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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/12/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1614/25 V.G.
introdotta da elett.te dom.ta in Carovigno (BR) presso lo studio Parte_1 dell'avv. Tateo Maria Carmela che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo;
, elett.te dom.to in Rionero in Vulture presso lo studio dell'avv. CP_1
NZ OL che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrenti
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 06.08.2025 e - premesso di Parte_1 CP_1 essere genitori di , dato il 17.01.2021 dalla loro Persona_1 relazione affettiva - hanno chiesto che sia regolato l'affidamento del figlio, la sua collocazione abitativa prevalente, il mantenimento e la frequentazione del minore con il genitore non collocatario, secondo le condizioni dagli stessi concordate.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 10.12.2025 i ricorrenti hanno precisato le conclusioni in conformità del ricorso congiunto e la causa
è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Nel ricorso congiunto le parti hanno concordato le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, come di seguito trascritte: CP_
“1. La casa ove e convivevano, sita in Melfi (Pz) alla via Parte_1
Normanni 27, resterà in dotazione alla Sig.ra , che Parte_1 provvederà indi a pagarne il relativo canone locatizio, con tutti gli arredi ivi contenuti e l'utilizzo esclusivo degli stessi.
2. Il figlio minore è affidato congiuntamente e in modo Persona_1 condiviso ai genitori e , con collocazione Parte_1 CP_1 abitativa presso la madre nell'abitazione in precedenza Parte_1 cennata.
3. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo da parte di entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
in relazione ai giorni in cui il figlio sarà collocato rispettivamente presso la madre o il padre e limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, gli stessi genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente. I genitori, inoltre, si obbligano a partecipare, previa reciproca comunicazione e compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno, agli eventuali impegni scolastici, extrascolastici e sportivi del minore, nonché alle visite pediatriche, periodiche o specialistiche che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio. CP_
4. I Sigg. e si impegnano a conservare un contegno Parte_1 improntato alla salvaguardia del dovuto decoro, riservatezza, onorabilità e rispetto reciproco, a preminente tutela del minore. CP_
5. Il Sig. potrà tenere con sé il figlio, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, per due giorni a settimana dalle ore 17,00 alle ore 20,00 prelevandolo e riaccompagnandolo presso la casa materna, nonché, a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 16,00 alle ore 20,00 della domenica, riaccompagnandolo presso il domicilio materno. Poiché, dal momento in cui i ricorrenti si sono materialmente divisi, il piccolo non è mai stato per una Per_1 notte intera col padre, si provvederà ad abituarlo in tal senso in maniera graduale e dal compimento del quinto anno di età di tali disposizioni Per_1 dovranno intendersi definitive.
6. Durante le festività natalizie il figlio trascorrerà con ognuno dei genitori, alternativamente di anno in anno, il periodo dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio. Durante le festività di Pasqua, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in albis.
7. Il minore trascorrerà alternativamente con la madre o con il padre le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, a partire dalla sera precedente il giorno festivo, tenendo conto delle personali esigenze e delle volontà dello stesso figlio. Durante il periodo estivo (con decorrenza dall'estate
2026), potrà tenere con sé il minore per un periodo continuativo o CP_1
CP_ non (a scelta del ) di giorni 15 da concordarsi liberamente entro il 30/6 di ciascun anno. Nell'alternanza i genitori terranno conto anche della festività del
Ferragosto, al fine di garantire che il figlio possa trascorrerla di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore, tenendo conto delle personali esigenze e delle volontà di ciascuno. Le vacanze di carnevale ed altre festività diverse da quelle indicate verranno trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre, anche in questo caso, tenendo conto delle personali esigenze e delle volontà di ciascuno. Il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori e le rispettive famiglie;
in caso contrario, quanto all'orario antimeridiano, compreso il pranzo, starà con un genitore e quanto all'orario pomeridiano, compresa la cena, con l'altro, compatibilmente con le richieste e le esigenze del minore. Inoltre, ciascun genitore trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno e la festa della mamma con la madre e del papà con il padre. Inoltre, il minore trascorrerà con il festeggiato e rispettive famiglie Per_1
i giorni del compleanno dei nonni paterni e materni: in tal caso, poiché i genitori CP_ di vivono in provincia di Brindisi (San Vito dei Normanni), è data facoltà allo stesso di portare il bambino in San Vito dei Normanni. CP_ 8. Il Sig. corrisponderà mensilmente, con decorrenza dal deposito del presente ricorso, a titolo di mantenimento del minore la somma Per_1 complessiva di 200,00 euro da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN [...] di Intesa San
AO intestato a . Tale somma sarà rivalutata annualmente Parte_1
CP_ dal Sig. in base agli indici ISTAT nella misura del 75% degli stessi.
9. Ciascun genitore concorrerà, per la quota del 50%, al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio dall'altro genitore che dovranno essere debitamente documentate. Per il riparto delle spese straordinarie si terrà conto delle indicazioni riportate nelle linee guida elaborate dal C.N.F. da ultimo e relative alle spese comprese nell'assegno di mantenimento, alle spese extra assegno obbligatorie e alle spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori. Pertanto, v'è bisogno del consenso di entrambi i genitori in ordine all'individuazione dell'eventuale specialista medico e/o delle spese a sostenersi e comunque esse devono essere tutte documentate.
10. I coniugi concordano che gli importi a titolo di assegno unico universale CP_ siano percepiti esclusivamente dalla Sig.ra ; il Sig. con Parte_1 la sottoscrizione della presente presta il proprio formale consenso e si obbliga a sottoscrivere eventuali documenti occorrenti a tal fine.
11. Le parti concordano che il minore potrà essere condotto, per motivi di vacanza o sanitari, all'estero previo consenso scritto dell'altro genitore. In ogni caso sia che il minore sia portato in vacanza durante il periodo estivo, sia che sia portato all'estero, è concordato tra le parti che debba essere comunicato precisamente il luogo e indirizzo ove lo stesso si troverà.
12. Non è fatto divieto alcuno ai ricorrenti di frequentazione di con i Per_1 rispettivi compagni/coniugi dei genitori, purché sia presente ogni volta il genitore interessato: l'unico divieto attiene alla possibilità che uno dei due genitori lasci da solo il minore con il rispettivo compagno/coniuge.
13. Le spese legali relative al presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti e, per la precisione, provvederà Parte_1 al pagamento, a mezzo di patrocinio a spese dello Stato, delle competenze dell'Avv. Tateo e provvederà al pagamento delle competenze in CP_1 favore dell'Avv. OL. All'uopo la Sig.ra dichiara di aver Parte_1 già inoltrato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 892/25 prot. n. 3852 del 21/7/2025.”
Quanto ai rapporti tra le parti, l'accordo non presenta profili di illiceità o di contrarietà a norme imperative.
Esso risponde all'interesse del figlio minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche la frequentazione tra il minore e il genitore non collocatario, come concordata, risponde all'interesse del figlio a mantenere un rapporto stabile e significativo con entrambi i genitori.
Dal punto di vista economico, il contributo di mantenimento del figlio posto a carico del padre nella misura di 200 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, al quale le parti hanno aggiunto l'integrale percezione dell'assegno unico universale per la prole da parte della madre collocataria,
è proporzionato alle condizioni economiche dei genitori e all'età del figlio e risponde, dunque, al diritto del bambino al mantenimento e al soddisfacimento delle sue esigenze di vita.
L'accordo va, pertanto, omologato.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con ricorso del 06.08.2025, così provvede: Parte_1 CP_1
a) accoglie la domanda e per l'effetto omologa l'accordo sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti del figlio minore, come integralmente trascritto in motivazione;
b) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio dell'11.12.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1614/25 V.G.
introdotta da elett.te dom.ta in Carovigno (BR) presso lo studio Parte_1 dell'avv. Tateo Maria Carmela che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo;
, elett.te dom.to in Rionero in Vulture presso lo studio dell'avv. CP_1
NZ OL che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrenti
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 06.08.2025 e - premesso di Parte_1 CP_1 essere genitori di , dato il 17.01.2021 dalla loro Persona_1 relazione affettiva - hanno chiesto che sia regolato l'affidamento del figlio, la sua collocazione abitativa prevalente, il mantenimento e la frequentazione del minore con il genitore non collocatario, secondo le condizioni dagli stessi concordate.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 10.12.2025 i ricorrenti hanno precisato le conclusioni in conformità del ricorso congiunto e la causa
è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Nel ricorso congiunto le parti hanno concordato le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, come di seguito trascritte: CP_
“1. La casa ove e convivevano, sita in Melfi (Pz) alla via Parte_1
Normanni 27, resterà in dotazione alla Sig.ra , che Parte_1 provvederà indi a pagarne il relativo canone locatizio, con tutti gli arredi ivi contenuti e l'utilizzo esclusivo degli stessi.
2. Il figlio minore è affidato congiuntamente e in modo Persona_1 condiviso ai genitori e , con collocazione Parte_1 CP_1 abitativa presso la madre nell'abitazione in precedenza Parte_1 cennata.
3. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo da parte di entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
in relazione ai giorni in cui il figlio sarà collocato rispettivamente presso la madre o il padre e limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, gli stessi genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente. I genitori, inoltre, si obbligano a partecipare, previa reciproca comunicazione e compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno, agli eventuali impegni scolastici, extrascolastici e sportivi del minore, nonché alle visite pediatriche, periodiche o specialistiche che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio. CP_
4. I Sigg. e si impegnano a conservare un contegno Parte_1 improntato alla salvaguardia del dovuto decoro, riservatezza, onorabilità e rispetto reciproco, a preminente tutela del minore. CP_
5. Il Sig. potrà tenere con sé il figlio, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, per due giorni a settimana dalle ore 17,00 alle ore 20,00 prelevandolo e riaccompagnandolo presso la casa materna, nonché, a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 16,00 alle ore 20,00 della domenica, riaccompagnandolo presso il domicilio materno. Poiché, dal momento in cui i ricorrenti si sono materialmente divisi, il piccolo non è mai stato per una Per_1 notte intera col padre, si provvederà ad abituarlo in tal senso in maniera graduale e dal compimento del quinto anno di età di tali disposizioni Per_1 dovranno intendersi definitive.
6. Durante le festività natalizie il figlio trascorrerà con ognuno dei genitori, alternativamente di anno in anno, il periodo dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio. Durante le festività di Pasqua, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in albis.
7. Il minore trascorrerà alternativamente con la madre o con il padre le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, a partire dalla sera precedente il giorno festivo, tenendo conto delle personali esigenze e delle volontà dello stesso figlio. Durante il periodo estivo (con decorrenza dall'estate
2026), potrà tenere con sé il minore per un periodo continuativo o CP_1
CP_ non (a scelta del ) di giorni 15 da concordarsi liberamente entro il 30/6 di ciascun anno. Nell'alternanza i genitori terranno conto anche della festività del
Ferragosto, al fine di garantire che il figlio possa trascorrerla di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore, tenendo conto delle personali esigenze e delle volontà di ciascuno. Le vacanze di carnevale ed altre festività diverse da quelle indicate verranno trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre, anche in questo caso, tenendo conto delle personali esigenze e delle volontà di ciascuno. Il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori e le rispettive famiglie;
in caso contrario, quanto all'orario antimeridiano, compreso il pranzo, starà con un genitore e quanto all'orario pomeridiano, compresa la cena, con l'altro, compatibilmente con le richieste e le esigenze del minore. Inoltre, ciascun genitore trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno e la festa della mamma con la madre e del papà con il padre. Inoltre, il minore trascorrerà con il festeggiato e rispettive famiglie Per_1
i giorni del compleanno dei nonni paterni e materni: in tal caso, poiché i genitori CP_ di vivono in provincia di Brindisi (San Vito dei Normanni), è data facoltà allo stesso di portare il bambino in San Vito dei Normanni. CP_ 8. Il Sig. corrisponderà mensilmente, con decorrenza dal deposito del presente ricorso, a titolo di mantenimento del minore la somma Per_1 complessiva di 200,00 euro da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN [...] di Intesa San
AO intestato a . Tale somma sarà rivalutata annualmente Parte_1
CP_ dal Sig. in base agli indici ISTAT nella misura del 75% degli stessi.
9. Ciascun genitore concorrerà, per la quota del 50%, al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio dall'altro genitore che dovranno essere debitamente documentate. Per il riparto delle spese straordinarie si terrà conto delle indicazioni riportate nelle linee guida elaborate dal C.N.F. da ultimo e relative alle spese comprese nell'assegno di mantenimento, alle spese extra assegno obbligatorie e alle spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori. Pertanto, v'è bisogno del consenso di entrambi i genitori in ordine all'individuazione dell'eventuale specialista medico e/o delle spese a sostenersi e comunque esse devono essere tutte documentate.
10. I coniugi concordano che gli importi a titolo di assegno unico universale CP_ siano percepiti esclusivamente dalla Sig.ra ; il Sig. con Parte_1 la sottoscrizione della presente presta il proprio formale consenso e si obbliga a sottoscrivere eventuali documenti occorrenti a tal fine.
11. Le parti concordano che il minore potrà essere condotto, per motivi di vacanza o sanitari, all'estero previo consenso scritto dell'altro genitore. In ogni caso sia che il minore sia portato in vacanza durante il periodo estivo, sia che sia portato all'estero, è concordato tra le parti che debba essere comunicato precisamente il luogo e indirizzo ove lo stesso si troverà.
12. Non è fatto divieto alcuno ai ricorrenti di frequentazione di con i Per_1 rispettivi compagni/coniugi dei genitori, purché sia presente ogni volta il genitore interessato: l'unico divieto attiene alla possibilità che uno dei due genitori lasci da solo il minore con il rispettivo compagno/coniuge.
13. Le spese legali relative al presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti e, per la precisione, provvederà Parte_1 al pagamento, a mezzo di patrocinio a spese dello Stato, delle competenze dell'Avv. Tateo e provvederà al pagamento delle competenze in CP_1 favore dell'Avv. OL. All'uopo la Sig.ra dichiara di aver Parte_1 già inoltrato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 892/25 prot. n. 3852 del 21/7/2025.”
Quanto ai rapporti tra le parti, l'accordo non presenta profili di illiceità o di contrarietà a norme imperative.
Esso risponde all'interesse del figlio minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche la frequentazione tra il minore e il genitore non collocatario, come concordata, risponde all'interesse del figlio a mantenere un rapporto stabile e significativo con entrambi i genitori.
Dal punto di vista economico, il contributo di mantenimento del figlio posto a carico del padre nella misura di 200 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, al quale le parti hanno aggiunto l'integrale percezione dell'assegno unico universale per la prole da parte della madre collocataria,
è proporzionato alle condizioni economiche dei genitori e all'età del figlio e risponde, dunque, al diritto del bambino al mantenimento e al soddisfacimento delle sue esigenze di vita.
L'accordo va, pertanto, omologato.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con ricorso del 06.08.2025, così provvede: Parte_1 CP_1
a) accoglie la domanda e per l'effetto omologa l'accordo sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti del figlio minore, come integralmente trascritto in motivazione;
b) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio dell'11.12.2025
La Presidente est.