Sentenza 12 dicembre 2008
Massime • 1
Sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. qualora l'originaria imputazione di violazione di domicilio sia stata, in sede di decisione, immutata in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.
Commentario • 1
- 1. Quando il principio della correlazione tra accusa e sentenza può ritenersi osservato.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2008, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 12/12/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1638
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 028478/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN LL, N. IL 24/08/1938;
avverso SENTENZA del 08/04/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. LAURO M. (in sost. Avv. Biffa), per la parte civile, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
non è comparso il difensore dell'imputato.
FATTO E DIRITTO
1- La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza 22/7/2008, confermava quella in data 12/5/2005 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato NE PI colpevole del delitto di cui all'art.392 c.p. (per essersi fatta, alfine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al Giudice dell'esecuzione, arbitrariamente ragione da sè medesimo con violenza sulle cose, introducendosi nel terreno di proprietà di AR AR PA ed apponendovi una recinzione sulla individuata linea di confine), così modificata l'originaria imputazione di violazione di domicilio (essersi introdotto nel cortile dell'abitazione della PA contro la volontà della stessa, che aveva il diritto di escluderlo), e - in concorso delle circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia e al risarcimento danni in favore delle parti civili.
La Corte territoriale ricostruiva così i fatti: era in corso un giudizio civile per regolamento di confini tra la proprietà dei coniugi PA-Feduzi e quella del PI, giudizio conclusosi in primo grado in senso favorevole a quest'ultimo; nonostante la parti si fossero verbalmente accodate nel senso di non dare esecuzione a tale decisione, che era stata gravata di appello dai soccombenti, il PI, senza attivare la regolare procedura esecutiva, aveva provveduto di sua iniziativa, nel giugno 2002, ad apporre sulla presunta linea di confine una rete metallica, che non aveva inteso rimuovere neppure quando il Giudice civile d'appello, con provvedimento del 9/7/2002, aveva sospeso l'esecutività della decisione di primo grado. In tale condotta la Corte di merito ravvisava, condividendo la pronuncia del Tribunale, gli estremi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.
2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato: 1) inosservanza o erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 521, 522, 516 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), art. 604 c.p.p. e art. 111 Cost., nonché mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, per palese violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza;
2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del delitto di cui all'art. 392 c.p.; 3) inosservanza o erronea applicazione delle regole in tema di valutazione della prova e vizio di motivazione sull'apprezzamento e valutazione del contenuto delle testimonianze acquisite;
4) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli art. 47 e 392 c.p., e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, da escludersi per errore di fatto;
5) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla quantificazione dei danni liquidati in favore delle parti civili.
2a- Nell'interesse delle parti civili è stata depositata, il 26/11/2008, memoria difensiva, con la quale si è contestata la fondatezza delle censure articolate in ricorso.
2b- In data 5/12/2008, il difensore dell'imputato ha depositato nota d'udienza, con la quale ha sostanzialmente insistito per l'accoglimento delle ragioni esposte in ricorso.
3- Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo articolato, che ha carattere assorbente e decisivo rispetto a tutti gli altri. Osserva, invero, la Corte che tutta l'istruttoria dibattimentale espletata in primo grado si è mossa nella prospettiva di verificare la fondatezza o meno della imputazione di violazione di domicilio contestata e le parti processuali hanno discusso e rassegnato le rispettive. conclusioni entro i confini fattuali delineati da tale accusa. Il Tribunale, di propria iniziativa, ha "modificato", in sede di decisione, l'imputazione originaria in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, introducendo, come può evincersi da quanto precisato nella parte iniziale della presente sentenza, elementi di fatto nuovi e diversi rispetto a quelli contestati. Il Giudice distrettuale, disattendendo la doglianza sollevata sul punto dall'imputato con l'atto di appello, ha ritenuto corretta la pronuncia di primo grado e non violato il principio di cui all'art. 521 c.p.p., perché nessun pregiudizio sarebbe sostanzialmente derivato al diritto di difesa dell'imputato. Ritiene, al contrario, questa Suprema Corte che, nel caso in esame, il principio di correlazione tra accusa e pronunzia sia stato clamorosamente violato, con conseguente compromissione del diritto di difesa dell'imputato, che, soltanto con la decisione conclusiva del giudizio di primo grado, si è sentito dichiarare colpevole di un fatto-reato radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto a quello in ordine al quale si era sviluppata la dinamica processuale.
Il giudice ben può dare al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica, senza con ciò incorrere nella violazione dell'obbligo di correlazione tra sentenza e accusa, a condizione, però, che il fatto storico addebitato rimanga sostanzialmente identico negli elementi strutturali della condotta, dell'evento e della posizione psicologica dell'agente.
In sostanza, il potere del giudice del dibattimento di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica deve essere esercitato nel rispetto rigoroso delle esigenze del pieno contraddittorio, in applicazione del principio costituzionale del giusto processo. Tale potere deve essere escluso se tra il fatto-reato contestato e quello che il giudice, alla luce delle emergenze processuali, ritiene di individuare sub specie iuris vi sia un rapporto di piena e irriducibile diversità, senza una matrice di condotta unitaria. È vero, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio in esame non si esaurisce nel mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, ma deve tenere conto anche dell'intero percorso processuale e della concreta condizione di difesa dell'imputato in ordine all'oggetto dell'imputazione. Nel caso in esame, però, sia la contestazione formale sia la dinamica processuale, ivi compresa la discussione finale, non hanno mai posto l'imputato nella condizione di discolparsi dall'accusa di essersi fatto arbitrariamente ragione da sè, al fine di esercitare un preteso diritto, mediante violenza sulle cose, circostanze di fatto queste totalmente diverse da quella integrante l'accusa contestata di essersi introdotto nel cortile antistante l'abitazione della persona offesa contro la volontà della medesima. Tanto la sentenza impugnata quanto quella di primo grado sono mille, ai sensi degli artt. 522 e 604 c.p.p., e va pertanto adottata la corrispondente statuizione, con conseguente trasmissione degli atti al P.M. di Cagliari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al P.M. di Cagliari per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2009