Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1949, n. 869
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22 dicembre 1949
Art. 1. Articolo unico.

Il limite di L. 50.000 stabilito dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1016 , per l'esenzione da qualsiasi diritto o tassa riguardante i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali di lavoro, e' elevato a 100.000 lire.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1949