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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/10/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2110/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GG EM SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2110/2025 vertente tra: TRA con gli avv.ti FORNARI e BOCEDI;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con gli avv.ti FORNARI e BOCEDI;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI GG EM
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio l'08/07/2021 a GG EM (atto n. 330, parte 2, serie C, anno 2021). Dal matrimonio non sono nati i figli. a convenuto in giudizio la moglie per chiedere che Parte_1 sia parazione personale e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. si è costituita e le parti hanno concluso CP_1 con ndo note scritte da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti e dalla fine della convivenza. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti l'08/07/2021 a GG EM (atto n. 330, parte 2, serie C, anno 2021);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia per quanto di competenza;
-rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Reggio Emilia, 28/10/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GG EM SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2110/2025 vertente tra: TRA con gli avv.ti FORNARI e BOCEDI;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con gli avv.ti FORNARI e BOCEDI;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI GG EM
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio l'08/07/2021 a GG EM (atto n. 330, parte 2, serie C, anno 2021). Dal matrimonio non sono nati i figli. a convenuto in giudizio la moglie per chiedere che Parte_1 sia parazione personale e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. si è costituita e le parti hanno concluso CP_1 con ndo note scritte da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti e dalla fine della convivenza. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti l'08/07/2021 a GG EM (atto n. 330, parte 2, serie C, anno 2021);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia per quanto di competenza;
-rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Reggio Emilia, 28/10/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli