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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/03/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 1664/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g.1664/2022
promosso da
), rappresentato e difeso dall'avv. Diego Del Parte_1 C.F._1
Regno, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
, in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_1
APPELLATA
preso atto che l'udienza del 26.3.2025 fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte appellante;
letto l'art. 127 ter c.p.c.;
procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n.r.g.1664/2022 vertente
TRA ), rappresentato e difeso dall'avv. Diego Del Parte_1 C.F._1
Regno, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da ricorso e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con ricorso in appello agiva in giudizio al fine di ottenere la riforma della sentenza Parte_1
n. 1147/2021 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata il 30.11.2021, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 3920/2020, la quale così provvedeva: “Il Giudice di pace di Nocera
Inferiore rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione n. Parte_1
923189925 elevato dai C.C. di Nocera Inferiore in data 9/4/2020 e per l'effetto condanna opponente medesimo al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di €1.023.00 secondo le modalità determinate nel processo verbale impugnato nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Nulla per le spese di lite.”.
A sostegno del gravame, e per le argomentazioni meglio delineate nell'atto introduttivo cui integralmente si rinvia, l'appellante deduceva l'errore in cui era incorso il Giudice di prime cure per avere rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale n. 923189925 del 9 aprile 2020, emesso della
Legione Carabinieri di Nocera Inferiore a seguito dell'accertamento della violazione dell'art. 116, co.
15bis C.d.S., senza poter scrutinare, nel contraddittorio processuale tra le parti, (stante la natura contumaciale del giudizio), l'esistenza del provvedimento amministrativo impugnato e la correttezza dell'operato posto in essere dall'Autorità in relazione alle circostanze verificatesi, descritte in ricorso.
Ciò posto ed alla luce delle circostanze meglio evidenziate in ricorso, chiedeva: “- che, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 6 D. Lgs 150/2011, l'Ecc.mo Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice del gravame, contrariis rejectis ed in accoglimento del presente ricorso in appello così definitivamente Voglia provvedere: IN VIA CAUTELARE 1.- la IMMEDIATA
SOSPENSIONE della sentenza 1147/2021 del GdP di Nocera Inferiore, in quanto palesemente illegittima;
il fumus traspare dai motivi del ricorso in appello ed il periculum in mora dalla reale possibilità che l'agente della riscossione possa notificare una cartella esattoriale che danneggerebbe ancor più la precaria situazione economica dell'appellante; NEL MERITO 1) Dichiarare fondate le ragioni dell'appello, e prima ancora del ricorso;
2) Per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado
n. 1147/21 nella parte in cui “dichiara di rigettare il ricorso, con compensazione delle spese”; 3) Di conseguenza, accogliere il presente gravame per i motivi sopra esposti, con attribuzione delle spese del doppio grado di giudizio, al procuratore antistatario;
4) solo nella residuale ipotesi di rigetto del presente appello, confermare la sanzione al minimo edittale.”.
Celebrata la prima udienza ed assegnato dal precedente giudicante termine per la rinnovazione della notifica del riscorso all'appellato, il giudizio veniva rinviato ad altra udienza per la verifica del prescritto incombente;
riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, disposto un ulteriore rinvio della causa per la verifica del perfezionamento dell'onere notificatorio, la stessa veniva rinviata per la decisione all'udienza cartolare del 26.3.2025.
Tanto premesso, in via preliminare, e con riferimento alla notifica del ricorso in appello alla controparte occorre rammentare che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 15263/2018 ha sancito due fondamentali principi di diritto: la P.A. può stare in giudizio per il tramite di un funzionario solo in primo grado, mentre in appello necessita della rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;
se in primo grado la notifica é effettuata direttamente presso la sede della P.A., in secondo grado, invece,
l'appello va notificato, a cura dell'appellante, presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato territorialmente competente. Quanto detto vale per le amministrazioni centrali, mentre per gli enti locali la notifica deve essere effettuate presso la sede legale dell'ente stesso o presso il difensore in primo grado in caso di elezione di domicilio. Dunque, “in tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'avvocatura dello stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta avvocatura dello stato” (così, Cass. civ. sez. vi – 2 ord., 12-06-
2018, n. 15263). Tanto precisato, nel caso di specie, all'esito del deposito da parte appellante della prova della notifica del ricorso in appello nei confronti della , in luogo dell'Avvocatura dello Stato CP_1 territorialmente competente, il precedente giudicante, con provvedimento del 16.3.2023, ha concesso termine per il rinnovo della notifica. L'appellante, da canto proprio, pur sollecitato a riscontrare i provvedimenti interlocutori emanati in corso di causa, non ha fornito prova documentale dell'adempimento dell'onere prescrittogli, lasciando, in tal guisa, spirare infruttuosamente il termine concesso per il rinnovo della notifica. L'appellante, dunque, con la propria condotta inerte, ha manifestato una inattività qualificata ex art. 307, comma 3 c.p.c.; conseguentemente, dall'omesso adempimento all'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in appello non può discendere altro effetto che quello dell'inammissibilità della concessione di un nuovo termine, per il che il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi del quarto comma dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio.
Attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo, si ritiene che la forma del provvedimento debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di poterla impugnare, se lo ritenga necessario, facendone valere gli eventuali vizi.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio, disponendo che le spese del grado restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
Alla luce della definizione in rito sfavorevole all'appellante sussistono i presupposti per il versamento, da parte di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o ritenuta assorbita, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
dispone che le spese del giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,28.3.2025
Il Giudice dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 1664/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g.1664/2022
promosso da
), rappresentato e difeso dall'avv. Diego Del Parte_1 C.F._1
Regno, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
, in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_1
APPELLATA
preso atto che l'udienza del 26.3.2025 fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte appellante;
letto l'art. 127 ter c.p.c.;
procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n.r.g.1664/2022 vertente
TRA ), rappresentato e difeso dall'avv. Diego Del Parte_1 C.F._1
Regno, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da ricorso e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con ricorso in appello agiva in giudizio al fine di ottenere la riforma della sentenza Parte_1
n. 1147/2021 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata il 30.11.2021, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 3920/2020, la quale così provvedeva: “Il Giudice di pace di Nocera
Inferiore rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione n. Parte_1
923189925 elevato dai C.C. di Nocera Inferiore in data 9/4/2020 e per l'effetto condanna opponente medesimo al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di €1.023.00 secondo le modalità determinate nel processo verbale impugnato nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Nulla per le spese di lite.”.
A sostegno del gravame, e per le argomentazioni meglio delineate nell'atto introduttivo cui integralmente si rinvia, l'appellante deduceva l'errore in cui era incorso il Giudice di prime cure per avere rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale n. 923189925 del 9 aprile 2020, emesso della
Legione Carabinieri di Nocera Inferiore a seguito dell'accertamento della violazione dell'art. 116, co.
15bis C.d.S., senza poter scrutinare, nel contraddittorio processuale tra le parti, (stante la natura contumaciale del giudizio), l'esistenza del provvedimento amministrativo impugnato e la correttezza dell'operato posto in essere dall'Autorità in relazione alle circostanze verificatesi, descritte in ricorso.
Ciò posto ed alla luce delle circostanze meglio evidenziate in ricorso, chiedeva: “- che, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 6 D. Lgs 150/2011, l'Ecc.mo Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice del gravame, contrariis rejectis ed in accoglimento del presente ricorso in appello così definitivamente Voglia provvedere: IN VIA CAUTELARE 1.- la IMMEDIATA
SOSPENSIONE della sentenza 1147/2021 del GdP di Nocera Inferiore, in quanto palesemente illegittima;
il fumus traspare dai motivi del ricorso in appello ed il periculum in mora dalla reale possibilità che l'agente della riscossione possa notificare una cartella esattoriale che danneggerebbe ancor più la precaria situazione economica dell'appellante; NEL MERITO 1) Dichiarare fondate le ragioni dell'appello, e prima ancora del ricorso;
2) Per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado
n. 1147/21 nella parte in cui “dichiara di rigettare il ricorso, con compensazione delle spese”; 3) Di conseguenza, accogliere il presente gravame per i motivi sopra esposti, con attribuzione delle spese del doppio grado di giudizio, al procuratore antistatario;
4) solo nella residuale ipotesi di rigetto del presente appello, confermare la sanzione al minimo edittale.”.
Celebrata la prima udienza ed assegnato dal precedente giudicante termine per la rinnovazione della notifica del riscorso all'appellato, il giudizio veniva rinviato ad altra udienza per la verifica del prescritto incombente;
riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, disposto un ulteriore rinvio della causa per la verifica del perfezionamento dell'onere notificatorio, la stessa veniva rinviata per la decisione all'udienza cartolare del 26.3.2025.
Tanto premesso, in via preliminare, e con riferimento alla notifica del ricorso in appello alla controparte occorre rammentare che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 15263/2018 ha sancito due fondamentali principi di diritto: la P.A. può stare in giudizio per il tramite di un funzionario solo in primo grado, mentre in appello necessita della rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;
se in primo grado la notifica é effettuata direttamente presso la sede della P.A., in secondo grado, invece,
l'appello va notificato, a cura dell'appellante, presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato territorialmente competente. Quanto detto vale per le amministrazioni centrali, mentre per gli enti locali la notifica deve essere effettuate presso la sede legale dell'ente stesso o presso il difensore in primo grado in caso di elezione di domicilio. Dunque, “in tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'avvocatura dello stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta avvocatura dello stato” (così, Cass. civ. sez. vi – 2 ord., 12-06-
2018, n. 15263). Tanto precisato, nel caso di specie, all'esito del deposito da parte appellante della prova della notifica del ricorso in appello nei confronti della , in luogo dell'Avvocatura dello Stato CP_1 territorialmente competente, il precedente giudicante, con provvedimento del 16.3.2023, ha concesso termine per il rinnovo della notifica. L'appellante, da canto proprio, pur sollecitato a riscontrare i provvedimenti interlocutori emanati in corso di causa, non ha fornito prova documentale dell'adempimento dell'onere prescrittogli, lasciando, in tal guisa, spirare infruttuosamente il termine concesso per il rinnovo della notifica. L'appellante, dunque, con la propria condotta inerte, ha manifestato una inattività qualificata ex art. 307, comma 3 c.p.c.; conseguentemente, dall'omesso adempimento all'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in appello non può discendere altro effetto che quello dell'inammissibilità della concessione di un nuovo termine, per il che il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi del quarto comma dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio.
Attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo, si ritiene che la forma del provvedimento debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di poterla impugnare, se lo ritenga necessario, facendone valere gli eventuali vizi.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio, disponendo che le spese del grado restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
Alla luce della definizione in rito sfavorevole all'appellante sussistono i presupposti per il versamento, da parte di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o ritenuta assorbita, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
dispone che le spese del giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,28.3.2025
Il Giudice dott.ssa Enrica de Sire