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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 589/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Anna Maria Anselmi.
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Cerioli.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
-stabilisce che la ex casa coniugale di Via della Muratella Nuova 114 -00054 Fiumicino (Roma), ove abitano moglie e figlie, rimarrà assegnata alla Signora con quanto in essa contenuto. Il Signor Pt_1
, che da c.ca un anno tempo se ne è già allontan pegna a recuperare i beni personali non
CP_1 ancora asportati entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Si dà atto che esiste un locale sottostante alla ex casa coniugale da sempre adibito a garage/officina fai da te del Signor ove, a
CP_1 tutt'oggi, sono custoditi molti attrezzi da lavoro, oltre a 2 motoveicoli di cui uno di proprietà del marito. Il Sig. si impegna a liberare detto locale da tali beni non appena avrà reperito altro spazio idoneo
CP_1 e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
-stabilisce che nulla è dovuto dai genitori per le due figlie maggiorenni ormai economicamente autosufficienti;
-stabilisce che ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento, godendo entrambi di sufficienti redditi da lavoro;
- i coniugi concordano che il Signor continuerà a farsi carico, in via esclusiva fino alla loro
CP_1 estinzione, dei seguenti oneri relativi alla ex casa coniugale: -rata del finanziamento Compass per il rifacimento degli infissi pari a €. 323,00/mensili (prestito di €. 11,000,00 con scadenza al 2028) -rata di c.ca 55,00/mensile per il contratto di installazione del filtro acqua potabile con scadenza 15/12/2026; - rata mensile di c.ca 70,00/mensile del contratto relativo all'installazione del sistema di sicurezza
“Verisure”. Quanto a quest'ultimo, in particolare, nulla osta per il Signor a che la sua titolarità CP_1 venga trasferita, alle stesse condizioni contrattuali attuali, in capo alla Sign -I coniugi hanno Pt_1 dato atto che, in forza del ricorso congiunto, hanno provveduto a regolamentare in via bonaria ed amichevole tutti i rapporti economici e patrimoniali insorti con il matrimonio, dichiarando di non avere nulla a pretendere reciprocamente. -Spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 589/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Anna Maria Anselmi.
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Cerioli.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
-stabilisce che la ex casa coniugale di Via della Muratella Nuova 114 -00054 Fiumicino (Roma), ove abitano moglie e figlie, rimarrà assegnata alla Signora con quanto in essa contenuto. Il Signor Pt_1
, che da c.ca un anno tempo se ne è già allontan pegna a recuperare i beni personali non
CP_1 ancora asportati entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Si dà atto che esiste un locale sottostante alla ex casa coniugale da sempre adibito a garage/officina fai da te del Signor ove, a
CP_1 tutt'oggi, sono custoditi molti attrezzi da lavoro, oltre a 2 motoveicoli di cui uno di proprietà del marito. Il Sig. si impegna a liberare detto locale da tali beni non appena avrà reperito altro spazio idoneo
CP_1 e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
-stabilisce che nulla è dovuto dai genitori per le due figlie maggiorenni ormai economicamente autosufficienti;
-stabilisce che ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento, godendo entrambi di sufficienti redditi da lavoro;
- i coniugi concordano che il Signor continuerà a farsi carico, in via esclusiva fino alla loro
CP_1 estinzione, dei seguenti oneri relativi alla ex casa coniugale: -rata del finanziamento Compass per il rifacimento degli infissi pari a €. 323,00/mensili (prestito di €. 11,000,00 con scadenza al 2028) -rata di c.ca 55,00/mensile per il contratto di installazione del filtro acqua potabile con scadenza 15/12/2026; - rata mensile di c.ca 70,00/mensile del contratto relativo all'installazione del sistema di sicurezza
“Verisure”. Quanto a quest'ultimo, in particolare, nulla osta per il Signor a che la sua titolarità CP_1 venga trasferita, alle stesse condizioni contrattuali attuali, in capo alla Sign -I coniugi hanno Pt_1 dato atto che, in forza del ricorso congiunto, hanno provveduto a regolamentare in via bonaria ed amichevole tutti i rapporti economici e patrimoniali insorti con il matrimonio, dichiarando di non avere nulla a pretendere reciprocamente. -Spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone