Sentenza 9 settembre 2016
Massime • 1
Il rifiuto di assumere le funzioni di consulente tecnico del P.M., se giustificato da motivi riguardanti le modalità di conferimento e di espletamento dell'incarico, non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 cod. pen. (Fattispecie relativa alla mancata accettazione dell'incarico di consulenza medico - legale per l'omesso rilascio di un'espressa autorizzazione ritenuta dal P.M. implicitamente ricompresa nell'incarico).
Commentario • 1
- 1. Art. 366 - Rifiuto di uffici legalmente dovutihttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516 (1). 2. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. 3. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2016, n. 42962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42962 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2016 |
Testo completo
42 9 6 2/ 1 6 62 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da 1231 Domenico Carcano - Presidente - N. sent. sez. Pierluigi Di Stefano UP 09/09/2016 Orlando Villoni N. R.G. 15349/2015 Relatore - Emanuele Di Salvo Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UA BI, n. Terni 1.12.1961 avverso la sentenza n. 1009/2014 Corte d'Appello di Perugia del 16/09/2014 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. F. Salzano, che ha concluso perilrijetto - sentito il difensore del ricorrente, avv. Manlio Morcella, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Perugia, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale, ha riformato quella assolutoria 1 emessa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Terni il 12/04/2013, con- dannando BI UA alla pena di € 200,00 di multa per il reato di rifiuto di atti legalmente dovuti (art. 366, commi 2 e 3 cod. pen.), contestatogli per aver rifiutato di assumere le funzioni di consulente tecnico in materia medico - legale del PM di Terni, motivando il rifiuto dal mancato rilascio di un'espressa auto- rizzazione da parte del magistrato ad eseguire dei preparati istopatologici, tale da impedirgli un adeguato svolgimento dell'incarico. Ribaltando la decisione di primo grado, la Corte territoriale ha ritenuto la piena configurabilità del reato contestato ravvisabile anche quando concerna la figura del consulente tecnico del Pubblico Ministero e non solo del perito, espressa- mente indicato al comma 3 della previsione normativa l'assenza di buona fede dell'imputato e la sussistenza del dolo generico.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, quale deduce i se- guenti motivi. Violazione di legge ed omessa o insufficiente motivazione con riferimento allo art. 366, cod. pen. Quello in esame costituisce, infatti, reato proprio, che può essere consumato dal perito, dall'interprete o dal custode di cose sottoposte a sequestro e nessuna di tali qualifiche è stata mai rivestita dal ricorrente;
l'appli- cabilità al consulente tecnico del PM è preclusa dalla legge e dal principio di le- galità che fa divieto di applicazione estensiva in malam partem, tesi condivisa dalla dottrina unanime;
la figura del PM, infine, non può essere ricompresa nel concetto di autorità giudiziaria conferente l'incarico. Violazione degli artt. 438 e 191 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello fondato il proprio convincimento su elementi probatori estranei al fascicolo pro- cessuale, rappresentati da due note provenienti dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia e dalla Procura della Repubblica di Terni, dalle quali è stato tratto il convincimento che il movente della condotta incriminata fosse rap- presentato dalla liquidabilità separata o meno degli onorari riferibili all'esecu- zione dei preparati istopatologici. Erronea applicazione dell'art. 225 d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 2225 cod. civ. Il diniego del PM a concedere autorizzazione ad eseguire i suddetti preparati era fondato su atto amministrativo interno all'ufficio requirente (nota della Pro- cura Generale cit.) contrastante tanto con l'art. 25 d.P.R. n. 115 del 2002 quanto con l'art. 2225 cod. civ. in tema di fissazione del corrispettivo del contratto di opera, da cui il carattere non indebito del rifiuto opposto dal ricorrente. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 43 e 366 cod. pen. in relazione all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato a motivo dei profili di diritto già indicati. d. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Occorre premettere che nel presente giudizio non viene in rilievo alcuna delle problematiche ricorrenti nei casi in cui le decisioni intervenute nei due gradi di merito siano tra loro divergenti (nella specie, ribaltamento in appello della pro- nuncia assolutoria di primo grado). Le questioni affrontate e diversamente valutate dalla Corte d'appello attengo- no, infatti, tutte a profili di stretto diritto, esulando, perciò, completamente dal recinto concettuale della decisione delle Sezioni Unite n. 1905 del 28/04/2016, Dasgupta in tema di rapporti tra vizio della motivazione e valutazione delle prove di natura testimoniale in mancanza di rinnovazione dell'istruttoria. Né si configura un'ipotesi di violazione dell'obbligo della cd. motivazione raffor- zata, che s'impone al giudice di secondo grado il quale condanni l'imputato assolto in primo grado, al fine di giustificare il diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 comma 1 cod. proc. pen.), sulla base di elementi di prova diversi o diversamente valutati a confutazione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie del primo giudizio (Sez. U, sent. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674; Sez. U, sent. n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 22693; Sez. 6, sent. n. 8705 del 24/01/2013, Rv. 254113; Sez. 6, sent. n. 1266 del 10/10/2012, Rv. 254024; Sez. 6, sent. n. 22120 del 29/04/2009, Rv. 243946). Nella specie, infatti, la Corte d'appello ha preso in esame aspetti della vicenda (in primo luogo l'elemento oggettivo del reato) ulteriori rispetto a quelli consi- derati dal giudice di primo grado, il quale aveva svolto la sua analisi dei fatti limitatamente all'elemento soggettivo, ritenendo non arbitrario il rifiuto opposto dall'imputato.
3. Ciò posto, devesi affrontare la prima doglianza formulata dal ricorrente av- verso la decisione impugnata, riguardante il profilo oggettivo del reato di cui all'art. 366 cod. pen. Sintetizzando la sua prospettazione, esso costituisce reato proprio che può essere commesso solo dai soggetti indicati al comma 1 (perito, interprete, cu- stode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale) o al comma 3 (testi- mone ed esercente altre funzioni giudiziarie), novero di cui non farebbe parte il consulente del Pubblico Ministero, figura processuale che a sua volta non rien- 3 d. trerebbe nel concetto di autorità giudiziaria. L'assunto è, però, infondato. Le questioni poste dal ricorso attengono a due distinti piani, il primo concer- nente il tema della tassatività della fattispecie legale ed il secondo l'aspetto ordinamentale, ma data la struttura delle previsioni di cui all'art. 366 cod. pen. il secondo precede necessariamente il primo.
3.1 A tale riguardo, la Corte territoriale ha già osservato che ai sensi dello ordinamento giudiziario, il Pubblico Ministero deve essere ricompreso nella più ampia dizione di Autorità Giudiziaria e ciò non solo sulla base dell'art. 4 del r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941 e successive modifiche, ma anche per la previsione di innumerevoli norme sostanziali e soprattutto processuale, che hanno diversa- mente indicato l'organo giudicante (non quale mera Autorità giudiziaria) quando solo a questo intendevano riferirsi>. La complessiva correttezza di tali considerazioni è fuori discussione, sebbene a stretto rigore l'art. 4 ord. giud. cit. utilizzi il termine 'ordine giudiziario' e non 'autorità giudiziaria' per indicare il complesso dei giudici, dei magistrati del Pub- blico Ministero, degli uditori (oggi magistrati ordinari in tirocinio), dei giudici e dei vice procuratori onorari, degli esperti aggregati nonché del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. Ma a dirimere ogni dubbio riguardo alla figura del Pubblico Ministero provve- dono, in realtà, sia la stessa Carta Costituzionale che il codice di procedura penale. La prima stabilisce all'art. 109 che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria;
è sufficiente, poi, andare agli artt. 58 (Disponibilità della polizia giudiziaria) e 59 (Subordinazione della polizia giudiziaria) cod. proc. pen. per constatare che la dipendenza funzionale della polizia giudiziaria è stabilita nei confronti degli uffici di Procura della Repubblica e di Procura Generale della Corte d'appello e quindi nei confronti dei magistrati dirigenti di detti uffici. Tornando alla Costituzione, l'art. 15, comma 2 stabilisce che, ferma la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Nella legge ordinaria, tali materie trovano regolamentazione negli articoli del codice di procedura penale ed in alcune previsioni extra codicistiche riguardanti da un lato le intercettazioni di comunicazioni e dall'altro i sequestri. E' allora sufficiente andare all'art. 253, comma 1 cod. proc. pen. che disciplina le forme e i modi del sequestro probatorio, per constatare che ad esso provvede l'autorità giudiziaria con decreto motivato, non sussistendo alcun dubbio che con tale locuzione si faccia riferimento al Pubblico Ministero, che può procedervi anche a mezzo ufficiali di polizia giudiziaria delegati. 4 Lo stesso è, inoltre, a dirsi del sequestro di corrispondenza (art. 254), del sequestro di dati informatici (art. 254-bis), del sequestro presso banche (art. 255), delle varie forme di acquisizione documentale (artt. 256, 256-bis, 256-ter) cui procede sempre direttamente l'autorità giudiziaria e cioè il Pubblico Ministero. Non sussiste, pertanto, alcun dubbio che la competenza ad adottare, fra gli altri provvedimenti volti alla ricerca delle prove, il sequestro probatorio sia del Pubblico Ministero (espressamente in termini, nel trapasso dal vecchio al vigente codice di rito v. Sez. 5, sent. n. 3309 del 19/06/1990, Trevisi, Rv. 185305; inci- dentalmente come dato assodato v. ex plurimis Sez. 1, sent. n. 2925 del 22/04/1997, P.G. in proc. D'Alessandro, Rv. 207743; Sez. 6, sent. n. 30372 del 16/03/2004, Morelli, Rv. 230442), figura ordinamentale che, quindi, rientra pie- namente nella nozione onnicomprensiva di Autorità giudiziaria.
3.2 Né maggiore pregio rivesta l'ulteriore obiezione secondo cui tra le figure soggettive previste dall'art. 366 cod. pen. non sarebbe ricompresa la figura del consulente del Pubblico Ministero. A tale riguardo, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che all'epoca di redazione del codice penale, la figura del consulente e del perito coincidevano e del resto l'art. 359 cod. proc. pen. stabilisce l'obbligatorietà dell'assunzione dello incarico di consulente del PM. Ma anche a prescindere dal tali argomenti di ordine sistematico, va rilevato che lo stesso legislatore ha previsto, tra le figure soggettive, una di carattere residuale e di chiusura rappresentata dalla persona chiamata ad assumere funzioni giudiziarie su incarico della Autorità giudiziaria' (art. 366, comma 3 cod. pen.), novero in cui rientra a pieno titolo e per quanto dianzi esposto il consu- lente del PM.
4. Assodato che il consulente del PM può essere l'autore del reato, vale ora affrontare l'aspetto controverso, diversamente risolto dai giudici dei gradi di me- rito. Il giudice di primo grado ha opinato, infatti, che il rifiuto opposto dal ricorrente non sia stato arbitrario, mentre la Corte territoriale ha ritenuto che poiché il reato di cui all'art. 366 cod. pen. è a dolo generico e non specifico, ad integrarlo è sufficiente la piena consapevolezza dell'imputato di rifiutarsi, con la sua con- dotta, di assumere le funzioni>, risultando, così, del tutto ininfluente il movente che ne sia stato all'origine. Il Collegio ritiene di non condividere tale ultimo assunto. Occorre in primo luogo rilevare che l'art. 366 cod. pen. contempla varie mo- dalità di consumazione del reato. d Quella di cui al comma 1 è di tipo commissivo e a struttura di evento, poiché l'agente ottiene con mezzi fraudolenti il risultato di essere esentato dall'obbligo di comparire e di prestare l'ufficio richiestogli. Quella di cui ai commi 2 e 3 è di tipo omissivo, integrando in maniera propria il rifiuto penalmente sanzionato. Orbene, se appare indubitabile che il dolo del reato, anche nella sua forma omissiva, è generico, nondimeno esso non può non tenere conto di alcune situa- zioni che l'ordinamento considera espressamente o è tenuto a considerare. Esse rilevano come cause scriminanti come nel caso degli impedimenti (ad es. il caso fortuito o la forza maggiore, art. 45 cod. pen. o lo stato di necessità, art. 54 cod. pen.) o quando è la stessa legge a prevedere la facoltà di sottrarsi all'esercizio di determinate funzioni giudiziarie (art. 384 cod. pen.), ma possono diversamente incidere anche sull'elemento psicologico del reato, in particolare quando il possesso delle 'particolari competenze' previste dalla legge conservi al consulente tecnico un ambito residuo di valutazioni tecniche opponibili anche al PM conferente l'incarico. In tal senso, l'obbligatorietà dell'assunzione dell'incarico di cui all'art. 359, comma 1 cod. proc. pen. non può non considerare i casi in cui proprio il possesso qualificato di competenze possa comportare l'instaurazione con il PM conferente di una necessaria interlocuzione, limitata ad aspetti tecnici del mandato, finaliz- zata all'obiettivo del miglior espletamento dell'incarico. Il caso in esame appare significativo. Il ricorrente, officiato consulente dal PM di espletare una consulenza medico legale a seguito di un evento omicidiario con impiego di arma da fuoco, aveva obiettato che al fine di poter espletare il mandato, v'era la necessità di procedere al campionamento dei frammenti di tessuto della vittima, sia per evidenziare il contorno delle ferite di entrata e di uscite dei proiettili sia per appurare la pre- senza di eventuale materiale estraneo a quello umano (nella specie, polvere da sparo). A tale scopo aveva ritenuto irrinunciabile la possibilità di procedere ad analisi istopatologiche, all'esecuzione dei relativi prelievi ed all'approntamento dei pre- parati, al fine di procedere all'esame autoptico secondo le linee guida di cui alla Raccomandazione n. R (99)3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri del Con- siglio d'Europa, in particolare secondo le previsioni di cui al Principio V, punto II art. 6 e di cui all'art. 7, lett. b), d), e), f) del connesso allegato. Questo, in particolare, rappresenta il punto critico dell'intera vicenda proces- suale. Secondo i giudici tanto di primo grado che di secondo grado, il PM conferente 6 d. aveva ritenuto di non rilasciare un'espressa autorizzazione in tal senso, ritenen- dola implicitamente ricompresa nell'incarico; le loro determinazioni sono, invece, state divergenti quanto alla valutazione dell'atteggiamento tenuto dall'imputato - ricorrente a fronte del mancato rilascio dell'autorizzazione espressa. Il Collegio si limita a rilevare che a prescindere da ogni altra questione, poiché l'esecuzione dei suddetti preparati è in astratto suscettibile di richiedere l'impie- go, debitamente autorizzato, di ausiliari da parte del consulente, analogamente a quanto stabilito per il perito dall'art. 228, comma 2 cod. proc. pen., non può in astratto e non poteva nello specifico essere definito arbitrario un rifiuto opposto a causa dell'assenza di tale autorizzazione. Più in generale, il rifiuto opposto dal consulente può essere giustificato ove attenga a questioni riguardanti le modalità di conferimento e di espletamento dell'incarico, in maniera corrispondente al grado di specializzazione tecnica del consulente stesso o al livello tecnologico degli strumenti e/o dei materiali da impiegare (a mero titolo di esempio, si pensi ad una consulenza geologica com- portante l'esecuzione di carotaggi profondi nel terreno con impiego di mezzi tecnici inadeguati per ragioni di contenimento della spesa), non potendo esclu- dersi l'eventualità che un contrasto, limitato agli aspetti eminentemente tecnici dell'incarico, tra conferente ed incaricato possa dar luogo in determinate circo- stanze a divergenze inconciliabili che finiscono inevitabilmente per rifluire sulla accettazione stessa del mandato.
5. Per tutte le ragioni dianzi esposte, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
restano assorbiti gli altri profili del ricorso.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Roma, 09/09/2016 Il consigliere estensore Il Presidente Orlando Vi Domenico Carcano DEPOSITATO IN CANCELLERIA] oggi 11 OTT 2016 IL CANCELLIERE Dott. Stefano Golfieri