Sentenza 23 novembre 2006
Massime • 1
La disciplina del reato tentato coinvolge tutti gli aspetti della tipicità compresi quelli inerenti alle circostanze: ne consegue che è configurabile, in materia di delitti concernenti gli stupefacenti, l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990 allorché vi sia prova che, se l'operazione illecita di traffico di droga fosse riuscita, essa avrebbe riguardato un quantitativo ingente di sostanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2006, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE GRAZIA Benito RO V. - Presidente - del 23/11/2006
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE FR - Consigliere - N. 1489
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 006574/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AQ AE, N. IL 17/05/1969;
2) BO TO, N. IL 16/12/1979 RINUNCIANTE;
3) IN TO, N. IL 25/08/1959;
4) AN CO, N. IL 15/08/1967;
avverso SENTENZA del 12/07/2 005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO FR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di TI e RO, il rigetto di quelli di IN e RO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito di giudizio abbreviato il tribunale di Napoli ha affermato la penale di responsabilità di IN AF, IN LV MA, TI RE e RO OM, imputati in ordine a diversi illeciti afferenti alla violazione della legge sugli stupefacenti.
L'IN è stato ritenuto colpevole del reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3, per aver partecipato ad un'associazione criminale dedita al traffico di cocaina. Al IN è stato attribuito il medesimo illecito associativo in riferimento alla partecipazione ad altro gruppo criminale radicato nell'area napoletana e dedito al sistematico acquisto ed all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina.
Il TI è stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt.110, 112 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, comma 2.
Al RO, infine, è stata attribuita la già richiamata imputazione associativa per la partecipazione ad un ulteriore organismo illecito. Egli è stato pure riconosciuto colpevole di diverse violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, ed art. 80, comma 2. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Napoli.
Per TI e RO, sulla base di accordo ex art. 599 c.p.p., è stata rideterminata la pena, previa esclusione, per lo stesso TI dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Per IN il reato associativo è stato derubricato in quello di cui all'art. 56 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80, comma 2, e la pena è stata conseguentemente diminuita.
Nei confronti di IN, invece, è stata solo diminuita la pena. 2 Ricorrono per cassazione gli imputati proponendo diversi motivi di gravame.
In difesa di RO deduce:
2.1.1 Nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lettere c ed e, per difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato;
essendosi limitata la pronunzia d'appello a richiamare la sentenza di primo grado, omettendo di dare risposta alle censure proposte nei motivi del gravame.
2.1.2 Nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lettere c) ed e), per difetto di motivazione in ordine alla congruità della pena.
2.2 La difesa di TI deduce;
2.2.1. Nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lettere c ed e, per difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato; essendosi limitata la pronunzia d'appello a richiamare la sentenza di primo grado, sebbene l'accordo avesse anche comportato l'eliminazione di una circostanza aggravante e conseguentemente la rivalutazione del complessivo quadro probatorio.. La difesa di IN deduce:
2.3.1. Mancanza od illogicità della motivazione nella parte in cui viene ritenuto configurato appieno, nel comportamento dell'imputato, un tentativo punibile. L'imputazione si osserva, deriva dalla derubricazione dell'originaria imputazione afferente alla partecipazione ad una compagine criminosa;
e trova fondamento nell'attività posta in essere dall'IN con il trasferimento all'estero di L. 300 milioni, che il giudice d'appello riconduce ad un'operazione d'acquisto di droga di cui non è noto l'esito. In realtà la destinazione illecita della somma non emerge dagli atti del processo. La pronunzia trae impropriamente argomento da episodi che, però, riguardano le altre persone coinvolte nelle conversazioni dell'imputato oggetto d'intercettazione. Tale precorso motivazione viene ritenuto illogico: si individuano riscontri all'ipotesi accusatoria che non riguardano ne' direttamente ne' indirettamente l'IN e si determina così una arbitraria estensione al ricorrente di prove a lui non riferibili, senza alcuna confutazione della tesi difensiva secondo cui l'esportazione della somma in questione era finalizzata all'acquisto di un ristorante.
Pur volendo ritenere - afferma il ricorso - che sia provata da destinazione illecita del danaro, la pronunzia è censurabile sotto il profilo motivazionale, non essendovi la dimostrazione dei requisiti della idoneità ed univocità della condotta, che danno corpo alla fattispecie tentata. Difetta di tali connotati la mera dazione del danaro che costituisce il mero antecedente di un decorso causale ancora ben lontano dalla conclusione. Si è quindi in presenza di un mero atto preparatorio.
Con distinto motivo di ricorso è stata esaminato lo stesso profilo della pronunzia per denunziare vizio di motivazione in ordine all'esistenza di un appropriato quadro indiziario, in violazione dell'art. 192 c.p.p.. Infatti - si afferma - la responsabilità viene fondata solo su due conversazioni telefoniche nelle quali si fa riferimento alla somma di L. 300 milioni, senza alcun riferimento a droga o altre espressioni, anche criptate, che possano indurre a ritenere che tale soma fosse riferibile all'acquisto di stupefacente. Ed illogica viene ritenuta l'utilizzazione in chiave accusatoria di conversazioni intervenute tra altri soggetti, che non coinvolgono in alcun modo l'IN. Il vizio di motivazione viene pure colto nella asseritamene apodittica confutazione della tesi difensiva proposta dall'imputato con un memoriale manoscritto, nel quale si è attribuita la dazione del danaro all'acquisto di un ristorante.
2.3.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurazione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.80, comma 2. Non si tiene conto, si afferma, che la somma in questione ben avrebbe potuto essere destinata in parte a fini anche illeciti, ma non afferenti all'acquisto di droga. D'altra parte, non è noto se la sostanza sia stata effettivamente acquisita. Si è quindi in presenza non di un tentativo circostanziato di delitto, ma di tentativo di delitto circostanziato. La mancata prova della compiuta concretizzazione del fatto che integra l'aggravante in questione esclude la possibilità di applicare il relativo aumento di pena. Il ricorso non sottace il contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità ma ritiene che esso non sia accettabile in un ordinamento improntato ai principi di legalità e tassatività. Tale ricostruzione della fattispecie viene ritenuta contraria al principio di uguaglianza e si insta affinché sia eventualmente proposta la relativa questione di costituzionalità. In ogni caso, si aggiunge con distinto motivo di ricorso, non vi è prova concreta che il quantitativo di droga oggetto delle trattative potesse raggiungere un valore quantitativo tale da poter essere ritenuto ingente. Al riguardo, si assume, la pronunzia è carente di motivazione.
2.3.3 Violazione dell'art. 606 c.p.p., b) per omessa rinnovazione del dibattimento pur in presenza di prova decisiva. Si afferma in proposito che, a fronte delle incertezze emergenti dal quadro probatorio, la Corte avrebbe dovuto rinnovare il dibattimento per "controllare" le tesi difensive.
2.3.4. Difetto di motivazione in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Si deduce che il decreto con il quale è stata autorizzata l'utilizzazione di impianti non installati presso la Procura della Repubblica difetta della necessaria specifica motivazione;
essendosi fatto generico riferimento alla indisponibilità di apparati presso gli uffici della Procura. E si lamenta che la pronunzia d'Appello non ha fornito esaurienti risposte sul punto.
Si afferma altresì che difetta di motivazione appropriata l'enunciazione delle eccezionali ragioni d'urgenza che legittimano, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, l'utilizzazione degli apparati in questione. Viene ritenuta incongruo il richiamo ad una conversazione nella quale si fa riferimento ad un imminente viaggio per l'acquisizione di droga ed alla previsione che sull'utenza interessata possano giungere, nell'immediato, conversazioni utili alla comprensione delle modalità del traffico. Pure a tale riguardo si reputa che la Corte territoriale non abbia fornito risposte appropriate.
La difesa di IN deduce i seguenti motivi di ricorso.
2.4.1. Vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte d'Appello - si afferma - ha riformato la pronunzia di primo grado che aveva determinato la pena base in 24 anni con l'ulteriore aumento di tre anni per effetto dell'aggravante contestata. Essa ha rideterminato la pena base in 15 anni, ma ha comunque aumentato la pena, per effetto dell'aggravante, di tre anni;
nonostante che in precedenza avesse censurato l'eccessività dello stesso aumento determinato dal Tribunale. Tale statuizione viene ritenuta affetta da evidente contraddittorietà.
2.4.2. Vizio di motivazione per l'apoditticità dell'affermazione dell'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3. Si afferma che l'esistenza di un sodalizio composto da ben più di dieci persone è risultata provata, senza fornire alcun ragguaglio oggettivo in proposito, richiamando genericamente il coinvolgimento di ben più di dieci persone operanti in Italia ed all'estero.
2.4.3. Viene altresì censurata la valutazione fornita dalla Corte d'Appello in ordine all'esaustività delta motivazione dei decreti d'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni telefoniche. In particolare viene ritenuta in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa forte l'affermazione che le ragioni d'urgenza richieste dalla legge per l'esecuzione delle operazioni al di fuori degli uffici della Procura della Repubblica possono consistere nell'attualità dell'attività organizzativa dei reati fine. Nel caso specifico l'urgenza è stata dedotta dall'imminenza di un'operazione d'importazione di droga via nave dal Sud America. In conseguenza le conversazioni avrebbero potuto essere utilizzate solo per dimostrare il reato fine e non quello associativo.
2.4.4. Vizio di motivazione, non essendosi tenuto conto, nell'affermare la penale responsabilità del IN, che il collaboratore di giustizia EI nulla ha riferito su condotte illecite dell'imputato.
3.1 motivi di ricorso proposti non possono essere accolti, eccezion fatta per uno di quelli proposti dal IN, come meglio esposto in prosieguo.
3.1.1 Il ricorso di RO è manifestamente infondato, giacché con tutta evidenza non sussiste il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato. Infatti, il cosiddetto patteggiamento in appello di cui all'art. 599 c.p.p. si fonda sulla rinunzia a tutti i motivi di ricorso non afferenti all'accordo tra le parti. In tale situazione, come ritenuto da questa Corte con giurisprudenza costante, la rinunzia riduce l'effetto devolutivo dell'appello ed esclude, conseguentemente, che il giudice abbia l'obbligo di motivare sui punti del gravame cui la stessa rinunzia si riferisce (Tra le ultime Cass. 29 gennaio 2003, RV 224241; Cass. 12 luglio 2004, RV 230082, Cass. 3 marco 2003, RV 224505). In tali situazioni al giudice è solo richiesta la sintetica valutazione in ordine all'inesistenza delle condizioni per emettere sentenza ex art. 129 c.p.p.; che nel caso di specie è adempiuta con il richiamo adesivo alle valutazioni contenute nella sentenza di primo grado. Nessuna analitica motivazione era quindi dovuta in ordine alla colpevolezza del RO.
3.1.2. Non sussiste neppure il difetto di motivazione in ordine alla congruità della pena. La pronunzia d'appello, infatti, richiama i criteri di cui all'art. 133 ed analizza in dettaglio il comportamento del RO, evidenziando, a fronte della gravità delle imputazioni, il favorevole comportamento processuale.
3.2.1 Per le medesime ragioni esposte per RO, è manifestamente infondato il ricorso proposto dalla difesa di TI. La Corte si diffonde nell'analizzare il ruolo dell'imputato, evidenziando che si trattava non di un dettagliante ma di persona che si collocava ai vertici della catena distributiva e che trattava partite di droga non inferiori al chilo. Dunque, non può dubitarsi che, anche a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, la Corte d'Appello abbia compiuto una esauriente e motivata valutazione delle circostanze di fatto e dei profili di responsabilità che determinano la quantificazione della pena.
3.3.1. Il vizio di mancanza od illogicità della motivazione della pronunzia nei confronti dell'IN nella parte in cui viene ritenuto configurato appieno, nel comportamento dell'imputato, un tentativo punibile, non sussiste. Le deduzioni in ordine al contenuto delle conversazioni telefoniche propongono in realtà argomenti afferenti alle valutazioni di merito, sottratte al sindacato di questa Corte. L'unico argomento difensivo afferente in qualche modo al controllo sulla motivazione demandato alla Corte attiene all'affermazione che la valutazione indiziaria non può riguardare episodi e conversazioni riconducibili ad altre persone;
giacché in tal guisa si determina una arbitraria estensione al ricorrente di prove a lui non riferibili, senza alcuna confutazione della tesi difensiva secondo cui l'esportazione della somma in questione era finalizzata all'acquisto di un ristorante. A tale riguardo occorre considerare che la sentenza si diffonde nella lettura integrata di numerose conversazioni telefoniche tutte riconducibili ad un vasto traffico di droga con l'Olanda; ed evidenzia che in tale contesto illecito si colloca ad un certo punto un infortunio: il sequestro in banca di circa L. trecento milioni dovuto al fatto che alcune delle banconote erano false. La corte spiega che tale somma era senz'altro destinata al traffico di droga, poiché in diverse conversazioni senza dubbio legate a tale illecito si fa riferimento al sequestro del danaro ed ai problemi che ciò comporta. Viene ritenuta di particolare rilievo, in tale complesso contesto, una conversazione nella quale uno dei protagonisti spiega di aver versato in banca il danaro perché l'arrivo dello stupefacente era in ritardo. Dalle conversazioni emerge che il versamento in banca è stato compiuto da tale TT. In tale contesto s'inseriscono due conversazioni dell'IN che conversa con tale UO e con lo stesso CH. L'imputato è agitatissimo, spiega che si tratta di circa L. trecento milioni, che il danaro è suo e di altre persone. Il CH lo rassicura spiegandogli che il danaro è in banca e che nei giorni seguenti avrebbe cercato di riaverli. Infine il UV spiega all'IN il dettaglio delle banconote false. Poco dopo lo stesso IN chiama tale OS, personaggio al centro del traffico di droga, chiedendogli del danaro e del CH. In altra telefonata il OS parla col figlio, fa riferimento ad un traffico miliardario di droga, tale contesto, che il danaro sequestrato in banca è perduto perché i fatti sono stati denunziati alla polizia. Da tale lettura del materiale probatorio la Corte trae la conclusione che il danaro era destinato all'acquisto di droga e che l'IN era il consapevole protagonista di tale operazione illecita. La Corte analizza pure la tesi difensiva proposta dall'imputato in extremis, con un memoriale manoscritto, secondo cui il danaro era destinato all'acquisto di un ristorante. La pronunzia considera inverosimile, illogica e priva di supporto probatorio tale tesi difensiva;
e spiega che proprio la conversazione addotta dalla difesa per confortare tale tesi vale a dimostrare che l'acquisto di un locale era una astuzia con la quale le persone presenti in Olanda stavano tentando di dimostrare la liceità del danaro al fine di ottenerne la restituzione. L'incedere dell'argomentazione, come qui sinteticamente esposto, non presenta i prospettati vizi logici ed in particolare non trasferisce a carico dell'IN emergenze probatorie gravanti su altre persone. Semplicemente, il giudice si attiene doverosamente al modello dell'indagine indiziaria che impone una lettura integrata, interconnessa, delle diverse emergenze probatorie. La sentenza, per valutare la tesi della la destinazione del danaro all'acquisto di droga, analizza il contesto nel suo complesso traendo decisivo argomento dalla circostanza che la questione del danaro sequestrato era discussa dai protagonisti in connessione con questioni afferenti alla droga. In tale incedere dell'argomentazione non si colgono profili d'irrazionalità.
3.3.2. Il motivo di ricorso afferente all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 ed all'impossibilità di configurare, nel sistema vigente, la figura del tentativo di delitto circostanziato, richiama una risalente questione risolta in modo sostanzialmente univoco dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che non vi sono ostacoli a considerare la possibilità di configurare una fattispecie tentata, in cui figuri una circostanza parimenti tentata e quindi non ancora compiutamente realizzatasi. Non vi sono ragioni per dissentire da tale indirizzo. Infatti la disciplina del reato tentato si riferisce a tutti gli aspetti della tipicità, ivi compresi quelli inerenti alle circostanze. Dagli artt.56 e 59 c.p. non si trae alcun argomento diretto od indiretto, da cui possa inferirsi che la disciplina del tentativo sia inerente al solo reato base. D'altra parte è razionale che la ponderazione della gravità dell'illecito sia rapportata anche alla configurazione che il fatto e l'offesa avrebbero assunto nel caso in cui il delitto fosse stato portato a compimento. Una diversa soluzione porterebbe a risultati contrari al principio d'uguaglianza, determinando l'irrogazione della medesima pena sia nel caso in cui fosse tentato un furto semplice, sia in quello in cui la sottrazione riguardasse un bene di grande valore. Tale considerazione vale a rendere manifestamente infondata la questione di legittimità proposta dalla difesa proprio con riferimento all'art. 3 Cost.. L'inesistenza di aspetti d'irrazionalità ed ingiustizia sostanziale nella disciplina legale discende altresì dalla considerazione che l'entità della pena determinata dall'esistenza della circostanza varia a seconda che essa sia riferita ad una fattispecie consumata o tentata: l'aumento di pena, infatti, è in rapporto proporzionale all'entità della pena base. Ciò conferisce equità e razionalità alla disciplina sanzionatoria.
Naturalmente, come ripetutamente evidenziato da questa Corte a proposito delle circostanze connesse all'entità del danno (art. 61 c.p., nn. 7 e 11), occorre che le modalità del fatto forniscano concrete ed univoche indicazioni sull'entità del pregiudizio che si sarebbe determinato nel caso in cui l'illecito fosse stato portato a compimento (Da ultimo, a conferma di plurime precedenti pronunzie, Cass. 6^, 10 novembre 1994, n. 2070; Cass. 5^, 5 febbraio 1999, n. 648). Trasponendo tale ordine concettuale alla materia in esame, l'esistenza dell'aggravante tentata di cui all'art. 80 si configura ove vi sia prova che, se l'operazione illecita inerente al traffico di droga fosse stata realizzata, essa avrebbe riguardato un quantitativo ingente di sostanza.
La motivazione della Corte sul punto è succinta ma sufficiente, in quanto desume l'entità ingente della droga dal grosso impegno finanziario che aveva comportato. D'altra parte, la Corte ha diffusamente analizzato la vicenda pervenendo alla conclusione, immune da vizi logici, che il danaro esportato fosse destinato ad una specifica operazione illecita, non portata a compimento a causa dell'accidentale sequestro delle banconote presso la banca in cui erano state provvisoriamente depositate. Il fatto che dal danaro investito derivasse l'acquisto di molti chili di droga è argomentato in modo sintetico ma chiaro dalla Corte, implicitamente utilizzando le informazioni di comune esperienza sui prezzi d'acquisto all'ingrosso dello stupefacente.
3.3.3 Per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 606 c.p.p., b) per omessa rinnovazione del dibattimento pur in presenza di prova decisiva, afferma il ricorrente che, a fronte delle incertezze emergenti dal quadro probatorio la Corte avrebbe dovuto rinnovare il dibattimento per "controllare" le tesi difensive. Il motivo difetta della necessaria specificità. In ogni caso sul punto la Corte ha risposto correttamente analizzando per un verso l'inverosimiglianza della tesi, dedotta in appello con un memoriale in extremis, circa la destinazione del danaro all'acquisto di un locale;
e per l'altro la assoluta genericità dei riferimenti fatti ad alcuni personaggi asseritamene implicati nell'operazione, nonché la palese inutilità della richiesta perizia fonica su una conversazione registrata, posto che mai l'accusa ha sostenuto che il personaggio denominato CH s'identifichi nel "corriere" RR FO. Non può dunque ritenersi che la Corte abbia omesso di ammettere una prova decisiva.
3.3.4. Il motivo di inerente all'irritualità delle intercettazioni telefoniche compiute fuori dagli uffici della Procura della Repubblica alla luce dell'art. 268 c.p.p. sembra proporre questioni già esposte nei motivi d'appello, analizzate e diffusamente confutate dalla Corte territoriale;
senza in realtà proporre specifiche censure contro le argomentate risposte contenute nella pronunzia d'appello. Il tema della legalità delle intercettazioni telefoniche è uno di quelli analizzati con maggior ampiezza dalla Corte territoriale. che espone diffusamente l'indirizzo delle Sezioni unite di questa Corte nella materia. Essa, ispirandosi alla ripetute pronunzie delle Sezioni unite di questa Corte nella materia ((26.11.2003, Gatto;
31.10.2001, Policastro), afferma in primo luogo il principio che il decreto che dispone l'esecuzione delle operazioni in questione fuori dalla sede dell'ufficio dell'accusa pubblica necessita dell'esposizione della oggettiva ragione dell'insufficienza od inidoneità degli impianti, anche solo mediante un'indicazione sintetica. La pronunzia, aderendo all'insegnamento delle Sezioni unite, afferma che al riguardo è sufficiente il riferimento all'indisponibilità di linee telefoniche presso gli uffici di Procura.
Quanto alle ragioni d'urgenza che giustificano le modalità d'intercettazione di cui si parla, la pronunzia fa proprio l'orientamento espresso dalle Sezioni unite, secondo cui è sufficiente che il provvedimento del P.M. richiami per relationem il provvedimento autorizzatorio del G.I.P. che ne costituisce il presuppostole da tale ultimo atto emergano in concreto specifiche ragioni d'urgenza.
In particolare, per ciò che attiene alla motivazione in ordine all'inidoneità degli impianti di captazione esistenti presso gli uffici della Procura della Repubblica, la Corte sottolinea che i provvedimenti sono motivati con riferimento all'indisponibilità, al momento dell'adozione del decreto, di linee telefoniche libere. Tale spiegazione, soggiunge il giudice, è stata sempre ritenuta congrua dalla Corte suprema. L'enunciazione è senza dubbio corretta ed aderente alla giurisprudenza formatasi al riguardo. Per quanto attiene alle ragioni d'urgenza la stessa Corte rileva che l'atto del P.M. inerente all'intercettazione a carico dell'IN è ampiamente motivato essendovi riferimento ad un imminente viaggio per il prelievo di droga ed al pregiudizio che deriverebbe alle indagini dal ritardo nell'avvio dell'intercettazione.
Le doglianze sul punto avanzate a questa Corte sono con evidenza prive di fondamento. È ben vero che l'urgenza è dedotta da contingenze inerenti ad uno specifico episodio illecito, ma certamente l'esistenza di un progetto illecito specifico non può non riverberarsi sul reato associativo, evidenziando che il vincolo criminale continua a concretizzarsi rendendo attuale l'illecito permanente in questione. In una tale situazione l'indagine da attuare è urgente (in relazione ai pericoli derivanti dal ritardo) sia in ordine all'illecito specifico che al concomitante vincolo associativo cui pure le investigazioni si riferiscono;
giacché la dispersione della prova avrebbe effetti negativi sulla dimostrazione di ambedue gli illeciti. Dunque, il vizio dedotto non sussiste.
3.4 Dei motivi di ricorso proposti dal IN può esser accolto solo il primo inerente alla determinazione della pena.
3.4.1. Occorre considerare che la Corte censura l'eccessività della pena base di anni 24 inflitta dal primo giudice, aumentata di "ben" tre anni per l'aggravante, osservando che essa vanifica gli effetti del rito abbreviato. In conseguenza viene individuata la pena base in quindici anni, aumentata di tre anni per la medesima aggravante. Orbene, la motivazione sul punto è contraddittoria. La pronunzia, infatti, rimarca l'eccesività dell'aumento in questione, ma lo ripropone irrazionalmente ed immotivatamente nel rideterminare la sanzione. L'incoerenza dell'iter logico è ancor più evidente se si considera che il peso sanzionatolo delle circostanze è espresso in termini percentuali rispetto all'entità della pena base. Tale rapporto percentuale definisce il valore che il giudice intende conferire, sul piano sanzionatolo, alla stessa circostanza, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge. Orbene, come osservato dalla difesa, l'aumento di pena di tre anni su una pena base di 24 anni di reclusione è percentualmente minore di un incremento per la medesima causa apportato alla minore pena di 15 anni. Ne discende, in conclusione, che il giudice d'appello ha infinto, sotto il profilo in esame, un trattamento irrazionalmente severo che appare sproporzionato rispetto all'entità della pena base rideterminata e che, inoltre, contrasta col giudizio di eccessività espresso nel medesimo contesto motivazionale. La decisone deve essere pertanto annullata sul punto, con rinvio per nuovo esame.
3.4.2. Quanto al vizio di motivazione per l'apoditticità dell'affermazione dell'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, occorre rilevare che, come evidenziato pure nella pronunzia d'appello, nessuna contestazione è contenuta negli atti d'appello quanto all'esistenza e configurazione numerica del detto sodalizio. Quel che si contesta è la partecipazione del IN NI all'organismo criminale. Il motivo è quindi inammissibile ex art.606 c.p.p., comma 3. 3.4.3. Pure privo di fondamento è il motivo di ricorso inerente alla motivazione dei decreti d'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni telefoniche, per le ragioni esposte a proposito del motivo di ricorso proposto dall'IN. Infatti, La Corte territoriale ha diffusamente evidenziato che tutti i decreti del P.M. che hanno autorizzato lo svolgimento delle intercettazioni fuori dagli uffici sono stati motivati con l'indisponibilità di linee telefoniche negli uffici dell'accusa; e che le gravi ragioni d'urgenza sono desumibili dai provvedimenti del GIP, richiamati nei decreti del P.M., nei quali si fa costantemente riferimento ad intese criminali in corso, finalizzate alla perpetrazione di più atti d'acquisto ed importazione di partite di stupefacente. Nè ha pregio, per le ragioni esposte in relazione ad analogo motivo di ricorso proposto dall'imputato IN, la deduzione che gli illeciti inerenti a reati fine non implica l'urgenza delle indagini sul reato associativo. A tale riguardo occorre solo ribadire che il vincolo associativo si concretizza e si perpetua proprio attraverso l'esecuzione di programma criminoso;
sicché le prove del singolo atto illecito hanno un non minore rilievo ai fini della dimostrazione della protrazione della permanenza e dell'individuazione di tutti i soggetti coinvolti.
4.4.4. Pure inesistente è il vizio di motivazione per la mancata analisi della rilevanza del fatto che il collaboratore di giustizia EI nulla ha riferito su condotte illecite dell'imputato. Al contrario la pronunzia è analitica e razionale ed evidenzia il poderoso quadro accusatorio nei confronti del IN LV, i suo stretti rapporti illeciti col padre FR e con altro personaggi criminali;
la superficialità dei contatti con EI (una sola conversazione tra i due) il quale peraltro non lo scagiona, giacché riferisce di una piena conoscenza delle attività illecite facenti capo al padre FR. La scarsa frequentazione spiega adeguatamente la genericità delle affermazioni del collaborante. Conclusivamente, i ricorsi proposti da TI e RO sono manifestamente infondati e quindi inammissibili. Ne discende ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento di una sanzione in favore della Cassa della ammende che appare equo determinare in Euro 1.500,00, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Invece il ricorso di IN deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso di IN va accolto solo in ordine al motivo sopra indicato, e rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, altra sezione, per nuovo esame limitatamente alla determinazione dell'aumento della pena per l'applicazione dell'aggravante del numero delle persone nei confronti di IN LV. Rigetta nel resto il ricorso del IN. Rigetta il ricorso proposto da IN AF.
Dichiara inammissibili i ricorsi di TI RE e RO OM che condanna ciascuno al pagamento della somma di Euro 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Condanna IN, TI e RO al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007