Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
Qualora il giudice di appello elimini il reato più grave al quale sono stati unificati altri nel vincolo della continuazione, deve procedere a una nuova determinazione della pena, per i reati residui, nel rispetto del divieto di "reformatio in peius", nel senso che non potrà applicare una pena superiore a quella precedentemente inflitta per tutti i reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2005, n. 46533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46533 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 11/10/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 1012
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 022941/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES RC N. IL 21/09/1971;
avverso SENTENZA del 05/04/2005 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI Luigi che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7 luglio 2004 la Corte di Cassazione annullava, limitatamente al reato di tentato omicidio volontario aggravato, la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro del 20/06/2003, confermativa di quella di primo grado, che aveva dichiarato CE TI colpevole dei reati di tentato omicidio volontario, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo, porto e detenzione di arma clandestina ed associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3 e 4 e lo aveva condannato alla pena di dodici anni di reclusione, rinviando ad altra Sezione della Corte d'Assise di Appello di Catanzaro per la rideterminazione della pena.
Nel precedente giudizio di merito la pena base era stata determinata, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti ed unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, nella misura di anni dieci di reclusione per il reato di tentato omicidio, ritenuto il più grave fra quelli contestati, aumentata ad anni dodici, per effetto dell'art. 81 c.p., in relazione ai reati concernenti le armi e la associazione di tipo mafioso. Tanto premesso, la Corte di Assise di Appello di Catanzaro, in sede di rinvio, ha preso atto della sopravvenuta assoluzione dell'imputato in ordine al reato di tentato omicidio per inidoneità degli atti posti in essere e del passaggio in giudicato della sentenza di appello quanto alla responsabilità dell'imputato in ordine agli altri reati, alla concessione delle attenuanti generiche ed al riconoscimento del vincolo della continuazione. Quindi ha ritenuto, stante la sopravvenuta assoluzione del CE dal reato di tentato omicidio, di individuare il reato più grave, su cui calcolare la nuova pena base, in quello di porto illegale di arma clandestina ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 4, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, perché punibile con la pena edittale massima superiore a quella prevista per tutti gli altri reati e con la pena in concreto più grave e di riconfermare il giudizio di equivalenza fra aggravanti ed attenuanti anche in relazione a tale reato alla stregua della oggettiva gravità dei fatti, finalizzati ad un omicidio in un contesto di criminalità mafiosa, del numero delle armi e della loro clandestinità, dello stabile inserimento del CE nel sodalizio, delle dimensioni oggettive e soggettive della associazione, della estensione nel territorio interessato ed infine della negativa personalità dell'imputato.
In conseguenza, valutate le circostanze di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p. e determinata la pena base per il reato ritenuto più grave in quella di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, applicati gli aumenti di otto mesi di reclusione ed Euro 100 di multa per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., di sei mesi di reclusione ed Euro 50,00 di multa per il reato di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 12 e 14 di quattro mesi di reclusione ed Euro 30,00
di multa per il delitto di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3, e di mesi due di reclusione ed Euro 20,00 di multa per il reato di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14, ha rideterminato la pena complessiva in quella di anni cinque di reclusione ed Euro 600,00 di multa, riducendo in conseguenza la durata delle pene accessorie e della misura di sicurezza.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 2, art. 597 c.p.p., comma 3, e 81 c.p. per avere i giudici del rinvio violato il principio del divieto di reformatio in peius, in relazione alla intangibilità del giudicato che si era formato sugli aumenti di pena per effetto della continuazione, avendo in particolare, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, peggiorato la situazione del condannato, applicando una pena superiore a quella di due anni di reclusione inflitta nel precedente giudizio di merito per i reati residui e formulando un giudizio, ai sensi dell'art. 133 c.p., più sfavorevole di quello espresso dalla Corte di assise di Cosenza che, nel concedere le attenuanti generiche, aveva riconosciuto "il limitato ruolo ricoperto nell'ambito della cosca ed il rilievo non primario tenuto" mentre invece il giudice del rinvio aveva valutato "lo stabile inserimento del CE nel sodalizio, la piena dedizione personale alla causa criminale ".
Ha inoltre dedotto illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'apprezzamento dei criteri di valutazione ai sensi dell'art. 133 c.p. avendo ritenuto, ai fini della determinazione della pena base, che la personalità dell'imputato fosse buona ed invece che fosse negativa ai fini del giudizio di comparazione fra attenuanti ed aggravanti ed avendo rideterminato la pena in relazione ai residui capi per cui non era stato assolto travisando il dispositivo della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione che avrebbe consentito al giudice di rinvio di spaziare, in relazione alla applicazione della pena, fra i quindici giorni ed i due anni di reclusione, con divieto di superare tale limite massimo.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in effetti manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Allorché il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato deve essere sciolto, per qualsiasi motivo, tale scioglimento non può non determinare il ripristino per i singoli reati della pena edittale prevista per gli stessi qualora venga escluso, come nel caso in esame, il reato più grave in relazione al quale era stata calcolata la pena base su cui erano stati poi determinati gli aumenti per i reati satelliti.
Lo scioglimento della continuazione o del concorso formale, qualora determini la elisione della pena già fissata per il reato base, fa infatti riacquistare ai reati satelliti la loro autonomia, il che comporta che le pene devono essere nuovamente fissate per i singoli reati secondo la loro astratta previsione. Ed anche in relazione alla specie di pena i reati, già satelliti, riacquistano la loro autonomia, dovendo essere nuovamente determinata la pena per il nuovo reato base secondo la sua astratta previsione e quindi ripristinata la sanzione eterogenea qualora sia prevista tale sanzione per il nuovo reato base, come nel caso in esame per cui per l'omicidio è prevista soltanto la pena detentiva, mentre per il reato di porto illegale di arma clandestina è prevista la pena congiunta (v. Cass. 03/07/1990 n. 9448). La tesi del ricorrente per cui, nonostante la elisione della pena fissata per il reato inizialmente più grave (tentato omicidio) per il quale la Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio, il giudice del rinvio in applicazione del principio del divieto di reformatio in peius avrebbe dovuto contenere la pena nel limite massimo di due anni di reclusione è quindi pretestuosa e si pone comunque in contrasto anche con quanto fissato dalla Corte con la sentenza di annullamento. Se infatti la Corte di Cassazione avesse ritenuto di dovere contenere la pena in quella già prevista per i reati satelliti, avrebbe annullato senza rinvio, determinando il passaggio in giudicato della sentenza sulla base della pena già fissata per i reati satelliti, mentre invece la circostanza che la Corte di Cassazione abbia rimesso gli atti alla Corte di merito per la "rideterminazione" della pena significa che la pena doveva essere, appunto, "rideterminata", previa individuazione del nuovo reato più grave, fra quelli in precedenza ritenuti satelliti, e la fissazione della pena per tale reato sulla base di quella edittale e quindi i nuovi aumenti per i reati satelliti del nuovo reato base, così come è poi avvenuto nel caso concreto.
È vero che la disposizione di cui all'art. 597 c.p.p., comma 4, che rende effettivo il divieto di "reformatio in peius", trattandosi di un principio generale applicabile a tutte le impugnazioni, si applica anche al giudizio di rinvio, determinato dall'annullamento di una prima sentenza di appello in accoglimento del ricorso dell'imputato, nel senso che il giudice del rinvio non può aggravare il trattamento sanzionatorio disposto con la prima sentenza annullata su ricorso del solo imputato, ne' emettere una pronuncia comunque a lui più sfavorevole (v. Cass. 21/12/1993, Carpentieri;
Cass. 03/11/1997, Antonelli). Ed è vero anche che la giurisprudenza si è ormai orientata nel senso di ritenere che il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 4, abbia lo scopo di rendere generale ed effettivo il divieto,
con la conseguenza che l'esigenza di non modificare in malam partem le statuizioni sanzionatorie investe non solo la parte finale ma anche i calcoli intermedi (v. da ultimo Cass. Sez. Un. 27/09/2005, Morales Leon); però tale principio vale soltanto nelle ipotesi in cui il reato continuato conservi anche nel giudizio di impugnazione la sua entità ontologica;
quando invece l'entità ontologica del reato continuato sia stata vulnerata con la modifica dei relativi termini e/o con la eliminazione di un reato satellite o addirittura, come nel caso in esame, con la eliminazione del reato più grave, costituente la base del calcolo, è evidente che il giudice deve procedere ad una nuova determinazione della pena e che in tal caso, pur rispettando il principio generale del divieto di "reformatio in peius", nel senso che non potrà irrogare nel complesso una pena superiore a quella precedentemente irrogata per tutti reati, compreso quello eliminato, potrà e dovrà invece procedere ad una nuova determinazione della pena per i reati residui maggiore di quella fissata ai fini dell'aumento ai sensi dell'art. 81 c.p. (v. per tutte Cass. 24/10/1995, Bozzelli). Orbene, nel caso in esame il giudice del rinvio ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto ha riderminato la pena in concreto per il nuovo reato ritenuto più grave - conservando sia la applicazione delle attenuanti generiche che il giudizio di equivalenza già applicato dal primo giudice, sia pure in relazione al pregresso reato base - su una base prossima al minimo edittale ed ha quindi contenuto l'aumento per i reati satelliti in un anno e otto mesi di reclusione ed Euro 200,00 di multa (a fronte dell'aumento, applicato dal primo giudice, pari a due anni di reclusione per tutti i reati satelliti, compreso il porto di arma clandestina, divenuto ora reato base), così rispettando il divieto di "reformatio in peius" anche in relazione ai singoli elementi interni del calcolo. Sono poi pretestuose anche le doglianze formulate dal ricorrente in ordine a pretese contraddizioni della sentenza di rinvio sulla valutazione della personalità dell'indagato e sul ruolo rivestito dallo stesso all'interno della associazione di tipo mafioso. Il giudice del rinvio ha infatti considerato tutti gli elementi, sia quelli favorevoli che quelli sfavorevoli al reo (pag. 18 della sentenza di rinvio), con riguardo alla gravità dei fatti, che tali restavano anche se l'imputato non era al vertice della associazione, ed alla personalità dello stesso, che era formalmente incensurato ed aveva agito in un contesto di sottocultura, ma con notevole intensità del dolo nell'ambito di una associazione armata di tipo mafioso in lotta per il controllo del territorio e proprio per questo ha confermato il giudizio di equivalenza fra aggravanti ed attenuanti anche con riferimento ai reati residui, nonché una pena edittale modesta (rispetto a quella massima di otto anni di reclusione ed Euro 1.549,00 di multa), non cadendo in alcuna delle contraddizioni indicate dal ricorrente;
il ruolo limitato, coperto dal CE nel sodalizio criminale, è infatti compatibile con lo stabile inserimento nello stesso, così come la mancanza formale di condanne definitive è compatibile con la individuazione di una personalità preoccupante.
Anche da questo punto di vista, pertanto, la sentenza è completamente immune da vizi logici o giuridici.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso devono seguire le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 500,00 Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2005.