Sentenza 18 giugno 2008
Massime • 1
Il divieto di "reformatio in peius" trova applicazione anche nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento della Corte di cassazione deliberato su ricorso del solo imputato, ma, qualora sia stata annullata una condanna inflitta per reato continuato limitatamente alla violazione ritenuta più grave, il giudice di rinvio, se non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, come base per il computo degli aumenti in continuazione, non è tuttavia vincolato, nella determinazione della pena per il reato residuo e meno grave, alla misura di essa già fissata come aumento a norma dell'art. 81 cod. pen., in quanto l'annullamento parziale elide il vincolo per il quale opera il cumulo giuridico della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2008, n. 28862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28862 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/06/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1043
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 014266/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA OR, N. IL 17/02/1962;
avverso SENTENZA del 11/12/2007 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Putorti Giuseppe del foro di Reggio Calabria, sostituto processuale dell'avv. Dieni G., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il giorno 11 dicembre 2007 la Corte d'appello di Catania, sezione terza penale, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 10 gennaio 2007, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Reggio Calabria del 6 luglio 2000, determinava nei confronti di OR NT in anni sei e mesi dieci di reclusione ed Euro ventiseimila di multa la pena, in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, così come modificato dalla L. n. 49 del 2006, contestati ai capi o1), q1), l3, tutti concernenti violazione, ritenuta la continuazione tra i reati e applicata la diminuente per il rito. La Corte assumeva come pena base per il più grave delitto di cui al capo l3) quella di anni nove di reclusione ed euro trentaquattromila di multa e, a titolo di continuazione interna, la aumentava di mesi sei ed Euro cinquemila. Su tale pena venivano apportati gli aumenti per la continuazione per i reati di cui ai capi o1) e q1) nella misura di mesi quattro e giorni quindici ed Euro mille per ciascun episodio criminoso. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, NT, il quale lamenta;
a) violazione di legge, considerato che: 1) l'aumento di pena a titolo di continuazione interna costituisce, in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero, una violazione del divieto di reformatio in peius, non essendo stato riconosciuto nei precedenti gradi di giudizio;
2) i primi giudici avevano aumentato di un sesto la pena base, mentre la pronuncia impugnata ha operato un aumento maggiore pari a un quinto;
3) è stata applicata una diminuzione di pena di appena nove giorni che solo formalmente rispetta il dictum della sentenza di annullamento;
b) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento all'aumento di pena di mesi quattro, giorni quindici ed euro mille applicato in misura identica per reati satellite fra loro profondamente diversi, nonostante che uno di essi avrebbe potuto giustificare la diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e successive modifiche.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. La disposizione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, anche se prevista espressamente solo per l'appello, costituisce un principio di carattere generale applicabile anche nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento di una sentenza di secondo grado operato dalla Cassazione per vizio di motivazione, a seguito di ricorso del solo imputato (Cass. 29 gennaio 1992 n. 00 865 rv. 189586; Cass. 29 ottobre 1993 n. 0 9861, rv. 195434; Cass. 9 dicembre 96 n. 10651, rv. 207335; Cass. 9 luglio 1998 n. 00 493, rv. 212159; Cass. 22 maggio 2001 n. 26898, rv. 219920; Cass. 20 gennaio 2004 n. 23176, rv. 228238). Il divieto in questione, ispirato alla tutela del diritto di difesa ed all'osservanza del devolutimi, è finalizzato ad impedire che si determini un aggravio della posizione dell'imputato per effetto delle iniziative da lui assunte, nell'acquiescenza del pubblico ministero: esso, pertanto, opera con riguardo a tutte le impugnazioni alle quali sia adattabile in relazione alla loro struttura ed in particolare nel giudizio di rinvio, costituente una fase che si ricollega alla sentenza di annullamento. Qualora, invece, la sentenza di appello venga annullata per ragioni processuali, il divieto della reformatio in pejus deve essere rispettato esclusivamente in relazione alla decisione di primo grado, non avendo quella di secondo grado determinato il consolidamento di alcuna posizione di carattere sostanziale (Cass. 29 aprile 19999 n. 05505, rv.. 213685).
Nella medesima ottica, a fronte della regressione del giudizio in primo grado a seguito di impugnativa del solo imputato, l'operatività del divieto di aggravamento della pena non opera per le ipotesi di annullamento di entrambe le sentenze di merito da parte della Cassazione per nullità invalidante la prima (Cass. 15 novembre 1971 n. 101, rv 119803; Cass. 4 luglio 1991 n. 0 8130, rv. 188322), sia di annullamento disposto dalla Corte di appello della sentenza di primo grado per omessa costituzione del rapporto processuale (Cass.13 maggio 1977 n. 0 9376, rv. 136474; Cass. 29 dicembre 1977 n. 0 4669,
rv. 138694; Cass. 23 gennaio 1978 n. 12549, rv. 140203; Cass. 3 febbraio 1982 n. 0 4060, rv 153289; Cass. 10 luglio 1986 n. 14594, rv. 174724; Cass. 6 febbraio 1990 n. 0 1557, rv 183217). Recentemente le Sezioni Unite hanno ribadito che il divieto di reformatio in pejus deve trovare applicazione nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento pronunciato dalla Cassazione, su ricorso del solo imputato, della sentenza impugnata, purché l'annullamento non travolga anche gli atti propulsivi (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2004, n. 17050, rv. 233729). Quando la disciplina del giudizio di rinvio si coniuga con le regole dettate da codice penale in tema di continuazione e di concorso formale di reati, s'impone un'ulteriore ordine di precisazioni. In sede di rinvio per l'annullamento della sola condanna per il reato più grave il giudice ad quem non è vincolato, nella determinazione della pena per il reato residuo e meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento ex art. 81 c.p.. L'annullamento parziale, invero, elide il vincolo per il quale opera il cumulo giuridico della pena. La regola del divieto di reformatio in peius va allora, in questo caso, letta nel senso che il giudice di rinvio non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti ex art. 81 c.p.. 2. La sentenza impugnata appare conforme ai principi giuridici in precedenza illustrati. Infatti, il giudice di primo grado aveva individuato il reato più grave in quello di cui al capo z3) e in relazione ad esso aveva applicato la pena di anni dieci di reclusione e ottanta milioni di multa;
su tale sanzione aveva disposto l'aumento di pena di anni due di reclusione e sedici milioni di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 contestato al capo a) di un anno e nove mesi di reclusione per il reato di cui al capo c4) così pervenendo alla pena complessiva di anni tredici e mesi nove di reclusione e novantasei milioni di multa sulla quale era stata applicata la diminuzione di un terzo ai sensi dell'art. 442 c.p.p.. La sentenza di primo grado veniva riformata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria che, il 22 novembre 2001, assolveva NT dai reati di cui ai capi a), a1), z1), r2), z3), c4) delle imputazioni per non avere commesso il fatto.
La Corte di Cassazione, su ricorso dell'imputato, il 6 febbraio 2003 annullava la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria limitatamente all'omessa fissazione della pena per i reati per i quali veniva confermata la condanna, rinviando per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Messina che, con sentenza del 16 marzo 2005, rideterminava la pena per i reati di cui ai capi o1), q1), l3) in anni sette e mesi quattro di reclusione e ventotto milioni di multa, ritenuta la continuazione e operata la diminuente di un terzo per il rito abbreviato.
La Corte di Cassazione, su ricorso dell'imputato, con decisione del 10 gennaio 2007, annullava la sentenza della Corte d'appello di Messina limitatamente alla rideterminazione della pena in relazione a tutti i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e successive modifiche, rinviando alla Corte d'appello di Catania per detta rideterminazione, anche alla luce delle più miti sanzioni introdotte dalla L. n. 49 del 2006. La Corte d'appello di Catania, in sede di giudizio di rinvio, assumeva come pena base per il più grave delitto di cui al capo l3) quella di anni nove di reclusione ed Euro trentaquattromila di multa e, a titolo di continuazione interna, la aumentava di mesi sei ed Euro cinquemila. Su tale pena apportava gli aumenti per la continuazione per i reati di cui ai capi o1) e q1) nella misura di mesi quattro e giorni quindici ed Euro mille per ciascun episodio criminoso.
In base a quanto sinora esposto i giudici di merito hanno rispettato la regola del divieto di reformatio in peius nell'applicazione della pena sia per il reato più grave individuato in quello di cui al capo l3 (comprensivo di plurimi episodi di cessione di cocaina in quantitativi compresi tra i 300 e i 500 grammi) che per i singoli aumenti di pena, ritualmente motivati in relazione alle condotte criminose contestate ai capi o1) e q1). Nessuna censura, infine, può essere mossa all'entità della diminuzione complessiva della pena in ordine, costituente l'esercizio del motivato potere discrezionale del giudice.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 18 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2008