CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UL MARCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE02345/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE02345/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE02345/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE02345/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna avverso avviso di accertamento N. THB01CE02345/2024 notificato il 16 dicembre 2024, concernente il recupero Irpef, addizionali, IVA e irrogazione di conseguenziali sanzioni. Anno d'imposta 2018.
Tale atto trova fondamento nella contestata mancata tenuta della contabilità, da parte della Gdf, Compagnia di Imola, in relazione all'attività esercitata di agente e rappresentante di carburanti e lubrificanti. Specificatamente la parte non ha esibito le prescritte fatture di acquisto e di vendita, pur avendo istituito regolarmente i registri Iva vendite e acquisti.
Ciò premesso, l'Ufficio, ai sensi dall'art 39, secondo comma, lettera c) del D.P.R. 29 settembre1973, n. 600, ha adottato la metodologia dell'accertamento induttivo, accertando la compatibilità dei ricavi con quelli dichiarati dal contribuente in sede di Modello Unico, riconoscendo tuttavia i costi inerenti in base alla percentuale media relativa al rapporto tra i costi d'acquisto per materie prime ed i ricavi caratteristici dichiarati nei tre periodi d'imposta precedenti. Per cui il reddito d'impresa veniva dunque calcolato come differenza tra i ricavi constatati ed i costi correlabili. Sul versante Iva non viene riconosciuta l'Iva in detrazione (e quindi riqualificata totalmente indetraibile) stante la mancanza di documentazione comprovante le spese inerenti (fatture).
A sostegno del proprio ricorso il sig. Ricorrente_1 evidenzia che la documentazione cartacea e tutte le fatture emesse e ricevute relative all'anno 2018 (per cui non vi era ancora la fatturazione elettronica tramite SDI) sono andate distrutte a causa dell'alluvione del 17 maggio 2023 che ha interessato i locali dove la detta documentazione era conservata presso la sede dell'impresa. A tal fine esibisce la documentazione fotografica di riferimento ed anche la relativa comunicazione al Comune di appartenenza. Nel particolare sottolinea la non applicabilità delle sanzioni irrogate dall'Ufficio per le indicate cause di forza maggiore, nonché esibisce fatture cartacee di spesa, recuperate direttamente dai rispettivi fornitori, chiedendo il correlato riconoscimento ai fini della deducibilità del reddito d'impresa. L'Ufficio, regolarmente costituitosi, contesta le argomentazioni difensive della parte ricorrente, osservando che la stessa non ha presentato a suo tempo la denuncia di smarrimento dei documenti contabili all'autorità di pubblica sicurezza non rendendo così contezza delle cause di forza maggiore (cause non imputabili) così come prescritto dalla normativa vigente. Verrebbero quindi meno i presupposti per il riconoscimento di ulteriori costi anche ai fini della detrazione Iva. Chiede in conclusione il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nelle more del giudizio l'Ufficio, in data 26.5.2025, ha notificato proposta di conciliazione con rideterminazione della pretesa erariale e con riconoscimento limitato ai fini Iva esposta nelle fatture esibite in sede contenziosa dal ricorrente, ferma restando la debenza delle sanzioni e la non deducibilità ai fini Irpef.
In data 16.12.2025 parte ricorrente presenta memoria ove vengono presentate ulteriori fatture di spesa richieste e reperite successivamente dai fornitori di riferimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita un parziale accoglimento.
Preso atto della indisponibilità delle fatture di acquisto per smarrimento/distruzione delle stesse riferibili a cause non imputabili ragionevolmente al ricorrente, questa Corte ritiene comunque del tutto plausibile, alla luce degli elementi versati agli atti, l'esistenza di documentati costi d'impresa a seguito di un'attività di ricerca e ricognizione resasi necessaria a seguito dei descritti eventi calamitosi.
Parte ricorrente, in effetti, esibisce fatture di acquisto anno 2018 per euro 85.182,58 con correlata iva di euro 18.719,97. In sede di memoria espone ulteriori fatture (cartacee) reperite successivamente presso i propri fornitori per un imponibile di euro 13.668,58 e relativa Iva detraibile di euro 3.007,09. Si consideri che anche lo stesso Ufficio all'interno della proposta conciliativa avanzata aveva riconosciuto l'iva detraibile in euro 17.827,20 e che aveva considerato corretti i ricavi e il volume di affari annotati dal ricorrente nella modulistica fiscale (Modello Unico e Dichiarazione Iva) presentata all'Agenzia Entrate per l'anno d'imposta in questione.
Regolare era altresì verificata la tenuta dei registri contabili.
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene dovuta la rideterminazione della pretesa impositiva da parte dell'Ufficio, ai fini Iva, tenendo conto di quanto già riconosciuto dallo stesso Ufficio per euro 17.827,20 oltre euro 3.007,09 successivamente documentati dalla parte ricorrente. In definitiva l'ammontare dell'Iva detraibile da riconoscere è quantificato in euro 20.834,29.
Per quanto riguarda i costi non avendo, il ricorrente esibito in sede di verifica i richiesti i documenti di acquisto, non è possibile accertare l'inerenza degli stessi indicati in dichiarazione, che pertanto risultano privi dei requisiti di certezza e determinabilità richiesti dall'art. 109 del TUIR ai fini della deducibilità dal reddito imponibile. Quindi è da ritenersi corretta la determinazione del reddito d'impresa in modo induttivo ai sensi dell'art. 39, 2° comma, lettera c) del D.P.R. 600/1973 con il riconoscimento dei costi d'impresa in via forfettaria. Per cui la doglianza relativa al riconoscimento analitico dei costi è da respingere e da confermare la rideterminazione del reddito imponibile in via induttiva così come accertato dall'Ufficio.
Per quanto concerne il profilo sanzionatorio la Corte ritiene che lo stesso debba essere valutato alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997 in materia di cause di non punibilità, che esonera il contribuente dal pagamento delle sanzioni se l'inadempimento è connesso a forza maggiore. Al riguardo la Corte di Cassazione qualifica la forza maggiore come una causa esterna ovvero estranea alla volontà del contribuente che lo obbliga a comportarsi inevitabilmente in modo difforme da quanto dovuto e voluto e che lo costringe a commettere la violazione della norma tributaria a causa di un evento imprevisto, imprevedibile e non altrimenti evitabile (Cassazione, ordinanza n. 3049, 8 febbraio 2018). In merito alla fattispecie esaminata è da segnalare che in data 2 giugno 2023 è entrato in vigore il Decreto Alluvione (DL 61/2023) volto ad effettuare interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Decreto che ha considerato l'alluvione come causa di forza maggiore. All'art. 11 di tale decreto viene, in effetti, specificato che: Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Ciò in riferimento agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena. Ed è, di evidenza, che tale evento non fosse fronteggiabile dalla contribuente con misure necessarie o opportune per porre rimedio alla situazione.
In tal senso, la Cassazione (Ordinanza n. 7707 depositata il 21 marzo 2024) ha ribadito che: (cfr.: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22153; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8175; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2020, n. 20389; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4757; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2022, n. 16947; la nozione di forza maggiore Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2023, n. 30493) in materia tributaria e fiscale – da interpretarsi in modo conforme con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 18 dicembre 2007, in causa C-314/06, punto 24, e con l'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia il 18 gennaio 2005, in causa C-325/03, punto 25 – comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. La nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (cfr. sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 15 dicembre 1994, in causa C-195/91, punto 31, e la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 17 ottobre 2002, in causa C-208/01, punto 19).
Per quanto analizzato, la Corte accoglie il ricorso relativamente al riconoscimento dell'Iva detraibile nella misura di euro 20.834,29, nonché ritiene di annullare le sanzioni. Sono da respingere invece le doglianze del contribuente espresse in materia di imposte dirette (Irpef e addizionali relative) e da confermare la rideterminazione del reddito imponibile in modo induttivo. In ragione della parziale fondatezza del ricorso vi sono fondati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
1) Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente ai rilievi in punto di IVA detraibile che ridetermina in euro 20.834,29 e di sanzioni.
2) Respinge il ricorso quanto al resto.
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UL MARCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE02345/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE02345/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE02345/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE02345/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna avverso avviso di accertamento N. THB01CE02345/2024 notificato il 16 dicembre 2024, concernente il recupero Irpef, addizionali, IVA e irrogazione di conseguenziali sanzioni. Anno d'imposta 2018.
Tale atto trova fondamento nella contestata mancata tenuta della contabilità, da parte della Gdf, Compagnia di Imola, in relazione all'attività esercitata di agente e rappresentante di carburanti e lubrificanti. Specificatamente la parte non ha esibito le prescritte fatture di acquisto e di vendita, pur avendo istituito regolarmente i registri Iva vendite e acquisti.
Ciò premesso, l'Ufficio, ai sensi dall'art 39, secondo comma, lettera c) del D.P.R. 29 settembre1973, n. 600, ha adottato la metodologia dell'accertamento induttivo, accertando la compatibilità dei ricavi con quelli dichiarati dal contribuente in sede di Modello Unico, riconoscendo tuttavia i costi inerenti in base alla percentuale media relativa al rapporto tra i costi d'acquisto per materie prime ed i ricavi caratteristici dichiarati nei tre periodi d'imposta precedenti. Per cui il reddito d'impresa veniva dunque calcolato come differenza tra i ricavi constatati ed i costi correlabili. Sul versante Iva non viene riconosciuta l'Iva in detrazione (e quindi riqualificata totalmente indetraibile) stante la mancanza di documentazione comprovante le spese inerenti (fatture).
A sostegno del proprio ricorso il sig. Ricorrente_1 evidenzia che la documentazione cartacea e tutte le fatture emesse e ricevute relative all'anno 2018 (per cui non vi era ancora la fatturazione elettronica tramite SDI) sono andate distrutte a causa dell'alluvione del 17 maggio 2023 che ha interessato i locali dove la detta documentazione era conservata presso la sede dell'impresa. A tal fine esibisce la documentazione fotografica di riferimento ed anche la relativa comunicazione al Comune di appartenenza. Nel particolare sottolinea la non applicabilità delle sanzioni irrogate dall'Ufficio per le indicate cause di forza maggiore, nonché esibisce fatture cartacee di spesa, recuperate direttamente dai rispettivi fornitori, chiedendo il correlato riconoscimento ai fini della deducibilità del reddito d'impresa. L'Ufficio, regolarmente costituitosi, contesta le argomentazioni difensive della parte ricorrente, osservando che la stessa non ha presentato a suo tempo la denuncia di smarrimento dei documenti contabili all'autorità di pubblica sicurezza non rendendo così contezza delle cause di forza maggiore (cause non imputabili) così come prescritto dalla normativa vigente. Verrebbero quindi meno i presupposti per il riconoscimento di ulteriori costi anche ai fini della detrazione Iva. Chiede in conclusione il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nelle more del giudizio l'Ufficio, in data 26.5.2025, ha notificato proposta di conciliazione con rideterminazione della pretesa erariale e con riconoscimento limitato ai fini Iva esposta nelle fatture esibite in sede contenziosa dal ricorrente, ferma restando la debenza delle sanzioni e la non deducibilità ai fini Irpef.
In data 16.12.2025 parte ricorrente presenta memoria ove vengono presentate ulteriori fatture di spesa richieste e reperite successivamente dai fornitori di riferimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita un parziale accoglimento.
Preso atto della indisponibilità delle fatture di acquisto per smarrimento/distruzione delle stesse riferibili a cause non imputabili ragionevolmente al ricorrente, questa Corte ritiene comunque del tutto plausibile, alla luce degli elementi versati agli atti, l'esistenza di documentati costi d'impresa a seguito di un'attività di ricerca e ricognizione resasi necessaria a seguito dei descritti eventi calamitosi.
Parte ricorrente, in effetti, esibisce fatture di acquisto anno 2018 per euro 85.182,58 con correlata iva di euro 18.719,97. In sede di memoria espone ulteriori fatture (cartacee) reperite successivamente presso i propri fornitori per un imponibile di euro 13.668,58 e relativa Iva detraibile di euro 3.007,09. Si consideri che anche lo stesso Ufficio all'interno della proposta conciliativa avanzata aveva riconosciuto l'iva detraibile in euro 17.827,20 e che aveva considerato corretti i ricavi e il volume di affari annotati dal ricorrente nella modulistica fiscale (Modello Unico e Dichiarazione Iva) presentata all'Agenzia Entrate per l'anno d'imposta in questione.
Regolare era altresì verificata la tenuta dei registri contabili.
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene dovuta la rideterminazione della pretesa impositiva da parte dell'Ufficio, ai fini Iva, tenendo conto di quanto già riconosciuto dallo stesso Ufficio per euro 17.827,20 oltre euro 3.007,09 successivamente documentati dalla parte ricorrente. In definitiva l'ammontare dell'Iva detraibile da riconoscere è quantificato in euro 20.834,29.
Per quanto riguarda i costi non avendo, il ricorrente esibito in sede di verifica i richiesti i documenti di acquisto, non è possibile accertare l'inerenza degli stessi indicati in dichiarazione, che pertanto risultano privi dei requisiti di certezza e determinabilità richiesti dall'art. 109 del TUIR ai fini della deducibilità dal reddito imponibile. Quindi è da ritenersi corretta la determinazione del reddito d'impresa in modo induttivo ai sensi dell'art. 39, 2° comma, lettera c) del D.P.R. 600/1973 con il riconoscimento dei costi d'impresa in via forfettaria. Per cui la doglianza relativa al riconoscimento analitico dei costi è da respingere e da confermare la rideterminazione del reddito imponibile in via induttiva così come accertato dall'Ufficio.
Per quanto concerne il profilo sanzionatorio la Corte ritiene che lo stesso debba essere valutato alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997 in materia di cause di non punibilità, che esonera il contribuente dal pagamento delle sanzioni se l'inadempimento è connesso a forza maggiore. Al riguardo la Corte di Cassazione qualifica la forza maggiore come una causa esterna ovvero estranea alla volontà del contribuente che lo obbliga a comportarsi inevitabilmente in modo difforme da quanto dovuto e voluto e che lo costringe a commettere la violazione della norma tributaria a causa di un evento imprevisto, imprevedibile e non altrimenti evitabile (Cassazione, ordinanza n. 3049, 8 febbraio 2018). In merito alla fattispecie esaminata è da segnalare che in data 2 giugno 2023 è entrato in vigore il Decreto Alluvione (DL 61/2023) volto ad effettuare interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Decreto che ha considerato l'alluvione come causa di forza maggiore. All'art. 11 di tale decreto viene, in effetti, specificato che: Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Ciò in riferimento agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena. Ed è, di evidenza, che tale evento non fosse fronteggiabile dalla contribuente con misure necessarie o opportune per porre rimedio alla situazione.
In tal senso, la Cassazione (Ordinanza n. 7707 depositata il 21 marzo 2024) ha ribadito che: (cfr.: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22153; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8175; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2020, n. 20389; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4757; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2022, n. 16947; la nozione di forza maggiore Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2023, n. 30493) in materia tributaria e fiscale – da interpretarsi in modo conforme con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 18 dicembre 2007, in causa C-314/06, punto 24, e con l'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia il 18 gennaio 2005, in causa C-325/03, punto 25 – comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. La nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (cfr. sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 15 dicembre 1994, in causa C-195/91, punto 31, e la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 17 ottobre 2002, in causa C-208/01, punto 19).
Per quanto analizzato, la Corte accoglie il ricorso relativamente al riconoscimento dell'Iva detraibile nella misura di euro 20.834,29, nonché ritiene di annullare le sanzioni. Sono da respingere invece le doglianze del contribuente espresse in materia di imposte dirette (Irpef e addizionali relative) e da confermare la rideterminazione del reddito imponibile in modo induttivo. In ragione della parziale fondatezza del ricorso vi sono fondati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
1) Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente ai rilievi in punto di IVA detraibile che ridetermina in euro 20.834,29 e di sanzioni.
2) Respinge il ricorso quanto al resto.
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.