Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2001, n. 20189
CASS
Sentenza 18 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'avviso all'imputato relativo alla facoltà di chiedere il termine a difesa nell'ipotesi di giudizio direttissimo di cui all'art.451, comma 6, cod. proc. pen., non concerne la distinta ipotesi prevista dall'art.451, comma 5, che disciplina l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere che si proceda, in alternativa al rito prescelto dal Pubblico Ministero, con uno dei riti alternativi in quanto, in quest'ultima ipotesi, alla esplicitazione della scelta segue l'attivazione del rito richiesto e le regole del procedimento sono da quel momento quelle che governano il rito scelto (giudizio abbreviato, applicazione di pena). Ne consegue che, formulata la scelta del rito alternativo, non integra alcuna nullità l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere il termine a difesa che riguarda, invece,il dibattimento del giudizio direttissimo al quale si accede solo ove non sia stata esercitata quella scelta.

Commentario1

  • 1Giudizio direttissimo: termine a difesa e accesso ai riti alternativi - Corte cost., n. 243 del 2022
    Anna Maria Capitta · https://archiviopenale.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2001, n. 20189
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20189
Data del deposito : 18 aprile 2001

Testo completo