Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2009, n. 32621
CASS
Sentenza 16 giugno 2009

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Una volta annullata dalla Corte di cassazione, su ricorso del solo imputato, sentenza di condanna per reato continuato limitatamente alla violazione più grave (nella specie per essere il reato prescritto), il giudice di rinvio non può lasciare inalterata, per il reato residuo, la pena irrogata per esso a titolo di continuazione nel giudizio antecedente all'annullamento, ma deve rideterminarla secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., commisurandola ai limiti edittali, pena la possibile irrogazione, in caso contrario, di una pena illegale perché inferiore al minimo edittale.

Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di rinvio che, a seguito di annullamento di condanna per reato continuato disposto dalla Corte di cassazione su ricorso del solo imputato, nel rideterminare la pena per il reato residuato all'eliminazione dalla condanna stessa della violazione più grave (nella specie prescritta), tenga conto della recidiva già elisa, nel giudizio precedente all'annullamento, dal riconoscimento di attenuanti ritenute equivalenti, non potendosi ritenere la relativa valutazione a suo tempo eseguita come limitata al solo reato per il quale successivamente sia intervenuto l'annullamento. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, potendosi rimuovere l'aumento illegale della pena mediante una semplice operazione aritmetica non comportante l'esercizio di alcuna discrezionalità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2009, n. 32621
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32621
    Data del deposito : 16 giugno 2009

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