Sentenza 20 dicembre 2017
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio; ne consegue che, nel caso di concorso di persone nel reato, detta circostanza è applicabile, ai sensi dell'art. 118 cod. pen., solo ai concorrenti che abbiano agito in base a tale finalità o che comunque l'abbiano condivisa e fatta propria. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina prevista dall'art. 118 cod. pen. ha carattere speciale rispetto a quella prevista dall'art. 59 cod. pen.).
Commentari • 3
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SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EXART. 416 BIS.1. CP Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020 MICAELA LOPINTO Abstract This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal Code. Commento Con una pronuncia a Sezioni Unite la Corte di cassazione si è espressa in ordine alla natura giuridica della aggravante di cui all'art. 416 bis cp.1. La disposizione, testualmente, recita che: “[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare …
Leggi di più… - 2. È aggravata per finalità mafiosa la condotta di favoreggiamento del capo clan notoriamente latitante (Cass. pen. n. 20090/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 giugno 2025
Premessa La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bari ha confermato la misura cautelare in carcere per un soggetto indiziato di avere favorito la latitanza del capo di un sodalizio mafioso e di essere coinvolto in un'importazione di stupefacenti aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. La Suprema Corte ha chiarito che la consapevole assistenza prestata a un capoclan notoriamente operante in un contesto mafioso realizza l'aggravante della finalità agevolatrice, anche in assenza di un formale riconoscimento giudiziale dell'associazione mafiosa. 1. Il fatto contestato Ma.Do. è stato raggiunto da ordinanza di custodia …
Leggi di più… - 3. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2017, n. 52505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52505 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2017 |
Testo completo
52505-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 20/12/2017 Presidente - Sent. n. sez.1411/2017 ANGELA TARDIO -Rel. Consigliere - ROSA ANNA SARACENO REGISTRO GENERALE ALDO ESPOSITO N. 19179/2017 ANTONIO MINCHELLA ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENIA sui ricorsi proposti da: AN RD nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 31/03/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso per Il P.G. chiede il rigetto del ricorso per AN e per LL l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 91 e rigetto del ricorso nel resto. Udito il difensore E' presente l'avvocato CONTESTABILE per AN che chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato EMANUELE per LL che si riporta ai motivi del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza in data 2 aprile 2015 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani nella parte in cui aveva, tra l'altro, dichiarato DO AM e CE LL responsabili dei reati di detenzione e porto illegale di armi, e parti di arma, comuni da sparo, tra cui un fucile mitragliatore kalashnikov (capo a) e di detenzione illegale di numerose munizioni di vario calibro e di polvere da sparo (capo c), reati aggravati ex art. 7 L. n. 203 del 1991 per essere stati i fatti commessi al fine di agevolare articolazioni territoriali dell'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta, riconoscendo al LL le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. La Corte di appello assolveva, invece, gli imputati dal delitto di ricettazione (capo b) e riduceva le pene, determinando in anni cinque di reclusione ed euro 5.300 di multa la pena inflitta a AM e in anni tre mesi otto di reclusione ed euro 3.600 di multa quella inflitta a LL.
1.1 La sentenza ricordava in premessa che le imputazioni elevate avevano tratto origine dall'attività di indagine conseguente al danneggiamento, verificatosi nella tarda serata del 3 febbraio 2014 mediante esplosione di un ordigno rudimentale, della saracinesca del garage di proprietà di AT IO. Nel corso di perquisizioni eseguite ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. presso l'abitazione del LL e dell'autovettura nella sua diretta disponibilità veniva rinvenuto un fucile mitragliatore kalashnikov, oltre a numerosi caricatori, canne di pistola e proiettili di vario calibro. A seguito delle spontanee dichiarazioni rese dal LL (dichiarazioni dapprima ritrattate nel corso dell'interrogatorio al G.i.p. della convalida dell'arresto e, quindi, integralmente confermate nei successivi interrogatori), le forze dell'ordine procedevano al rinvenimento e sequestro di analogo materiale (dettagliatamente descritto nelle imputazioni) distribuito in vari luoghi indicati agli operanti dallo stesso LL: il casolare contrada Pioppi di proprietà della sua famiglia;
l'appartamento in di Cinquefrondi, soprastante il bar Gallery, in uso a AM DO;
i locali di proprietà del AM presso il suo indirizzo di residenza in Anoia.
1.2 La prova della responsabilità degli imputati riposava, secondo i giudici di merito: sui dati obiettivi del ritrovamento del materiale balistico;
sulle dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie di CE LL, il quale aveva riferito che le armi e le munizioni erano da lui custodite per conto di 1 AM DO, il quale in un primo tempo lo aveva utilizzato come autista e, in seguito, approfittando del suo stato di necessità, gli aveva chiesto di tenere le armi;
sulle dichiarazioni del AM che aveva, infine, ammesso di essere proprietario dell'intero materiale balistico in sequestro e, quanto alla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991, sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, CC SC ER, ritenute intrinsecamente attendibili e riscontrate.
2. Per la cassazione della decisione di appello hanno proposto ricorso gli imputati con il ministero dei rispettivi difensori.
2.1 DO AM affida le sue censure a due distinti atti di impugnazione, l'uno a firma dell'avvocato Guido Contestabile, l'altro a firma dell'avvocato Angelo SO.
2.1.2 Il ricorso dell'avv. Contestabile lamenta: inosservanza dei principi di valutazione della prova dichiarativa fissati dall'art. 192 cod. proc. pen., carenza e illogicità della motivazione sul rilievo dell'incongruo vaglio delle propalazioni del collaborante ER con specifico riferimento alle riferite cessioni onerose di armi a soggetti appartenenti alle locali aggregazioni di stampo mafioso ad opera del AM, mai segnalato dalle forze dell'ordine per la sua presunta internità o mera contiguità a circuiti di criminalità organizzata. Erroneamente, poi, era stata riconosciuta valenza di riscontro individualizzante all'intervenuto sequestro, essendo notorio che il ricorrente aveva esercitato per anni l'attività di commerciante di armi e munizioni;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale (in relazione all'art. 7 L. 203 del 1991) e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della mafiosità della condotta criminosa attribuita al ricorrente. Posto che l'aggravante in esame qualifica la condotta di chi, anche senza essere organicamente inserito in una associazione mafiosa, offra un personale contributo al perseguimento dei suoi fini con consapevolezza della finalizzazione agevolatrice del suo comportamento, la Corte di appello aveva tralasciato di chiarire le ragioni fondanti l'effettività del contegno agevolatore dell'imputato, nulla argomentando, al di là della mera valorizzazione "del posizionamento ambientale della condotta", sulla obiettiva finalizzazione dell'asserita vendita di armi all'agevolazione di non meglio precisate cosche mafiose piuttosto che a vantaggio del diretto avente causa delle singole transazioni, tanto più considerato che lo stesso ER aveva ammesso di aver proceduto ad acquisti di armi destinate alla rivendita per il conseguimento di un personale profitto;
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena, per 2 avere la Corte di merito indebitamente svilito lo stato di incensuratezza dell'imputato, l'ampia ammissione di responsabilità, la circostanza che il materiale balistico detenuto proveniva dalla pregressa attività commerciale svolta nel settore e per avere ex adverso apprezzato non l'oggettiva gravità in sè degli addebiti, ma il contesto ambientale in cui i medesimi erano stati arbitrariamente calati.
2.1.2 Il ricorso dell'avv. SO denunzia: - violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di porto illegale di armi e parti di esse. Il ricorrente non poteva rispondere a titolo di concorso della contestata violazione, non essendosi occupato di portare o trasportare le armi;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa;
-vizio di motivazione in riferimento all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche;
violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., commi 3 e 4, per il mancato rispetto del divieto di reformatio in peius in relazione al trattamento sanzionatorio. Osserva in particolare la difesa ricorrente che nel condannare il AM per i reati di cui ai capi a), b) e c), unificati per la continuazione, il G.u.p. aveva determinato la pena di anni sei mesi quattro di reclusione ed euro 6.000 di multa, calcolando la pena di anni quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa per il più grave reato ex art. 648 cod. pen, due anni di reclusione ed euro 2.500 di multa per l'aggravante ex art. 7 L. 203/1991, due anni di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato ex artt. 4 e 7 L. n. 895/1967, un anno di reclusione ed euro 500 di multa per il reato ex artt. 2 e 4 L. n. 895/1967, sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., riducendo quindi la pena complessiva di un terzo ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.. Ricalcolando la pena per i soli reati sub a) e c), a seguito dell'assoluzione dal reato di ricettazione, la Corte di appello aveva ritenuto più grave il reato di porto illegale di armi comuni da sparo, stabilendo per esso la pena base in misura pari a quella calcolata in precedenza (anni quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa). Con ciò avrebbe erroneamente applicato, per un reato già esplicitamente affermato meno grave rispetto a quello sub b), la medesima pena calcolata dal primo giudice, per il reato di ricettazione, nel doppio del minimo edittale previsto per esso, così infliggendo un trattamento sanzionatorio peggiorativo, in quanto la pena base per il reato di porto illegale non avrebbe potuto superare quella, corrispondente, inflitta nel grado precedente, ossia doppio del minimo edittale contemplato dagli artt. 4 e 7 L. n. 895/1967. 3 2.2 L'imputato LL, con atto a firma del difensore, avvocato Pier Paolo Emanuele, articola un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza in capo al ricorrente dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sul presupposto della natura oggettiva della circostanza e della conseguente comunicabilità di essa a tutti i concorrenti, reputando a tal fine sufficiente, in luogo dell'effettiva consapevolezza, la sola ignoranza colpevole. Rammenta che il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità è perentorio nella qualificazione della circostanza in esame alla stregua di circostanza di natura soggettiva, in quanto tale sottoposta alle regole di cui all'art. 118 cod. pen.: essa andrebbe, pertanto, accertata e valutata autonomamente, con riferimento specifico a ciascun concorrente, restando pertanto estranea a meccanismi traslativi di tipo oggettivo. E inoltre, trattandosi di circostanza imperniata sul dolo specifico, non potrebbe essere applicata sulla base di un meccanismo di collegamento meramente colposo, non potendo bastare che l'agente/concorrente abbia agito/contribuito, colpevolmente ignorando che la propria condotta potesse agevolare la consorteria mafiosa. Ma anche a voler ritenere sufficiente un meccanismo di imputazione soltanto colposa, l'operato riconoscimento dell'aggravante sarebbe frutto di manifeste illogicità argomentative. I giudici di merito avevano, infatti, valorizzato del tutto incongruamente il dato dell'entità e della varietà delle armi, trascurando di considerare che, a seguito delle integrazioni probatorie disposte nel giudizio di primo grado, era rimasto accertato che ad essere detenuta e portata era stata una sola arma comune da sparo, essendo risultate le altre inertizzate e, dunque di libera vendita e detenzione. Siffatta acquisizione probatoria, in uno all'incensuratezza del ricorrente e alla pur valorizzata subalternità del suo ruolo, avrebbe dovuto alimentare più di un qualche ragionevole dubbio sulla colpevole ignoranza dell'imputato in merito alla finalità della detenzione commissionatagli dal suo datore di lavoro. Considerato in diritto 1. Osserva il Collegio che il ricorso di LL CE merita accoglimento e parimenti assistiti da fondamento sono i motivi del ricorso di AM DO, che per il resto deve essere dichiarato inammissibile, inerenti alla confermata sussistenza nelle condotte delittuose ascritte dell'aggravante della mafiosità contestata nella sua connotazione teleologica.
2. Secondo l'ormai consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, la circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, diversamente da quella del metodo mafioso, ha natura soggettiva, 4 essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio (tra le molte, e da ultimo, da ultimo: Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Arita e altri, Rv. 271098; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, Barallo e altri, Rv. 273538; Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271641; Sez. 2, n. 6021 del 29/11/2017, Lombardo, Rv. 272007). Come emerge dall'inequivoco dato normativo, la condotta deve risultare assistita da una selettiva e riconoscibile finalizzazione del contegno illecito: il fine di favorire l'associazione deve costituire l'obiettivo diretto dell'azione, non rilevando possibili vantaggi indiretti nè il semplice scopo di favorire un esponente della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del singolo con quelli dell'organizzazione (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359). Non è in dubbio che le modalità dell'azione non sono irrilevanti, fungendo da indicatori del substrato psicologico dell'aggravante che, sotto il profilo probatorio, non può che essere il risultato di uno specifico riconoscimento della proiezione teleologica dell'azione dell'agevolatore, non essendo sufficiente l'evocativa allusione al contesto in cui si svolge la condotta antigiuridica in rapporto alla diffusività e al coefficiente dell'inquinamento mafioso che caratterizzano una determinata area territoriale e, a meno di non voler attribuire alla previsione di cui all'art. 7 i contorni di una circostanza di carattere ambientale o locale, è indispensabile accertare i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne connotano l'ascrizione alla dinamica mafiosa, accertamento che, quanto alla condotta agevolatrice, deve imprescindibilmente radicarsi nella dimostrazione di un'univoca, cosciente finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale. E parimenti va riaffermato che, nella sua forma teleologica, l'elemento circostanziale non può non postulare l'individuazione e l'effettiva esistenza dell'associazione in tesi agevolata.
2.1 La differente qualificazione dell'elemento circostanziale nelle due articolazioni contemplate dalla previsione normativa comporta che, mentre per il metodo mafioso, l'aggravante di natura oggettiva è configurabile a carico di ogni partecipe che abbia effettiva consapevolezza delle modalità dell'azione ovvero le ignori per colpa, in ossequio al disposto dell'art. 59 cod. pen., secondo comma, diversamente, quanto alla finalità agevolatrice dell'associazione di tipo mafioso, la circostanza di natura soggettiva, non è applicabile ai concorrenti che non abbiano agito in base a tale finalità o che comunque non l'abbiano condivisa e fatta propria, in base alla disciplina speciale dell'art. 118 cod. pen. che prevale su quella generale di cui all'art. 59 cod. pen.. 5 2.2 Di tali regulae iuris i giudici del merito non hanno fatto corretta applicazione là dove hanno desunto la consapevolezza del AM di favorire l'attività di non meglio precisate articolazioni territoriali della 'ndrangheta dalle dichiarazioni collaborative di ER, da cui hanno evinto che il AM, noto come "l'armiere melicuccoto" per i suoi traffici in materia di armi, aveva consegnato in due distinte occasioni al citato ER (dichiaratosi associato al locale di Cinquefrondi con la dote del Vangelo) un fucile calibro 12 e una pistola calibro 45 che il secondo aveva provveduto a sua volta a vendere, conseguendo un profitto. Ora, l'anzidetta circostanza (ossia la cessione onerosa di due armi come anche la riferita attività di mediazione del dichiarante con i procacciatori di armi per il reperimento delle stesse presso il AM), data pure per acquisita l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della propalazione accusatoria stante la genericità degli svolti rilievi censori, dà conto dell'esistenza da un punto di vista materiale dei rapporti tra AM e ER, ma di per sé non dimostra né \che il primo fosse consapevole dell'internità del secondo ad una delle locali aggregazioni criminali, né del fatto che le condotte delittuose di cui si rendeva responsabile e i profitti illeciti conseguiti da ER, per la sua attività di intermediario con non meglio precisati acquirenti finali, andassero a vantaggio della cosca mafiosa. E quand'anche volesse ritenersi dimostrata la consapevolezza da parte del AM dell'intraneità di ER all'associazione mafiosa, nulla la decisione argomenta sulla coincidenza degli interessi di ER e quelli della cosca partecipata e, dunque, sul fatto che le condotte antigiuridiche dell'imputato abbiano sostanziato un'oggettiva agevolazione del sodalizio nel suo complesso e, per altro verso, che il AM abbia voluto consapevolmente agevolare, oltre che ER, anche la consorteria tutta. All'affermata connotazione endomafiosa della condotta favoristica sia la sentenza di primo grado che la sentenza di appello pervengono, dunque, attraverso un percorso decisorio né coerente né immune da carenze enunciative, potendo soltanto utilmente aggiungersi che anche l'ulteriore argomento esposto dal primo decidente dell'indubbia esistenza "di uno stretto collegamento tra AM e il mondo della criminalità organizzata notoriamente operante nella zona in grado ... di creare un mercato parallelo delle armi e di garantire a AM la diffusione capillare dei propri prodotti sul territorio" esprime una motivazione anemica sul piano del ragionamento probatorio e, diluendo l'aggravante nella semplice contestualità ambientale, ancora una volta nulla esplicita sugli aspetti reali, e non soltanto allusivi, del riferimento all'efficacia agevolatrice di specifici assetti organizzativi mafiosi favoriti dalle condotte dell'imputato. Infine, nella sentenza impugnata non si rinviene un effettivo nucleo motivazionale con riguardo alla posizione del LL. La giustificazione resa in punto di configurabilità 6 dell'aggravante è meramente apparente, mancando ogni verifica della ricorrenza del coefficiente psicologico. La Corte di appello, aderendo alla tesi secondo la quale l'aggravante contestata, anche nella sua articolazione teleologica, ha natura oggettiva, è giunta a riconoscerla in capo al LL in conseguenza del fatto che essa, configurabile in capo al AM, sarebbe stata dal primo colpevolmente ignorata. Ma la decisione, oltre che fare errata applicazione della legge, attesa la natura soggettiva della circostanza, per la sua riconducibilità a quelle che concernono i motivi a delinquere, e dunque la sua applicabilità al concorrente che abbia agito in base a tale finalità o che l'abbia conosciuta e vi abbia aderito, nemmeno argomenta compiutamente sulla condizione psicologica di ignoranza colpevole del ricorrente, affermata sul mero e assertivo presupposto che il LL, in quanto autista e factotum del AM, non poteva ignorare che il compendio balistico di cui era custode per conto del primo "era diretto a soddisfare le illecite esigenze di un gruppo criminale di riferimento (di cui la sentenza nulla dice e neppure individua) e che fosse strettamente connesso all'esistenza di una rete clandestina di approvvigionamento e di vendita di armi ben radicata sul territorio". Si impone, dunque, una rivisitazione, da condurre alla luce dei superiori principi, dei profili inerenti la sussistenza o meno dell'aggravante contestata, si da renderne chiari modi e dinamiche funzionali con cui la stessa ha contrassegnato le condotte illecite degli imputati, attraverso una nuova e più approfondita analisi delle emergenze processuali.
3. Complessivamente inammissibili, come anticipato, sono le ulteriori doglianze articolate nell'interesse del AM.
4. Generica e meramente labiale è la censura (primo motivo ricorso avv. SO) con cui si contesta la sentenza impugnata per la mancata assoluzione dell'imputato dal concorso nel porto illegale di armi, sull'inedito assunto che in tema di porto vigerebbe sostanzialmente una regola particolare che ammette il solo concorso materiale. Nulla nell'art. 110 cod. pen. o nelle disposizioni incriminatrici contestate consente, infatti, di giustificare, una siffatta singolare esclusione-riduzione, per la quale il ricorrente dovrebbe andare esente da responsabilità "perché non si occupò di portare o trasportare le armi in altro luogo diverso dall'appartamento nella propria disponibilità, né poteva sapere dove il LL le andasse a custodire". Già la Corte di appello ha ineccepibilmente risposto ad analoga doglianza, osservando che fu proprio il AM a conferire al LL l'incarico di custodire il materiale balistico per riconsegnarlo a specifica richiesta e che quest'ultimo lo trasferì a più riprese con l'autovettura presso la propria abitazione e presso immobili di cui aveva la disponibilità. E con tale tranciante argomento il ricorso omette di confrontarsi. 7 5. Manifestamente infondato è il quarto motivo del ricorso SO che denunzia violato il divieto di riforme peggiorative del trattamento sanzionatorio, in ogni sua componente, allorché impugnante sia il solo imputato, secondo i principi affermati da S.U. n. 40910 del 27.9.2005, IL Morales.
5.1 Come ricordano le Sezioni Unite, "l'art. 597 c.p.p. non si limita a sancire, al comma 3, il divieto della reformatio in peius con la stessa formulazione del precedente art. 515 c.p.p. 1930 ("il giudice non può irrogare una pena più grave...".)", ma introduce, al quarto comma, una disposizione innovativa in base alla quale in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita. Conseguenza del raccordo delle formulazioni normative contenute nei diversi commi dell'art. 597 cod. proc. pen. è dunque che, nell'ipotesi in cui per effetto dell'accoglimento dell'appello dell'imputato sia stata esclusa una aggravante, sia stata riconosciuta una attenuante, sia stato eliminato uno dei reati concorrenti unificati a titolo di continuazione, alla obbligatoria diminuzione della pena complessiva s'accompagna: la obbligatoria elisione dell'aumento di pena inflitta per l'aggravante esclusa;
la obbligatoria diminuzione della pena base per effetto della attenuante riconosciuta;
la obbligatoria diminuzione della pena inflitta a titolo di continuazione per effetto del reato escluso;
il divieto di elevare la pena già calcolata per ciascuno dei singoli elementi non oggetto di gravame. Non viene quindi in discorso un semplice confronto fra pene, ma occorre procedere ad un raffronto tra i segmenti che vengono a comporre quella sequenza e nessuna logica "manipolatoria" può quindi consentire non domandati (e quindi non consentiti) aumenti di pena riferiti ad ogni singola regiudicanda attratta nel cumulo giuridico, anche nella ipotesi in cui tali aumenti vengano poi compensati attraverso altre operazioni intermedie che permettano di non aggravare, rispetto allo statuto sanzionatorio adottato dal primo giudice, il trattamento finale.
5.2 E però, nel caso in disamina, la Corte di appello ha proceduto all'obbligatoria diminuzione della pena per il reato concorrente escluso e ha del tutto legittimamente rideterminato la pena-base per la regiudicanda già satellite, divenuta la più grave posta a base del calcolo, nella stessa misura di quella posta a base del calcolo nel precedente giudizio. Questa Corte regolatrice ha avuto, infatti, modo di precisare, anche nella sua più autorevole composizione (S.U. n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653) che, se muta la struttura del reato continuato (come avviene nel caso in cui la regiudicanda satellite diventa quella più grave) "è lo stesso meccanismo di unificazione a subire una "novazione" di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si 8 introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione"; quindi In una prospettiva siffatta (...) non possono porsi problemi relativi alla verifica (...) di una ipotetica proporzionalità tra le decisioni di primo e secondo grado, giacché nulla consente di ritenere imposto al secondo giudice (...) di stabilire come pena-base il minimo edittale previsto per il nuovo reato ritenuto più grave, ove il primo giudice a quel limite si sia attenuto nella determinazione della pena base", sicché il dictum della sentenza IL Morales (...) vale, pertanto, solo nella ipotesi in cui il giudice dell'appello o del rinvio sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico, giacché in tal caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo" (Rv. 259653 cit.).
5.3 Del resto ad analogo approdo, nell'ipotesi in cui nel nuovo giudizio fosse mutata la individuazione del reato più grave, erano già pervenute le sezioni semplici di questa Corte, concordemente escludendo la violazione del divieto di reformatio in peius nel caso di rideterminazione della pena del nuovo reato più grave in termini peggiorativi rispetto a quelli fissati per il medesimo reato quale reato-satellite dal giudice precedente (tra le tante, Sez. 6, n. 4162 del 07/11/2012, dep. 2013, Ancona e altri, Rv. 254263; Sez. 5, n. 12136 del 02/12/2011, Mannavola, Rv. 252699; Sez. 1, n. 41310 del 07/10/2009, Huang, Rv. 245042), giacché nell'ipotesi di mutamento della fattispecie più grave viene meno la stessa "unità ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato più grave e dai reati-satellite" (Sez. 6, n. 31266 del 16/06/2009, Buscemi, Rv. 244793) e con essa, si dissolve la precedente sequenza sanzionatoria e i relativi parametri di commisurazione, con la conseguenza che l'elisione della pena già fissata per il reato base, fa acquistare "ai reati- satellite la loro autonomia, il che comporta che le pene devono essere nuovamente fissate per i singoli reati secondo la loro astratta previsione" (Sez. 1, n. 46533 del 11/10/2005, Pesce, Rv. 232980). E quanto all'estensione in concreto del potere di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, si è affermato che la nuova pronuncia, se "non potrà irrogare nel complesso una pena superiore a quella precedentemente irrogata per tutti i reati, compreso quello eliminato, potrà e dovrà procedere ad una determinazione della pena per il reato già satellite maggiore di quella fissata ai fini dell'aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen." (Sez. 6, n. 31266 del 2009, Buscemi, cit.), secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., commisurandola ai limiti edittali del reato residuo più grave (Sez. 1, n. 32621 del 16/06/2009, Amoriello, Rv. 244299); mentre in altre pronunzie si è ritenuto che se il giudice non è vincolato 9 nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento ex art. 81, cpv., cod. pen., tuttavia, per la regola del divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione (Sez. 1, n. 28862 del 18/06/2008, Giunta, Rv. 240461; Sez. 6, n. 4162 del 2012, Ancona, cit.).
5.4 Sicché la violazione lamentata dal ricorrente è all'evidenza insussistente, avendo la Corte di appello non solo lasciato immutata l'entità della pena-base irrogata dal primo giudice per il reato più grave, ma avendo, altresì, ampiamente giustificato l'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena per il reato di porto contestato ed accertato (alla stregua delle dichiarazioni del LL) nella forma continuata, valorizzando la gravità dei fatti oggetto di contestazione, desunta dalla potenzialità offensiva del fucile mitragliatore e dall'ingente quantità di parti di arma e di munizioni.
6. Preliminare all'esame dei restanti motivi è il rilievo di ufficio della inosservanza della legge penale in cui sono incorsi i giudici di merito, in relazione alla contravvenzione di cui al capo c) di rubrica, ritenendo la ricorrenza della contestata aggravante ex art. 7 L. n. 203/1991, la quale è prevista esclusivamente in relazione ai delitti. Aggravante, però, che concernendo la contravvenzione unita in continuazione, non risulta aver avuto alcuna pratica e concreta incidenza sul trattamento sanzionatorio.
6.1 Tanto precisato, inammissibili sono, infine, le deduzioni in punto di pena e di circostanze attenuanti generiche negate. Il diniego censurato riposa, anche mediante il richiamo alla conforme motivazione della sentenza di primo grado, sulla potenzialità offensiva e sull'ingente quantità del materiale sequestrato, sulla sua pilotata dislocazione presso immobili appartenenti a terzi, deponente per l'esistenza di attivi canali di commercio nonché sulla pericolosità sociale dell'imputato plausibilmente apprezzata nonostante la natura contravvenzionale del suo precedente, elementi questi ritenuti prevalenti rispetto alle ammissioni, considerate tardive e necessitate, all'esito di valutazioni squisitamente di merito, adeguatamente giustificate e aderenti ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. utilizzabili anche ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., e perciò insindacabili in questa sede.
7. Conclusivamente: la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991, per nuovo giudizio sul punto secondo i ricordati principi. Il ricorso dell'imputato AM deve essere dichiarato inammissibile nel resto. 10
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 nei confronti di entrambi i ricorrenti e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di AM DO. Così deciso, in Roma il 20 dicembre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Angela Tardio Rosanna Saraceno صغرة 2 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 NOV 2018 IL CANCELLIERE A Stefania FAIELLA R E R P 11