Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonche' dagli emolumenti ipotecari di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 , e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 . ((16)) E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
------------------ AGGIORNAMENTO (16) Il D.L. 20 novembre 1987, n. 474 , convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 ha disposto (con l'art. 8 comma 1) che "la disposizione dell' articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, deve intendersi riferita anche:
a) a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprieta', effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della citata legge n. 219 del 1981 e a tutti gli atti di acquisto previsti dall'articolo 9, ottavo comma, della stessa legge, dall' articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80 , come modificato dall' articolo 5 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e dall'articolo 3, comma 2 ;
b) agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento di suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell' articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, e a tutti gli altri atti comunque relativi all'attuazione della citata legge n. 219 del 1981 , anche se nella stessa non espressamente previsti.