Sentenza 1 febbraio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1999, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA LEGGE 14-5-1981 N. 219 55569cc R UBBLICA ITALIABELICA ITALIA 3 913.U. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio SGROI Primo Presidente R.G.N. 10914/94 Dott. Michele CANTILLO Presidente di Sezione 11874/94 Cron. 2540 Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di Sezione Dott. Vincenzo CARBONE Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud.16/10/98 Dott. Rafaele CORONA CORTE SUPREM AZIONL Dott. Giovanni OLLA Consigliere UFF FINOCCHIARO Consigliere Rilas Dott. Alfio ai s FL per ain. 3000 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere VITTORIA 1 Consigliere 50. 1999 ཡཡཝཉྙཱ Dott. Paolo CORTE SUPPENA DI C. SSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN T EN Z A N. 55569 sul ricorso proposto da: CONSORZIO EDIFAR, in persona del legale rappresentante STTA DI CASSAZIONE pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, 1 0 COPIE LUNGOTEVERE DEI MELLINI presso lo studio Bilancicta copia legale dell'avvocato ENNIO MAGRI' al Sig. VILLA che 10 ' rappresenta per diritti L. -4 FEB. 1899 difende, giusta delega a margine del ricorso;
IL CANCELLIERE ricorrente 1998 contro 556 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMITATO -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA INTERMINISTERIALE UFFICIO COPIE DEL GOVERNO PER L'ULTIMAZIONE DEL FUNZIONARIO Richiesta copia legale" Невой dal Sig. DI EDILIZIA EX LEGE 219/81, STRAORDINARIO PROGRAMMA per diritti L 3 FEB. 1999 domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso IL CANCELLIERE 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A IO COPIE controricorrente Richissa copia legale 01 Sg. AVV. GEN. STATO nonchè contro per diritti L. 11 MAR 1999. BIANCO FELICE;
IL CANCELLIERE intimato e sul 2° ricorso n 11874/94 proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA, presso LA UFFICIO COPIE BIANCO FELICE, domiciliato Richiesta copia studio DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA dal Sig. AfliGnary per diritti L. 30 rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI VILLA, 27 MAR. 1999it giusta delega 2 margine del controricorso e ricorso IL CANCELLIERE incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale LIRE 1500
contro
CONSORZIO EDIFAR, FUNZIONARIO DELEGATO CIPE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO EX ART. 84! E706233 L. N. 219/81; LIRE 1500 intimati avverso la sentenza n. 31/94 della GIUNTA SPECIALE ESPROPRIAZIONI PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, E706290 depositata il 14/06/94; -2- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
uditi gli Avvocati Ennio MAGRI', per il ricorrente principale, Luigi VILLA, per il controricorrente e ricorrente incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo, rigetto del terzo e del quarto e così pure dell'incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LI NC proprietario di un terreno in Napoli-Secondigliano, in catasto partita 14143 foglio2 particella 273 con atto di citazione notificato il 13 e 15.2.1993, convenne in giudizio davanti alla UN speciale per le espropriazioni, istituita presso la Corte d'appello di Napoli, il Commissario straordinario, nonché il Consorzio Edifar, concessionario per le espropriazioni e le opere connesse. Infatti il cespite immobiliare, ai sensi e per gli effetti del titolo VIII della legge 14.5.1981 n.219 e successive modificazioni, era stato individuato ed occupato prima per mq.3195 e successivamente per altri 16 mq, dal Commissario Straordinario del Governo, per la realizzazione delle opere, affidate in concessione al Consorzio Edifar, nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. A sostegno della domanda di determinazione della giusta indennità dovuta per la perdita del suolo l'attore addusse che era stata approvata l'indennità per l'espropriazione degli immobili in complessive lire 28.788.950 e 258.400. Precisò di avere inviato al Consorzio tutta la documentazione richiesta, e di non aver accettato, le indennità offerte di espropriazione e di occupazione, perché inadeguate. Instauratosi il contraddittorio, il Funzionario Delegato del C.I.P.E. eccepì il difetto di giurisdizione della UN, mentre il Consorzio Edifar dedusse la improponibilità e l'infondatezza della domanda. Con sentenza n. 31 del 14.6.1994 la UN speciale per le espropriazioni della Città di Napoli ha, in primo luogo, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva del NC e ha considerato unico legittimato passivo il Consorzio Edifar, delegato alle espropriazioni e quindi unico soggetto responsabile nei confronti dell'espropriato per il mancato pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione, Ed infatti al concessionario in base agli artt. 80, 81 e 84 della legge n. 219 del 1981 e all'ordinanza commissariale n. 45 del 1981 era stato affidato il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti, nonché l'esercizio tutti i poteri pubblici inerenti alle procedure di espropriazione e che, conseguentemente, risultava come l'unico soggetto responsabile nei confronti dell'espropriato di tutte le obbligazioni indennitarie. Nel merito ha poi determinato l'indennità di espropriazione in lire 129.162.000 e quella di occupazione legittima, nella misura degli interessi legali annui sul valore venale di lire 256.880.000, in favore dell'attrice, condannando il Consorzio Edifar a depositare nel termine di giorni quindici dalla notifica della decisione, presso la Sezione di Napoli della Cassa depositi e prestiti, la somma pari alla differenza tra l'importo liquidato e quello eventualmente già depositato, a titolo di indennità di espropriazione, oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente decisione. In altri termini, l'indennità di occupazione è stata calcolata sul solo valore venale dell'immobile, e ne è stato disposto il pagamento diretto anziché il deposito della differenza presso la Cassa depositi e prestiti . 5 Avverso la sentenza emessa dalla UN espropri ha proposto ricorso per Cassazione il Consorzio Edifar. Resistono con controricorso il Funzionario del Governo e NC LI, che ha proposto ricorso incidentale in ordine alla legittimazione del Funzionario Delegato nonché memoria. V'è memoria del Consorzio MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente vanno riuniti d'ufficio il ricorso principale e quello incidentale trattandosi di impugnazioni separatamente proposte avverso la stessa decisione. In via pregiudiziale il Consorzio si duole che la UN abbia errato nel condannarlo al pagamento diretto dell'indennità di occupazione legittima determinata con il criterio degli interessi legali mentre avrebbe dovuto ordinare il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, limitandone l'ammontare alla scadenza dell'occupazione. La censura non merita accoglimento. Infatti se è vero che andava ordinato il deposito presso la Cassa depositi e prestiti e non il pagamento diretto, possibile solo nell'ipotesi di accettazione dell'indennità determinata (cfr. Cass. 13 dicembre 1980 n. 6547), tuttavia, non può non rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente che in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione ha provveduto a corrispondere l'importo dell'indennità di occupazione legittima in base ad un atto notarile, contenente tra l'altro tutti gli estremi necessari alla dimostrazione della proprietà del bene ablato e della libertà dello stesso da ogni onere e vincolo. 5 Superata la questione preliminare, con i due primi motivo del ricorso da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi si censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto delle L. 219/81 e 359/92 art 5 bis. Assume il ricorrente che erroneamente la UN espropri ha condannato il Consorzio al pagamento dell'indennità di che, non solo non è dovuta perché non prevista dalla L. 219/81 ma, anche se spettante, la si sarebbe dovuta calcolare con il criterio degli interessi legali non sul del bene espropriato, ma sull'ammontare dell'indennizzo espropriativo per la cui liquidazione si sarebbe dovuto, comunque applicare la disposizione contenuta nell'art. 5 bis L. 359/92, con la conseguenza che l'indennità di occupazione, in definitiva, andava calcolata con il criterio degli interessi legali sulla media tra il valore venale del bene ed il reddito catastale dello stesso moltiplicato per 10 anni. La censura è fondata. Come queste sezioni unite hanno deciso, risolvendo il conflitto giurisprudenziale a partire da Cass. 20.1.1998 n. 493, essendo il procedimento per l'occupazione legittima dienuto da autonomo e meramente collegato a fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo, la determinazione dell'indennità di occupazione legittima va effettuata in base allo stesso valore utilizzato per la determinazione dell'indennità di esproprio. Con la conseguenza che se alla fattispecie espropriativa sia applicabile la determinazione dell'indennità secondo i criteri della legge su Napoli o in base 7 all'art. 5 bis della legge 359 del 1992, l'indennità di occupazione legittima va determinata nella misura degli interessi legali non sul valore venale del bene, ma sull'ammontare dell'indennità di esproprio in concreto liquidata (Cass.sez.un. 10.3.1998 n. 2644; Cass.
5.5.1998 n. 4498; Cass. sez. un. 13.5.1998 n. 4821). Con il terzo motivo, relativo all'indennità di esproprio, si censura la sentenza di merito sotto il profilo del criterio normativo adottato per la quantificazione dell'indennità di esproprio. Assume il ricorrente che nella fattispecie andavano applicati i criteri di cui all'art. 5 bis L. 359/92 per la quantificazione dell'indennità di esproprio. La censura è infondata per difetto di interesse, in quanto la sentenza ha applicato i criteri determinativi dell'esproprio della legge su Napoli 15 gennaio 1885 n. 2892 - che legittimavano tra l'altro la stessa competenza della UN speciale del tutto analoghi a quelli introdotti dall'art.
5-bis 1. 359/1992. Con il quarto ed ultimo motivo, si censura la sentenza per violazione di legge in relazione alla dichiarata legittimazione passiva del Consorzio ricorrente ed al dichiarato difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'esame di questo motivo va connesso il ricorso incidentale con cui il NC si duole del mancato riconoscimento della legittimazione passiva anche del Funzionario delegato C.i.p.e. In altri termini, il ricorrente e quello incidentale si dolgono dell'affermazione della sola legittimazione passiva del Consorzio ricorrente e non anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Anche questa censura non è fondata in quanto la giurisprudenza di queste sezioni unite, applicando la legislazione speciale, è concorde nel ritenere che ai sensi degli artt. 80, 81 e 84 1. 14 maggio 1981 n. 219, quando le opere attivate di un piano di edilizia residenziale sono state oggetto di concessione c.d. traslativa, con conseguente attribuzione all'ente concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, il concessionario medesimo, quale soggetto attivo del rapporto espropriativo, diviene altresì titolare di tutte le obbligazioni indennitarie che ad esso si ricollegano. In applicazione dell'enunciato principio di diritto, questa Corte ha escluso che l'espropriato potesse far valere nei confronti del funzionario designato dal Cipe, subentrato al sindaco di Napoli, un'obbligazione di pagamento alternativa o solidale con quella presa a proprio carico dal consorzio concessionario delle opere di edilizia residenziale (Cass. sez.un. 10.3.1998 n. 2644; Cass. sez. un. 13.5.1998 n. 4821; Cass., sez. un., 25.5.1995 n. 5804; Cass., sez. un., 24.6.1994 n. 6083). L'accoglimento dei primi due motivi, relativi alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla UN speciale per l'espropriazioni. Vanno, invece, rigettati gli altri due motivi, nonché il ricorso incidentale. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese per questa fase di legittimità tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi accoglie i primi due motivi, rigetta gli altri nonché il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazone al mezzo accolta e rinvia le parti innanzi alla UN speciale per le espropriazioni. Compensa le spese di questa fase di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle sezione unite civili della Corte di cassazione, addì 16.10.1998. Il Cons. rel. est. Il Presidente постеро I Collaboratore di Concellerie ria Depor 11 FEB. 1999 Roma, I IL COLLABORATORE D ELLERIA Д ашие ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA LEGGE 14-5-1981 M. 219 10