Sentenza 14 luglio 1998
Massime • 1
In caso di insediamento produttivo che scarichi reflui in pubblica fognatura dopo l'entrata in funzione dell'impianto di depurazione, sussiste l'obbligo dell'osservanza dei limiti posti dagli enti che lo gestiscono. Qualora l'ente gestore non abbia ancora posto tali limiti il recapito in pubblica fognatura è soggetto al generale limite dell'osservanza della tabella C, dal quale è esonerato non dalla semplice entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, ma dalla emessa statuizione di propri limiti locali fissati dall'ente gestore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/1998, n. 10449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10449 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 14.7.1998
1. Dott. PIOLETTI Giovanni Consigliere SENTENZA
2. " IN LI " N. 2628
3. " DI UB IN " REGISTRO GENERALE
4. " AN AM " N. 8894/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Campobasso in proc. c. CI RI n. a Vastogirardi il 7.9.1933;
avverso la sentenza della Pretura Circondariale di Isernia del 20 novembre 1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Pioletti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dott. D'Onofrio Ugo.
Svolgimento del processo:
Con sentenza del pretore di Isernia del 20 novembre 1997 CI RI è stato assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato dalla contravvenzione di cui all'art. 21, 1^ e 3^ co., l. 10 maggio 1976 n. 319 perché, quale titolare dell'omonimo caseificio effettuava uno scarico delle acque reflue originate dall'attività produttiva (lavaggio delle attrezzature e raffreddamento dei latticini) con recapito nella pubblica fognatura con limiti di accettabilità superiori a quelli della tab. c;
in Agnone il 29 maggio 1996.
Il Pretore g' giunto a tale decisione perché il Comune non ha stabilito alcun limite di accettabilità per gli scarichi pur essendo entrato in funzione l'impianto centralizzato di depurazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Campobasso deducendo il vizio di violazione di legge perché le previsioni della tab. c) della legge funzionano da normativa suppletiva, applicabile sia in assenza di impianti centralizzati di depurazione, sia in loro presenza, ma in attesa che l'ente locale fissi quei limiti.
Motivi della decisione:
Il ricorso è fondato e, quindi, deve essere accolto.
L'art. 21 l. 10 maggio 1976 n. 319 prevede come reato il fatto di un insediamento produttivo che scarichi reflui che superino i limiti di accettabilità stabili dalla legge;
se tali scarichi recapitino in pubbliche fognature occorre rifarsi all'art. 12, 1^ co., n. 2 della legge, che stabilisce l'obbligo dell'osservanza dei limiti di accettabilità posti dalla tab. c) prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione e, dopo l'entrata in funzione di tale impianto, l'obbligo dell'osservanza dei limiti posti dagli enti che lo gestiscono.
Qualora l'ente gestore non abbia ancora posto tali limiti il recapito in pubbliche fognature è soggetto al generale limite dell'osservanza della tab. c) dal quale è esonerato non dalla semplice entrata in funzione di impianto centralizzato di depurazione, ma dalla connessa statuizione di poziori limiti locali fissati dall'ente gestore.
Consegue l'annullamento della sentenza con rinvio alla Pretura Circondariale di Isernia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura Circondariale di Isernia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 1998