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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/07/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
il Tribunale di Treviso
SEZIONE LAVORO
Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 997/2024 tra le parti:
Ricorrente:
• con Avv.ti TRAPASSO ROSSELLA e MANNELLA Controparte_1
PAOLA
Resistente:
• , con Avv.ti ROZZA CP_2 Controparte_3
STEFANO e CORTESE RAFFAELE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
1) riconoscere e corrispondere l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 121 della L. 13 luglio
2015 n. 107 (cd. carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 per l'annualità di servizio 2021/2022;
2) condannare il a costituire, in favore dell'attuale ricorrente, Controparte_3 la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di cui all'art.1, comma 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 e con accredito sulla detta carta della somma pari ad euro 500,00 per l'annualità di servizio 2021/2022, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria in base all'art. 16 co 6 l. 412/1991, richiamato dall'art. 22 co 36 l. 724/1994, dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfettario.
Tribunale di Treviso
PARTE RESISTENTE
In via principale:
- Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
- Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p.
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto
a tempo determinato.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, oggi docente di ruolo, ha adito questo Tribunale illustrando di aver prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
nell'a.s. 2021/22 (dal 01.09.2021 al 16.06.2022) e di non aver Controparte_3 beneficiato della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (c.d. «Carta Elettronica del docente»).
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 500 relativa all'a.s. 2021/22.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal Controparte_3 momento che in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di
Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è Controparte_3 dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
- 2 - Tribunale di Treviso
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il Tribunale di Treviso
sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- CP_3 legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la CP_3 concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_3 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_3 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Tribunale di Treviso
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per l'a.s. 2021/22, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo CP_3 complessivo di Euro 500 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo – vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
Euro 500 annui per l'a.s. 2021/22 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a CP_3 mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 350,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Treviso, 10/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - Tribunale di Treviso
- 6 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 3 - 2 Causa C-450/21
- 4 -
in nome del popolo italiano
il Tribunale di Treviso
SEZIONE LAVORO
Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 997/2024 tra le parti:
Ricorrente:
• con Avv.ti TRAPASSO ROSSELLA e MANNELLA Controparte_1
PAOLA
Resistente:
• , con Avv.ti ROZZA CP_2 Controparte_3
STEFANO e CORTESE RAFFAELE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
1) riconoscere e corrispondere l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 121 della L. 13 luglio
2015 n. 107 (cd. carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 per l'annualità di servizio 2021/2022;
2) condannare il a costituire, in favore dell'attuale ricorrente, Controparte_3 la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di cui all'art.1, comma 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 e con accredito sulla detta carta della somma pari ad euro 500,00 per l'annualità di servizio 2021/2022, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria in base all'art. 16 co 6 l. 412/1991, richiamato dall'art. 22 co 36 l. 724/1994, dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfettario.
Tribunale di Treviso
PARTE RESISTENTE
In via principale:
- Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
- Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p.
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto
a tempo determinato.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, oggi docente di ruolo, ha adito questo Tribunale illustrando di aver prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
nell'a.s. 2021/22 (dal 01.09.2021 al 16.06.2022) e di non aver Controparte_3 beneficiato della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (c.d. «Carta Elettronica del docente»).
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 500 relativa all'a.s. 2021/22.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal Controparte_3 momento che in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di
Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è Controparte_3 dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
- 2 - Tribunale di Treviso
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il Tribunale di Treviso
sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- CP_3 legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la CP_3 concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_3 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_3 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Tribunale di Treviso
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per l'a.s. 2021/22, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo CP_3 complessivo di Euro 500 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo – vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
Euro 500 annui per l'a.s. 2021/22 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a CP_3 mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 350,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Treviso, 10/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - Tribunale di Treviso
- 6 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 3 - 2 Causa C-450/21
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