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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/12/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 89/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici: 1) Dott. Mauro Petrusa Presidente 3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel. 2) Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 89/2023 R.G., promosso da:
(c.f. ,), rappresentata e difesa dall'Avv. PULEO Parte_1 C.F._1
IA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TODARO CP_1 C.F._2
AR AZ
RESISTENTE CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.01.2023, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 4.06.2016, regolarmente trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di Custonaci (TP), al n. 21, parte II, serie B, ufficio 5, anno 2016.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nate due figlie: (26.02.2017) e Per_1
(1.12.2019). Per_2
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, e rassegnava le seguenti conclusioni:
1 “· I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
· Le figlie minori sono affidate alla madre, IG.ra , con domicilio Parte_1 prevalente presso l'abitazione materna;
· Il IG. , salvo diversi accordi, potrà incontrare le figlie minori nei CP_1 giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13.00 (dall'uscita da scuola) fino alle ore 16.30 riaccompagnandole presso il domicilio materno ed il giorno di venerdì dalle ore 13.00 (dall'uscita da scuola) fino alle ore 17.30 riaccompagnandole presso il domicilio materno;
· A settimane alterne, le minori potranno pernottare con il padre che le preleverà il venerdì alle ore 13.00 dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00 della domenica allorquando riaccompagnerà le figlie minori presso il domicilio materno;
· Disporre l'obbligo a carico del IG. di corrispondere un assegno CP_1
mensile per il mantenimento delle due figlie minori, ed , quantificato Per_2 Per_1 nell'importo mensile di € 1.500,00 (somma così suddivisa: € 750,00 per ciascun figlia) entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, ovvero in quella diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
· Disporre l'obbligo a carico del IG. di corrispondere il 50% delle CP_1 spese straordinarie per le figlie che saranno regolamentate secondo il protocollo sulle spese extra assegno per mantenimento dei figli;
· I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente”.
*****
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla domanda di separazione CP_1 personale, pur contestando le deduzioni contenute nel ricorso relative all'insorgenza della crisi coniugale, che piuttosto imputava alla moglie.
Concludeva chiedendo al Tribunale di:
“- Affidare le figlie minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita per il padre, così come indicato nel ricorso di controparte, relativamente agli incontri
2 giornalieri, mentre per quanto riguarda i fine settimana alternati, le bambine potranno stare con il papà dalle 9,00 del sabato e fino alle 20,00 della domenica, a cui poi aggiungere anche i periodi delle Festività e delle vacanze estive.
- Determinare in euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ogni figlia) l'assegno di mantenimento in favore delle figlie, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa”.
*****
Alla prima udienza del 20.03.2023, il tentativo di conciliazione si rivelava infruttuoso per opposizione di entrambi i coniugi.
Con successiva ordinanza del 24.04.2023, il Presidente affidava la prole minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e puntuale regolamentazione del diritto di visita del padre, e poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura mensile di € 375,00 ciascuna e tramite la corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e consulenza tecnica d'ufficio psicologica su base familiare.
In corso di causa, le parti, con note congiunte depositate il 7.10.2025, chiedevano la conversione del giudizio di separazione da giudiziale in consensuale alle seguenti condizioni:
“AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLE IG IN IS E RI
Le figlie minori rimangono affidate ad entrambi i genitori, ma rimarranno collocate presso la madre.
Nelle settimane in cui la mamma ha il turno di lavoro di mattina, il padre terrà le minori con sé, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì dall'uscita da scuola e fino alle 16:00; mentre nelle settimane in cui la mamma ha il turno di lavoro pomeridiano le figlie trascorreranno con il padre i pomeriggi del lunedì e del mercoledì dalle 15:30 alle 20:00 ed ancora alternativamente ogni quindici giorni, dall'uscita da scuola del venerdì fino alle
20:00 della domenica, compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori e di quelli lavorativi del padre e della madre.
Laddove però la sig.ra sia chiamata a prestare attività lavorativa nella Parte_1 giornata di martedì (usufruendo della domenica quale giorno di riposo settimanale) entrambi
3 i genitori si impegnano, compatibilmente con i loro impegni lavorativi a tenere con sé le figlie minori.
In occasione delle Festività Natalizie le figlie staranno alternativamente con uno dei due genitori dal 24 Dicembre al 30 Dicembre oppure dal 31 Dicembre al 6 Gennaio. E così se nel 2025 avranno trascorso il Natale con la madre, nel 2026 trascorreranno con il padre e se avranno trascorso con uno dei due genitori il Natale, con l'altro trascorreranno il
Capodanno.
La stessa alternatività regolerà il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo dalle ore
10:00 alle 20:00.
Il padre potrà tenere con sé le figlie durante il periodo estivo, per quindici giorni consecutivi, da concordare con la moglie, in caso di disaccordo dall'1 agosto al 15 agosto o dal 15 agosto al 30 agosto;
tale periodo può anche essere suddiviso in due periodi di una settimana, da concordare con la moglie, in caso di disaccordo dal 20 al 26 luglio e dal 10 al
16 agosto.
RESPONSABILITA' GENITORIALE
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
Resta inteso che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità separatamente durante il periodo in cui le figlie staranno con lui.
OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLE IG IS E RI DI OR
Per_3
Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento delle figlie durante il periodo in cui staranno con ciascuno dei genitori.
Il padre, tenuto conto del periodo di maggiore permanenza delle figlie presso la madre, corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento delle figlie, la somma di € 500,00
(€ 250,00 per ogni figlia), entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma ed approvato dal COA di Trapani in data
27.11.2018, il quale espressamente prevede:
4 a) Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)
e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.);
b) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, che vengono suddivise nelle seguenti categorie:
- Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby- sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
- sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Inoltre, anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un
5 termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
c) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
La somma sarà rivalutata annualmente nella misura del 100% delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istat.
I sigg.ri faranno richiesta all'INPS, affinché l'erogazione Parte_2
dell'assegno unico universale per le figlie venga versato nella misura del 100% alla sig.ra e pertanto il sig. ne fa, sin d'ora, espressa Parte_1 CP_1 rinuncia.
RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSAPORTI TURISTICI (O DI
ALTRI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO)
Ciascuno dei coniugi assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà richiesto per il rilascio in favore dell'altro del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.”.
Pervenuto il parere favorevole del P.M., la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti.
Inoltre, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, né al benessere psico-fisico della prole minore, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Non possono, infatti, trascurarsi le conclusioni della C.T.U. incaricata che ha ritenuto l'affidamento condiviso la modalità più idonea ad assicurare il benessere psicofisico della
6 prole minore. Ciò in considerazione della positiva valutazione delle competenze genitoriali:
“…entrambi hanno valide competenze, soprattutto per quanto riguarda la capacità relazionale, affettiva e la visione d'insieme circa le esigenze e bisogni delle bambine.
L'accesso all'altro genitore è stato sempre garantito con continuità da entrambi e senza mai sminuire o escludere l'altro e la rispettiva rete familiare, dalla vita delle bambine” (cfr. C.T.U. pag. 42).
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza. Le spese di C.T.U. (liquidate in separato decreto), considerato il tenore delle statuizioni e l'avvenuta conciliazione della lite, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e , in atti Parte_1 CP_1
generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in data 4.06.2016, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Custonaci (TP), al n. 21, parte II, serie B, ufficio 5, anno 2016, alle condizioni di cui all'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nelle note congiunte richiamate in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- nulla per le spese del presente procedimento;
- compensa tra le parti le spese occorse per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Giudice estensore Arianna Lo Vasco
Il Presidente Mauro Petrusa
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici: 1) Dott. Mauro Petrusa Presidente 3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel. 2) Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 89/2023 R.G., promosso da:
(c.f. ,), rappresentata e difesa dall'Avv. PULEO Parte_1 C.F._1
IA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TODARO CP_1 C.F._2
AR AZ
RESISTENTE CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.01.2023, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 4.06.2016, regolarmente trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di Custonaci (TP), al n. 21, parte II, serie B, ufficio 5, anno 2016.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nate due figlie: (26.02.2017) e Per_1
(1.12.2019). Per_2
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, e rassegnava le seguenti conclusioni:
1 “· I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
· Le figlie minori sono affidate alla madre, IG.ra , con domicilio Parte_1 prevalente presso l'abitazione materna;
· Il IG. , salvo diversi accordi, potrà incontrare le figlie minori nei CP_1 giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13.00 (dall'uscita da scuola) fino alle ore 16.30 riaccompagnandole presso il domicilio materno ed il giorno di venerdì dalle ore 13.00 (dall'uscita da scuola) fino alle ore 17.30 riaccompagnandole presso il domicilio materno;
· A settimane alterne, le minori potranno pernottare con il padre che le preleverà il venerdì alle ore 13.00 dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00 della domenica allorquando riaccompagnerà le figlie minori presso il domicilio materno;
· Disporre l'obbligo a carico del IG. di corrispondere un assegno CP_1
mensile per il mantenimento delle due figlie minori, ed , quantificato Per_2 Per_1 nell'importo mensile di € 1.500,00 (somma così suddivisa: € 750,00 per ciascun figlia) entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, ovvero in quella diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
· Disporre l'obbligo a carico del IG. di corrispondere il 50% delle CP_1 spese straordinarie per le figlie che saranno regolamentate secondo il protocollo sulle spese extra assegno per mantenimento dei figli;
· I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente”.
*****
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla domanda di separazione CP_1 personale, pur contestando le deduzioni contenute nel ricorso relative all'insorgenza della crisi coniugale, che piuttosto imputava alla moglie.
Concludeva chiedendo al Tribunale di:
“- Affidare le figlie minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita per il padre, così come indicato nel ricorso di controparte, relativamente agli incontri
2 giornalieri, mentre per quanto riguarda i fine settimana alternati, le bambine potranno stare con il papà dalle 9,00 del sabato e fino alle 20,00 della domenica, a cui poi aggiungere anche i periodi delle Festività e delle vacanze estive.
- Determinare in euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ogni figlia) l'assegno di mantenimento in favore delle figlie, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa”.
*****
Alla prima udienza del 20.03.2023, il tentativo di conciliazione si rivelava infruttuoso per opposizione di entrambi i coniugi.
Con successiva ordinanza del 24.04.2023, il Presidente affidava la prole minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e puntuale regolamentazione del diritto di visita del padre, e poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura mensile di € 375,00 ciascuna e tramite la corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e consulenza tecnica d'ufficio psicologica su base familiare.
In corso di causa, le parti, con note congiunte depositate il 7.10.2025, chiedevano la conversione del giudizio di separazione da giudiziale in consensuale alle seguenti condizioni:
“AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLE IG IN IS E RI
Le figlie minori rimangono affidate ad entrambi i genitori, ma rimarranno collocate presso la madre.
Nelle settimane in cui la mamma ha il turno di lavoro di mattina, il padre terrà le minori con sé, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì dall'uscita da scuola e fino alle 16:00; mentre nelle settimane in cui la mamma ha il turno di lavoro pomeridiano le figlie trascorreranno con il padre i pomeriggi del lunedì e del mercoledì dalle 15:30 alle 20:00 ed ancora alternativamente ogni quindici giorni, dall'uscita da scuola del venerdì fino alle
20:00 della domenica, compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori e di quelli lavorativi del padre e della madre.
Laddove però la sig.ra sia chiamata a prestare attività lavorativa nella Parte_1 giornata di martedì (usufruendo della domenica quale giorno di riposo settimanale) entrambi
3 i genitori si impegnano, compatibilmente con i loro impegni lavorativi a tenere con sé le figlie minori.
In occasione delle Festività Natalizie le figlie staranno alternativamente con uno dei due genitori dal 24 Dicembre al 30 Dicembre oppure dal 31 Dicembre al 6 Gennaio. E così se nel 2025 avranno trascorso il Natale con la madre, nel 2026 trascorreranno con il padre e se avranno trascorso con uno dei due genitori il Natale, con l'altro trascorreranno il
Capodanno.
La stessa alternatività regolerà il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo dalle ore
10:00 alle 20:00.
Il padre potrà tenere con sé le figlie durante il periodo estivo, per quindici giorni consecutivi, da concordare con la moglie, in caso di disaccordo dall'1 agosto al 15 agosto o dal 15 agosto al 30 agosto;
tale periodo può anche essere suddiviso in due periodi di una settimana, da concordare con la moglie, in caso di disaccordo dal 20 al 26 luglio e dal 10 al
16 agosto.
RESPONSABILITA' GENITORIALE
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
Resta inteso che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità separatamente durante il periodo in cui le figlie staranno con lui.
OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLE IG IS E RI DI OR
Per_3
Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento delle figlie durante il periodo in cui staranno con ciascuno dei genitori.
Il padre, tenuto conto del periodo di maggiore permanenza delle figlie presso la madre, corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento delle figlie, la somma di € 500,00
(€ 250,00 per ogni figlia), entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma ed approvato dal COA di Trapani in data
27.11.2018, il quale espressamente prevede:
4 a) Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)
e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.);
b) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, che vengono suddivise nelle seguenti categorie:
- Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby- sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
- sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Inoltre, anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un
5 termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
c) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
La somma sarà rivalutata annualmente nella misura del 100% delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istat.
I sigg.ri faranno richiesta all'INPS, affinché l'erogazione Parte_2
dell'assegno unico universale per le figlie venga versato nella misura del 100% alla sig.ra e pertanto il sig. ne fa, sin d'ora, espressa Parte_1 CP_1 rinuncia.
RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSAPORTI TURISTICI (O DI
ALTRI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO)
Ciascuno dei coniugi assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà richiesto per il rilascio in favore dell'altro del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.”.
Pervenuto il parere favorevole del P.M., la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti.
Inoltre, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, né al benessere psico-fisico della prole minore, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Non possono, infatti, trascurarsi le conclusioni della C.T.U. incaricata che ha ritenuto l'affidamento condiviso la modalità più idonea ad assicurare il benessere psicofisico della
6 prole minore. Ciò in considerazione della positiva valutazione delle competenze genitoriali:
“…entrambi hanno valide competenze, soprattutto per quanto riguarda la capacità relazionale, affettiva e la visione d'insieme circa le esigenze e bisogni delle bambine.
L'accesso all'altro genitore è stato sempre garantito con continuità da entrambi e senza mai sminuire o escludere l'altro e la rispettiva rete familiare, dalla vita delle bambine” (cfr. C.T.U. pag. 42).
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza. Le spese di C.T.U. (liquidate in separato decreto), considerato il tenore delle statuizioni e l'avvenuta conciliazione della lite, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e , in atti Parte_1 CP_1
generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in data 4.06.2016, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Custonaci (TP), al n. 21, parte II, serie B, ufficio 5, anno 2016, alle condizioni di cui all'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nelle note congiunte richiamate in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- nulla per le spese del presente procedimento;
- compensa tra le parti le spese occorse per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Giudice estensore Arianna Lo Vasco
Il Presidente Mauro Petrusa
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