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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 52/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato con domanda congiunta da nato a [...] Parte_1
Cardinale (Av) il 1.04.1957, C.F. , rappresentato e difeso, come da C.F._1 procura in atti, dall'avv. Mario Aniello Ercolin ed elettivamente domiciliato in Mugnano del
Cardinale alla via Campo n. 15 e nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Altea C.F._2
Capriglione ed elettivamente domiciliata in via Avella (Av) alla via Casagnotta n. 41;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 6.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.01.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso Per_ di aver contratto matrimonio il 29.10.1988 e che dall'unione coniugale sono nate tre figlie, il 6.02.1989, e il 23.02.1999, hanno esposto che nel corso del tempo è venuta Per_2 Per_3 meno la comunione spirituale e materiale a causa di incompatibilità caratteriali che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le parti hanno, poi, precisato che le tre le figlie sono economicamente indipendenti.
Con note scritte depositate per l'udienza del 6.03.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse delle figlie con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 52/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato con domanda congiunta da nato a [...] Parte_1
Cardinale (Av) il 1.04.1957, C.F. , rappresentato e difeso, come da C.F._1 procura in atti, dall'avv. Mario Aniello Ercolin ed elettivamente domiciliato in Mugnano del
Cardinale alla via Campo n. 15 e nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Altea C.F._2
Capriglione ed elettivamente domiciliata in via Avella (Av) alla via Casagnotta n. 41;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 6.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.01.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso Per_ di aver contratto matrimonio il 29.10.1988 e che dall'unione coniugale sono nate tre figlie, il 6.02.1989, e il 23.02.1999, hanno esposto che nel corso del tempo è venuta Per_2 Per_3 meno la comunione spirituale e materiale a causa di incompatibilità caratteriali che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le parti hanno, poi, precisato che le tre le figlie sono economicamente indipendenti.
Con note scritte depositate per l'udienza del 6.03.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse delle figlie con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2