Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2017/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Alessandra MEDI Presidente rel. ed est. dott. Danilo MAFFA Giudice dott.ssa Valentina VECCHIETTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 2017/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, rimesso alla decisione del Collegio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 ottobre 2024 e promosso da
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]. 60/4 47521 CESENA (FC) con il patrocinio dell'avv. CAPORALI ANTONELLA e dell'avv. ALDOVINI ALBERTO, con domicilio eletto presso i difensori in VIA ROVERELLA N. 23 47521 CESENA (FC);
- ricorrente
NEI CONFRONTI DI
, c.f. , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...]. 67/2 47521 CESENA (FC);
- resistente contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: Con “foglio di precisazione delle conclusioni in favore della Sig.ra
ex art. 189 c.p.c. depositato in data 17 settembre 2024 parte ricorrente ha Parte_1
precisato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale di:
1
istanza, azione ed eccezione reietta, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge:
1) Dare atto che con sentenza n. 435/2023 pubblicata in data 16.06.2023, passata in giudicato il Tribunale di RL ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Cesena data 10.10.1998, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998 del
Comune di Cesena al n.73 P. I S./ Reg. - registrato anche presso il Consolato Marocchino a
Bologna - tra i signori e Parte_1 Parte_3
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Cesena (FC) Via Teodorani
Fortunato n. 60 int. 4 di proprietà esclusiva della sig.ra con tutti gli Parte_1
arredi e corredi, già a lei assegnata in sede di separazione consensuale dei coniugi;
3) Disporre che la sig.ra nulla deve a titolo di assegno divorzile al marito Parte_1
sig. per tutti i motivi esposti nella narrativa del ricorso introduttivo del Controparte_1
presente giudizio e nella successiva memoria integrativa ed in ogni caso per la mancanza dei presupposti per il suo riconoscimento;
4) Dare atto che il marito dal gennaio 2020 ha rinunciato a percepire dalla moglie
l'assegno di mantenimento;
5) Dare atto della già intervenuta regolamentazione di ogni rapporto economico - patrimoniale tra i coniugi;
- Con vittoria delle spese del giudizio, oltre oneri di legge e rimborso spese ex art. 15 L.P.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/07/2022, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
per chiedere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
a Cesena in data 10/10/1998, deducendo di essersi separata consensualmente
[...]
(decreto di omologa depositato il 28/01/2015) e che dalla data di comparizione davanti al
Presidente, avvenuta il 19/01/2015, la separazione protratta interrottamente senza possibilità di ricostituire la comunione morale e materiale.
La ricorrente deduceva inoltre che dall'unione non erano nati figli e chiedeva sia l'assegnazione della casa coniugale che la dichiarazione di nulla dovere corrispondere al marito a titolo di assegno divorzile.
Il coniuge convenuto non compariva all'udienza presidenziale del 17/11/2022 e il
Presidente, con ordinanza del 26/01/2023, pronunciava i provvedimenti provvisori.
2 Rimesse le parti dinanzi al Giudice istruttore e intervenuto il pubblico ministero, il resistente, al quale l'ordinanza presidenziale veniva ritualmente notificata, non si costituiva e quindi ne veniva dichiarata la contumacia.
Con sentenza parziale in data 8 giugno 2023 veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Controparte_1
Rimessa, con separata ordinanza, la causa al giudice istruttore e rigettati i mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente, quest'ultima, all'udienza del 09/10/2024, precisava le conclusioni con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il giudice rimetteva la causa al collegio per decisione.
Innanzitutto, va precisato che nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alla richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in Cesena (FC) in Via Teodorani
Fortunato n. 60 int. 4 formulata dalla ricorrente, immobile di sua proprietà e dove la stessa tuttora risiede. Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata, infatti, l'assegnazione della casa familiare può disporsi unicamente a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Poiché tali circostanze non ricorrono nella fattispecie in esame in quanto la stessa ricorrente ha dato atto che dall'unione non sono nati figli, la domanda in esame deve essere rigettata.
Prendendo ora in considerazione la domanda della ricorrente in merito all'assegno divorzile per il mantenimento del marito – quantificato in sede di separazione in € 200,00, oltre a rivalutazione Istat – va premesso che tale assegno può essere riconosciuto qualora venga accertata l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del coniuge istante e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, prescindendo dal tenore di vita avuto durante il matrimonio e da quanto era stato disposto in sede di separazione, con la conseguenza che è onere della parte richiedente il mantenimento la dimostrazione della sussistenza dei presupposti, che può essere fornita anche per presunzioni. Inoltre, l'assegno di divorzio può avere funzione compensativa e perequativa e deve essere determinato tenuto conto delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo apportato alla vita familiare e della rinuncia ad opportunità professionali. Nel caso in esame, si rileva la mancanza di una richiesta di parte resistente – rimasta contumace – alla quale è subordinata l'attribuzione dell'assegno divorzile, come da principio dispositivo risultante dall'art. 112
c.p.c., che rende irrilevante ogni ulteriore valutazione in merito, ragione per la quale è
3 sicuramente da accogliersi la domanda della ricorrente di disporre che nulla sia dovuto al marito resistente a titolo di assegno divorzile.
Non è neppure rilevante, e peraltro non documentato, il fatto che il marito, già a partire dal 2020, abbia rinunciato a percepire dalla moglie l'assegno di mantenimento, esulando dalle competenze di questo Tribunale la richiesta della ricorrente di dare atto della suddetta rinuncia, oltre che della già intervenuta regolamentazione dei rapporti economici- patrimoniali tra i coniugi.
La natura necessaria del giudizio e, dunque, la considerazione che in caso di presentazione di ricorso congiunto la parte ricorrente avrebbe comunque dovuto pagare parte delle spese processuali, unitamente alla circostanza che, non costituendosi in giudizio, il resistente di fatto non si è opposto alle richieste della ricorrente, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Non vi sono ulteriori statuizioni da emettere, in mancanza di specifiche richieste delle parti e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia.
P.Q.M.
Il Tribunale di RL, in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “divorzio contenzioso - scioglimento matrimonio”, promossa da nei confronti di Parte_1
, con ricorso depositato in data 14/07/2022, dato atto che con Controparte_1
sentenza parziale n° 435/2023, pubblicata il 13/06/2023, è già stato disposto lo scioglimento del matrimonio, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: rigetta la domanda di di assegnazione della casa coniugale;
Parte_1
dispone che la ricorrente nulla deve a titolo di assegno divorzile al Parte_1
marito Controparte_1
compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in RL, nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Medi
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