Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2008, n. 28862
CASS
Sentenza 18 giugno 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il divieto di "reformatio in peius" trova applicazione anche nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento della Corte di cassazione deliberato su ricorso del solo imputato, ma, qualora sia stata annullata una condanna inflitta per reato continuato limitatamente alla violazione ritenuta più grave, il giudice di rinvio, se non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, come base per il computo degli aumenti in continuazione, non è tuttavia vincolato, nella determinazione della pena per il reato residuo e meno grave, alla misura di essa già fissata come aumento a norma dell'art. 81 cod. pen., in quanto l'annullamento parziale elide il vincolo per il quale opera il cumulo giuridico della pena.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2008, n. 28862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28862
    Data del deposito : 18 giugno 2008

    Testo completo