Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2005, n. 46533
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Sentenza 11 ottobre 2005

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Qualora il giudice di appello elimini il reato più grave al quale sono stati unificati altri nel vincolo della continuazione, deve procedere a una nuova determinazione della pena, per i reati residui, nel rispetto del divieto di "reformatio in peius", nel senso che non potrà applicare una pena superiore a quella precedentemente inflitta per tutti i reati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2005, n. 46533
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46533
    Data del deposito : 11 ottobre 2005

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