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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12690/2023
TRIBUNALE OG
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 12/11/2025 ad ore 12.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rita Ippolito, è comparso:
l'avv. Alessandro Bottiglieri in sostituzione dell'avv. Salvatore Pinò il quale precisa che il codice fiscale italiano indicato in ricorso non è stato attribuito dall' ma calcolato Controparte_1 autonomamente, mentre i corretti codici fiscali brasiliani sono indicati nelle procure. Dichiara di precisare le conclusioni como da ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento. Nessuno è presente per il , né è comparso il PM. Controparte_2 L'avv. Bottiglieri chiede quindi dichiararsi la contumacia del . CP_2
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare e fissa per le ore 15.30 la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
Ad ore 15.30 nessuno è presente. Viene data lettura della sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. di cui all'allegato foglio, da considerarsi parte integrante del presente verbale che viene chiuso alle ore 15.40.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OG
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 12690/2023 RG. promossa da:
nato il [...] a [...], Brasile, residente e domiciliato in Rua Evaristo de Controparte_3 Castro 41,
[...]
nata il [...] a [...], Brasile residente e domiciliata in Rua Parte_1 Lauro Linhares 689, Florianopolis,
[...]
nata il [...] a [...], Brasile residente e domiciliata in Rua Parte_2 EL IR 393, Agronomica, Florianopolis, Santa Catarina,
[...]
nata il [...] a [...] IÙ, Brasile, residente e domiciliata in Parte_3 Rua Laurindo januario Da IR 5110, Brasile
OM NI OL, nato il [...] a [...], Brasile residente e domiciliato in Av. Cauduro 271-302, Pt_1
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. PINO' SALVATORE con domicilio eletto in VIA COSSERIA 5 ROMA contro
Controparte_2
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * * pagina 2 di 6 CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani della i Sig.ri (1) nato il [...] a [...], , C.F. , Controparte_3 Pt_1 C.F._1 residente e domiciliato in Rua Evaristo de Castro 41, (2) nata il Pt_1 Parte_1 09.12.1994 a Florianopolis, C.F. , residente e domiciliata in Rua Lauro Pt_1 C.F._2 Linhares 689, Florianopolis, (3) nata il [...] a [...], Pt_1 Parte_2
C.F. residente e domiciliata in Rua EL IR 393,
Pt_1 C.F._3 Agronomica, Florianopolis, Santa Catarina, (4) nata il [...] a
Pt_1 Parte_3 EA IÙ, , C.F. , residente e domiciliata in Rua Laurindo
Pt_1 C.F._4 januario Da IR 5110, (5) OM NI OL, nato il [...] a [...],
Pt_1 Pt_1 C.F. residente e domiciliato in Av. Cauduro 271-302, e, per l'effetto, C.F._5 Pt_1 ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni CP_2 CP_2 pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio che si dichiarano antistatari”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 06/10/2023, i ricorrenti, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.n.2) Persona_1 emigrato in senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.15). Pt_1
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 01/03/2025, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 26/02/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle domande.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
pagina 3 di 6 Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, deve ricordarsi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015), come nel caso di specie.
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia in deducendo altresì il ritardo pressoché Pt_1 ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in , Argentina e Venezuela - le Pt_1 liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
pagina 4 di 6 “… gli odierni ricorrenti risultano essere discendenti di un cittadino italiano, Sig. Persona_1
nato il [...] a Rolo in [...], Italia;
[...]
3. Il Sig. si è sposato con la Sig.ra , in il Persona_1 Parte_4 Pt_1 09.05.1908 e dalla loro unione è nato il Sig. il 29.01.1909 a Campinas in;
Persona_2 Pt_1
4. Successivamente, Sig. si è sposato con la Sig.ra e dalla Persona_2 Persona_3 loro unione è nato il Sig. il 22.02.1933 in . Persona_4 Pt_1
5. A sua volta, ha sposato la Sig.ra il 04.11.1961 Persona_4 Controparte_4 e dalla loro unione sono nati due figli, odierni ricorrenti nato il [...] e Controparte_3 nata il [...] (a seguito del matrimonio . Parte_2 Parte_2
6. A sua volta ha sposato la Sig.ra e dalla loro unione sono Controparte_3 Controparte_5 nati, in nata il [...] e OM nato il Pt_1 Parte_3 Parte_3 20.08.1998 odierni ricorrenti
7. Anche la Sig.ra ha contratto matrimonio con il Sig. e dalla loro Parte_2 Controparte_6 unione è nata la Sig.ra nata il [...] in , anch'ella odierna Parte_1 Pt_1 ricorrente”.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_1 brasiliano, né aver rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti non figurano passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale e, pertanto, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dalle successive pronunce della giurisprudenza costituzionale e si legittimità.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_2 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Persona_1
pagina 5 di 6 Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Consolati sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_2
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
nato il [...] a [...], , residente e domiciliato in Rua Evaristo de Controparte_3 Pt_1 Castro 41,
[...]
nata il [...] a [...], residente e domiciliata in Rua Parte_1 Pt_1 Lauro Linhares 689, Florianopolis,
[...]
nata il [...] a [...], residente e domiciliata in Rua Parte_2 Pt_1
EL IR 393, Agronomica, Florianopolis, Santa Catarina,
[...]
nata il [...] a [...] IÙ, , residente e domiciliata in Parte_3 Pt_1 Rua Laurindo januario Da IR 5110, Pt_1
OM NI OL, nato il [...] a [...], residente e domiciliato in Av. Cauduro Pt_1 271-302, Pt_1 sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 25/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 6 di 6
TRIBUNALE OG
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 12/11/2025 ad ore 12.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rita Ippolito, è comparso:
l'avv. Alessandro Bottiglieri in sostituzione dell'avv. Salvatore Pinò il quale precisa che il codice fiscale italiano indicato in ricorso non è stato attribuito dall' ma calcolato Controparte_1 autonomamente, mentre i corretti codici fiscali brasiliani sono indicati nelle procure. Dichiara di precisare le conclusioni como da ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento. Nessuno è presente per il , né è comparso il PM. Controparte_2 L'avv. Bottiglieri chiede quindi dichiararsi la contumacia del . CP_2
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare e fissa per le ore 15.30 la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
Ad ore 15.30 nessuno è presente. Viene data lettura della sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. di cui all'allegato foglio, da considerarsi parte integrante del presente verbale che viene chiuso alle ore 15.40.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OG
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 12690/2023 RG. promossa da:
nato il [...] a [...], Brasile, residente e domiciliato in Rua Evaristo de Controparte_3 Castro 41,
[...]
nata il [...] a [...], Brasile residente e domiciliata in Rua Parte_1 Lauro Linhares 689, Florianopolis,
[...]
nata il [...] a [...], Brasile residente e domiciliata in Rua Parte_2 EL IR 393, Agronomica, Florianopolis, Santa Catarina,
[...]
nata il [...] a [...] IÙ, Brasile, residente e domiciliata in Parte_3 Rua Laurindo januario Da IR 5110, Brasile
OM NI OL, nato il [...] a [...], Brasile residente e domiciliato in Av. Cauduro 271-302, Pt_1
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. PINO' SALVATORE con domicilio eletto in VIA COSSERIA 5 ROMA contro
Controparte_2
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * * pagina 2 di 6 CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani della i Sig.ri (1) nato il [...] a [...], , C.F. , Controparte_3 Pt_1 C.F._1 residente e domiciliato in Rua Evaristo de Castro 41, (2) nata il Pt_1 Parte_1 09.12.1994 a Florianopolis, C.F. , residente e domiciliata in Rua Lauro Pt_1 C.F._2 Linhares 689, Florianopolis, (3) nata il [...] a [...], Pt_1 Parte_2
C.F. residente e domiciliata in Rua EL IR 393,
Pt_1 C.F._3 Agronomica, Florianopolis, Santa Catarina, (4) nata il [...] a
Pt_1 Parte_3 EA IÙ, , C.F. , residente e domiciliata in Rua Laurindo
Pt_1 C.F._4 januario Da IR 5110, (5) OM NI OL, nato il [...] a [...],
Pt_1 Pt_1 C.F. residente e domiciliato in Av. Cauduro 271-302, e, per l'effetto, C.F._5 Pt_1 ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni CP_2 CP_2 pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio che si dichiarano antistatari”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 06/10/2023, i ricorrenti, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.n.2) Persona_1 emigrato in senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.15). Pt_1
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 01/03/2025, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 26/02/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle domande.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
pagina 3 di 6 Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, deve ricordarsi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015), come nel caso di specie.
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia in deducendo altresì il ritardo pressoché Pt_1 ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in , Argentina e Venezuela - le Pt_1 liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
pagina 4 di 6 “… gli odierni ricorrenti risultano essere discendenti di un cittadino italiano, Sig. Persona_1
nato il [...] a Rolo in [...], Italia;
[...]
3. Il Sig. si è sposato con la Sig.ra , in il Persona_1 Parte_4 Pt_1 09.05.1908 e dalla loro unione è nato il Sig. il 29.01.1909 a Campinas in;
Persona_2 Pt_1
4. Successivamente, Sig. si è sposato con la Sig.ra e dalla Persona_2 Persona_3 loro unione è nato il Sig. il 22.02.1933 in . Persona_4 Pt_1
5. A sua volta, ha sposato la Sig.ra il 04.11.1961 Persona_4 Controparte_4 e dalla loro unione sono nati due figli, odierni ricorrenti nato il [...] e Controparte_3 nata il [...] (a seguito del matrimonio . Parte_2 Parte_2
6. A sua volta ha sposato la Sig.ra e dalla loro unione sono Controparte_3 Controparte_5 nati, in nata il [...] e OM nato il Pt_1 Parte_3 Parte_3 20.08.1998 odierni ricorrenti
7. Anche la Sig.ra ha contratto matrimonio con il Sig. e dalla loro Parte_2 Controparte_6 unione è nata la Sig.ra nata il [...] in , anch'ella odierna Parte_1 Pt_1 ricorrente”.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_1 brasiliano, né aver rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti non figurano passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale e, pertanto, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dalle successive pronunce della giurisprudenza costituzionale e si legittimità.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_2 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Persona_1
pagina 5 di 6 Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Consolati sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_2
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
nato il [...] a [...], , residente e domiciliato in Rua Evaristo de Controparte_3 Pt_1 Castro 41,
[...]
nata il [...] a [...], residente e domiciliata in Rua Parte_1 Pt_1 Lauro Linhares 689, Florianopolis,
[...]
nata il [...] a [...], residente e domiciliata in Rua Parte_2 Pt_1
EL IR 393, Agronomica, Florianopolis, Santa Catarina,
[...]
nata il [...] a [...] IÙ, , residente e domiciliata in Parte_3 Pt_1 Rua Laurindo januario Da IR 5110, Pt_1
OM NI OL, nato il [...] a [...], residente e domiciliato in Av. Cauduro Pt_1 271-302, Pt_1 sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 25/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
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