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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 5538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5538 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/27706
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa AR CA DE NZ,
a scioglimento della riserva assunta in data 13.06.2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza, ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 4 luglio 2025
Il Giudice
AR CA DE NZ
N.R.G. 27706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR CA DE NZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 27706/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella sua qualità di legale Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentante dell'omonima ditta individuale (C.F. & P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marino Caserta (C.F.: ), elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Milano, Via Brera, n. 6
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore , Controparte_1 P.IVA_2 Persona_1 rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti in data 10.10.2024 Repertorio n. 3092 –
Raccolta n. 2391 del Notaio Dott. di Lentate sul Seveso, dagli Avv.ti Antonello Persona_2
NO (C.f. ), LA OZ (C.f. ) e IA IU C.F._3 C.F._4
VE (C.f. ), presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via C.F._5 della Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale. CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive d'udienza, depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.07.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1
impugnando l'avviso di pagamento n. 129/23, emesso il 16.05.2024 della somma Controparte_1 di €. 11.818,00, dovuta a titolo di indennità ex art. 22 comma 3, lett. a), del Regolamento CUP, per l'occupazione abusiva rispetto a quanto previsto dalla concessione di suolo pubblico PG 357705/2012 del 27.08.2012, con riferimento al pubblico esercizio denominato “Caffe' de Ville”. In particolare, parte attrice ha dedotto quanto segue.
Il ha gestito fino al 31.02.2023 il pubblico esercizio denominato “Cafè de Ville” tramite la Pt_1 ditta individuale ed era autorizzato ad occupare il suolo pubblico nella porzione Parte_1 antistante il locale, in ragione della concessione Protocollo 357705/2012 con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere e paraventi amovibili nei mesi da dicembre a marzo. In data 15.06.2023, alle ore 18.00, agenti della Polizia Locale di Milano si recavano presso il detto locale per compiere un'ispezione, all'esito della quale elevavano il verbale n. 8147078-2, contestando una occupazione di suolo e spazio pubblico abusiva in quanto eccedente la metratura concessa.
Il presentava ricorso ex art. 18, L. 689/81, ricorso sul quale la P.A. non si è espressa. Pt_1
In data 22.08.2023 la Polizia Locale notificava il verbale n. 08132088/2023/0/2/1– ex lettera b) art. 22 Regolamento CUP, contenente la sanzione amministrativa determinata sulla base del “mancato canone riscosso dal così come indicato dal settore competente”. CP_1
Anche avverso quest'ultimo verbale l'attore presentava ricorso ex art. 18, L. 689/81, anch'esso rimasto privo di riscontro e tutt'ora pendente. In data 12.06.2024 veniva notificata la lettera di invito al pagamento n. 129/23, nonostante la ditta individuale fosse già cessata (31.12.2023), con oggetto la richiesta di un presunto cd. Parte_1 canone inevaso e/o non riscosso. Il ha dedotto l'illegittimità del provvedimento amministrativo, in quanto identificante un Pt_1 canone dovuto per l'intero anno solare, mentre l'occupazione avrebbe dovuto essere considerata temporanea, perché legata alle prenotazioni serali e, in particolare, ad un evento aziendale. Inoltre, ha lamentato che il settore riscossioni ha elaborato una richiesta di pagamento senza considerare la tipologia e la funzione degli arredi rinvenuti, con particolare riferimento ai paraventi non stabili utilizzati, oltre alla nullità del provvedimento per vizi di motivazione. La difesa di parte attrice ha concluso chiedendo di annullare l'invito al pagamento opposto.
Si è costituito con comparsa depositata telematicamente in data 29.10.2024 il , Controparte_1 deducendo la regolarità e la fondatezza dell'avviso di pagamento impugnato, contenente l'esatta modalità di determinazione dell'indennizzo richiesto dall'ente, tutti i parametri di calcolo della stessa, oltre alla contestazione del carattere permanente dell'occupazione.
La difesa del ha concluso chiedendo di respingere tutte le domande formulate da parte attrice, CP_1 in quanto inammissibili ed infondate, con conferma dell'invito di pagamento impugnato.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 4.11.2024 il Giudice, constatata la regolarità del contraddittorio, fissava udienza al 5.02.2025. All'esito dell'udienza il giudice non ammetteva i mezzi istruttori articolati dalla difesa del , perché contrastanti con le risultanze documentali e rinviava per la Pt_1 decisione, in base al combinato disposto dell'art. 281 quinques c.p.c. e 127 ter c.p.c., assegnando termine sostitutivo d'udienza al 12.06.2025. A scioglimento della riserva assunta in data 13.06.2025, il giudice, verificato il deposito degli scritti conclusivi e delle note sostitutive d'udienza ha pronunciato sentenza, depositata contestualmente all'ordinanza emessa ex art. 127 ter, terzo comma c.p.c..
La domanda del è infondata e non può trovare accoglimento per le seguenti motivazioni. Pt_1
L'atto oggetto di contestazione è un invito di pagamento. Si tratta di un atto avente natura meramente endoprocedimentale, privo di efficacia esecutiva, che tuttavia deve ritenersi autonomamente impugnabile, atteso che lo stesso esplicita le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa avanzata dalla pubblica amministrazione, ingenerando così nell'asserito debitore l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili. Questo tribunale ha più volte affermato che l'invito di pagamento non ha natura di provvedimento amministrativo – non trattandosi di atto conclusivo di un procedimento amministrativo – e dunque si deve escludere che rispetto a tale sollecito di pagamento della P.A. si possa ritenere applicabile il disposto dell'art. 3 L. 241/90 e ancor di più ragionare in termini di nullità dell'atto (Tribunale Milano n. 6167/2018).
Cionondimeno, si osserva che l'invito di pagamento opposto indica chiaramente la ragione della pretesa creditoria (Occupazione abusiva di spazio pubblico come da Rapporto di Servizio del 15.06.2023), e contiene le ulteriori informazioni relative dell'area a cui i canoni erano riferiti (Via Dante 18) e all'ampiezza dell'occupazione abusiva (mq. 28,50), oltre alla categoria viaria, al coefficiente viario, al tipo di occupazione (tavoli sedie e paraventi) e alla durata dell'occupazione. Nessun dubbio poteva dunque sorgere in capo al in ordine alla ragione della pretesa creditoria, Pt_1 tanto è vero che l'attore non ha avuto alcuna difficoltà nell'avviare il presente giudizio immediatamente dopo la ricezione dell'invito e svolgere le proprie ragioni di contestazione al credito di cui il chiedeva il pagamento. Controparte_1
L'eccezione formulata dalla difesa del di violazione dell'art. 3 L. 241/1990, per essere gli atti Pt_1 avversati privi di una motivazione chiara ed esaustiva è destituita di qualunque fondamento e va dunque disattesa.
Quanto alla natura delle somme azionate dal , in via generale, non pare inutile Controparte_1 ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha osservato che: “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta
(nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (…)” (in tal senso Cass. 06-08-2009 n. 18037). Va, ancora, premesso che l'art. 63 del d.lgs. 446/1997 contempla la facoltà per i Comuni di
“prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile […] sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”. Pertanto, il CUP – Canone Unico Patrimoniale - è dovuto per l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile.
Nel caso di specie, il presupposto del canone richiesto dal Comune di Milano è costituito dal
Regolamento Canone Unico Patrimoniale e canone di concessione dei mercati (CUP) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell'11.03.2021 (doc. n. 5 di parte convenuta). In particolare, il citato Regolamento stabilisce che “sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del ” (art. 2). Inoltre, “il canone CP_1 è dovuto al dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, nonché da coloro che senza CP_1 legittimo titolo effettuano l'occupazione di suolo in proporzione alla superficie effettivamente occupata” (art. 3). Ai fini dell'applicazione del canone, il Regolamento distingue tra le occupazioni permanenti e cioè quelle di “durata non inferiore all'anno solare e laddove non sia indicato espressamente un termine di scadenza” e quelle temporanee e cioè quelle di “durata inferiore all'anno solare” (art. 4). Con particolare riferimento alle occupazioni abusive, l'art. 22 del Regolamento considera tali quelle “effettuate senza concessione o autorizzazione”; inoltre, considera abusivo “a) l'utilizzo difforme dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
b) l'utilizzo che si protrae oltre il termine di scadenza dei titoli senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima.”; dispone che “3. L'accertamento dell'occupazione abusiva e della diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, effettuato mediante verbale redatto dall'accertatore, pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere: a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 30% (trenta per cento). Tale indennità, in caso di abuso per difformità, non è cumulabile al canone ordinario relativo al titolo rilasciato;
b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio;
c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D. Lgs. 30/04/92 n. 285.”
Quanto invece alla natura dell'azione incardinata dal , si osserva che la stessa va qualificata Pt_1 come azione di accertamento negativo della pretesa obbligatoria del , con la Controparte_1 conseguenza che, in termini di onere probatorio, il debitore assume la posizione dell'attore in senso formale e sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova.
Fatte queste necessarie premesse, dai documenti allegati dalle parti, la vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono:
- in data 15.06.2023 alle ore 18,00 agenti della Polizia Municipale accertavano in via Dante n. 18 a carico della “un'occupazione di suolo e spazio pubblico Controparte_2 Parte_1 con tavoli, sedie, paraventi, per metri 5,70 x 10,80 (61,56 mq) anziché metri 8,30 x 4,00 (33,2 mq) previsti dalla concessione prot. 357705 del 27.08.2012: eccedenza di mq 28”;
- durante il sopralluogo sono stati eseguiti anche rilievi fotografici (doc. 4 del;
CP_1
- gli agenti accertatori elevavano verbale di contestazione n. 8147078-2 (doc. 2 di parte attrice e 3 del , con cui è stata contestata l'infrazione dell'art. 22 del Regolamento CUP, CP_1 comma 3, lett. c) e irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di euro 231,33, con espresso avviso che sarebbero seguite le notificazioni per il recupero delle indennità e per la sanzione, di cui, alle lettere a) e b) dello stesso art. 22, comma 3;
- il suddetto verbale veniva sottoscritto dallo stesso attore, personalmente presente all'atto del sopralluogo;
- sulla base dell'accertamento dell'occupazione abusiva di cui al richiamato verbale, in data 16.05.2024, l'Area riscossione emetteva l'avviso di pagamento n. 129/2023, relativo all'indennità prevista dall'art. 22 comma 3, lett. a) del Regolamento CUP, determinando l'importo dovuto nella somma complessiva di euro 11.818,00 “pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento)” (doc. 6 di parte attrice e 1 del , provvedimento oggetto del presente giudizio;
CP_1
- il ha proposto ricorso ex art. 18 L. 689/1981, sia avverso il verbale di contestazione n. Pt_1
8147078-2 (doc. 3 di parte attrice), sia avverso il verbale n. 08132088/2023/0/2/1 contenente la sanzione amministrativa comminata ex art. 22, comma 3 lett. b del Regolamento CUP, verbale notificato in data 22.08.2023 (doc. 4 di parte attrice).
Alla luce della ricostruzione riportata e delle allegazioni documentali emerge la regolarità del procedimento di accertamento e contestazione dell'occupazione abusiva attribuita al , attesa la Pt_1 regolarità del verbale n. 8147078-2, completo in tutti i suoi elementi formali e sostanziali, e validamente notificato al , presente in loco, che l'ha contestualmente sottoscritto;
si ricorda – Pt_1 tra l'altro – che secondo il disposto dell'art. 2700 c.c., i verbali della Polizia Locale fanno fede sino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di aver personalmente compiuto o contestato e, pertanto, l'accertamento compiuto dalla Polizia Locale rende incontrovertibile l'avvenuta infrazione. Le misurazioni sono state effettuate dagli agenti con idonei strumenti tecnici e nel rispetto di quanto stabilito negli artt. 5 e 6 del Regolamento CUP e la violazione è stata documentata anche fotograficamente. L'importo dovuto dalla parte attrice è stato quantificato in maniera dettagliata e trasparente, sulla base dei parametri indicati nel tariffario CUP con riferimento ad una occupazione abusiva permanente. Sull'elemento temporale dell'occupazione, parte attrice contesta la natura permanente della stessa rilevata dall'Ente e di conseguenza l'applicazione della relativa tariffa: secondo la prospettazione attorea, l'occupazione eccedente è avvenuta mediante manufatti, quali sedie, tavoli e paraventi, che non hanno carattere permanente, bensì temporaneo e sono agevolmente amovibili.
La censura non è fondata.
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni e della loro commisurazione al canone, il Regolamento CUP (art. 22, n. 2) considera permanenti “le occupazioni (…) se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee”. In realtà, al fine di stabilire la natura temporanea ovvero permanente dell'occupazione non è sufficiente la considerazione della sola durata (infra o ultraannuale) dell'occupazione del suolo pubblico oggetto dell'atto concessorio, “dovendosi, invece, sempre verificare se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perché la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell'occupazione" (ex plurimis, Cass. civ.
n. 27048/2018, n. 31718/2018) Nel caso di specie, l'atto concessorio non contiene alcuna limitazione temporale all'occupazione di suolo pubblico da parte dell'attore, che, pertanto, deve essere considerata permanente, non rilevando il fatto che i paraventi siano stati autorizzati solo da dicembre a marzo (doc. 1 di parte attrice), dal momento che l'occupazione è stata effettuata nel mese di giugno, in maniera integralmente abusiva.
Né può valere a fondare l'asserita temporaneità dell'occupazione la circostanza dedotta dal Pt_1 della necessità di rispondere all'esigenza di un cliente di organizzare un evento aziendale proprio nella data dell'avvenuta contestazione. Si osserva, infatti, che la giustificazione di un preteso “evento aziendale” è stata utilizzata in occasione di almeno altri due giudizi in materia di violazioni del regolamento COSAP/CUP decisi da questo stesso Tribunale (RG 2730/2022 Dr. Di Plotti e sez. RG
15112/2023 Dr. , con conseguente legittimo dubbio che la circostanza costituisca un mero Per_3
e pretestuoso argomento difensivo. Tanto più che, sempre con riferimento al CUP, la condotta illecita dell'attore è stata accertata e sanzionata dalla Polizia Locale del Comune di Milano, in molteplici occasioni, atteso che, come dimostrato dalle allegazioni del convenuto, a far data dal CP_1 febbraio 2012 sino al giugno 2023, il stesso ha dovuto attivare i procedimenti CP_1 conseguenti all'accertamento degli abusi cristallizzati nei verbali ex art. 20, comma 3, lett. c. del
Regolamento CUP, almeno in altre nove occasioni, oltre a quella oggetto del presente giudizio
(verbale 06.02.2012 n. 6943456; verbale 6.08.2012 n. 6947385; verbale 1.10.2013 n. 7065751-0; verbale 3.03.2014 n. 7289199; verbale 20.08.2015 n. 7399597; verbale 7.03.2017 n. 7621785; verbale
12.09.2017 n. 7663271; verbale 06.04.2018 n.7687674-1; verbale 19.07.2021 n. 7998940-5).
In definitiva nessuno degli argomenti svolti dal appare fondato, mentre al contrario legittima Pt_1 risulta la pretesa creditoria avanzata dal con l'invito di pagamento N. 129/23. Controparte_1
Alla soccombenza segue la condanna del alla rifusione delle spese di lite liquidate come in Pt_1 dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
- respinge le domande svolte da e accerta la legittimità dell'invito di pagamento Parte_1
N. 129/23;
- condanna parte attrice a rifondere al le spese di giudizio liquidate ex D.M. Controparte_1 55/14 in complessivi € 2.540,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oneri riflessi.
Così deciso in Milano il 4 luglio 2025
Il Giudice
AR CA DE NZ
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa AR CA DE NZ,
a scioglimento della riserva assunta in data 13.06.2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza, ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 4 luglio 2025
Il Giudice
AR CA DE NZ
N.R.G. 27706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR CA DE NZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 27706/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella sua qualità di legale Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentante dell'omonima ditta individuale (C.F. & P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marino Caserta (C.F.: ), elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Milano, Via Brera, n. 6
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore , Controparte_1 P.IVA_2 Persona_1 rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti in data 10.10.2024 Repertorio n. 3092 –
Raccolta n. 2391 del Notaio Dott. di Lentate sul Seveso, dagli Avv.ti Antonello Persona_2
NO (C.f. ), LA OZ (C.f. ) e IA IU C.F._3 C.F._4
VE (C.f. ), presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via C.F._5 della Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale. CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive d'udienza, depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.07.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1
impugnando l'avviso di pagamento n. 129/23, emesso il 16.05.2024 della somma Controparte_1 di €. 11.818,00, dovuta a titolo di indennità ex art. 22 comma 3, lett. a), del Regolamento CUP, per l'occupazione abusiva rispetto a quanto previsto dalla concessione di suolo pubblico PG 357705/2012 del 27.08.2012, con riferimento al pubblico esercizio denominato “Caffe' de Ville”. In particolare, parte attrice ha dedotto quanto segue.
Il ha gestito fino al 31.02.2023 il pubblico esercizio denominato “Cafè de Ville” tramite la Pt_1 ditta individuale ed era autorizzato ad occupare il suolo pubblico nella porzione Parte_1 antistante il locale, in ragione della concessione Protocollo 357705/2012 con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere e paraventi amovibili nei mesi da dicembre a marzo. In data 15.06.2023, alle ore 18.00, agenti della Polizia Locale di Milano si recavano presso il detto locale per compiere un'ispezione, all'esito della quale elevavano il verbale n. 8147078-2, contestando una occupazione di suolo e spazio pubblico abusiva in quanto eccedente la metratura concessa.
Il presentava ricorso ex art. 18, L. 689/81, ricorso sul quale la P.A. non si è espressa. Pt_1
In data 22.08.2023 la Polizia Locale notificava il verbale n. 08132088/2023/0/2/1– ex lettera b) art. 22 Regolamento CUP, contenente la sanzione amministrativa determinata sulla base del “mancato canone riscosso dal così come indicato dal settore competente”. CP_1
Anche avverso quest'ultimo verbale l'attore presentava ricorso ex art. 18, L. 689/81, anch'esso rimasto privo di riscontro e tutt'ora pendente. In data 12.06.2024 veniva notificata la lettera di invito al pagamento n. 129/23, nonostante la ditta individuale fosse già cessata (31.12.2023), con oggetto la richiesta di un presunto cd. Parte_1 canone inevaso e/o non riscosso. Il ha dedotto l'illegittimità del provvedimento amministrativo, in quanto identificante un Pt_1 canone dovuto per l'intero anno solare, mentre l'occupazione avrebbe dovuto essere considerata temporanea, perché legata alle prenotazioni serali e, in particolare, ad un evento aziendale. Inoltre, ha lamentato che il settore riscossioni ha elaborato una richiesta di pagamento senza considerare la tipologia e la funzione degli arredi rinvenuti, con particolare riferimento ai paraventi non stabili utilizzati, oltre alla nullità del provvedimento per vizi di motivazione. La difesa di parte attrice ha concluso chiedendo di annullare l'invito al pagamento opposto.
Si è costituito con comparsa depositata telematicamente in data 29.10.2024 il , Controparte_1 deducendo la regolarità e la fondatezza dell'avviso di pagamento impugnato, contenente l'esatta modalità di determinazione dell'indennizzo richiesto dall'ente, tutti i parametri di calcolo della stessa, oltre alla contestazione del carattere permanente dell'occupazione.
La difesa del ha concluso chiedendo di respingere tutte le domande formulate da parte attrice, CP_1 in quanto inammissibili ed infondate, con conferma dell'invito di pagamento impugnato.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 4.11.2024 il Giudice, constatata la regolarità del contraddittorio, fissava udienza al 5.02.2025. All'esito dell'udienza il giudice non ammetteva i mezzi istruttori articolati dalla difesa del , perché contrastanti con le risultanze documentali e rinviava per la Pt_1 decisione, in base al combinato disposto dell'art. 281 quinques c.p.c. e 127 ter c.p.c., assegnando termine sostitutivo d'udienza al 12.06.2025. A scioglimento della riserva assunta in data 13.06.2025, il giudice, verificato il deposito degli scritti conclusivi e delle note sostitutive d'udienza ha pronunciato sentenza, depositata contestualmente all'ordinanza emessa ex art. 127 ter, terzo comma c.p.c..
La domanda del è infondata e non può trovare accoglimento per le seguenti motivazioni. Pt_1
L'atto oggetto di contestazione è un invito di pagamento. Si tratta di un atto avente natura meramente endoprocedimentale, privo di efficacia esecutiva, che tuttavia deve ritenersi autonomamente impugnabile, atteso che lo stesso esplicita le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa avanzata dalla pubblica amministrazione, ingenerando così nell'asserito debitore l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili. Questo tribunale ha più volte affermato che l'invito di pagamento non ha natura di provvedimento amministrativo – non trattandosi di atto conclusivo di un procedimento amministrativo – e dunque si deve escludere che rispetto a tale sollecito di pagamento della P.A. si possa ritenere applicabile il disposto dell'art. 3 L. 241/90 e ancor di più ragionare in termini di nullità dell'atto (Tribunale Milano n. 6167/2018).
Cionondimeno, si osserva che l'invito di pagamento opposto indica chiaramente la ragione della pretesa creditoria (Occupazione abusiva di spazio pubblico come da Rapporto di Servizio del 15.06.2023), e contiene le ulteriori informazioni relative dell'area a cui i canoni erano riferiti (Via Dante 18) e all'ampiezza dell'occupazione abusiva (mq. 28,50), oltre alla categoria viaria, al coefficiente viario, al tipo di occupazione (tavoli sedie e paraventi) e alla durata dell'occupazione. Nessun dubbio poteva dunque sorgere in capo al in ordine alla ragione della pretesa creditoria, Pt_1 tanto è vero che l'attore non ha avuto alcuna difficoltà nell'avviare il presente giudizio immediatamente dopo la ricezione dell'invito e svolgere le proprie ragioni di contestazione al credito di cui il chiedeva il pagamento. Controparte_1
L'eccezione formulata dalla difesa del di violazione dell'art. 3 L. 241/1990, per essere gli atti Pt_1 avversati privi di una motivazione chiara ed esaustiva è destituita di qualunque fondamento e va dunque disattesa.
Quanto alla natura delle somme azionate dal , in via generale, non pare inutile Controparte_1 ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha osservato che: “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta
(nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (…)” (in tal senso Cass. 06-08-2009 n. 18037). Va, ancora, premesso che l'art. 63 del d.lgs. 446/1997 contempla la facoltà per i Comuni di
“prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile […] sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”. Pertanto, il CUP – Canone Unico Patrimoniale - è dovuto per l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile.
Nel caso di specie, il presupposto del canone richiesto dal Comune di Milano è costituito dal
Regolamento Canone Unico Patrimoniale e canone di concessione dei mercati (CUP) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell'11.03.2021 (doc. n. 5 di parte convenuta). In particolare, il citato Regolamento stabilisce che “sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del ” (art. 2). Inoltre, “il canone CP_1 è dovuto al dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, nonché da coloro che senza CP_1 legittimo titolo effettuano l'occupazione di suolo in proporzione alla superficie effettivamente occupata” (art. 3). Ai fini dell'applicazione del canone, il Regolamento distingue tra le occupazioni permanenti e cioè quelle di “durata non inferiore all'anno solare e laddove non sia indicato espressamente un termine di scadenza” e quelle temporanee e cioè quelle di “durata inferiore all'anno solare” (art. 4). Con particolare riferimento alle occupazioni abusive, l'art. 22 del Regolamento considera tali quelle “effettuate senza concessione o autorizzazione”; inoltre, considera abusivo “a) l'utilizzo difforme dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
b) l'utilizzo che si protrae oltre il termine di scadenza dei titoli senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima.”; dispone che “3. L'accertamento dell'occupazione abusiva e della diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, effettuato mediante verbale redatto dall'accertatore, pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere: a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 30% (trenta per cento). Tale indennità, in caso di abuso per difformità, non è cumulabile al canone ordinario relativo al titolo rilasciato;
b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio;
c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D. Lgs. 30/04/92 n. 285.”
Quanto invece alla natura dell'azione incardinata dal , si osserva che la stessa va qualificata Pt_1 come azione di accertamento negativo della pretesa obbligatoria del , con la Controparte_1 conseguenza che, in termini di onere probatorio, il debitore assume la posizione dell'attore in senso formale e sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova.
Fatte queste necessarie premesse, dai documenti allegati dalle parti, la vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono:
- in data 15.06.2023 alle ore 18,00 agenti della Polizia Municipale accertavano in via Dante n. 18 a carico della “un'occupazione di suolo e spazio pubblico Controparte_2 Parte_1 con tavoli, sedie, paraventi, per metri 5,70 x 10,80 (61,56 mq) anziché metri 8,30 x 4,00 (33,2 mq) previsti dalla concessione prot. 357705 del 27.08.2012: eccedenza di mq 28”;
- durante il sopralluogo sono stati eseguiti anche rilievi fotografici (doc. 4 del;
CP_1
- gli agenti accertatori elevavano verbale di contestazione n. 8147078-2 (doc. 2 di parte attrice e 3 del , con cui è stata contestata l'infrazione dell'art. 22 del Regolamento CUP, CP_1 comma 3, lett. c) e irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di euro 231,33, con espresso avviso che sarebbero seguite le notificazioni per il recupero delle indennità e per la sanzione, di cui, alle lettere a) e b) dello stesso art. 22, comma 3;
- il suddetto verbale veniva sottoscritto dallo stesso attore, personalmente presente all'atto del sopralluogo;
- sulla base dell'accertamento dell'occupazione abusiva di cui al richiamato verbale, in data 16.05.2024, l'Area riscossione emetteva l'avviso di pagamento n. 129/2023, relativo all'indennità prevista dall'art. 22 comma 3, lett. a) del Regolamento CUP, determinando l'importo dovuto nella somma complessiva di euro 11.818,00 “pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento)” (doc. 6 di parte attrice e 1 del , provvedimento oggetto del presente giudizio;
CP_1
- il ha proposto ricorso ex art. 18 L. 689/1981, sia avverso il verbale di contestazione n. Pt_1
8147078-2 (doc. 3 di parte attrice), sia avverso il verbale n. 08132088/2023/0/2/1 contenente la sanzione amministrativa comminata ex art. 22, comma 3 lett. b del Regolamento CUP, verbale notificato in data 22.08.2023 (doc. 4 di parte attrice).
Alla luce della ricostruzione riportata e delle allegazioni documentali emerge la regolarità del procedimento di accertamento e contestazione dell'occupazione abusiva attribuita al , attesa la Pt_1 regolarità del verbale n. 8147078-2, completo in tutti i suoi elementi formali e sostanziali, e validamente notificato al , presente in loco, che l'ha contestualmente sottoscritto;
si ricorda – Pt_1 tra l'altro – che secondo il disposto dell'art. 2700 c.c., i verbali della Polizia Locale fanno fede sino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di aver personalmente compiuto o contestato e, pertanto, l'accertamento compiuto dalla Polizia Locale rende incontrovertibile l'avvenuta infrazione. Le misurazioni sono state effettuate dagli agenti con idonei strumenti tecnici e nel rispetto di quanto stabilito negli artt. 5 e 6 del Regolamento CUP e la violazione è stata documentata anche fotograficamente. L'importo dovuto dalla parte attrice è stato quantificato in maniera dettagliata e trasparente, sulla base dei parametri indicati nel tariffario CUP con riferimento ad una occupazione abusiva permanente. Sull'elemento temporale dell'occupazione, parte attrice contesta la natura permanente della stessa rilevata dall'Ente e di conseguenza l'applicazione della relativa tariffa: secondo la prospettazione attorea, l'occupazione eccedente è avvenuta mediante manufatti, quali sedie, tavoli e paraventi, che non hanno carattere permanente, bensì temporaneo e sono agevolmente amovibili.
La censura non è fondata.
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni e della loro commisurazione al canone, il Regolamento CUP (art. 22, n. 2) considera permanenti “le occupazioni (…) se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee”. In realtà, al fine di stabilire la natura temporanea ovvero permanente dell'occupazione non è sufficiente la considerazione della sola durata (infra o ultraannuale) dell'occupazione del suolo pubblico oggetto dell'atto concessorio, “dovendosi, invece, sempre verificare se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perché la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell'occupazione" (ex plurimis, Cass. civ.
n. 27048/2018, n. 31718/2018) Nel caso di specie, l'atto concessorio non contiene alcuna limitazione temporale all'occupazione di suolo pubblico da parte dell'attore, che, pertanto, deve essere considerata permanente, non rilevando il fatto che i paraventi siano stati autorizzati solo da dicembre a marzo (doc. 1 di parte attrice), dal momento che l'occupazione è stata effettuata nel mese di giugno, in maniera integralmente abusiva.
Né può valere a fondare l'asserita temporaneità dell'occupazione la circostanza dedotta dal Pt_1 della necessità di rispondere all'esigenza di un cliente di organizzare un evento aziendale proprio nella data dell'avvenuta contestazione. Si osserva, infatti, che la giustificazione di un preteso “evento aziendale” è stata utilizzata in occasione di almeno altri due giudizi in materia di violazioni del regolamento COSAP/CUP decisi da questo stesso Tribunale (RG 2730/2022 Dr. Di Plotti e sez. RG
15112/2023 Dr. , con conseguente legittimo dubbio che la circostanza costituisca un mero Per_3
e pretestuoso argomento difensivo. Tanto più che, sempre con riferimento al CUP, la condotta illecita dell'attore è stata accertata e sanzionata dalla Polizia Locale del Comune di Milano, in molteplici occasioni, atteso che, come dimostrato dalle allegazioni del convenuto, a far data dal CP_1 febbraio 2012 sino al giugno 2023, il stesso ha dovuto attivare i procedimenti CP_1 conseguenti all'accertamento degli abusi cristallizzati nei verbali ex art. 20, comma 3, lett. c. del
Regolamento CUP, almeno in altre nove occasioni, oltre a quella oggetto del presente giudizio
(verbale 06.02.2012 n. 6943456; verbale 6.08.2012 n. 6947385; verbale 1.10.2013 n. 7065751-0; verbale 3.03.2014 n. 7289199; verbale 20.08.2015 n. 7399597; verbale 7.03.2017 n. 7621785; verbale
12.09.2017 n. 7663271; verbale 06.04.2018 n.7687674-1; verbale 19.07.2021 n. 7998940-5).
In definitiva nessuno degli argomenti svolti dal appare fondato, mentre al contrario legittima Pt_1 risulta la pretesa creditoria avanzata dal con l'invito di pagamento N. 129/23. Controparte_1
Alla soccombenza segue la condanna del alla rifusione delle spese di lite liquidate come in Pt_1 dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
- respinge le domande svolte da e accerta la legittimità dell'invito di pagamento Parte_1
N. 129/23;
- condanna parte attrice a rifondere al le spese di giudizio liquidate ex D.M. Controparte_1 55/14 in complessivi € 2.540,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oneri riflessi.
Così deciso in Milano il 4 luglio 2025
Il Giudice
AR CA DE NZ