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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/08/2025, n. 11986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11986 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 55865/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa IC CA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 55865/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione in data 7.7.2025 e promosso da:
, , nata a [...] in data [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca
Allegretti, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma alla via Otranto
n. 18, come da procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTRICE contro
C.F. , con sede in Biella alla piazza Gaudenzio Sella n. Controparte_1 P.IVA_1
1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Grillo, elettivamente domiciliata in Roma al viale Giulio Cesare n. 2, come da procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: 146041 - Contratti bancari – Consegna documenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: In ottemperanza a quanto statuito dall'Ill.mo Giudice adito, la sig.ra
riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, contestando Parte_1 integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, precisa le proprie conclusioni ed insiste per il loro integrale accoglimento. In via principale.
1. Accerti e dichiari che la Sig.ra quale erede del marito Sig. , Parte_1 Per_1 ha diritto alla consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio dalla sospensione del conto per decesso del predetto, relativi al conto corrente C400664061110 aperto presso , CP_1 filiale di Roma, Via Angelo Emo 91, nonché dell'eventuale richiesta dell' indirizzata a CP_2 detta AN con la quale si chiedeva la restituzione dell'ultimo rateo di pensione accreditato su detto conto corrente;
2. Accerti e dichiari che la non ha bloccato il predetto conto corrente malgrado CP_1 suo specifico onere, stante l'intervenuto decesso del titolare appena ricevuta comunicazione, con la conseguenza che da detta data sul conto corrente non possono addebitarsi oneri di alcun tipo;
3. Accerti e dichiari che non ha adempiuto all'obbligo di fornire la predetta Controparte_1 documentazione contabile inerente il conto corrente, i contratti assicurativi e documentazione accessoria, facendo trascorrere un enorme lasso di tempo, conseguentemente condannare la UT al risarcimento dei danni in favore di parte attrice causati da detti inadempimenti da quantificarsi equitativamente nella misura di € 100.000,00 (cento mila euro) o di qualsiasi altra cifra, maggiore e/o minor somma, che il Tribunale riterrà di giustizia anche ricorrendo a principi equitativi;
4. Accerti e dichiari che la , malgrado suo specifico onere non ha depositato: CP_1 A) polizza Brosell SCF nr. 00035525; B) polizza collettiva MET Life;
CP_ C) la comunicazione dell' con cui quest'ultima avrebbe richiesto a la CP_1 Per_ restituzione di una mensilità della pensione del sig. accreditata sul di lui conto corrente e per l'effetto, condannarsi parte resistente al massimo della pena pecuniaria e al risarcimento ulteriori danni;
5. Accertare il mancato deposito dell'estratto di conto corrente degli anni, decorrenti dal decesso della predetta sospensione del conto corrente ed i contratti assicurativi nonché la documentazione accessoria sottoscritti dal de cuius, Sig. presso e Per_1 CP_1 l'eventuale richiesta dell' indirizzata a detta AN con la quale si chiedeva la restituzione CP_2 dell'ultimo rateo di pensione accreditato su detto conto corrente e, in caso di mancato ottemperamento, condannarsi parte resistente al massimo della pena pecuniaria e al risarcimento ulteriori danni. In via subordinata.
6. Nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito ritenga che la UT abbia depositato i documenti come richiesti, avendo costretto l'attrice ad instaurare il presente procedimento, condannare la UT al risarcimento dei danni subiti e subendi da quantificarsi equitativamente nella misura di € 100.000,00 (cento mila euro) o di quell'altra maggiore e/o minor somma che il Tribunale riterrà di giustizia anche ricorrendo a principi equitativi;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa come per legge da distrarsi.”
PARTE CONVENUTA: “In ottemperanza a quanto statuito dall'Ill.mo Giudice adito, con la presente nota riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, Controparte_1 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta ed insiste per il loro integrale accoglimento. Pertanto, chiede il rigetto di ogni e qualsiasi domanda, anche di natura risarcitoria, considerato che (i) è già stata consegnata - e nuovamente depositata nell'opportuna sede - tutta la documentazione richiesta e, quindi, non può ritenersi violato alcun obbligo di trasparenza o configurarsi malafede o negligenza da parte della scrivente;
(ii) la quantificazione dell'ipotetico danno subito da controparte, in primis, difetta di adeguata documentazione probatoria idonea a dimostrarne l'effettiva entità - con la conseguenza che il danno stesso dovrà considerarsi inesistente - e, in secondo luogo, è confusionaria e contraddittoria perché in sede di memorie la pretesa è stata ridotta a €. 50.000,00 da €. 100.000,00 iniziali in sede di atto di citazione.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 29.11.2023 conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, esponendo:
- di essere stata la coniuge e, quindi, erede del de cuius deceduto in data a 2.8.2020; Per_1
- di non essere perfettamente a conoscenza della posizione finanziaria del defunto marito, ma di sapere che aveva intrattenuto con la , filiale di Roma di via Angelo Emo n. 91, il CP_1 rapporto di conto corrente n. C400664061110, dove veniva accreditata la pensione, nonché, con altre società del Gruppo Sella, una serie di polizze assicurative sottoscritte con detta CP_1
- di essersi recata, personalmente in data 4.8.2020, presso la suindicata filiale della CP_1 onde ricevere informazioni circa la posizione bancaria del de cuius per espletare le relative pratiche di successione, ragione per cui aveva altresì necessità di ottenere copia di tutte le polizze assicurative stipulate nel tempo;
- che in tale occasione la aveva fornito solo risposte parziali ed indicato il saldo del citato CP_1 conto in € - 1.360,53, successivamente rettificato in € - 1.689,50;
- che in data 1.9.2020 la si era rifiutata di fornire all'attrice copia delle tre polizze CP_1
Per_ assicurative, non rinvenute tra i documenti dell' risultanti dalla lista movimenti;
- che sul finire del settembre 2020 un impiegato della suindicata filiale della aveva CP_1 chiamato la chiedendole di recarsi con urgenza in per restituire la mensilità Parte_1 CP_1 di agosto 2020 della pensione del defunto marito, su espressa richiesta , che la non CP_2 CP_1 le trasmetteva per asserite ragioni di riservatezza;
- di essersi rifiutata di versare quanto richiesto, non convinta di quanto le veniva richiesto della
AN, riservandosi di farlo solamente dopo aver letto la citata comunicazione e di aver CP_2 al tempo richiesto di ricevere copia degli estratti conto risalenti agli ultimi dieci anni;
- che la aveva quindi fornito solamente gli estratti conto afferenti agli ultimi cinque anni CP_1
e non anche copia delle polizze espressamente richieste;
- di essersi nuovamente recata in Banva che in data 27.10.2020 onde consegnare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della successione richiesto dalla AN;
- di essere stata ricevuta dalla vicedirettrice della filiale in data 8.2.2021, occasione in cui aveva ottenuto solamente il nuovo saldo del conto corrente, pari ad € - 2.390,34, rettificato in data 23.3.2021 nella somma di € - 2.525,71 e poi nella somma di € 1.632,06 oltre € 134,66 per interessi di mora;
- che veniva quindi formulata nei confronti della formale richiesta di consegna della CP_1 documentazione;
- che nel febbraio-marzo 2021 la società MetLife Europe avrebbe dovuto bonificare sul citato conto corrente la somma di € 10.279,12 a titolo di indennizzo relativo alla cessione del quinto della pensione del de cuius, di talché il saldo del conto corrente doveva essere pari ed €
5.254,00.
Parte attrice, ritenendo sussistente ex art. 119 TUB nonché ex artt. 1374 e 1375 c.c. il proprio diritto ad ottenere copia della documentazione in oggetto, concludeva nel seguente modo, chiedendo altresì la vittoria delle spese di causa:
“Accerti e dichiari che la Sig.ra quale erede del marito Sig. , Parte_1 Per_1 ha diritto alla consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio dalla sospensione del conto per decesso del predetto relativi al conto corrente C400664061110 aperto presso , CP_1 filiale di Roma, Via Angelo Emo 91, nonché dell'eventuale richiesta dell' indirizzata a CP_2 detta AN con la quale si chiedeva la restituzione dell'ultimo rateo di pensione accreditato su detto conto corrente;
- Accerti e dichiari che la aveva e ha l'obbligo di bloccare il predetto conto CP_1 corrente per intervenuto decesso del titolare appena ricevuta comunicazione, con la conseguenza che da detta data sul conto corrente non possono addebitarsi oneri di alcun tipo;
- Accerti e dichiari che la Sig.ra quale erede del marito Sig. , Parte_1 Per_1 ha diritto alla consegna di copia dei contratti assicurativi e della documentazione accessoria relativi alle polizze assicurative sottoscritte presso;
CP_1
- Accerti e dichiari che non ha adempiuto all'obbligo di fornire la predetta Controparte_1 documentazione contabile inerente il conto corrente e i contratti assicurativi e documentazione accessoria facendo trascorrere un enorme lasso di tempo, conseguentemente condannare detta al risarcimento dei danni in favore di parte attrice causati da detti inadempimenti da CP_1 quantificarsi equativamente nella misura di € 100.000,00 ( cento mila euro) o di quell'altra minor somma che il Tribunale riterrà;
- Ordinare, conseguentemente, ex art. 210 c.p.c., alla di esibire in giudizio Controparte_1 gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente numero C400664061110 degli ultimi 10 anni, decorrenti dalla predetta sospensione del conto e i contratti assicurativi nonché la documentazione accessoria sottoscritti dal de cuius, Sig. , presso e Per_1 CP_1
l'eventuale richiesta dell' indirizzata a detta AN con la quale si chiedeva la restituzione CP_2 dell'ultimo rateo di pensione accreditato su detto conto corrente e, in caso di mancato ottemperamento, condannarsi parte resistente al massimo della pena pecuniaria e al risarcimento ulteriori danni”.
2.- Con provvedimento ex art. 171-bis del 5.2.2024 veniva dichiarata la contumacia della
[...]
in quanto ritualmente citata e non comparsa. CP_1
3.- Con comparsa depositata in data 25.3.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1 precisando:
- che aveva sottoscritto con la il contratto di conto corrente n. Per_1 Controparte_1
C400664061110 nonché diverse polizze assicurative (“Brosell SCF” n. 35525; “Famiglia In
Chiaro n. 0317018462”; “Persona In Chiaro n. 5317410293”);
- che la AN aveva rassicurato la odierna attrice del fatto che gli estratti conto e le copie delle polizze assicurative da lei richieste le sarebbero state fornite previo pagamento della somma necessaria al rilascio;
- che la animata da evidente spirito conciliativo, aveva quindi consegnato all'attrice CP_1 quanto da questa richiesto, nonostante le polizze assicurative fossero intervenute con società emittenti terze rispetto alla con conseguente mancata violazione di Controparte_1 qualsivoglia obbligo su questa gravante;
- che la aveva reiterato la produzione documentale in oggetto anche nella presente sede;
CP_1
- che la richiesta di risarcimento del danno era infondata e comunque sproporzionata rispetto ai fatti di causa.
Parte UT concludeva quindi come in epigrafe riportato.
4. - Parte attrice, con memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., precisava quindi le seguenti conclusioni: “Accerti e dichiari che la Sig.ra quale erede del marito Parte_1
Sig. ha diritto alla consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio dalla Per_1 sospensione del conto per decesso del predetto relativi al conto corrente C400664061110 aperto presso , filiale di Roma, Via Angelo Emo 91, nonché dell'eventuale richiesta CP_1 dell' indirizzata a detta AN con la quale si chiedeva la restituzione dell'ultimo rateo CP_2 di pensione accreditato su detto conto corrente;
- Accerti e dichiari che la aveva e ha l'obbligo di bloccare il predetto conto CP_1 corrente per intervenuto decesso del titolare appena ricevuta comunicazione, con la conseguenza che da detta data sul conto corrente non possono addebitarsi oneri;
- Accerti e dichiari che la Sig.ra quale erede del marito Sig. , Parte_1 Per_1 ha diritto alla consegna di copia dei contratti assicurativi sopraindicati e di eventuali ulteriori e documentazione accessoria relativi alle polizze assicurative sottoscritte presso CP_1 dal sig. sia dalla che alternativamente da HDI ASSICURAZIONI;
Per_1 CP_1
- Accerti e dichiari che non ha adempiuto nei tempi brevi richiesti dalle Controparte_1 norme bancarie e dal contratto di conto corrente, all'obbligo di fornire la predetta documentazione contabile inerente il conto corrente e i contratti assicurativi e alla documentazione accessoria, conseguentemente condannare detta AN al risarcimento dei danni per il suo inadempimento contrattuale in favore di parte attrice causati da detti gravi e perduranti nel tempo inadempimenti da quantificarsi equitativamente nella misura di €
50.000,00 ( cinquanta mila euro) o di quell'altra maggiore o minor somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
- Ordinare, conseguentemente, ex art. 210 c.p.c., alla di esibire in giudizio Controparte_1 gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente numero C400664061110 degli ultimi 10 anni, decorrenti dalla predetta sospensione del conto;
- Ordinare, conseguentemente, ex art. 210 c.p.c., alla e a HDI Controparte_1
ASSICURAZIONI di esibire in giudizio i contratti assicurativi e documentazione accessoria sottoscritti dal de cuius, Sig. , presso e sempre a l'eventuale Per_1 CP_1 CP_1 comunicazione dell' indirizzata a detta AN con la quale si chiedeva la restituzione CP_2 dell'ultimo rateo di pensione accreditato su detto conto corrente e, in caso di mancato ottemperamento, condannarsi parte resistente al massimo della pena pecuniaria e al risarcimento ulteriori danni.
Il tutto con vittoria dispese e compensi di causa”.
Parte attrice, con memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., precisava di aver esperito con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria.
La causa, istruita in via meramente documentale, veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 7.7.2025 all'esito del deposito della precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nella medesima udienza, parte attrice rinunciava alle domande afferenti alla consegna della polizza “Brosell SCF” n. 35525 nonché della comunicazione con cui veniva richiesta la CP_2 restituzione di una mensilità della pensione, riservandosi di agire in separata sede, con condanna di controparte al pagamento delle spese in dipendenza della sua soccombenza virtuale. La UT, chiesta la cessazione della materia del contendere, si opponeva alla richiesta di condanna alle spese. Parte attrice aderiva alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo sul riconoscimento delle spese. 5.- Va innanzitutto rilevato che nel corso dell'udienza del 7.7.2025 parte attrice ha rinunciato alle richieste di consegna della polizza “Brosell SCF” n. 35525 nonché della comunicazione con cui veniva richiesta la restituzione di una mensilità della pensione, riservandosi a tal CP_2 fine di agire in separata sede.
Le parti hanno, di conseguenza, chiesto congiuntamente la cessazione della materia del contendere, pur non concordando sulla regolamentazione delle spese di lite.
Giova premettere che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, fermo restando che residua solo la questione delle spese di lite, da risolversi secondo il criterio della soccombenza virtuale” (Cass. civ. sez. V sentenza 5.5.2025 n. 11739).
Avendo, quindi, parte attrice dichiarato che è venuta meno la materia del contendere nei confronti della UT, che ha a sua volta richiesto la dichiarazione di cessazione CP_1 della materia del contendere va pronunciato in conformità, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire di parte attrice, che peraltro nel precisare le conclusioni aveva indicato la domanda risarcitoria in via subordinata.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite e della soccombenza virtuale va dato atto che ha agito nella presente sede nella qualità di erede di come Parte_1 Per_1 da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà depositato in atti (cfr. all. 1 dell'atto di citazione), il quale aveva intrattenuto con la il rapporto di conto corrente n. Controparte_1
C400664061110.
La AN UT, nella propria comparsa di costituzione, ha altresì dato atto di aver stipulato con il de cuius anche le polizze assicurative “Brosell SCF” n. 35525, “Famiglia in chiaro” n.
0317018462 nonché “Persona in chiaro” n. 5317410293 e risulta tale partecipazione nelle due polizze prodotte, Famiglia in chiaro e Persona in chiaro.
Orbene, la ha affermato di aver fornito tale documentazione all'attrice in data Controparte_1 anteriore all'instaurazione del presente giudizio, circostanza di cui, tuttavia, non sussiste prova alcuna. È invece di tutta evidenza che la stessa abbia depositato, per quanto di interesse nella presente sede, gli estratti conto del rapporto n. C400664061110 dal 31.8.2000 nonché i riassunti scalari per il periodo 30.9.2000-30.9.2017 (cfr. doc. 4 della comparsa di costituzione); la polizza assicurativa “Persona in chiaro” n. 5317410293 (cfr. doc. 3 della comparsa di costituzione); la polizza assicurativa “Famiglia in chiaro” n. 317018462 (cfr. doc. 2 della comparsa di costituzione). Giova richiamare al riguardo la giurisprudenza prevalente, secondo cui, in tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119 comma quarto d.lgs. 385/1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. civ. sez. I ordinanza 29.11.2022 n. 35039). L'obbligo di consegna dei documenti di cui al citato art. 119 TUB deriva dal principio generale di buona fede contrattuale, segnatamente dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c.
Il fatto che parte attrice abbia dovuto ricorrere in via giudiziaria per conseguire la disponibilità della documentazione unitamente alla circostanza che non vi è prova di alcuna consegna in via stragiudiziale evidenzia la soccombenza virtuale della UT quanto alla domanda di consegna dei documenti.
L'attrice nelle sue conclusioni ha, altresì, chiesto di accertare e dichiarare che la CP_1 UT, nonostante il decesso di ha illegittimamente continuato ad addebitare Per_1 spese ed oneri sul conto corrente n. C400664061110.
Tale domanda non risulta rinunciata e al riguardo basti rilevare che il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Orbene, parte attrice non ha mai manifestato una simile volontà, con conseguente legittimità degli addebiti delle competenze da parte della CP_1
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, parimenti, non può essere accolta.
Al di là della quantificazione – ridotta nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e poi nuovamente riportata ad € 100.000,00 nella precisazione delle conclusioni - parte attrice ha, infatti, omesso di provare e, prima ancora allegare, il concreto pregiudizio patito a cagione del comportamento illegittimamente tenuto dalla AN UT (ritardata consegna nonché omessa consegna della documentazione in oggetto), essendosi limitata a lamentare di aver subito un generico danno derivante dalla ritardata disponibilità della documentazione in oggetto e dalla conseguente difficoltà di ricostruire correttamente l'asse patrimoniale del de cuius. La sola difficoltà di quantificazione del danno può giustificare la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., non la sua presunzione automatica.
Secondo indirizzo condiviso della Suprema Corte, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale. (Cass. civ. sez. 6 ord. del 18 marzo 2022
n. 8941).
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (Cass. civ. sez. 3 sent. 18 marzo 2005 n. 5960).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (Cass. civ. sez. un. sent. 11 novembre 2008 n. 26972).
Per quanto detto la domanda risarcitoria va rigettata.
Le spese di lite seguono pertanto la soccombenza, ma ricorrono giusti motivi per compensarle per 1/3, tenuto conto che parte delle domande sollevate da parte attrice che non hanno trovato accoglimento. Le spese si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 147/2022 in base al valore dichiarato della causa (indeterminabile, da valutare di bassa complessità), tra minimo e medio di scaglione. Nulla sulle spese vive, non documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G 55865/2023 tra e la in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere quando alla consegna dei documenti richiesta;
2) RIGETTA le ulteriori domande proposte dall'attrice;
3) CONDANNA la alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di Controparte_1 lite, che, compensate per 1/3, liquida per il residuo in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 25.08.2025
Il Giudice
IC CA
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa IC CA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 55865/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione in data 7.7.2025 e promosso da:
, , nata a [...] in data [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca
Allegretti, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma alla via Otranto
n. 18, come da procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTRICE contro
C.F. , con sede in Biella alla piazza Gaudenzio Sella n. Controparte_1 P.IVA_1
1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Grillo, elettivamente domiciliata in Roma al viale Giulio Cesare n. 2, come da procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: 146041 - Contratti bancari – Consegna documenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: In ottemperanza a quanto statuito dall'Ill.mo Giudice adito, la sig.ra
riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, contestando Parte_1 integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, precisa le proprie conclusioni ed insiste per il loro integrale accoglimento. In via principale.
1. Accerti e dichiari che la Sig.ra quale erede del marito Sig. , Parte_1 Per_1 ha diritto alla consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio dalla sospensione del conto per decesso del predetto, relativi al conto corrente C400664061110 aperto presso , CP_1 filiale di Roma, Via Angelo Emo 91, nonché dell'eventuale richiesta dell' indirizzata a CP_2 detta AN con la quale si chiedeva la restituzione dell'ultimo rateo di pensione accreditato su detto conto corrente;
2. Accerti e dichiari che la non ha bloccato il predetto conto corrente malgrado CP_1 suo specifico onere, stante l'intervenuto decesso del titolare appena ricevuta comunicazione, con la conseguenza che da detta data sul conto corrente non possono addebitarsi oneri di alcun tipo;
3. Accerti e dichiari che non ha adempiuto all'obbligo di fornire la predetta Controparte_1 documentazione contabile inerente il conto corrente, i contratti assicurativi e documentazione accessoria, facendo trascorrere un enorme lasso di tempo, conseguentemente condannare la UT al risarcimento dei danni in favore di parte attrice causati da detti inadempimenti da quantificarsi equitativamente nella misura di € 100.000,00 (cento mila euro) o di qualsiasi altra cifra, maggiore e/o minor somma, che il Tribunale riterrà di giustizia anche ricorrendo a principi equitativi;
4. Accerti e dichiari che la , malgrado suo specifico onere non ha depositato: CP_1 A) polizza Brosell SCF nr. 00035525; B) polizza collettiva MET Life;
CP_ C) la comunicazione dell' con cui quest'ultima avrebbe richiesto a la CP_1 Per_ restituzione di una mensilità della pensione del sig. accreditata sul di lui conto corrente e per l'effetto, condannarsi parte resistente al massimo della pena pecuniaria e al risarcimento ulteriori danni;
5. Accertare il mancato deposito dell'estratto di conto corrente degli anni, decorrenti dal decesso della predetta sospensione del conto corrente ed i contratti assicurativi nonché la documentazione accessoria sottoscritti dal de cuius, Sig. presso e Per_1 CP_1 l'eventuale richiesta dell' indirizzata a detta AN con la quale si chiedeva la restituzione CP_2 dell'ultimo rateo di pensione accreditato su detto conto corrente e, in caso di mancato ottemperamento, condannarsi parte resistente al massimo della pena pecuniaria e al risarcimento ulteriori danni. In via subordinata.
6. Nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito ritenga che la UT abbia depositato i documenti come richiesti, avendo costretto l'attrice ad instaurare il presente procedimento, condannare la UT al risarcimento dei danni subiti e subendi da quantificarsi equitativamente nella misura di € 100.000,00 (cento mila euro) o di quell'altra maggiore e/o minor somma che il Tribunale riterrà di giustizia anche ricorrendo a principi equitativi;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa come per legge da distrarsi.”
PARTE CONVENUTA: “In ottemperanza a quanto statuito dall'Ill.mo Giudice adito, con la presente nota riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, Controparte_1 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta ed insiste per il loro integrale accoglimento. Pertanto, chiede il rigetto di ogni e qualsiasi domanda, anche di natura risarcitoria, considerato che (i) è già stata consegnata - e nuovamente depositata nell'opportuna sede - tutta la documentazione richiesta e, quindi, non può ritenersi violato alcun obbligo di trasparenza o configurarsi malafede o negligenza da parte della scrivente;
(ii) la quantificazione dell'ipotetico danno subito da controparte, in primis, difetta di adeguata documentazione probatoria idonea a dimostrarne l'effettiva entità - con la conseguenza che il danno stesso dovrà considerarsi inesistente - e, in secondo luogo, è confusionaria e contraddittoria perché in sede di memorie la pretesa è stata ridotta a €. 50.000,00 da €. 100.000,00 iniziali in sede di atto di citazione.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 29.11.2023 conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, esponendo:
- di essere stata la coniuge e, quindi, erede del de cuius deceduto in data a 2.8.2020; Per_1
- di non essere perfettamente a conoscenza della posizione finanziaria del defunto marito, ma di sapere che aveva intrattenuto con la , filiale di Roma di via Angelo Emo n. 91, il CP_1 rapporto di conto corrente n. C400664061110, dove veniva accreditata la pensione, nonché, con altre società del Gruppo Sella, una serie di polizze assicurative sottoscritte con detta CP_1
- di essersi recata, personalmente in data 4.8.2020, presso la suindicata filiale della CP_1 onde ricevere informazioni circa la posizione bancaria del de cuius per espletare le relative pratiche di successione, ragione per cui aveva altresì necessità di ottenere copia di tutte le polizze assicurative stipulate nel tempo;
- che in tale occasione la aveva fornito solo risposte parziali ed indicato il saldo del citato CP_1 conto in € - 1.360,53, successivamente rettificato in € - 1.689,50;
- che in data 1.9.2020 la si era rifiutata di fornire all'attrice copia delle tre polizze CP_1
Per_ assicurative, non rinvenute tra i documenti dell' risultanti dalla lista movimenti;
- che sul finire del settembre 2020 un impiegato della suindicata filiale della aveva CP_1 chiamato la chiedendole di recarsi con urgenza in per restituire la mensilità Parte_1 CP_1 di agosto 2020 della pensione del defunto marito, su espressa richiesta , che la non CP_2 CP_1 le trasmetteva per asserite ragioni di riservatezza;
- di essersi rifiutata di versare quanto richiesto, non convinta di quanto le veniva richiesto della
AN, riservandosi di farlo solamente dopo aver letto la citata comunicazione e di aver CP_2 al tempo richiesto di ricevere copia degli estratti conto risalenti agli ultimi dieci anni;
- che la aveva quindi fornito solamente gli estratti conto afferenti agli ultimi cinque anni CP_1
e non anche copia delle polizze espressamente richieste;
- di essersi nuovamente recata in Banva che in data 27.10.2020 onde consegnare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della successione richiesto dalla AN;
- di essere stata ricevuta dalla vicedirettrice della filiale in data 8.2.2021, occasione in cui aveva ottenuto solamente il nuovo saldo del conto corrente, pari ad € - 2.390,34, rettificato in data 23.3.2021 nella somma di € - 2.525,71 e poi nella somma di € 1.632,06 oltre € 134,66 per interessi di mora;
- che veniva quindi formulata nei confronti della formale richiesta di consegna della CP_1 documentazione;
- che nel febbraio-marzo 2021 la società MetLife Europe avrebbe dovuto bonificare sul citato conto corrente la somma di € 10.279,12 a titolo di indennizzo relativo alla cessione del quinto della pensione del de cuius, di talché il saldo del conto corrente doveva essere pari ed €
5.254,00.
Parte attrice, ritenendo sussistente ex art. 119 TUB nonché ex artt. 1374 e 1375 c.c. il proprio diritto ad ottenere copia della documentazione in oggetto, concludeva nel seguente modo, chiedendo altresì la vittoria delle spese di causa:
“Accerti e dichiari che la Sig.ra quale erede del marito Sig. , Parte_1 Per_1 ha diritto alla consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio dalla sospensione del conto per decesso del predetto relativi al conto corrente C400664061110 aperto presso , CP_1 filiale di Roma, Via Angelo Emo 91, nonché dell'eventuale richiesta dell' indirizzata a CP_2 detta AN con la quale si chiedeva la restituzione dell'ultimo rateo di pensione accreditato su detto conto corrente;
- Accerti e dichiari che la aveva e ha l'obbligo di bloccare il predetto conto CP_1 corrente per intervenuto decesso del titolare appena ricevuta comunicazione, con la conseguenza che da detta data sul conto corrente non possono addebitarsi oneri di alcun tipo;
- Accerti e dichiari che la Sig.ra quale erede del marito Sig. , Parte_1 Per_1 ha diritto alla consegna di copia dei contratti assicurativi e della documentazione accessoria relativi alle polizze assicurative sottoscritte presso;
CP_1
- Accerti e dichiari che non ha adempiuto all'obbligo di fornire la predetta Controparte_1 documentazione contabile inerente il conto corrente e i contratti assicurativi e documentazione accessoria facendo trascorrere un enorme lasso di tempo, conseguentemente condannare detta al risarcimento dei danni in favore di parte attrice causati da detti inadempimenti da CP_1 quantificarsi equativamente nella misura di € 100.000,00 ( cento mila euro) o di quell'altra minor somma che il Tribunale riterrà;
- Ordinare, conseguentemente, ex art. 210 c.p.c., alla di esibire in giudizio Controparte_1 gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente numero C400664061110 degli ultimi 10 anni, decorrenti dalla predetta sospensione del conto e i contratti assicurativi nonché la documentazione accessoria sottoscritti dal de cuius, Sig. , presso e Per_1 CP_1
l'eventuale richiesta dell' indirizzata a detta AN con la quale si chiedeva la restituzione CP_2 dell'ultimo rateo di pensione accreditato su detto conto corrente e, in caso di mancato ottemperamento, condannarsi parte resistente al massimo della pena pecuniaria e al risarcimento ulteriori danni”.
2.- Con provvedimento ex art. 171-bis del 5.2.2024 veniva dichiarata la contumacia della
[...]
in quanto ritualmente citata e non comparsa. CP_1
3.- Con comparsa depositata in data 25.3.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1 precisando:
- che aveva sottoscritto con la il contratto di conto corrente n. Per_1 Controparte_1
C400664061110 nonché diverse polizze assicurative (“Brosell SCF” n. 35525; “Famiglia In
Chiaro n. 0317018462”; “Persona In Chiaro n. 5317410293”);
- che la AN aveva rassicurato la odierna attrice del fatto che gli estratti conto e le copie delle polizze assicurative da lei richieste le sarebbero state fornite previo pagamento della somma necessaria al rilascio;
- che la animata da evidente spirito conciliativo, aveva quindi consegnato all'attrice CP_1 quanto da questa richiesto, nonostante le polizze assicurative fossero intervenute con società emittenti terze rispetto alla con conseguente mancata violazione di Controparte_1 qualsivoglia obbligo su questa gravante;
- che la aveva reiterato la produzione documentale in oggetto anche nella presente sede;
CP_1
- che la richiesta di risarcimento del danno era infondata e comunque sproporzionata rispetto ai fatti di causa.
Parte UT concludeva quindi come in epigrafe riportato.
4. - Parte attrice, con memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., precisava quindi le seguenti conclusioni: “Accerti e dichiari che la Sig.ra quale erede del marito Parte_1
Sig. ha diritto alla consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio dalla Per_1 sospensione del conto per decesso del predetto relativi al conto corrente C400664061110 aperto presso , filiale di Roma, Via Angelo Emo 91, nonché dell'eventuale richiesta CP_1 dell' indirizzata a detta AN con la quale si chiedeva la restituzione dell'ultimo rateo CP_2 di pensione accreditato su detto conto corrente;
- Accerti e dichiari che la aveva e ha l'obbligo di bloccare il predetto conto CP_1 corrente per intervenuto decesso del titolare appena ricevuta comunicazione, con la conseguenza che da detta data sul conto corrente non possono addebitarsi oneri;
- Accerti e dichiari che la Sig.ra quale erede del marito Sig. , Parte_1 Per_1 ha diritto alla consegna di copia dei contratti assicurativi sopraindicati e di eventuali ulteriori e documentazione accessoria relativi alle polizze assicurative sottoscritte presso CP_1 dal sig. sia dalla che alternativamente da HDI ASSICURAZIONI;
Per_1 CP_1
- Accerti e dichiari che non ha adempiuto nei tempi brevi richiesti dalle Controparte_1 norme bancarie e dal contratto di conto corrente, all'obbligo di fornire la predetta documentazione contabile inerente il conto corrente e i contratti assicurativi e alla documentazione accessoria, conseguentemente condannare detta AN al risarcimento dei danni per il suo inadempimento contrattuale in favore di parte attrice causati da detti gravi e perduranti nel tempo inadempimenti da quantificarsi equitativamente nella misura di €
50.000,00 ( cinquanta mila euro) o di quell'altra maggiore o minor somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
- Ordinare, conseguentemente, ex art. 210 c.p.c., alla di esibire in giudizio Controparte_1 gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente numero C400664061110 degli ultimi 10 anni, decorrenti dalla predetta sospensione del conto;
- Ordinare, conseguentemente, ex art. 210 c.p.c., alla e a HDI Controparte_1
ASSICURAZIONI di esibire in giudizio i contratti assicurativi e documentazione accessoria sottoscritti dal de cuius, Sig. , presso e sempre a l'eventuale Per_1 CP_1 CP_1 comunicazione dell' indirizzata a detta AN con la quale si chiedeva la restituzione CP_2 dell'ultimo rateo di pensione accreditato su detto conto corrente e, in caso di mancato ottemperamento, condannarsi parte resistente al massimo della pena pecuniaria e al risarcimento ulteriori danni.
Il tutto con vittoria dispese e compensi di causa”.
Parte attrice, con memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., precisava di aver esperito con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria.
La causa, istruita in via meramente documentale, veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 7.7.2025 all'esito del deposito della precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nella medesima udienza, parte attrice rinunciava alle domande afferenti alla consegna della polizza “Brosell SCF” n. 35525 nonché della comunicazione con cui veniva richiesta la CP_2 restituzione di una mensilità della pensione, riservandosi di agire in separata sede, con condanna di controparte al pagamento delle spese in dipendenza della sua soccombenza virtuale. La UT, chiesta la cessazione della materia del contendere, si opponeva alla richiesta di condanna alle spese. Parte attrice aderiva alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo sul riconoscimento delle spese. 5.- Va innanzitutto rilevato che nel corso dell'udienza del 7.7.2025 parte attrice ha rinunciato alle richieste di consegna della polizza “Brosell SCF” n. 35525 nonché della comunicazione con cui veniva richiesta la restituzione di una mensilità della pensione, riservandosi a tal CP_2 fine di agire in separata sede.
Le parti hanno, di conseguenza, chiesto congiuntamente la cessazione della materia del contendere, pur non concordando sulla regolamentazione delle spese di lite.
Giova premettere che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, fermo restando che residua solo la questione delle spese di lite, da risolversi secondo il criterio della soccombenza virtuale” (Cass. civ. sez. V sentenza 5.5.2025 n. 11739).
Avendo, quindi, parte attrice dichiarato che è venuta meno la materia del contendere nei confronti della UT, che ha a sua volta richiesto la dichiarazione di cessazione CP_1 della materia del contendere va pronunciato in conformità, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire di parte attrice, che peraltro nel precisare le conclusioni aveva indicato la domanda risarcitoria in via subordinata.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite e della soccombenza virtuale va dato atto che ha agito nella presente sede nella qualità di erede di come Parte_1 Per_1 da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà depositato in atti (cfr. all. 1 dell'atto di citazione), il quale aveva intrattenuto con la il rapporto di conto corrente n. Controparte_1
C400664061110.
La AN UT, nella propria comparsa di costituzione, ha altresì dato atto di aver stipulato con il de cuius anche le polizze assicurative “Brosell SCF” n. 35525, “Famiglia in chiaro” n.
0317018462 nonché “Persona in chiaro” n. 5317410293 e risulta tale partecipazione nelle due polizze prodotte, Famiglia in chiaro e Persona in chiaro.
Orbene, la ha affermato di aver fornito tale documentazione all'attrice in data Controparte_1 anteriore all'instaurazione del presente giudizio, circostanza di cui, tuttavia, non sussiste prova alcuna. È invece di tutta evidenza che la stessa abbia depositato, per quanto di interesse nella presente sede, gli estratti conto del rapporto n. C400664061110 dal 31.8.2000 nonché i riassunti scalari per il periodo 30.9.2000-30.9.2017 (cfr. doc. 4 della comparsa di costituzione); la polizza assicurativa “Persona in chiaro” n. 5317410293 (cfr. doc. 3 della comparsa di costituzione); la polizza assicurativa “Famiglia in chiaro” n. 317018462 (cfr. doc. 2 della comparsa di costituzione). Giova richiamare al riguardo la giurisprudenza prevalente, secondo cui, in tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119 comma quarto d.lgs. 385/1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. civ. sez. I ordinanza 29.11.2022 n. 35039). L'obbligo di consegna dei documenti di cui al citato art. 119 TUB deriva dal principio generale di buona fede contrattuale, segnatamente dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c.
Il fatto che parte attrice abbia dovuto ricorrere in via giudiziaria per conseguire la disponibilità della documentazione unitamente alla circostanza che non vi è prova di alcuna consegna in via stragiudiziale evidenzia la soccombenza virtuale della UT quanto alla domanda di consegna dei documenti.
L'attrice nelle sue conclusioni ha, altresì, chiesto di accertare e dichiarare che la CP_1 UT, nonostante il decesso di ha illegittimamente continuato ad addebitare Per_1 spese ed oneri sul conto corrente n. C400664061110.
Tale domanda non risulta rinunciata e al riguardo basti rilevare che il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Orbene, parte attrice non ha mai manifestato una simile volontà, con conseguente legittimità degli addebiti delle competenze da parte della CP_1
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, parimenti, non può essere accolta.
Al di là della quantificazione – ridotta nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e poi nuovamente riportata ad € 100.000,00 nella precisazione delle conclusioni - parte attrice ha, infatti, omesso di provare e, prima ancora allegare, il concreto pregiudizio patito a cagione del comportamento illegittimamente tenuto dalla AN UT (ritardata consegna nonché omessa consegna della documentazione in oggetto), essendosi limitata a lamentare di aver subito un generico danno derivante dalla ritardata disponibilità della documentazione in oggetto e dalla conseguente difficoltà di ricostruire correttamente l'asse patrimoniale del de cuius. La sola difficoltà di quantificazione del danno può giustificare la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., non la sua presunzione automatica.
Secondo indirizzo condiviso della Suprema Corte, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale. (Cass. civ. sez. 6 ord. del 18 marzo 2022
n. 8941).
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (Cass. civ. sez. 3 sent. 18 marzo 2005 n. 5960).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (Cass. civ. sez. un. sent. 11 novembre 2008 n. 26972).
Per quanto detto la domanda risarcitoria va rigettata.
Le spese di lite seguono pertanto la soccombenza, ma ricorrono giusti motivi per compensarle per 1/3, tenuto conto che parte delle domande sollevate da parte attrice che non hanno trovato accoglimento. Le spese si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 147/2022 in base al valore dichiarato della causa (indeterminabile, da valutare di bassa complessità), tra minimo e medio di scaglione. Nulla sulle spese vive, non documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G 55865/2023 tra e la in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere quando alla consegna dei documenti richiesta;
2) RIGETTA le ulteriori domande proposte dall'attrice;
3) CONDANNA la alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di Controparte_1 lite, che, compensate per 1/3, liquida per il residuo in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 25.08.2025
Il Giudice
IC CA