Sentenza 16 giugno 2009
Massime • 2
Una volta annullata dalla Corte di cassazione, su ricorso del solo imputato, sentenza di condanna per reato continuato limitatamente alla violazione più grave (nella specie per essere il reato prescritto), il giudice di rinvio non può lasciare inalterata, per il reato residuo, la pena irrogata per esso a titolo di continuazione nel giudizio antecedente all'annullamento, ma deve rideterminarla secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., commisurandola ai limiti edittali, pena la possibile irrogazione, in caso contrario, di una pena illegale perché inferiore al minimo edittale.
Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di rinvio che, a seguito di annullamento di condanna per reato continuato disposto dalla Corte di cassazione su ricorso del solo imputato, nel rideterminare la pena per il reato residuato all'eliminazione dalla condanna stessa della violazione più grave (nella specie prescritta), tenga conto della recidiva già elisa, nel giudizio precedente all'annullamento, dal riconoscimento di attenuanti ritenute equivalenti, non potendosi ritenere la relativa valutazione a suo tempo eseguita come limitata al solo reato per il quale successivamente sia intervenuto l'annullamento. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, potendosi rimuovere l'aumento illegale della pena mediante una semplice operazione aritmetica non comportante l'esercizio di alcuna discrezionalità).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2009, n. 32621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32621 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/06/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 582
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 14368/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM IE, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunziata in data 12.2.2009 dalla Corte d'appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI Maria Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avvocato Lombardo Domenico, che ha illustrato il ricorso chiedendone l'accoglimento. FATTO
1. Con sentenza in data 25.6.2008 la quinta Sezione di questa Corte annullava senza rinvio la sentenza pronunziata il 17.10.2007 dalla Corte d'appello di Genova nei confronti di LO IE limitatamente al delitto di furto, che, in concorso delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute equivalenti (alla recidiva e alle aggravanti) dichiarava estinto per prescrizione, e rinviava ad altra sezione della Corte territoriale per la ridetetminazione della pena da infliggersi per il residuo reato di resistenza, già ritenuto in continuazione.
1.1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Genova, quale giudice del rinvio, rideterminava in mesi sei di reclusione la pena per la resistenza, così calcolando: pena base mesi sette, aumentata a mesi nove per la recidiva specifica e infraquinquennale, ridotta a mesi sei per il rito abbreviato.
2. Ricorre l'imputato personalmente e chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando violazione degli artt. 69 e 81 c.p. nonché degli artt. 623 e 627 c.p.p.. Osserva che il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi ad eliminare la pena per il reato più grave, mantenendo quella irrogata per la resistenza a titolo d continuazione e che erroneamente, negando le circostanze attenuanti generiche già riconosciute per il reato di furto, aveva calcolato per la recidiva un aumento di pena facendo applicazione della L. n. 251 del 2005, successiva al fatto del 1996.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso è solo in parte fondato.
1.1. Non è esatto, infatti, quanto assume il ricorrente osservando che il giudice del rinvio avrebbe dovuto lasciare inalterata per il reato di resistenza la pena determinata a titolo di continuazione. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi ragione la condanna per il reato posto a base del calcolo ex art. 81 c.p. occorre infatti rideterminare la pena secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. commisurando ai limiti edittali quella dell'unico reato restante o - in caso di più reati residui - quella del reato da considerare tra di essi più grave, perché sarebbe illegale una pena al di sotto del minimo edittale per un reato che non soggiace più al criterio moderatore dell'art. 81 c.p. o che va posto a base di tale criterio.
2. Ha ragione, invece, il ricorrente quando nella sostanza si duole dell'aumento per la recidiva.
Fin dal primo grado, difatti, all'LO erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed espressamente ne era stata valutata la equivalenza rispetto alla recidiva. E nulla consentiva di ritenere che tale giudizio potesse intendersi limitato al solo reato di ricettazione, qualificato come furto aggravato in appello, e non anche alla resistenza.
La considerazione della recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio nel giudizio di rinvio si risolve perciò in una violazione del divieto di reformatio in peius.
Limitatamente a tale aspetto la sentenza impugnata deve dunque essere annullata. E l'annullamento va essere disposto senza rinvio, potendo l'aumento illegale della pena essere rimosso da questa Corte mediante un'operazione di calcolo che non comporta alcuna discrezionalità. La pena è stata infatti così calcolata dalla Corte d'appello: pena base mesi sette di reclusione, aumentata a mesi nove per la recidiva specifica e infraquinquennale, ridotta a mesi sei per il rito abbreviato;
eliminando l'aumento per la recidiva ne viene: pena base mesi sette di reclusione, ridotta di un terzo per il rito abbreviato, pena finale quattro mesi e venti giorni di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, che determina in mesi quattro e giorni venti di reclusione.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2009