarebbe partita da una pena base di 20 anni (prevista per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia la associazione), mentre a NI non sarebbero state contestate tali condotte, quanto piuttosto quelle del semplice associato, per il quale la pena prevista dal comma 2 non può essere inferiore a 10 anni. Qualora poi si ritenesse che pur muovendo dalla contestazione di cui al comma 2, la Corte sia partita da una pena base di 20 anni di reclusione, i giudici avrebbero ugualmente errato nel calcolo, in quanto non avrebbero effettuato la riduzione per l'ipotesi tentata ex art. 56 cod. pen.. 4.1.4. Con il quarto motivo, NI deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), la nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in relazione all'appartenenza di NI all'associazione ex art. 74 del d.p.r. 309 del 1990. La Corte territoriale avrebbe da un lato affermato l'esistenza di due organizzazioni criminali impermeabili e gerarchizzate, rispetto alle quali NI, senza farne parte, avrebbe svolto il ruolo di trait-d'union; e, dall'altro lato, che egli avrebbe fatto parte di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nonostante che la impermeabilità al sodalizio calabrese e ai cartelli colombiani avrebbe reso impossibile la sua partecipazione. Né potrebbe essere riconosciuto, 5 ел in capo all'imputato, il ruolo di promotore, considerato che l'organizzazione criminale, costituita da mezzi, uomini e basi, preesisteva a NI, sia in Italia sia in Colombia.
4.2. PE PE insta per l'annullamento della sentenza impugnata deducendo cinque distinti motivi di ricorso.
4.2.1. Con il primo, il ricorrente reitera, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'eccezione inerente al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 521 cod. proc. pen. già presentata in sede di appello. Mentre il capo a) di imputazione aveva descritto la condotta di partecipazione di PE come riferibile all'incarico di provvedere a caricare la droga sull'aeromobile destinato al trasporto, la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato per il fatto che egli, partito insieme a PE LL, sarebbe stato inviato da NI come "ostaggio". In questo modo, però, si sarebbe determinata un'immutazione del fatto contestato, integrante gli estremi del "fatto nuovo", come tale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 518 cod. proc. pen., che avrebbe imposto al giudice procedente di trasmettere gli atti al Pubblico ministero sulla base dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.. In assenza di tale adempimento, sarebbe stata consumata una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ponendosi il fatto ritenuto in sentenza in un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità rispetto a quello contestato, con un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato sarebbe impossibilitato a difendersi. Tale assunto difensivo si porrebbe in linea con le pronunce della Corte di Strasburgo, secondo cui l'art. 6, comma 3 lett. a) della Convenzione Edu riconoscerebbe all'imputato il diritto di essere informato dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e della qualificazione giuridica ad essi data. Nel caso di specie, la difesa che avrebbe preso cognizione della diversità del fatto ritenuto soltanto a seguito della sentenza di primo grado, non potendo condividersi le argomentazioni della Corte d'Appello bolognese, secondo cui della condizione di ostaggio si sarebbe già data menzione in occasione dell'esame di NI durante il processo primo grado, allorché il coimputato aveva riferito del viaggio di garanzia intrapreso, a sua insaputa, da PE in Colombia, tesi che era stata ritenuta plausibile dalla difesa dello stesso PE all'esclusivo fine di escludere la sua presenza a Quito, in Ecuador.
4.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., della motivazione assente, illogica e/o contraddittoria in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie criminosa di cui 6 Ал agli artt. 56 e 110 cod. pen., 73, comma 6, 80 D.P.R. 309/90, contestata al capo B) della rubrica. In relazione al tentativo di importazione contestato al capo b), il ruolo "operativo" di soggetto incaricato allo svolgimento delle operazioni di carico dell'ingente quantitativo di stupefacente sull'aeromobile attribuito a PE non sarebbe stato provato. Ciò in quanto la natura dei suoi rapporti con NI sarebbe stata lecita, in quanto riferibile all'attività di commerciante di autovetture, una delle quale PE gli avrebbe venduto, oltre che ad una frequentazione, peraltro non assidua, concretizzatasi in qualche scambio di favori. E in quanto il ruolo, attribuitogli dalla sentenza di merito, di ostaggio chiamato a garantire la buona riuscita dell'affare sarebbe stato in realtà svolto da PE LL, secondo quanto ricavabile da alcune intercettazioni ambientali. Ma soprattutto perché, alla data del 20/12/2012, egli si sarebbe trovato a oltre 800 chilometri dall'aeroporto di Quito. In definitiva, dal momento che TU non ebbe contatti con altri presunti sodali all'infuori di NI e che non è stata provata la sua presenza nei "luoghi chiave delle operazioni", non sarebbe stata dimostrata la sua responsabilità, che non potrebbe essere affermata sulla base delle risultanze delle sole captazioni intervenute.
4.2.3. Con il terzo motivo, PE lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la motivazione assente, illogica e/o contraddittoria in ordine alla condotta partecipativa all'associazione contestata al capo A) della rubrica dell'art. 74, comma 3, del D.P.R. 309/90. Gli accertamenti compiuti in sede di merito non avrebbero provato l'inserimento organico e funzionale dell'imputato nel sodalizio criminale, avuto riguardo alla mancata dimostrazione di uno specifico "ruolo" occupato nell'organizzazione, che la giurisprudenza di legittimità descriverebbe in termini di dinamica e funzionale partecipazione al fenomeno associativo (così le Sez. Un., n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino), fornendo un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, configurandosi come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione; e considerata l'assenza di prova in ordine all'elemento del dolo, consistente nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. In particolare, egli sarebbe stato assente da ogni riunione o meeting operativo, non avrebbe intrattenuto contatti di alcun tipo con i presunti sodali, non avrebbe posto in essere alcuna delle operazioni funzionalmente utili alla comune causa, né sarebbe stato in alcun modo interessato dalle trattative successive al primo trasporto fallito. 7 ял 4.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., una motivazione assente, illogica e/o contraddittoria in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309/90, la cui offensività aggravata sarebbe logicamente incompatibile con il tentativo.
4.2.5. Con il quinto motivo PE lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché la motivazione assente, illogica e/o contraddittoria in punto di dosimetria penale, non avendo la Corte giustificato l'elevato importo della pena e il suo sensibile discostarsi dal minimo edittale.
4.3. IC CA affida la sua impugnazione a tre distinti motivi di gravame.
4.3.1. Con il primo, il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74, comma 3, del D.P.R. 309/90, nella parte in cui la Corte ha ritenuto l'esistenza dell'associazione. Secondo l'assunto difensivo, infatti, la Corte avrebbe errato nell'affermare l'esistenza di un'associazione tra gli odierni imputati ed il cd. gruppo IC e i colombiani AN ZA e LO AL alla stregua del rilevante impegno economico sopportato per la fallita importazione, a sua volta dimostrativo della predisposizione di un'organizzazione e una struttura, essendo necessaria, fin dall'inizio, quantomeno la generica disponibilità a continuare nelle operazioni illecite. Quest'ultimo requisito, in realtà, sarebbe assente dal momento che le intercettazioni telefoniche avrebbero dimostrato che il proposito di commettere nuovi reati fosse intervenuto successivamente al fallimento dell'importazione.
4.3.2. Con il secondo motivo, l'imputato deduce la mancanza o illogicità di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla affermata partecipazione di CA all'associazione. laCiò in quanto la sentenza avrebbe apoditticamente riconosciuto partecipazione dell'imputato all'associazione, senza indicare alcun concreto elemento, successivamente alla fallita spedizione in Ecuador, a fondamento di questa ricostruzione e giustificando la mancata partecipazione di CA agli incontri tenutisi presso la casa di IC con il ruolo di mero gregario rivestito all'interno del sodalizio.
4.3.3. Con il terzo motivo, l'indagato lamenta, infine, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza o illogicità di motivazione in relazione all'art. 133 del cod. pen., per non avere la sentenza impugnata adeguatamente motivato le ragioni del concreto trattamento sanzionatorio irrogato. In particolare, benché all'imputato fosse stato riconosciuto il ruolo di semplice gregario, pena in concreto inflitta si allontanerebbe significativamente dal minimo edittale. Né il giudice d'appello avrebbe esplicitato, 8 سال nemmeno attraverso il semplice riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., i parametri utilizzati per quantificare nuovamente alla pena dopo aver escluso l'esistenza dell'aggravante ex art. 4 della L. 146/06. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorse sono infondati e, pertanto, devono essere rigettati.
2. Preliminarmente occorre muovere dalle censure relative alla effettiva esistenza dell'associazione, posta in dubbio da IC CA con il suo primo motivo di impugnazione, sul presupposto che non sarebbe stata dimostrata, in capo ai partecipi dell'affare, una disponibilità, quantomeno generica, a continuare nella realizzazione di operazioni illecite;
disponibilità che sarebbe maturata soltanto una volta maturato il fallimento dell'operazione di importazione di cui al capo b). In realtà, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha già risposto, e in maniera assai puntuale, all'identica censura formulata nei motivi di appello, esplicitando l'esistenza di tutti gli elementi che connotano l'esistenza di una organizzazione strutturata come associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Da un lato, la presenza di una pluralità di persone, strutturate intorno ad un modello organizzativo di tipo sostanzialmente gerarchico, sia sul versante italiano che su quello colombiano, capace di mobilitare ingenti risorse economiche e di reperire finanche aeromobili per i viaggi transnazionali ed idonee sistemazioni logistiche per l'occultamento dello stupefacente;
elementi, questi, certamente indicativi di una stabilità del sodalizio e del carattere certamente non episodico dell'attività programmata. Dall'altro lato, la corte bolognese, con ragionamento certamente immune da vizi di carattere logico, a esplicitato le ragioni per le quali, in particolare alla luce delle intercettazioni ambientali eseguite il 30/12/2010 e il 17/01/2011 presso l'abitazione di CO IC, alla presenza di numerosi sodali, tra i quali anche NI, sia stata ritenuta provata la presenza di un programma criminale, avente ad oggetto il traffico di cocaina, destinato ad essere attuato anche dopo il fallimento del primo tentativo di importazione. Programma, confermato dallo stesso NI chi nell'interrogatorio del 4/10/2011, consistente nella organizzazione una pluralità di viaggi, circa due al mese, attraverso i quali realizzare il trasporto di 500 kg cocaina per ciascun carico, da attuarsi attraverso l'impiego di un aeromobile, ancora una volta condotto da RA. Ne consegue, che il relativo motivo di ricorso deve ritenersi aspecifico, riproponendo argomenti di critica, già rivolti alla pronuncia di primo grado, che avevano trovato esaustiva e corretta trattazione da parte del collegio felsineo, senza che, pertanto, sia stata articolata alcuna puntuale censura al provvedimento di secondo grado. ел 3. Venendo quindi all'analisi delle doglianze relativa alle condotte di partecipazioni ascritte ai singoli associati, oggetto del secondo motivo di ricorso di Car Caldo, del quarto di NI e del terzo motivo di PE, occorre innanzitutto ribadire la cornice di principio entro la quale possono ritenersi rilevanti le condotte di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. In argomento, questa Suprema Corte ha in passato affermato che la condotta di partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo, che si concretizzi nell'apporto di un contributo apprezzabile sul piano causale e non soltanto episodico all'attività del sodalizio. E sul piano soggettivo, è stato affermato che il dolo del delitto in questione è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. Giova, peraltro, evidenziare, sempre in premessa, che non è pertinente il richiamo, più volte articolato nei motivi di ricorso alla giurisprudenza di questa Corte ai più rigorosi standard probatori richiesti nel caso in cui la condotta di partecipazione sia tratta dalla realizzazione di un solo episodio criminoso, atteso che quei principi sono in genere affermati in relazione alla realizzazione di singoli reati fine, dai quali, in specie in occasione di singoli episodi, non può automaticamente desumersi la consapevolezza di far parte di una più articolata e stabile struttura operativa. Nel caso di specie, tuttavia, l'accertata presenza di una serie di strutture criminali già operative, consorziate nella realizzazione di una ulteriore ed articolazione operativamente autonoma, rimanda ad una fenomenologia criminale affatto diversa da quella sottostante alle richiamate pronunce (spesso concernenti la qualificazione associativa del contributo di un singolo corriere), rispetto alla quale non possono esservi dubbi circa la natura giuridica da attribuire alle condotte descritte nel capo di imputazione. E' il caso, in primo luogo, della condotta di partecipazione di NI, oggetto del quarto motivo del suo ricorso, rispetto alla quale la Corte bolognese ha puntualmente sottolineato la fondamentale funzione di raccordo svolta tra gli appartenenti ai due rami, calabrese e colombiano del sodalizio (cfr. p. 10 della sentenza di secondo grado), trattandosi di un contributo essenziale alla genesi del nuovo sodalizio, cui non a caso ha corrisposto il riconoscimento della qualifica soggettiva di organizzatore della nuova associazione. E sul punto è appena il caso di rilevare l'inconferenza dell'argomento difensivo secondo cui l'organicità ed impermeabilità dei gruppi criminali coinvolti (la 'ndrangheta e cartello 10 ли colombiano) non avrebbe consentito a NI di entrarne a far parte, posto che l'associazione di cui al capo a) si configurava come una nuova realtà operativa, frutto della cointeressenza criminale di soggetti facenti parte delle due organizzazioni criminali, ma anche di soggetti, si pensi a CH RA, ma anche allo stesso NI, che non facevano parte dell'una o dell'altra. E che l'attività dell'imputato non si fosse esaurita nell'opera di intermediazione finalizzata all'accordo avente ad oggetto il trasporto della cocaina dalla base ecuadoregna è stato adeguatamente motivato nella parte della sentenza in cui il ruolo operativo di NI è stato descritto anche nella fase successiva al fallimento della prima operazione, con ciò essendo stata adeguatamente smentita la versione, offerta dall'imputato nell'interrogatorio del 20/12/2011, secondo cui il suo compito si sarebbe dovuto concludere "una volta fatte le presentazioni" (cfr. pag. 6 del relativo verbale). Altrettanto è, poi, a dirsi con riferimento alla posizione di CA, la cui presenza è stata accertata in una pluralità di momenti del primo inconcluso affare: dal viaggio in Spagna il 10/09/2010, a bordo della propria auto, con alcuni degli appartenenti al gruppo criminale, tra i quali lo stesso NI, per il versamento di una somma importante al pilota del veivolo, RA, all'incontro ad Alicante, a casa di NI, con gli altri correi il 7/12/2010; dalle intercettazioni telefoniche (in specie quella del 15/12/2010) nelle quali egli era indicato come l'uomo che avrebbe dovuto presenziare, per conto di NI, alla programmata spedizione dall'aeroporto ecuadoregno;
circostanza che è stata confermata dallo stesso NI nel corso dei successivi interrogatori, con una nitida chiamata in correità che è stata riscontrata proprio dal chiaro tenore delle intercettazioni richiamate. E del resto, i giudici felsinei hanno anche sottolineato un dato di conclusiva valenza sul piano probatorio, ovvero l'ammissione da parte dello stesso CA, che in sede di interrogatorio del 20/12/2011 ammise di essere stato inviato a Quito da NI proprio per controllare che le casse di droga venissero caricate. Dal complesso di tali elementi, la corte territoriale, ha tratto il convincimento di un stabile contributo causale prestato dall'imputato all'attività del sodalizio criminale e al conseguimento del suo scopo sociale, che, essendo stato motivato in maniera logicamente del tutto conferente, si sottrae ad ogni possibilità di censura da parte del giudice di legittimità. A considerazioni non dissimili deve, infine, aggiungersi con riferimento alla posizione dell'altro ricorrente, PE PE, di cui, contrariamente alla versione offerta in sede di ricorso, la sentenza impugnata ha descritto le frequenti occasioni di incontro con NI per accompagnarlo in aeroporto nel frangente dei suoi spostamenti fra Italia e Spagna per le attività del sodalizio;
ma anche la ripetuta interlocuzione occorsa, fra il 7 e il 9/11/2010, con NI 11 IL, braccio destro dello stesso NI, preparatoria del viaggio in Sudamerica compiuto da PE con PE LL, anch'egli uomo di fiducia di NI;
così come sono state puntualmente riportate le intercettazioni telefoniche rivelatrici di una conoscenza, da parte dell'imputato, di alcuni dei sodali, tra i quali RA e AN ZA. Quanto poi alle deduzioni difensive attraverso cui lo stesso PE ha cercato di dimostrare da un lato di essersi recato in Sudamerica per una semplice vacanza offerta di NI e dall'altro lato che la persona, indicata con il nome di "Pino" nell'intercettazione ambientale del 18/01/2011, con la quale lo stesso NI faceva riferimento ad uno scambio di ostaggi a garanzia del buon esito dell'operazione, deve parimenti ribadirsi che la corte felsinea ha fornito una spiegazione, del tutto scevra da profili di illogicità manifesta, e come tale insindacabile in questa sede, dei ricordati elementi probatori, ritenendoli indicativi, alla stregua delle ricordate coordinate ermeneutiche in materia di partecipazione al delitto associativo. E del resto va qui ribadito che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche o ambientali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164; cfr., da ultimo, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); ciò che, però, per le ragioni diffusamente illustrate deve essere risolutamente escluso nel caso di specie, a fronte di un solidissimo compendio indiziario che le sentenze di merito hanno ricostruito attraverso un percorso argomentativo del tutto privo di smagliature del tessuto logico, in alcun modo intaccato dai rilievi difensivi prima ricordati.
4. Procedendo, secondo l'ordine logico, alle questioni poste in sede di ricorso e venendo, quindi, alla questione processuale di cui al primo motivo di ricorso di PE TU, deve escludersi, secondo questo Collegio, che possa configurarsi, nella specie, una violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la condanna. Sul punto, deve richiamarsi la consolidata interpretazione accolta da questa Corte, anche nella sua massima espressione nomofilattica (Sez. Un., n. 36551 del 15/07/2010, dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 248051), la quale ha in più occasioni ritenuto che l'obbligo di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non possa ritenersi violato da qualsiasi modificazione dei fatti ritenuti in sentenza rispetto alla descrizione contenuta nell'accusa originaria, ma soltanto сел 12 quando la modificazione dell'imputazione configuri un vulnus alle possibilità di difesa dell'imputato (cfr. Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, dep. 27/08/2013, Crescioli, Rv. 257015; Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, dep. 9/03/2007, Granata e altri, Rv. 236099). Nel caso di specie, a fronte di una contestazione che aveva ad oggetto la partecipazione al sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti ed il concorso nel tentativo di importazione dal Sudamerica di ingenti quantitativi di cocaina, realizzati con una pluralità di soggetti specificamente individuati e nell'ambito di coordinate spazio-temporali identificate, la sentenza ha riconosciuto tale partecipazione, specificando che uno dei contributi prestati all'attività del sodalizio non era stato realizzato (ovvero la presenza nell'aeroporto ecuadoregno per verificare la correttezza delle operazioni di carico), ma che l'imputato aveva realizzato una ulteriore condotta di partecipazione, consistente nel concorrere al meccanismo realizzato a garanzia dell'operazione (tramite la consegna ai colombiani in qualità di ostaggio). Ritiene il Collegio che tale segmento non possa configurare, pur nella evidente differenza dei due episodi (e delle relative condotte) sul piano storico- fattuale, una modificazione del fatto rilevante ai sensi dell'art. 521, cod. proc. pen., non determinando uno stravolgimento dell'imputazione originaria in grado di cagionare una incertezza sull'oggetto dell'imputazione, apparendo nella specie dirimente l'evoluzione "dell'intero percorso processuale e, di riflesso, la concreta condizione di difesa dell'imputato in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Sez. 6, n. 3430 del 12/12/2008). Nel caso in questione, infatti, come ha puntualmente sottolineato la Corte territoriale, non soltanto il ruolo di ostaggio era pacificamente emerso, in specie nell'interrogatorio di NI, nel corso delle indagini, ma la difesa dell'imputato aveva avuto l'opportunità di interrogare sul punto il coimputato all'udienza del 13/12/2012; ed inoltre la stessa difesa aveva avuto l'opportunità di produrre una memoria all'udienza di discussione del rito abbreviato in data 13/03/2013, avendo così la possibilità di contro dedurre in relazione a tale circostanza. Ne consegue, pertanto, che la questione posta dalla difesa di PE nel suo primo motivo di ricorso deve essere rigettata in quanto infondata.
5. Per quanto poi concerne le questioni sviluppate da NI nel secondo motivo di ricorso in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, la tesi dell'imputato, sostanzialmente argomentata a partire dalle dichiarazioni con le quali egli avrebbe manifestato l'intenzione di "chiudere con il proprio passato", è certamente infondata sia sotto il profilo giuridico che dei presupposti di fatto. Con riferimento al delitto di cui al capo b), infatti, gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari hanno pacificamente consentito di accertare che il 13 хл mancato perfezionamento della attività di importazione dello stupefacente fu riconducibile, essenzialmente, all'errore del pilota del veivolo destinato al trasporto della cocaina, il quale si recò all'aeroporto civile di Quito e non allo scalo militare. Pertanto, la mancata consumazione del delitto conseguì, incontrovertibilmente, non tanto alla deliberata azione volta alla interruzione dell'iter criminis da parte dei compartecipi, quanto al verificarsi di fattori esterni che ne impedirono l'ulteriore sviluppo. E quanto all'affermazione secondo cui NI avrebbe inteso desistere, oltre che dall'importazione in Colombia, anche dai progetti futuri, è appena il caso di ribadire come le intercettazioni ambientali compiute presso l'abitazione di IC successivamente al fallimento della spedizione sudamericana, avessero descritto un quadro delle future azioni criminose del sodalizio nel quale lo stesso NI avrebbe dovuto mantenere una posizione assolutamente centrale. Ciò che, conclusivamente, palesa ulteriormente l'infondatezza del motivo di ricorso in questione.
6. Sempre per quanto concerne la fattispecie tentata di cui al capo b), PE TU, con il suo quarto motivo di ricorso deduce l'incompatibilità tra la forma tentata dei delitti di cui all'art. 73 e la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo di stupefacente di cui all'art. 80 del d.p.r. n. 309 del 1990. Il tema interseca la dibattuta questione generale sulla configurabilità del cd. delitto tentato circostanziato, che ricorre quando;
ipotesi da tenere distinta da quella, concettualmente contigua, del delitto circostanziato tentato, ovvero del tentativo di un delitto che, se fosse giunto a consumazione, sarebbe apparso qualificato da una o più circostanze. Questione rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, accede ormai alla tesi positiva, sul rilievo che lo schema dell'art. 56 cod. pen. non fa esclusivo riferimento alla categoria del reato semplice, ma anche a quella del reato circostanziato, per cui l'estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente reato consumato comporta un problema di semplice compatibilità logico-giuridica, che non tocca il principio di legalità (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, dep. 28/06/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528). E d'altra parte tale soluzione è del tutto razionale, dovendo essere ponderazione della gravità dell'illecito rapportata anche alla configurazione che il fatto e l'offesa avrebbero assunto nel caso in cui il delitto fosse stato portato a compimento. Sul punto deve osservarsi che la Corte bolognese ha ritenuto, sulla base del "nutrito compendio indiziario", che l'operazione dell'importazione dall'Ecuador riguardasse una quantità di stupefacente "da qualificarsi ingente” (pag. 8). Sulla base di tale premessa fattuale, i giudici felsinei hanno correttamente ritenuto, sulla scorta dell'indirizzo accolto dalla giurisprudenza di questa Corte 14 (cfr. Sez. 4, n. 2631 del 23/11/2006, dep. 25/01/2007, Aquino e altri, Rv. 235937), che la circostanza aggravante in questione sia applicabile anche al delitto tentato, dovendo ritenersi che tale applicazione possa configurarsi nel caso in cui sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, la condotta tipica in materia di stupefacente (in questo caso quella di importazione) avrebbe avuto ad oggetto un ingente quantitativo di droga nell'accezione consolidata elaborata dalla giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Sez. 6, n. 543 del 17/11/2015, (dep. 8/01/2016, Pajo, Rv. 265756). Una diversa soluzione, infatti, porterebbe a risultati contrari al principio d'uguaglianza, determinando l'irrogazione della medesima pena sia nel caso in cui fosse tentata, una condotta di illecita cessione di un modestissimo quantitativo di stupefacente, sia in quello in cui la l'attività criminosa riguardasse n concernesse un ingentissimo quantitativo di droga.
7. Con il primo motivo di ricorso NI ha altresì lamentato la mancata concessione della attenuante speciale della dissociazione di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991. Sul punto, tuttavia, è appena il caso di rilevare che l'attenuante in questione si applica unicamente "per i delitti di cui all'articolo 416- bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso"; e, dunque, in relazione a fattispecie del tutto diverse da quelle contestate nel presente procedimento. Quanto, invece, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 74, comma 7 del d.p.r. n. 309 del 1990, è appena il caso di rilevare che si tratta di questione inammissibile in quanto proposta, per la prima volta, in sede di legittimità, avuto riguardo alla regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 2, e 609, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, dep. 15/02/2016, Menna e altro, Rv. 266202).
8. Per quanto concerne i motivi di ricorso che i tre imputati articolo con riferimento al trattamento sanzionatorio (quinto motivo TU, terzo motivo DO, terzo motivo NI), giova preliminarmente ricordare, quanto alla cornice di riferimento, che la determinazione del quantum della pena, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., costituisce esercizio di un apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito che, se adeguatamente motivato e salvo che non sia frutto di mero arbitrio o di ли 15 ragionamento illogico, si sottrae a qualunque sindacato di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano, Rv. 259142). In questa prospettiva, non può riconoscersi la fondatezza delle censure di TU e di CA, i quali, con motivi sovrapponibili, hanno lamentato che benché sia stato riconosciuto il ruolo di semplici "gregari", la pena in concreto inflitta si sarebbe allontanata, in misura significativa, dal minimo edittale, senza che i giudici di merito abbiano esplicitato, nemmeno attraverso il semplice riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., i parametri utilizzati per quantificare nuovamente alla pena dopo l'esclusione dell'aggravante ex lege n. 146/06. Infatti, le ragioni della determinazione del quantum della pena base, rimasta immutata rispetto al giudizio di primo grado (nella misura di undici anni di reclusione per il più grave delitto di cui al capo b), sono state chiaramente indicate, per relationem, attraverso un rinvio al primo provvedimento, nel quale il Giudice dell'udienza preliminare aveva fatto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo la pena rideterminata dalla Corte felsinea l'effetto della eliminazione "secca" dell'aumento di cinque anni di reclusione originariamente stabilito per effetto del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, poi esclusa in appello. Per tale motivo deve conclusivamente ritenersi che la sentenza di secondo grado abbia fatto una corretta applicazione dei principi ricordati in materia di dosimetria sanzionatoria. Quanto, poi, alle censure svolte da NI in relazione al regime della pena, esse sono manifestamente infondate in considerazione del fatto che la determinazione in misura pari a venti anni di reclusione della pena base stabilita, già in primo grado, per il più grave delitto di cui al capo a), in ragione del suo riconosciuto ruolo di "organizzatore" dell'associazione, è del tutto rispondente al regime legale dettato per gli organizzatori del sodalizio di cui all'art. 74, prevista, appunto, in misura non inferiore ai 20 anni di reclusione;
sicché, anche sotto tale profilo, le doglianze del ricorrente devono essere respinte.
9. Consegue alle argomentazioni che precedono rigetto di tutti i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19/10/2016 Il Presidente Il Consigliere estensoreConsigliere Carlo Renoldi Silvio Amoresano IL CANCELLIERE NA RIahi 16