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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 914/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
e dell'avv. CESARE MENOTTO ZAULI, elettivamente domiciliato in VIA
[...]
BIONDINI 1 47121 FORLÌ (FC) presso il difensore avv. Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha promosso il presente procedimento nei confronti di per Parte_1 CP_1
ottenere il pagamento della somma di € 24.110,27, oltre a interessi e rivalutazione, che asserisce essergli dovuta quale compenso relativo a prestazioni professionali di avvocato da lui eseguite a partire dall'anno 2010 fino all'anno 2020 nell'interesse della stessa in relazione ad un contenzioso con l'avv. Nicola Montefiori per CP_1
responsabilità professionale.
Più precisamente, la pretesa creditoria avanzata dall'avv. si riferisce alla difesa Pt_1
giudiziale della svolta dall'odierno ricorrente nel procedimento civile di secondo CP_1
grado n. 1729/2010 R.G. davanti alla Corte d'Appello di Bologna e nel successivo giudizio di cassazione n. 28936/2018 R.G., entrambi promossi dall'odierna resistente nei confronti dell'avv. Montefiori, ed entrambi definiti con sentenza di rigetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale e compensazione delle spese di lite.
è rimasta contumace. CP_1
Per la suddetta attività difensiva, ampiamente comprovata dalla documentazione allegata al ricorso, si ritengono congrui, in base ai parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014
(stante l'assenza di determinazioni convenzionali), considerato il valore della controversia (pari a € 92.962,24, oltre ad accessori), un compenso professionale complessivo pari a € 14.973,29 per il giudizio di appello (€ 2 900,00 per la fase di studio della controversia, € 2.000,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.000,00 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, C.P.A.,
I.V.A. e anticipazioni pari a € 528,00), ed un compenso professionale complessivo pari a
€ 10.636,98 per il giudizio di cassazione (€ 3.240,00 per la fase di studio della controversia, € 2.360,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.690,00 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A.).
Dal compenso dovuto per il giudizio di appello vanno detratti gli acconti corrisposti dalla cliente nell'anno 2010, pari a complessivi € 1.500,00.
La domanda attorea deve pertanto trovare accoglimento per l'intera somma richiesta, pari a € 24.110,27, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
24.110,27, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo sulle somme liquidate a titolo di compensi, anticipazioni e spese generali;
2) condanna a rifondere a le spese del procedimento di CP_1 Parte_1
mediazione obbligatoria, che liquida in € 288,80, oltre a I.V.A., e quelle del presente giudizio, che liquida in € 264,00 per spese esenti ed € 3.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A.
Si comunichi.
Così deciso in Ravenna il giorno 08/04/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 914/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
e dell'avv. CESARE MENOTTO ZAULI, elettivamente domiciliato in VIA
[...]
BIONDINI 1 47121 FORLÌ (FC) presso il difensore avv. Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha promosso il presente procedimento nei confronti di per Parte_1 CP_1
ottenere il pagamento della somma di € 24.110,27, oltre a interessi e rivalutazione, che asserisce essergli dovuta quale compenso relativo a prestazioni professionali di avvocato da lui eseguite a partire dall'anno 2010 fino all'anno 2020 nell'interesse della stessa in relazione ad un contenzioso con l'avv. Nicola Montefiori per CP_1
responsabilità professionale.
Più precisamente, la pretesa creditoria avanzata dall'avv. si riferisce alla difesa Pt_1
giudiziale della svolta dall'odierno ricorrente nel procedimento civile di secondo CP_1
grado n. 1729/2010 R.G. davanti alla Corte d'Appello di Bologna e nel successivo giudizio di cassazione n. 28936/2018 R.G., entrambi promossi dall'odierna resistente nei confronti dell'avv. Montefiori, ed entrambi definiti con sentenza di rigetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale e compensazione delle spese di lite.
è rimasta contumace. CP_1
Per la suddetta attività difensiva, ampiamente comprovata dalla documentazione allegata al ricorso, si ritengono congrui, in base ai parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014
(stante l'assenza di determinazioni convenzionali), considerato il valore della controversia (pari a € 92.962,24, oltre ad accessori), un compenso professionale complessivo pari a € 14.973,29 per il giudizio di appello (€ 2 900,00 per la fase di studio della controversia, € 2.000,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.000,00 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, C.P.A.,
I.V.A. e anticipazioni pari a € 528,00), ed un compenso professionale complessivo pari a
€ 10.636,98 per il giudizio di cassazione (€ 3.240,00 per la fase di studio della controversia, € 2.360,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.690,00 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A.).
Dal compenso dovuto per il giudizio di appello vanno detratti gli acconti corrisposti dalla cliente nell'anno 2010, pari a complessivi € 1.500,00.
La domanda attorea deve pertanto trovare accoglimento per l'intera somma richiesta, pari a € 24.110,27, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
24.110,27, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo sulle somme liquidate a titolo di compensi, anticipazioni e spese generali;
2) condanna a rifondere a le spese del procedimento di CP_1 Parte_1
mediazione obbligatoria, che liquida in € 288,80, oltre a I.V.A., e quelle del presente giudizio, che liquida in € 264,00 per spese esenti ed € 3.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A.
Si comunichi.
Così deciso in Ravenna il giorno 08/04/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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