Sentenza 29 novembre 2017
Massime • 1
In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152 , convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 , ha natura soggettiva e, pertanto, è applicabile al concorrente nel reato a condizione che questi abbia conosciuto e fatta propria la finalità di agevolare l'associazione
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- 1. SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EX ART. 416 BIS.1. CP. Nota a Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EXART. 416 BIS.1. CP Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020 MICAELA LOPINTO Abstract This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal Code. Commento Con una pronuncia a Sezioni Unite la Corte di cassazione si è espressa in ordine alla natura giuridica della aggravante di cui all'art. 416 bis cp.1. La disposizione, testualmente, recita che: “[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare …
Leggi di più… - 2. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2017, n. 6021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6021 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2017 |
Testo completo
06021-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente UDIENZA CAMERA DI Dott. ANTONIO PRESTIPINO CONSIGLIO - Consigliere - DEL 29/11/2017 Dott. GEPPINO RAGO - Rel. Consigliere - SENTENZA Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere -N. 6465 Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SANDRA RECCHIONE N. 39752/2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NO N. IL 04/11/1976 avverso l'ordinanza n. 468/2017 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 20/07/2017 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GABRIELE MAZZOTTA, I chiesto bichiersus l'inammiribilitàbe sel inwesчіюсь Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Messina con ordinanza del 20/7/2017 ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di BA ET avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato al predetto la misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 quinques I. n. 356/1992, 7 d.l. n. 152/1991 per aver fittiziamente assunto la titolarità della società "Parco delle felci s.r.l.", di fatto amministrata da SS AG e RO NC, con l'aggravante di aver agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Santapaola-RO.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso per cassazione l'indagato deducendo, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, rilevando che questa richiede il dolo specifico, sicché non sarebbe sufficiente la mera "consapevolezza del BA di collaborare alla realizzazione di un progetto imprenditoriale altrui, pur assumendone sulla carta la titolarità", menzionata dal Tribunale del riesame, né, sotto altro aspetto, lo scopo di favorire un esponente della cosca, indipendentemente dalla verifica della coincidenza degli interessi di questo con quelli dell'organizzazione, occorrendo, invece, ad avviso del ricorrente, che il favore reso all'organizzazione sia l'obiettivo "diretto" della condotta. Sotto altro profilo, si assume che l'ordinanza non chiarisce come gli indagati SS e RO, e con essi il ricorrente, possano aver concordato l'intestazione fittizia della società L. "Parco delle felci s.r.l." avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. Giova ricordare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte di Cassazione riconosce natura soggettiva all'aggravante prevista dall'art.7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, in tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, essendo connotata dal profilo del dolo specifico;
ne consegue l'applicabilità di tale circostanza a ciascun concorrente nel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità (Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Rv. 270158; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Rv. 271098; Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Rv. 270590, anche se non mancano pronunce che attribuiscono all'aggravante in parola natura oggettiva, ritenendo che la stessa riguardi una modalità dell'azione, sicché l'aggravante si trasmetterebbe a tutti i concorrenti nel reato Sez. 2, n. 52025 del 24/11/2016 Rv. 268856; Sez. 2, n. 24046 del 17/01/2017, Rv. 270300). Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata rende adeguatamente conto delle ragioni che, senza incorrere in illogicità evidenti, hanno consentito 1 di riconoscere la gravità indiziaria anche in relazione agli elementi richiesti dall'orientamento più restrittivo della giurisprudenza prevalente. Emergono, infatti, con assoluta chiarezza dalla motivazione dell'ordinanza in parola sia le ragioni dell'inserimento del BA nella società di cui si tratta, finalizzato a nascondere la gestione delle operazioni edilizie da parte degli effettivi gestori SS e del RO, che la piena consapevolezza e condivisione, da parte del ricorrente, delle finalità della fittizia intestazione societaria. Sotto il primo profilo, si è rilevato come in una pluralità di occasioni il SS ed il RO abbiano rievocato le vicissitudini giudiziarie in cui erano coinvolti e la conseguente necessità di "intestare ad altri l'operazione", e come anche il coindagato Lo Castro Andrea, avvocato tratto in arresto perché gravemente indiziato di concorso esterno in associazione mafiosa, per aver costantemente fornito un illecito apporto professionale agli esponenti del clan SS-RO, favorendone gli affari illeciti, abbia pacificamente ammesso il ruolo del BA, quale mero prestanome dei predetti. Sotto il secondo aspetto, l'ordinanza impugnata ha adeguatamente evidenziato che il ricorrente era un uomo di fiducia del RO ("un fratello") e, come tale, particolarmente addentro alle dinamiche delinquenziali del gruppo, ed ha anche menzionato, a tal proposito, alcun conversazioni telefoniche intercettate, ritenute significative della sua piena consapevolezza delle strategie predisposte per tutelare il riservato interesse criminale sull'opera immobiliare che egli stava contribuendo a realizzare: tra queste, anche una conversazione nel corso della quale il SS conversava con il BA sia dei legami di questo con la famiglia RO, sia delle precauzioni da intraprendere per eludere eventuali intercettazioni, ed altra nel corso della quale ancora il SS gli esternava la preoccupazione L. che anche la sua compagna, sua abituale prestanome e formale intestataria di società a lui riconducibili, potesse essere arrestata. -E' vero, pertanto, che - come ricordato nel ricorso richiedendo la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, il dolo specifico di favorire l'associazione, per la configurazione della stessa occorre che questo fine sia l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente del capomafia con quelli dell'organizzazione (Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Rv. 270590), ma l'ordinanza impugnata, senza incorrere in illogicità evidenti, ha dato adeguatamente conto della partecipazione del BA, quale uomo di fiducia dei fratelli RO, ad un'operazione di intestazione fittizia della società nella quale subentrava alla compagna del SS, circostanze queste che rendono adeguatamente conto, quantomeno a livello gravemente indiziario, della finalità di favorire non già il singolo compartecipe all'associazione criminosa, sia esso uno dei fratelli RO o lo stesso SS, bensì evidentemente l'associazione nel suo complesso. Si tratta di elementi idonei a configurare gravi indizi dell'attribuibilità dell'aggravante in parola anche al ricorrente, per avere questo agito con lo scopo di agevolare 2 l'attività di un'associazione di tipo mafioso o, quantomeno, per aver fatto propria tale finalità (Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Rv. 270158). Infine, per quanto sia acquisito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356 integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti che, pertanto, si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Rv. 218768), sicché il cd. "metodo mafioso" di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 avrebbe dovuto essere individuato in relazione alle modalità con cui è stata realizzata l'intestazione societaria che si assume fittizia, e non già in relazione alle modalità di esercizio dell'impresa, tuttavia occorre anche rilevare che l'aggravante di cui all'art. 7 cit. si configura comunque anche con il realizzarsi di una sola delle due ipotesi previste dalla norma in questione, come emerge inequivocabilmente dal tenore letterale della disposizione ("avvalendosi delle condizioni ovvero al fine di agevolare"). ... 4. Per il disposto dell'articolo 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso nella camera di consiglio del 29 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Antonio Prestipino! Dott. Luci Imperiali DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 8 FEB, 2018 IL CANCELLIERE E R P Claudia Pianelli 3