Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2016, n. 42962
CASS
Sentenza 9 settembre 2016

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Massime1

Il rifiuto di assumere le funzioni di consulente tecnico del P.M., se giustificato da motivi riguardanti le modalità di conferimento e di espletamento dell'incarico, non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 cod. pen. (Fattispecie relativa alla mancata accettazione dell'incarico di consulenza medico - legale per l'omesso rilascio di un'espressa autorizzazione ritenuta dal P.M. implicitamente ricompresa nell'incarico).

Commentario1

  • 1Art. 366 - Rifiuto di uffici legalmente dovuti
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516 (1). 2. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. 3. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2016, n. 42962
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42962
Data del deposito : 9 settembre 2016

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