Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 1
L'avviso all'imputato relativo alla facoltà di chiedere il termine a difesa nell'ipotesi di giudizio direttissimo di cui all'art.451, comma 6, cod. proc. pen., non concerne la distinta ipotesi prevista dall'art.451, comma 5, che disciplina l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere che si proceda, in alternativa al rito prescelto dal Pubblico Ministero, con uno dei riti alternativi in quanto, in quest'ultima ipotesi, alla esplicitazione della scelta segue l'attivazione del rito richiesto e le regole del procedimento sono da quel momento quelle che governano il rito scelto (giudizio abbreviato, applicazione di pena). Ne consegue che, formulata la scelta del rito alternativo, non integra alcuna nullità l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere il termine a difesa che riguarda, invece,il dibattimento del giudizio direttissimo al quale si accede solo ove non sia stata esercitata quella scelta.
Commentario • 1
- 1. Giudizio direttissimo: termine a difesa e accesso ai riti alternativi - Corte cost., n. 243 del 2022Anna Maria Capitta · https://archiviopenale.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2001, n. 20189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20189 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FRANGINI - Presidente - del 18/04/2001
1. Dott. MAURO DOMENICO LOSAPIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIANFRANCO TATOZZI - Consigliere - N. 903
3. Dott. BENITO ROMANO DE GRAZIA - Consigliere - REGISTRO GENERAL
4. Dott. RUGGIERO GALBIATI - Consigliere - N. 44261/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT AU nato in [...] il dì 11 dicembre 1969:
a v v e r s o la sentenza della Corte d'appello di Roma del dì 8 luglio 1999. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal Cons. Dott. Losapio.
Udito il pubblico ministero, in persona del s. procuratore generale Dott. Veneziano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore del ricorrente, avv. Caiazza, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte rileva.
1. Avverso la sentenza resa dalla Corte d'appello di Roma il giorno 8 luglio 1999, con la quale salvo rigoverno migliorativo del regime punitivo, fu confermata la decisione di primo grado, assunta dal Tribunale di Roma il 20 gennaio 1999, con affermazione della responsabilità del ricorrente in ordine all'addebito di detenzione a fini di spaccio di 222 grammi di cocaina (idonea a confezionare 610 dosi singole droganti), AU NE, tramite il difensore, ricorre per cassazione denunziando mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, della quale chiede l'annullamento.
2. Il motivo di ricorso si fonda sul dissenso dalle ragioni fornite dal giudice dell'appello quanto alla, in quella sede dedotta ed ora riproposta, nullità del giudizio di primo grado per omesso avviso della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa ex art. 451 comma 6 c.p.p.. Secondo il deducente tale omissione, coinvolgendo il diritto di difesa, dovrebbe ritenersi produttiva di nullità assoluta seppure a regime intermedio ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.. 3. Osserva il Collegio che il ricorso non è fondato.
3.1. Come ha correttamente argomentato la Corte del merito, il vizio individuato dal deducente, nella specifica fattispecie procedimentale, non sussiste, proprio perché non si venne a concretare il momento in cui l'avviso, di cui si lamenta la mancata formulazione, doveva essere rivolto all'imputato. Dalla lettura dell'art. 451 c.p.p. appaiono chiare le cadenze procedimentali che vengono, con precisione, scandite dai vari commi della disposizione codicistica.
Infatti, a prescindere dalle altre attività previste dai commi da 1 ad 4 che qui non rilevano, il comma 5 di detto articolo stabilisce che il presidente del tribunale avvisa l'imputato, presentato dal pubblico ministero, come nei commi precedenti, della facoltà di chiedere che si proceda (in alternativa al rito prescelto dal pubblico ministero) con uno dei riti alternativi (giudizio abbreviato, applicazione di pena su richiesta delle parti). In un secondo momento, e quindi quando il prevenuto non si sia avvalso della facoltà predetta, procedendosi oltre (e quindi entrando nel dibattimento), il presidente formula l'ulteriore avviso relativo alla facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa nel giudizio - direttissimo - ormai introdotto;
se l'avviso produce un effetto positivo, il dibattimento (che non potrebbe essere se non quello direttissimo, ormai irretrattabilmente attivato), è sospeso (per il tempo corrispondente al termine concesso).
Nell'altra ipotesi, vale a dire quando il prevenuto chiede di essere giudicato con rito alternativo, alla esplicitazione della scelta segue, ovviamente, l'attivazione del rito richiesto e le regole cui l'ulteriore procedere sottosta, da quel momento, sono quelle proprie del rito richiesto (giudizio abbreviato, applicazione di pena).
3.2. Va, pertanto, affermata la regola secondo la quale, quando, procedendosi nella fase iniziale del giudizio disciplinato dagli artt. 449 ss. c.p.p., secondo le cadenze articolate dall'art. 451 c.p.p., il prevenuto, cui è diretto l'avviso di cui al comma 5,
chieda che si proceda con uno dei riti alternativi ammessi (giudizio abbreviato o applicazione di pena su richiesta delle parti), il giudizio si svolge secondo le regole proprie al rito richiesto ed ammesso. Pertanto, in tale evenienza, non viene in essere la situazione prevista dal comma 6 dell'articolo 451 predetto, la quale, invece, riguarda direttamente il dibattimento del giudizio direttissimo, cui si accede quando l'interessato non si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente.
4. Ne segue che, non sussistendo, nel caso di specie, alcun obbligo, quale che ne possa essere la conseguenza sazionatoria in caso di inosservanza, di formulare l'avviso di cui al predetto comma 6 dell'art. 451, la nullità ventilata in ricorso non ha appiglio processuale.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente a pagare le spese processuale.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p. RIGETTA
il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001