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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
58
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del l'11.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1692/2022 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Cajetano Vecchione Parte_1
Appellante principale
Appellato incidentale e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Napolitano e Andrea Zappalà Controparte_1
Appellato principale
Appellante incidentale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9790/2021 del 31.12.2021 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 9.3.2020 e regolarmente notificato, esponeva: era stato Parte_1
assunto nel maggio 2015 da e a dicembre 2015 il suo rapporto era transitato presso CP_2
l'odierna resistente, con le mansioni di responsabile dell'allestimento mostra, ma di fatto con le mansioni superiori di direttore esecutivo;
deduceva circa le mansioni svolte;
lamentava di essere stato licenziato il 13.8.2019; lamentava il modo in cui erano state diffuse le voci di molestie sessuali nei confronti di altra dipendente ed evidenziava la circostanza di avere denunciato per primo;
deduceva circa i tentativi fatti nei suoi confronti per ottenere le dimissioni volontarie;
aveva dunque sempre escluso la sua responsabilità; deduceva in diritto circa il necessario inquadramento superiore ex art.2103 cc;
sosteneva l'illegittimità del licenziamento impugnato, prima di tutto per tardività e decadenza dal potere disciplinare;
inoltre eccepiva la nullità del licenziamento in quanto posto in essere per motivo ritorsivo e in quanto l'addebito era stato generico e non aveva fornito le indicazioni necessarie ad individuare nella sua materialità il fatto contestato;
era stata disposta la sospensione cautelare dal lavoro fino alla conclusione del procedimento disciplinare;
deduceva di non avere potuto difendersi in quanto gli era stato inibito l'accesso ai suoi account di posta elettronica;
lamentava che nel verbale dell'incontro del 6.8.2019 emerge che la società resistente si era limitata a dare lettura della contestazione disciplinare e non aveva fornito dettagliata descrizione delle violazioni ascritte al lavoratore;
lamentava che era stato violato il principio del contraddittorio e della difesa;
lamentava che l'azienda non aveva dato conto degli accertamenti e delle verifiche effettuate circa i fatti narrati dalla signora deduceva circa altri profili di illegittimità della condotta del datore di lavoro, Pt_2
che aveva inteso prendere le distanze dal lavoratore e salvaguardare solo la negandogli ogni Pt_2
contraddittorio e minacciandolo di licenziamento;
negava di avere posto in essere le condotte addebitate e lamentava il carattere infamante delle accuse;
concludeva: “Nel merito, in via principale:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica superiore di
Direttore di Galleria corrispondente al livello I° CCNL Terziario e servizi Confcommercio applicato al rapporto, a partire dal mese di gennaio 2016 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e del CCNL di categoria;
b) Accertato e dichiarato che al ricorrente, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma di €
42.126,68 per il periodo dal 21.12.2015 al 07.08.2019, a titolo di arretrati e differenze retributive, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 corresponsione di tutte le retribuzioni arretrate, maturate e non percepite, per la somma lorda di €
42.126, 68 come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, salvo errori ed omissioni, o da determinarsi per mezzo di CTU in caso di specifica contestazione dei conteggi o per mezzo di differente giudizio di quantificazione;
o comunque di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt.
36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria e condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
c) Accertare e dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo perché ritorsivo, con ogni conseguenza di legge;
- per l'effetto, per i motivi già esposti e dedotti in ricorso, ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro alle dipendenze della in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento calcolo TFR, previo accertamento e declaratoria di cui al precedente punto a) e b), dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
- o, in via subordinata, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per cui è causa, per insussistenza di giusta causa, perché il fatto e/o i fatti sono inesistenti ovvero perché il fatto e/o i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa e/o per qualsiasi ulteriore violazione formale e procedurale accertata a carico della resistente, stabilendo a tal fine un'indennità risarcitoria da corrispondersi al ricorrente nella misura prevista dalla legge ritenuta di giustizia.
d) condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni ulteriori esistenziali subiti dal ricorrente per l'illegittimo licenziamento, da quantificarsi anche mediante C.T.U., ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 432 c.p.c.;
Condannare, ancora, la convenuta per quanto di ragione ex art. 429, comma terzo, c.p.c.;
Condannare la convenuta per quanto di ragione al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto (Corte
Cost. 459/00, Corte Cost. n. 136/2001; Cass. Sezioni Unite 38/2001) nonché al pagamento degli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.;
Condannare la convenuta, per quanto di ragione, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, ed oneri di legge, da liquidarsi secondo la vigente tabella ministeriale e da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale negava lo svolgimento di mansioni superiori, deduceva circa la gravità degli addebiti, contestava le eccezioni di parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Tribunale ha così deciso: “Accoglie parzialmente le domande e per l'effetto, in accoglimento parziale delle domande sub a) e b) condanna parte resistente al pagamento della somma di E. E.
32.017,80, di cui E.2563,96 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
rigetta le altre domande;
liquida le spese in E. 5000,00 e dichiara compensate le spese nella misura del 50% ; pone il residuo
50% a carico di parte resistente, oltre 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi”.
2.Proponeva gravame lo riproponendo le eccezioni preliminari già sollevate in primo Pt_1
grado in merito al difetto di validità della procura alle liti e alla carenza dei poteri di rappresentanza del legale rappresentante della società resistente, censurando nel merito le ragioni di rigetto dell'impugnazione del licenziamento ed affermando (pag. 44 appello) “necessita la riforma/annullamento della sentenza parzialmente gravata per i suesposti e peculiari motivi di appello da parte del Giudice del gravame con riproposizione all'Ecc.ma Corte adita di tutte le suesposte domande e prove fornite in primo grado da parte ricorrente, non adeguatamente esaminate, decise e non accolte dal giudice di primo grado, manifestando l'appellante espressa ed inequivocabile volontà che le stesse siano sottoposte alla cognizione del Giudice d'appello e da questo decise”.
Così concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, in parziale riforma della impugnata sentenza meglio descritta in epigrafe, così provvedere:
- preliminarmente, accogliere l'eccezione preliminare disattesa in primo grado e riproposta sub capitolo A1) e sub capitolo A2) del presente atto, per i motivi sopra esposti ed ivi da intendersi richiamati e trascritti, con ogni più idonea, opportuna e conseguente statuizione sul punto;
- e, conseguentemente, nel merito, previa riforma delle sopra appellate parti della sentenza impugnata sub capitolo B) e B1), accogliere le domande formulate dal Dott. nel Parte_1
ricorso introduttivo del giudizio e di seguito riproposte:
“Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa: accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso;
accertate le gravi inadempienze della società resistente, accogliere la domanda del ricorrente e per l'effetto:
Nel merito, in via principale:
c) Accertare e dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo perché ritorsivo, con ogni conseguenza di legge;
- per l'effetto, per i motivi già esposti e dedotti in ricorso, ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro alle dipendenze della CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e condannare la società convenuta al
[...] pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento calcolo TFR, previo accertamento e declaratoria di cui al precedente punto a) e b), dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
- o, in via subordinata, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per cui è causa, per insussistenza di giusta causa, perché il fatto e/o i fatti sono inesistenti ovvero perché il fatto e/o i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa e/o per qualsiasi ulteriore violazione formale e procedurale accertata a carico della resistente, stabilendo a tal fine un'indennità risarcitoria da corrispondersi al ricorrente nella misura prevista dalla legge ritenuta di giustizia.
d) condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni ulteriori esistenziali subiti dal ricorrente per l'illegittimo licenziamento, da quantificarsi anche mediante C.T.U., ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 432 c.p.c.;
Condannare, ancora, la convenuta per quanto di ragione ex art. 429, comma terzo, c.p.c.;
Condannare la convenuta per quanto di ragione al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto (Corte
Cost. 459/00, Corte Cost. n. 136/2001; Cass. Sezioni Unite 38/2001) nonché al pagamento degli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.;
Condannare la convenuta, per quanto di ragione, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.”
Resisteva l'appellato nel grado con memoria di costituzione con appello incidentale volto alla riforma della sentenza in punto di riconoscimento del superiore inquadramento e di condanna alle conseguenti differenze retributive.
Concesso termine alle parti per prendere posizione circa l'instaurazione del contraddittorio con l' alla luce di Cass. n. 8956/2000, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante CP_3
lettura del dispositivo.
3.Rileva il Collegio che, come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione n.
24791/2024, “Il tema della posizione contributiva del lavoratore e del suo interesse a vederla tutelata
è stato oggetto di diverse pronunce di questa Corte di legittimità. È stato chiarito che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (Cass. n. 14853/2019). La concreta conseguenza di tale principio affermativo del diritto del lavoratore è la accertata sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., allorché si sia in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi e alla conseguente regolarizzazione;
non è, invece, necessario il litisconsorzio quando il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c. (Cass n. 701/2024). Questa Corte ha dunque sottolineato la distinzione tra domanda diretta ad ottenere la condanna specifica del datore di lavoro a versare i contributi dovuti all'ente previdenziale, volta alla regolarizzazione della posizione contributiva, per la quale la presenza in giudizio di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto “trilaterale” è necessaria, da quella in cui il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente e la presenza “trilaterale” dei soggetti è solo opportunamente richiedibile da quest'ultimo o comunque disposta dal giudice. La differente struttura processuale da imprimere ab origine alla controversia è pertanto legata all'oggetto della domanda e la necessità originaria della presenza delle tre parti interessate è data dalla specifica richiesta di condanna al versamento del dovuto e alla regolarizzazione della posizione”.
Nel caso di specie l'appellante principale ha riproposto nel grado tutte le domande “non adeguatamente esaminate, decise e non accolte dal giudice di primo grado, manifestando l'appellante espressa ed inequivocabile volontà che le stesse siano sottoposte alla cognizione del
Giudice d'appello e da questo decise” (vedi sopra) compresa -per quanto qui d'interesse-quella all'ultima riga delle conclusioni volta a sentir “Condannare la convenuta, per quanto di ragione, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.”
Nelle note difensive depositate l'8.2.2025 la difesa dell'appellante principale ha, tra l'altro, sostenuto che tale condanna generica, inserita solo in calce alle conclusioni del ricorso, costituirebbe mera e tralaticia formula di stile, “ aspecifica e priva di utilità” (pag. 3) in quanto, in buona sostanza, “il mero richiamo conclusivo del principio generale di automatismo delle prestazioni costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi. Egli, perciò, ha sempre un interesse qualificato a proteggere sul piano contrattuale la sua posizione assicurativa ed il diritto all'integrità dei contributi quale bene strumentale rispetto al suo diritto, costituzionalmente tutelato dall'art. 38, comma 2, Cost., al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento di un rischio protetto dalla legge. Il suddetto punto di domanda generica, difatti, si coniuga, in tale prospettiva, con la principale e specifica questione retributiva e risarcitoria dedotta in causa che ha come soggetto passivo unicamente il datore di lavoro e, quindi, con una eventuale decisione incidenter tantum, senza necessità di integrare il contraddittorio con l' ” (pag. 7). CP_3
Orbene, rileva la Corte che dal tenore letterale e sistematico della difesa dell'appellante principale emerge con chiarezza-come condivisibilmente sostenuto dall'avversa difesa - la devoluzione nel grado della domanda volta a sentir “Condannare la convenuta, per quanto di ragione, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.”, cui lo stesso non ha ritenuto di rinunciare.
Per l'effetto, alla stregua del suddetto orientamento, il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale è nullo e le parti devono essere rimesse dinanzi al primo giudice ai sensi del comb. disp. artt. 353-354 c.p.c.
Né rileva ai fini che qui occupano la diversa domanda di condanna ex lege del datore “al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione”, di cui alle Conclusioni sub c) rimesse a pag. 45 del ricorso in appello, siccome conseguenza-questa sì-di espressa previsione normativa in tal senso.
4.Quanto alla regola delle spese, si condivide l'insegnamento della Suprema Corte (sentenza 13550 del 12.6.2006), secondo il quale “il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 cod. proc. civ. (nella specie, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario), nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata”.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante principale, che non avendo rinunciato alla domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva relativa alle retribuzioni già riconosciute ha reso inevitabile la rimessione della causa al Tribunale, con liquidazione secondo i valori medi in ragione del valore della controversia (indeterminabile bassa complessità), dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensionale espletata.
P.Q.M.
-rimette la causa al giudice di primo grado;
-condanna l'appellante principale alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato principale, che liquida in € 6.946,00 oltre spese generali, CPA e IVA.
Roma, lì 11.3.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del l'11.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1692/2022 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Cajetano Vecchione Parte_1
Appellante principale
Appellato incidentale e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Napolitano e Andrea Zappalà Controparte_1
Appellato principale
Appellante incidentale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9790/2021 del 31.12.2021 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 9.3.2020 e regolarmente notificato, esponeva: era stato Parte_1
assunto nel maggio 2015 da e a dicembre 2015 il suo rapporto era transitato presso CP_2
l'odierna resistente, con le mansioni di responsabile dell'allestimento mostra, ma di fatto con le mansioni superiori di direttore esecutivo;
deduceva circa le mansioni svolte;
lamentava di essere stato licenziato il 13.8.2019; lamentava il modo in cui erano state diffuse le voci di molestie sessuali nei confronti di altra dipendente ed evidenziava la circostanza di avere denunciato per primo;
deduceva circa i tentativi fatti nei suoi confronti per ottenere le dimissioni volontarie;
aveva dunque sempre escluso la sua responsabilità; deduceva in diritto circa il necessario inquadramento superiore ex art.2103 cc;
sosteneva l'illegittimità del licenziamento impugnato, prima di tutto per tardività e decadenza dal potere disciplinare;
inoltre eccepiva la nullità del licenziamento in quanto posto in essere per motivo ritorsivo e in quanto l'addebito era stato generico e non aveva fornito le indicazioni necessarie ad individuare nella sua materialità il fatto contestato;
era stata disposta la sospensione cautelare dal lavoro fino alla conclusione del procedimento disciplinare;
deduceva di non avere potuto difendersi in quanto gli era stato inibito l'accesso ai suoi account di posta elettronica;
lamentava che nel verbale dell'incontro del 6.8.2019 emerge che la società resistente si era limitata a dare lettura della contestazione disciplinare e non aveva fornito dettagliata descrizione delle violazioni ascritte al lavoratore;
lamentava che era stato violato il principio del contraddittorio e della difesa;
lamentava che l'azienda non aveva dato conto degli accertamenti e delle verifiche effettuate circa i fatti narrati dalla signora deduceva circa altri profili di illegittimità della condotta del datore di lavoro, Pt_2
che aveva inteso prendere le distanze dal lavoratore e salvaguardare solo la negandogli ogni Pt_2
contraddittorio e minacciandolo di licenziamento;
negava di avere posto in essere le condotte addebitate e lamentava il carattere infamante delle accuse;
concludeva: “Nel merito, in via principale:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica superiore di
Direttore di Galleria corrispondente al livello I° CCNL Terziario e servizi Confcommercio applicato al rapporto, a partire dal mese di gennaio 2016 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e del CCNL di categoria;
b) Accertato e dichiarato che al ricorrente, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma di €
42.126,68 per il periodo dal 21.12.2015 al 07.08.2019, a titolo di arretrati e differenze retributive, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 corresponsione di tutte le retribuzioni arretrate, maturate e non percepite, per la somma lorda di €
42.126, 68 come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, salvo errori ed omissioni, o da determinarsi per mezzo di CTU in caso di specifica contestazione dei conteggi o per mezzo di differente giudizio di quantificazione;
o comunque di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt.
36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria e condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
c) Accertare e dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo perché ritorsivo, con ogni conseguenza di legge;
- per l'effetto, per i motivi già esposti e dedotti in ricorso, ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro alle dipendenze della in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento calcolo TFR, previo accertamento e declaratoria di cui al precedente punto a) e b), dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
- o, in via subordinata, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per cui è causa, per insussistenza di giusta causa, perché il fatto e/o i fatti sono inesistenti ovvero perché il fatto e/o i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa e/o per qualsiasi ulteriore violazione formale e procedurale accertata a carico della resistente, stabilendo a tal fine un'indennità risarcitoria da corrispondersi al ricorrente nella misura prevista dalla legge ritenuta di giustizia.
d) condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni ulteriori esistenziali subiti dal ricorrente per l'illegittimo licenziamento, da quantificarsi anche mediante C.T.U., ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 432 c.p.c.;
Condannare, ancora, la convenuta per quanto di ragione ex art. 429, comma terzo, c.p.c.;
Condannare la convenuta per quanto di ragione al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto (Corte
Cost. 459/00, Corte Cost. n. 136/2001; Cass. Sezioni Unite 38/2001) nonché al pagamento degli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.;
Condannare la convenuta, per quanto di ragione, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, ed oneri di legge, da liquidarsi secondo la vigente tabella ministeriale e da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale negava lo svolgimento di mansioni superiori, deduceva circa la gravità degli addebiti, contestava le eccezioni di parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Tribunale ha così deciso: “Accoglie parzialmente le domande e per l'effetto, in accoglimento parziale delle domande sub a) e b) condanna parte resistente al pagamento della somma di E. E.
32.017,80, di cui E.2563,96 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
rigetta le altre domande;
liquida le spese in E. 5000,00 e dichiara compensate le spese nella misura del 50% ; pone il residuo
50% a carico di parte resistente, oltre 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi”.
2.Proponeva gravame lo riproponendo le eccezioni preliminari già sollevate in primo Pt_1
grado in merito al difetto di validità della procura alle liti e alla carenza dei poteri di rappresentanza del legale rappresentante della società resistente, censurando nel merito le ragioni di rigetto dell'impugnazione del licenziamento ed affermando (pag. 44 appello) “necessita la riforma/annullamento della sentenza parzialmente gravata per i suesposti e peculiari motivi di appello da parte del Giudice del gravame con riproposizione all'Ecc.ma Corte adita di tutte le suesposte domande e prove fornite in primo grado da parte ricorrente, non adeguatamente esaminate, decise e non accolte dal giudice di primo grado, manifestando l'appellante espressa ed inequivocabile volontà che le stesse siano sottoposte alla cognizione del Giudice d'appello e da questo decise”.
Così concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, in parziale riforma della impugnata sentenza meglio descritta in epigrafe, così provvedere:
- preliminarmente, accogliere l'eccezione preliminare disattesa in primo grado e riproposta sub capitolo A1) e sub capitolo A2) del presente atto, per i motivi sopra esposti ed ivi da intendersi richiamati e trascritti, con ogni più idonea, opportuna e conseguente statuizione sul punto;
- e, conseguentemente, nel merito, previa riforma delle sopra appellate parti della sentenza impugnata sub capitolo B) e B1), accogliere le domande formulate dal Dott. nel Parte_1
ricorso introduttivo del giudizio e di seguito riproposte:
“Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa: accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso;
accertate le gravi inadempienze della società resistente, accogliere la domanda del ricorrente e per l'effetto:
Nel merito, in via principale:
c) Accertare e dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo perché ritorsivo, con ogni conseguenza di legge;
- per l'effetto, per i motivi già esposti e dedotti in ricorso, ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro alle dipendenze della CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e condannare la società convenuta al
[...] pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento calcolo TFR, previo accertamento e declaratoria di cui al precedente punto a) e b), dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
- o, in via subordinata, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per cui è causa, per insussistenza di giusta causa, perché il fatto e/o i fatti sono inesistenti ovvero perché il fatto e/o i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa e/o per qualsiasi ulteriore violazione formale e procedurale accertata a carico della resistente, stabilendo a tal fine un'indennità risarcitoria da corrispondersi al ricorrente nella misura prevista dalla legge ritenuta di giustizia.
d) condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni ulteriori esistenziali subiti dal ricorrente per l'illegittimo licenziamento, da quantificarsi anche mediante C.T.U., ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 432 c.p.c.;
Condannare, ancora, la convenuta per quanto di ragione ex art. 429, comma terzo, c.p.c.;
Condannare la convenuta per quanto di ragione al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto (Corte
Cost. 459/00, Corte Cost. n. 136/2001; Cass. Sezioni Unite 38/2001) nonché al pagamento degli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.;
Condannare la convenuta, per quanto di ragione, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.”
Resisteva l'appellato nel grado con memoria di costituzione con appello incidentale volto alla riforma della sentenza in punto di riconoscimento del superiore inquadramento e di condanna alle conseguenti differenze retributive.
Concesso termine alle parti per prendere posizione circa l'instaurazione del contraddittorio con l' alla luce di Cass. n. 8956/2000, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante CP_3
lettura del dispositivo.
3.Rileva il Collegio che, come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione n.
24791/2024, “Il tema della posizione contributiva del lavoratore e del suo interesse a vederla tutelata
è stato oggetto di diverse pronunce di questa Corte di legittimità. È stato chiarito che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (Cass. n. 14853/2019). La concreta conseguenza di tale principio affermativo del diritto del lavoratore è la accertata sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., allorché si sia in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi e alla conseguente regolarizzazione;
non è, invece, necessario il litisconsorzio quando il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c. (Cass n. 701/2024). Questa Corte ha dunque sottolineato la distinzione tra domanda diretta ad ottenere la condanna specifica del datore di lavoro a versare i contributi dovuti all'ente previdenziale, volta alla regolarizzazione della posizione contributiva, per la quale la presenza in giudizio di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto “trilaterale” è necessaria, da quella in cui il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente e la presenza “trilaterale” dei soggetti è solo opportunamente richiedibile da quest'ultimo o comunque disposta dal giudice. La differente struttura processuale da imprimere ab origine alla controversia è pertanto legata all'oggetto della domanda e la necessità originaria della presenza delle tre parti interessate è data dalla specifica richiesta di condanna al versamento del dovuto e alla regolarizzazione della posizione”.
Nel caso di specie l'appellante principale ha riproposto nel grado tutte le domande “non adeguatamente esaminate, decise e non accolte dal giudice di primo grado, manifestando l'appellante espressa ed inequivocabile volontà che le stesse siano sottoposte alla cognizione del
Giudice d'appello e da questo decise” (vedi sopra) compresa -per quanto qui d'interesse-quella all'ultima riga delle conclusioni volta a sentir “Condannare la convenuta, per quanto di ragione, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.”
Nelle note difensive depositate l'8.2.2025 la difesa dell'appellante principale ha, tra l'altro, sostenuto che tale condanna generica, inserita solo in calce alle conclusioni del ricorso, costituirebbe mera e tralaticia formula di stile, “ aspecifica e priva di utilità” (pag. 3) in quanto, in buona sostanza, “il mero richiamo conclusivo del principio generale di automatismo delle prestazioni costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi. Egli, perciò, ha sempre un interesse qualificato a proteggere sul piano contrattuale la sua posizione assicurativa ed il diritto all'integrità dei contributi quale bene strumentale rispetto al suo diritto, costituzionalmente tutelato dall'art. 38, comma 2, Cost., al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento di un rischio protetto dalla legge. Il suddetto punto di domanda generica, difatti, si coniuga, in tale prospettiva, con la principale e specifica questione retributiva e risarcitoria dedotta in causa che ha come soggetto passivo unicamente il datore di lavoro e, quindi, con una eventuale decisione incidenter tantum, senza necessità di integrare il contraddittorio con l' ” (pag. 7). CP_3
Orbene, rileva la Corte che dal tenore letterale e sistematico della difesa dell'appellante principale emerge con chiarezza-come condivisibilmente sostenuto dall'avversa difesa - la devoluzione nel grado della domanda volta a sentir “Condannare la convenuta, per quanto di ragione, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.”, cui lo stesso non ha ritenuto di rinunciare.
Per l'effetto, alla stregua del suddetto orientamento, il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale è nullo e le parti devono essere rimesse dinanzi al primo giudice ai sensi del comb. disp. artt. 353-354 c.p.c.
Né rileva ai fini che qui occupano la diversa domanda di condanna ex lege del datore “al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione”, di cui alle Conclusioni sub c) rimesse a pag. 45 del ricorso in appello, siccome conseguenza-questa sì-di espressa previsione normativa in tal senso.
4.Quanto alla regola delle spese, si condivide l'insegnamento della Suprema Corte (sentenza 13550 del 12.6.2006), secondo il quale “il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 cod. proc. civ. (nella specie, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario), nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata”.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante principale, che non avendo rinunciato alla domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva relativa alle retribuzioni già riconosciute ha reso inevitabile la rimessione della causa al Tribunale, con liquidazione secondo i valori medi in ragione del valore della controversia (indeterminabile bassa complessità), dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensionale espletata.
P.Q.M.
-rimette la causa al giudice di primo grado;
-condanna l'appellante principale alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato principale, che liquida in € 6.946,00 oltre spese generali, CPA e IVA.
Roma, lì 11.3.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi