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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026Sentenza n. 66/2026
Depositata il 08/01/2026Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SEVERINI PAOLO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4308/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scafati - Piazza Municipio N. 1 84018 Scafati SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202500005934000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6426/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 10080202500005934000 del 30.05.2025, notificata il 10.07.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Salerno lo sollecitava al pagamento, entro 30 giorni, della somma di € 4.544,69, in ragione dell'avviso di accertamento n. 2437 per TARI 2016, emesso dal Comune di Scafati, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, avrebbe iscritto il fermo amministrativo sul veicolo Modello_Auto tg. Targa_1 di sua proprietà, senza ulteriori avvisi;
esponeva che, con sentenza n. 3309/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, emessa del 23.11.2022 e depositata il 29.11.2022, passata in giudicato, l'avviso di accertamento n. 2437, relativo alla TARI 2016 era stato annullato, e che pertanto la comunicazione di preavviso del fermo amministrativo gravata era del tutto illegittima, perché basata su un'avviso di accertamento già giudizialmente invalidato;
affermava inoltre sussistere nella specie le condizioni per la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese del giudizio e di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, d. lgs. 546/1992 e dell'art. 96 c.p.c., avendo la predetta società comunicato il preavviso di fermo amministrativo ed intimato il pagamento di somme sebbene l'avviso di accertamento fosse stato già annullato e, quindi, in mancanza di quel minimo di diligenza e prudenza necessarie, con ciò costringendolo a difendersi in giudizio e ad accollarsi gli oneri della difesa.
Concludeva perché fosse accertata e dichiarata l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullamento della comunicazione preventiva del fermo amministrativo impugnata, per i motivi sopra dedotti nonché per la condanna degli enti convenuti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata, nonché al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi nella misura - valori medi - di cui al D.M. 55/2014.
Il Comune di Scafati non si costituiva in giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale segnalava che "a seguito di approfondita verifica della posizione debitoria è emerso che l'avviso di accertamento esecutivo n. 70024999000018199000
è stato oggetto di sgravio, con provvedimento del 29/09/2025 per il ruolo 050615/2024, ragione per la quale la pretesa fiscale, oggetto di contestazione, deve considerarsi non suscettibile di alcuna realizzazione per il ruolo 050615/2024, per l'importo discaricato pari ad euro 4.200,99; di conseguenza, che in relazione all'atto numero 70024999000018199000 risulta non dovuto l'importo di euro 4.200,99. In ragione di ciò, "ed in applicazione dei princìpi di cui alla Legge 212/2000, avendo riguardo ai princìpi di correttezza e buona fede dovuti dalle parti nell'ambito del processo tributario", concludeva perché fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 46 d. lgs. 546/92, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per il ruolo
050615/2024 e per l'importo discaricato pari ad euro 4.200,99, con compensazione delle spese di lite, ai sensi del comma 1 della norma appena citata ed in applicazione di quanto statuito dalla giurisprudenza
(Cass. 3950/2017) in tema di compensazione delle spese, dipendente da un provvedimento di annullamento in autotutela.
Con successiva memoria, il ricorrente prendeva atto dello sgravio delle somme richieste con l'avviso di accertamento, sotteso al preavviso di fermo amministrativo e s'associava alla richiesta dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, tuttavia con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio. Il preavviso di fermo amministrativo era stato, infatti, emesso per un credito insussistente, poiché l'avviso di accertamento n. 2437 su cui il predetto atto era fondato era stato annullato, con la sentenza n. 3309/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, depositata il 29.11.2022, passata in giudicato (circostanza, questa, non contestata). Essendo, quindi, il preavviso di fermo un atto illegittimo, Il ricorrente insisteva nella richiesta di condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario, in applicazione del principio di soccombenza virtuale e di condanna di controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, d. lgs. 546/1992
e dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 22.12.2025, il ricorso passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
S'osserva che, relativamente al ricorso in argomento, il giudizio deve ritenersi estinto per cessata materia del contendere, come del resto chiesto concordemente dalle parti, stante l'intervenuto annullamento in sede giurisdizionale tributaria, con sentenza passata in giudicato, dell'avviso d'accertamento, per TARI 2016, a fondamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo gravata, ed il conseguente sgravio delle somme richieste con detto avviso d'accertamento.
Le spese di lite, oltre accessori, liquidate come in dispositivo (oltre che la restituzione del contributo unificato versato, come per legge) per la regola della soccombenza virtuale vanno poste a carico dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, cui è riferibile l'atto impugnato (laddove sussistono giustificati motivi per compensarle, quanto al Comune di Scafati, del resto non costituito in giudizio); con attribuzione al difensore del ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.
Non va accolta invece l'istanza ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte ricorrente, conformemente a Comm. Trib. prov.le Brescia, sez. III, 18/10/2019, n. 626: "Se dopo la proposizione del ricorso (con il quale viene chiesto il parziale annullamento dell'avviso di accertamento per infondatezza nel merito) l'Ufficio nell'atto di controdeduzioni riconosce l'errore commesso, procedendo ad un annullamento parziale in via di autotutela dell'avviso di accertamento impugnato con contestuale richiesta di rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite, ciò non impedisce l'accoglimento del ricorso perché ritenuto fondato nel merito e la contestuale condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite. Tuttavia, una simile condotta dell'Ufficio non è sufficiente ad integrare i presupposti per la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per lite temeraria
".
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO DICHIARA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E
CONDANNA L' AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL RICORRENTE
DI SPESE E COMPENSI DI LITE CHE LIQUIDA IN COMPLESSIVI EURO 2.000,00 OLTRE ACCESSORI
COME PER LEGGE CON DISTRAZIONE. RESPINGE LA RICHIESTA DEL RICORRENTE EX ART. 96
CPC. COMPENSA LE SPESE DI LITE TRA IL RICORRENTE ED IL COMUNE DI SCAFATI.
Depositata il 08/01/2026Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SEVERINI PAOLO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4308/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scafati - Piazza Municipio N. 1 84018 Scafati SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202500005934000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6426/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 10080202500005934000 del 30.05.2025, notificata il 10.07.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Salerno lo sollecitava al pagamento, entro 30 giorni, della somma di € 4.544,69, in ragione dell'avviso di accertamento n. 2437 per TARI 2016, emesso dal Comune di Scafati, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, avrebbe iscritto il fermo amministrativo sul veicolo Modello_Auto tg. Targa_1 di sua proprietà, senza ulteriori avvisi;
esponeva che, con sentenza n. 3309/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, emessa del 23.11.2022 e depositata il 29.11.2022, passata in giudicato, l'avviso di accertamento n. 2437, relativo alla TARI 2016 era stato annullato, e che pertanto la comunicazione di preavviso del fermo amministrativo gravata era del tutto illegittima, perché basata su un'avviso di accertamento già giudizialmente invalidato;
affermava inoltre sussistere nella specie le condizioni per la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese del giudizio e di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, d. lgs. 546/1992 e dell'art. 96 c.p.c., avendo la predetta società comunicato il preavviso di fermo amministrativo ed intimato il pagamento di somme sebbene l'avviso di accertamento fosse stato già annullato e, quindi, in mancanza di quel minimo di diligenza e prudenza necessarie, con ciò costringendolo a difendersi in giudizio e ad accollarsi gli oneri della difesa.
Concludeva perché fosse accertata e dichiarata l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullamento della comunicazione preventiva del fermo amministrativo impugnata, per i motivi sopra dedotti nonché per la condanna degli enti convenuti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata, nonché al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi nella misura - valori medi - di cui al D.M. 55/2014.
Il Comune di Scafati non si costituiva in giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale segnalava che "a seguito di approfondita verifica della posizione debitoria è emerso che l'avviso di accertamento esecutivo n. 70024999000018199000
è stato oggetto di sgravio, con provvedimento del 29/09/2025 per il ruolo 050615/2024, ragione per la quale la pretesa fiscale, oggetto di contestazione, deve considerarsi non suscettibile di alcuna realizzazione per il ruolo 050615/2024, per l'importo discaricato pari ad euro 4.200,99; di conseguenza, che in relazione all'atto numero 70024999000018199000 risulta non dovuto l'importo di euro 4.200,99. In ragione di ciò, "ed in applicazione dei princìpi di cui alla Legge 212/2000, avendo riguardo ai princìpi di correttezza e buona fede dovuti dalle parti nell'ambito del processo tributario", concludeva perché fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 46 d. lgs. 546/92, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per il ruolo
050615/2024 e per l'importo discaricato pari ad euro 4.200,99, con compensazione delle spese di lite, ai sensi del comma 1 della norma appena citata ed in applicazione di quanto statuito dalla giurisprudenza
(Cass. 3950/2017) in tema di compensazione delle spese, dipendente da un provvedimento di annullamento in autotutela.
Con successiva memoria, il ricorrente prendeva atto dello sgravio delle somme richieste con l'avviso di accertamento, sotteso al preavviso di fermo amministrativo e s'associava alla richiesta dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, tuttavia con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio. Il preavviso di fermo amministrativo era stato, infatti, emesso per un credito insussistente, poiché l'avviso di accertamento n. 2437 su cui il predetto atto era fondato era stato annullato, con la sentenza n. 3309/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, depositata il 29.11.2022, passata in giudicato (circostanza, questa, non contestata). Essendo, quindi, il preavviso di fermo un atto illegittimo, Il ricorrente insisteva nella richiesta di condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario, in applicazione del principio di soccombenza virtuale e di condanna di controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, d. lgs. 546/1992
e dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 22.12.2025, il ricorso passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
S'osserva che, relativamente al ricorso in argomento, il giudizio deve ritenersi estinto per cessata materia del contendere, come del resto chiesto concordemente dalle parti, stante l'intervenuto annullamento in sede giurisdizionale tributaria, con sentenza passata in giudicato, dell'avviso d'accertamento, per TARI 2016, a fondamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo gravata, ed il conseguente sgravio delle somme richieste con detto avviso d'accertamento.
Le spese di lite, oltre accessori, liquidate come in dispositivo (oltre che la restituzione del contributo unificato versato, come per legge) per la regola della soccombenza virtuale vanno poste a carico dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, cui è riferibile l'atto impugnato (laddove sussistono giustificati motivi per compensarle, quanto al Comune di Scafati, del resto non costituito in giudizio); con attribuzione al difensore del ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.
Non va accolta invece l'istanza ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte ricorrente, conformemente a Comm. Trib. prov.le Brescia, sez. III, 18/10/2019, n. 626: "Se dopo la proposizione del ricorso (con il quale viene chiesto il parziale annullamento dell'avviso di accertamento per infondatezza nel merito) l'Ufficio nell'atto di controdeduzioni riconosce l'errore commesso, procedendo ad un annullamento parziale in via di autotutela dell'avviso di accertamento impugnato con contestuale richiesta di rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite, ciò non impedisce l'accoglimento del ricorso perché ritenuto fondato nel merito e la contestuale condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite. Tuttavia, una simile condotta dell'Ufficio non è sufficiente ad integrare i presupposti per la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per lite temeraria
".
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO DICHIARA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E
CONDANNA L' AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL RICORRENTE
DI SPESE E COMPENSI DI LITE CHE LIQUIDA IN COMPLESSIVI EURO 2.000,00 OLTRE ACCESSORI
COME PER LEGGE CON DISTRAZIONE. RESPINGE LA RICHIESTA DEL RICORRENTE EX ART. 96
CPC. COMPENSA LE SPESE DI LITE TRA IL RICORRENTE ED IL COMUNE DI SCAFATI.