Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5145 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Messina (ME) in data 30/05/1981 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 22/05/1978 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Giovanni Pacini n.39, presso lo studio dell'avv. Lanza Giovanna Adele che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso così come modificato dall'atto depositato in data
28/01/2025 e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto a modifica del ricorso congiunto, depositato in data 28/01/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 marzo 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni pattuite nell'atto depositato in data 28/01/2025.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) il figlio minore viene affidato in via esclusiva alla IG.ra , con domicilio Per_1 Parte_1 prevalente presso l'abitazione materna, attualmente fissato in Palermo Via Petralia Sottana n.60. La IG.ra , con il consenso del IG. che lo presta fin d'ora, trasferirà il proprio Parte_1 CP_1 domicilio e quello del figlio minore a Messina, Via Tramonti n. 32, presso la IG.ra Persona_2 madre della stessa;
2) la casa familiare di Via Petralia Sottana 60 rimarrà quindi allo stato assegnata alla IG.ra che l'abiterà con il minore mentre il IG. continuerà a permanere Parte_1 Controparte_1 presso la casa dei di lui genitori e in Via Gaspare Mignosi Controparte_2 Controparte_3
45, ove già si è trasferito,
3) con riguardo al regime di frequentazione del padre, stante l'apertura del procedimento di potestà
N. 5657/2024, in pendenza del detto procedimento e sino alla sua definizione, i coniugi convengono che le visite del padre al minore avvengano una/due volte a settimana, in giorni ed orari prestabiliti con l'altro genitore, ma sempre alla presenza della madre o della nonna materna Sig.ra Per_2 che permarrà con il minore in ipotesi di assenza della madre per lavoro.
[...] Per_1
Il IG. avrà inoltre la possibilità di sentire quotidianamente il figlio ma Controparte_1 Per_1 sempre con la presenza della madre e/o della nonna materna.
I coniugi altresì convengono che il predetto regime di visita si adeguerà in ogni caso alle diverse determinazioni del Tribunale Minori all'esito delle valutazioni dei servizi incaricati.
4) Con riferimento alle condizioni economiche i genitori convengono quanto segue: Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di € 250.00 Per_1 che sarà corrisposta mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, senza bisogno di preventiva richiesta;
Graveranno inoltre su entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese extra assegno da sostenere per il minore ciò secondo quanto stabilito dal Protocollo della I sezione civile del Per_1
Tribunale di Palermo
Fino alla data del trasferimento della madre e del minore a Messina, il padre provvederà inoltre al pagamento per l'intero delle utenze della casa familiare di Via Petralia Sottana 60 (condominio/luce/acqua/gas/internet + 70 € mese condizionatori) attualmente canalizzate sul conto cointestato ai due genitori. Rimarranno a carico del IG. le spese di manutenzione CP_1 straordinaria dell'immobile mentre la IG.ra provvederà al pagamento della TARI annuale Parte_1 ed alle spese di manutenzione ordinaria.
2 Assegno unico: L'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra , che si Parte_1 occuperà di fare la necessaria richiesta all'INPS. Qualora fosse richiesto, il IG. , si impegna CP_1 sin da ora a prestare alla IG.ra il consenso per la percezione dell'intero assegno unico. Parte_1
Le somme di cui al predetto assegno verranno impiegate unicamente per spese del minore;
5) Entrambi i coniugi prestano il loro reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e, comunque, si impegnano a confermarlo nei modi richiesti dai competenti uffici.
6) Il IG. da atto di aver prelevato i propri effetti personali nonché quanto di sua esclusiva CP_1 proprietà dalla casa familiare”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui all'atto congiunto depositato il 28/01/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 26/05/2009 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Messina al n. 119 - P. II – serie A - Anno 2009).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio del giorno 11 marzo 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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