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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/11/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. NO RT CI Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1453/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 502/2020 del 25-28 luglio 2020
PROMOSSA DA
nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
) e nato a [...] il [...] (C.F.:
[...] Parte_2 [...]
, ivi residenti in [...] ed elettiva- C.F._2
mente domiciliati in Palermo presso lo studio dell'avv. Paolino Graviano che li rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto intro-
duttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTI
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._3 Controparte_2
, ivi residenti, in via Fedro n. 12, nonché elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliati, presso lo studio dell'avv. Felice Chiarelli che li rappresenta e di-
fende per mandato in calce alla comparsa di risposta di questo grado del giudi-
zio
1 APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
In via preliminare, ritenere sussistente in capo ai signori Parte_1
e la legittimazione attiva a chiedere ed ottenere l'accertamento Parte_2
dell'abusivismo della fossa IM costruita sul fondo particella 123, nonché la rimozione della stessa per ripristinare lo status quo ante, stante la sentenza n.
119/15 del Cga e l'ordine di demolizione del Comune;
nel merito, accogliere la presente impugnazione perché fondata sia in fatto che in diritto e, in riforma della sentenza n. 502/2020 pubblicata in data
28 luglio 2020, rigettare la domanda risarcitoria proposta in danno dei signori e con l'atto di citazione notificato in data 21 Parte_1 Parte_2
marzo 2016 perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti;
ritenere e dichiarare che il danno lamentato dai signori e CP_1
è imputabile esclusivamente a loro fatto e colpa, stante l'ille- Controparte_2
gittimità dell'opera abusivamente realizzata, e conseguentemente ritenere e di-
chiarare che i signori e hanno agito per la tutela Parte_1 Parte_2
di un loro diritto, con rigetto delle domande avversarie;
in subordine, ritenere e dichiarare che nessun risarcimento è dovuto agli appellati stante l'esistenza delle fosse IM esterne, perfettamente funzio-
nanti, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Per gli appellati
1) (omissis)
2) dichiarare inammissibili le domande nuove spiegate dagli appellanti
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 in atto di appello;
3) dichiarare sempre inammissibili o con qualsiasi statuizione rigettare le domande tutte spiegate dagli appellanti;
4) in subordine, solo per l'occorrenza, disporre consulenza tecnica d'uf-
ficio al fine di determinare il valore locativo dei due appartamenti di cui alla narrativa che precede, dal mese di marzo 2010 al mese di agosto 2014, ed il risarcimento dei danni dovuti agli appellati;
5) accogliere ogni istanza istruttoria degli appellati di cui alla memoria
183, 6° comma, n. 2 Cpc in prime cure;
6) condannare gli appellanti soccombenti al pagamento delle spese ed onorari anche di questo grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 502/2020 del 25-28 luglio 2020, il Tribunale di
Termini Imerese:
- ha condannato e al pagamento, ad Parte_1 Parte_2
e di €27.000,00 a titolo di risarcimento Controparte_1 Controparte_2
del danno da questi ultimi sofferto per l'impossibilità, conseguente a uno spo-
glio possessorio commesso dagli stessi e , di Parte_1 Parte_2
locare un loro appartamento;
- ha respinto la domanda riconvenzionale di e Parte_1 Parte_3
diretta a ottenere la condanna di e
[...] Controparte_1 Controparte_2
a rimuovere il dispositivo sanitario esistente sul fondo esistente in Santa Flavia,
contrada Bellacera, in catasto al foglio 12, particella 123.
1.1. Per la riforma della sentenza del giudice termitano hanno proposto appello e;
dal canto loro, e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 hanno chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 31 ottobre 2023 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito.
2. Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono che il
Tribunale abbia dichiarato il loro difetto di legittimazione in ordine alla do-
manda riconvenzionale, da loro stessi proposta, di condanna degli allora attori,
odierni appellati, alla rimozione del manufatto abusivo collocato nella parti-
cella 123.
Al riguardo, gli appellanti sostengono che, sebbene la sentenza
692/2016 del Tribunale di Termini Imerese avesse caducato l'atto con il quale essi avevano acquistato il diritto di proprietà sul fondo in catasto alla particella
123, tuttavia, sussistendo un ordine di demolizione in forza di una sentenza del
Cga, doveva comunque «prevalere […] l'interesse pubblico al rispetto della le-
galità violata e alla conseguente rimozione della costruzione illecita, rispetto all'interesse del privato al mantenimento in loco dell'opera abusiva»; e ciò per-
ché – sostengono gli appellanti – «ogni cittadino è portatore del diritto di de-
nunciare alle autorità competenti la realizzazione di un'opera abusiva, al fine di vederne neutralizzati gli effetti lesivi».
2.1. La doglianza è palesemente infondata.
2.1.1. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 100 Cpc, per proporre una do-
manda (o per contraddire alla stessa) è necessario avervi interesse.
Secondo autorevolissima dottrina del diritto processuale civile, l'inte-
resse de quo consiste nel bisogno di tutela giurisdizionale, e cioè nella indispen-
sabilità del ricorso all'autorità giudiziaria perché si ponga rimedio allo stato di
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 fatto lesivo del diritto dedotto in giudizio, o, più in generale, alla situazione antigiuridica lamentata e, quindi, per evitare che l'attore subisca un danno in-
giusto al proprio patrimonio giuridico.
Dunque, l'interesse ad agire sussiste ogni qualvolta il titolare di una po-
sizione giuridica, senza l'intervento del giudice, subirebbe un danno ingiusto,
consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge;
quindi, esso deve essere concreto e attuale, nel senso che senza l'intervento del giudice l'attore subirebbe un ingiusto danno consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge o nella mancata eliminazione di una situazione di incertezza che renda insicuro il godimento del bene. E, concludendo sul punto, tali presupposti
– concretezza e attualità (e non mera potenzialità) – sono posti a presidio di un uso responsabile del processo e sono, al contempo, manifestazione del principio di economia processuale (Cass. 18819/2018).
2.1.2. È dunque di palmare evidenza che in capo agli odierni appellanti non ricorre l'interesse de quo, avendo essi richiesto la rimozione di un manu-
fatto che, quantunque ne sia stato conclamato il carattere abusivo in forza di sentenza del giudice amministrativo, non ricade su fondo di loro proprietà, sic-
ché non può in alcun modo affermarsi che la mancata eliminazione di quel bene determini un danno ingiusto al patrimonio giuridico degli stessi appellanti.
3. Con il secondo motivo di impugnazione questi ultimi prospettano un'«erronea valutazione dei fatti di causa in ordine alla sussistenza della pretesa risarcitoria di cui all'art. 2043 Cc».
3.1. Con il terzo motivo si ipotizza quindi un «vizio di motivazione in ordine alle prove testimoniali e documentali assunte», e in particolare per es-
sersi ritenuti provati i presupposti della pretesa risarcitoria avanzata dagli allora
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 attori, e ciò sebbene «a suffragio di quanto patito veniva richiesta l'ammissione della prova testimoniale con i signori e Controparte_3 Persona_1
quito Pasquale, rispettivamente nuora e consuocero degli attori, i quali hanno confermato i capitoli di prova articolati da parte attrice».
3.1.1. Con il quarto motivo, infine, si deduce «errata motivazione in or-
dine alla condanna al risarcimento del danno», liquidato in 27mila euro per il mancato godimento degli immobili siti nel fondo particella 385; al riguardo gli appellanti sostengono che «la pretesa risarcitoria avanzata dagli appellati in primo grado ha trovato smentita sotto diversi profili, dal momento che si è pa-
lesata carente sia sul piano probatorio, che giuridico, ai fini del suo accogli-
mento».
3.2. I tre motivi di gravame – tutti legati dal filo conduttore relativo alla questione della dedotta insussistenza di un obbligo risarcitorio – devono trat-
tarsi congiuntamente, rappresentando, più che distinte censure, il logico svi-
luppo di un'unica doglianza.
3.2.1. Gli stessi vanno accolti per l'assorbente ragione del difetto di prova di un danno risarcibile.
3.2.2. Invero, che gli appellati possano aver subìto un danno in conse-
guenza del venir meno del rapporto di locazione e dell'impossibilità di porne in essere un altro, situazioni, queste, a loro volta dovute all'impossibilità di fruire di servizi igienici a causa dell'attività di spoglio posta in essere dagli odierni appellanti, emergerebbe dalla deposizione di . Testimone_1
Ora, a parte il rilievo che questi è consuocero degli appellati, ciò che soprattutto va posto in rilievo è la circostanza che il teste, sentito all'udienza del 23 maggio 2018, riferì fatti non di sua diretta conoscenza, bensì appresi
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 dagli stessi appellati, avendo dichiarato di poter «riferire sui problemi succes-
sivi perché queste circostanze [gli erano] state riferite dal sig. ». CP_2
3.2.3. Al riguardo, si osserva che, secondo la pacifica giurisprudenza della Corte Suprema in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato acto-
ris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto
è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pre-
tesa; i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, e quindi sul fatto della dichiara-
zione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché in-
diretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibi-
lità (Cass. 4530/2025).
3.2.4. Ora, per un verso va rilevato che il è testimone de relato, CP_3
sicché la sua deposizione non poteva portare alla chiesta condanna risarcitoria;
per altro verso non ci si esime dall'evidenziare che la prova dei fatti dedotti in giudizio, ossia la perdita dei canoni di locazione in conseguenza dell'abban-
dono dell'immobile da parte dei conduttori, si sarebbe potuta agevolmente dare con l'audizione di questi ultimi.
3.2.5. Di conseguenza, dovendosi ritenere privi di prova i fatti su cui gli appellati fondarono la richiesta di condanna al risarcimento dei danni, ne con-
segue che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, tale richiesta va quindi respinta.
4. Infine, in ragione dell'esito complessivo della controversia, va
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 disposta l'intera compensazione, tra le parti, delle spese dei due gradi del giu-
dizio.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Termini Imerese n. 502/2020 del 25-28 luglio 2020, così prov-
vede:
1) respinge il primo motivo di appello;
2) in accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di appello, re-
spinge la domanda di risarcimento proposta in primo grado da Parte_4
[..
e Controparte_2
3) compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 13 novembre 2025.
Il Presidente rel. est.
NO RT CI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. NO RT CI Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1453/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 502/2020 del 25-28 luglio 2020
PROMOSSA DA
nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
) e nato a [...] il [...] (C.F.:
[...] Parte_2 [...]
, ivi residenti in [...] ed elettiva- C.F._2
mente domiciliati in Palermo presso lo studio dell'avv. Paolino Graviano che li rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto intro-
duttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTI
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._3 Controparte_2
, ivi residenti, in via Fedro n. 12, nonché elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliati, presso lo studio dell'avv. Felice Chiarelli che li rappresenta e di-
fende per mandato in calce alla comparsa di risposta di questo grado del giudi-
zio
1 APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
In via preliminare, ritenere sussistente in capo ai signori Parte_1
e la legittimazione attiva a chiedere ed ottenere l'accertamento Parte_2
dell'abusivismo della fossa IM costruita sul fondo particella 123, nonché la rimozione della stessa per ripristinare lo status quo ante, stante la sentenza n.
119/15 del Cga e l'ordine di demolizione del Comune;
nel merito, accogliere la presente impugnazione perché fondata sia in fatto che in diritto e, in riforma della sentenza n. 502/2020 pubblicata in data
28 luglio 2020, rigettare la domanda risarcitoria proposta in danno dei signori e con l'atto di citazione notificato in data 21 Parte_1 Parte_2
marzo 2016 perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti;
ritenere e dichiarare che il danno lamentato dai signori e CP_1
è imputabile esclusivamente a loro fatto e colpa, stante l'ille- Controparte_2
gittimità dell'opera abusivamente realizzata, e conseguentemente ritenere e di-
chiarare che i signori e hanno agito per la tutela Parte_1 Parte_2
di un loro diritto, con rigetto delle domande avversarie;
in subordine, ritenere e dichiarare che nessun risarcimento è dovuto agli appellati stante l'esistenza delle fosse IM esterne, perfettamente funzio-
nanti, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Per gli appellati
1) (omissis)
2) dichiarare inammissibili le domande nuove spiegate dagli appellanti
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 in atto di appello;
3) dichiarare sempre inammissibili o con qualsiasi statuizione rigettare le domande tutte spiegate dagli appellanti;
4) in subordine, solo per l'occorrenza, disporre consulenza tecnica d'uf-
ficio al fine di determinare il valore locativo dei due appartamenti di cui alla narrativa che precede, dal mese di marzo 2010 al mese di agosto 2014, ed il risarcimento dei danni dovuti agli appellati;
5) accogliere ogni istanza istruttoria degli appellati di cui alla memoria
183, 6° comma, n. 2 Cpc in prime cure;
6) condannare gli appellanti soccombenti al pagamento delle spese ed onorari anche di questo grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 502/2020 del 25-28 luglio 2020, il Tribunale di
Termini Imerese:
- ha condannato e al pagamento, ad Parte_1 Parte_2
e di €27.000,00 a titolo di risarcimento Controparte_1 Controparte_2
del danno da questi ultimi sofferto per l'impossibilità, conseguente a uno spo-
glio possessorio commesso dagli stessi e , di Parte_1 Parte_2
locare un loro appartamento;
- ha respinto la domanda riconvenzionale di e Parte_1 Parte_3
diretta a ottenere la condanna di e
[...] Controparte_1 Controparte_2
a rimuovere il dispositivo sanitario esistente sul fondo esistente in Santa Flavia,
contrada Bellacera, in catasto al foglio 12, particella 123.
1.1. Per la riforma della sentenza del giudice termitano hanno proposto appello e;
dal canto loro, e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 hanno chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 31 ottobre 2023 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito.
2. Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono che il
Tribunale abbia dichiarato il loro difetto di legittimazione in ordine alla do-
manda riconvenzionale, da loro stessi proposta, di condanna degli allora attori,
odierni appellati, alla rimozione del manufatto abusivo collocato nella parti-
cella 123.
Al riguardo, gli appellanti sostengono che, sebbene la sentenza
692/2016 del Tribunale di Termini Imerese avesse caducato l'atto con il quale essi avevano acquistato il diritto di proprietà sul fondo in catasto alla particella
123, tuttavia, sussistendo un ordine di demolizione in forza di una sentenza del
Cga, doveva comunque «prevalere […] l'interesse pubblico al rispetto della le-
galità violata e alla conseguente rimozione della costruzione illecita, rispetto all'interesse del privato al mantenimento in loco dell'opera abusiva»; e ciò per-
ché – sostengono gli appellanti – «ogni cittadino è portatore del diritto di de-
nunciare alle autorità competenti la realizzazione di un'opera abusiva, al fine di vederne neutralizzati gli effetti lesivi».
2.1. La doglianza è palesemente infondata.
2.1.1. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 100 Cpc, per proporre una do-
manda (o per contraddire alla stessa) è necessario avervi interesse.
Secondo autorevolissima dottrina del diritto processuale civile, l'inte-
resse de quo consiste nel bisogno di tutela giurisdizionale, e cioè nella indispen-
sabilità del ricorso all'autorità giudiziaria perché si ponga rimedio allo stato di
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 fatto lesivo del diritto dedotto in giudizio, o, più in generale, alla situazione antigiuridica lamentata e, quindi, per evitare che l'attore subisca un danno in-
giusto al proprio patrimonio giuridico.
Dunque, l'interesse ad agire sussiste ogni qualvolta il titolare di una po-
sizione giuridica, senza l'intervento del giudice, subirebbe un danno ingiusto,
consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge;
quindi, esso deve essere concreto e attuale, nel senso che senza l'intervento del giudice l'attore subirebbe un ingiusto danno consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge o nella mancata eliminazione di una situazione di incertezza che renda insicuro il godimento del bene. E, concludendo sul punto, tali presupposti
– concretezza e attualità (e non mera potenzialità) – sono posti a presidio di un uso responsabile del processo e sono, al contempo, manifestazione del principio di economia processuale (Cass. 18819/2018).
2.1.2. È dunque di palmare evidenza che in capo agli odierni appellanti non ricorre l'interesse de quo, avendo essi richiesto la rimozione di un manu-
fatto che, quantunque ne sia stato conclamato il carattere abusivo in forza di sentenza del giudice amministrativo, non ricade su fondo di loro proprietà, sic-
ché non può in alcun modo affermarsi che la mancata eliminazione di quel bene determini un danno ingiusto al patrimonio giuridico degli stessi appellanti.
3. Con il secondo motivo di impugnazione questi ultimi prospettano un'«erronea valutazione dei fatti di causa in ordine alla sussistenza della pretesa risarcitoria di cui all'art. 2043 Cc».
3.1. Con il terzo motivo si ipotizza quindi un «vizio di motivazione in ordine alle prove testimoniali e documentali assunte», e in particolare per es-
sersi ritenuti provati i presupposti della pretesa risarcitoria avanzata dagli allora
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 attori, e ciò sebbene «a suffragio di quanto patito veniva richiesta l'ammissione della prova testimoniale con i signori e Controparte_3 Persona_1
quito Pasquale, rispettivamente nuora e consuocero degli attori, i quali hanno confermato i capitoli di prova articolati da parte attrice».
3.1.1. Con il quarto motivo, infine, si deduce «errata motivazione in or-
dine alla condanna al risarcimento del danno», liquidato in 27mila euro per il mancato godimento degli immobili siti nel fondo particella 385; al riguardo gli appellanti sostengono che «la pretesa risarcitoria avanzata dagli appellati in primo grado ha trovato smentita sotto diversi profili, dal momento che si è pa-
lesata carente sia sul piano probatorio, che giuridico, ai fini del suo accogli-
mento».
3.2. I tre motivi di gravame – tutti legati dal filo conduttore relativo alla questione della dedotta insussistenza di un obbligo risarcitorio – devono trat-
tarsi congiuntamente, rappresentando, più che distinte censure, il logico svi-
luppo di un'unica doglianza.
3.2.1. Gli stessi vanno accolti per l'assorbente ragione del difetto di prova di un danno risarcibile.
3.2.2. Invero, che gli appellati possano aver subìto un danno in conse-
guenza del venir meno del rapporto di locazione e dell'impossibilità di porne in essere un altro, situazioni, queste, a loro volta dovute all'impossibilità di fruire di servizi igienici a causa dell'attività di spoglio posta in essere dagli odierni appellanti, emergerebbe dalla deposizione di . Testimone_1
Ora, a parte il rilievo che questi è consuocero degli appellati, ciò che soprattutto va posto in rilievo è la circostanza che il teste, sentito all'udienza del 23 maggio 2018, riferì fatti non di sua diretta conoscenza, bensì appresi
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 dagli stessi appellati, avendo dichiarato di poter «riferire sui problemi succes-
sivi perché queste circostanze [gli erano] state riferite dal sig. ». CP_2
3.2.3. Al riguardo, si osserva che, secondo la pacifica giurisprudenza della Corte Suprema in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato acto-
ris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto
è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pre-
tesa; i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, e quindi sul fatto della dichiara-
zione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché in-
diretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibi-
lità (Cass. 4530/2025).
3.2.4. Ora, per un verso va rilevato che il è testimone de relato, CP_3
sicché la sua deposizione non poteva portare alla chiesta condanna risarcitoria;
per altro verso non ci si esime dall'evidenziare che la prova dei fatti dedotti in giudizio, ossia la perdita dei canoni di locazione in conseguenza dell'abban-
dono dell'immobile da parte dei conduttori, si sarebbe potuta agevolmente dare con l'audizione di questi ultimi.
3.2.5. Di conseguenza, dovendosi ritenere privi di prova i fatti su cui gli appellati fondarono la richiesta di condanna al risarcimento dei danni, ne con-
segue che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, tale richiesta va quindi respinta.
4. Infine, in ragione dell'esito complessivo della controversia, va
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 disposta l'intera compensazione, tra le parti, delle spese dei due gradi del giu-
dizio.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Termini Imerese n. 502/2020 del 25-28 luglio 2020, così prov-
vede:
1) respinge il primo motivo di appello;
2) in accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di appello, re-
spinge la domanda di risarcimento proposta in primo grado da Parte_4
[..
e Controparte_2
3) compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 13 novembre 2025.
Il Presidente rel. est.
NO RT CI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
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