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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2717/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. 2717/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2717/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
( ) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Salvatore Raciti con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 04.11.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale con sentenza emessa in data 22.02.2025 (sent. n. 223/2025 - RGN 2717/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo pagina 1 di 3 la causa per la pronunzia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 29.08.2015 - dal quale sono nate le figlie (n. il 14.03.2015) e (n. il 03.06.2017) - era tra loro intervenuta Per_1 Per_2 separazione pers otrattasi ininterrot a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“
1. le figlie minori e - che abitano e risiedono con il padre nella casa coniugale Per_1 Per_2 mentre la madre a b E) in via Fermi n. 1 a 4 km di distanza - verranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritario e mantenimento diretto;
2. il lunedì e il martedì le figlie staranno con un genitore (che le accompagnerà il giorno seguente a scuola o ai centri estivi nel periodo di vacanza), il mercoledì e il giovedì le figlie staranno con l'altro genitore (che le accompagnerà il giorno seguente a scuola o ai centri estivi nel periodo di vacanza) il venerdì, sabato e domenica le figlie staranno con il genitore che le ha tenute il lunedì e il martedì e così a settimane alterne;
3. le vacanze natalizie e pasquali verranno equamente divise tra i genitori, alternando il giorno di Natale e Capodanno;
4. ciascuno dei genitori potrà tenere con sé le figlie durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra gli stessi entro il mese di aprile di ciascun anno;
Il tutto previo accordo tra i coniugi, con facoltà in capo ad ognuno di concordare di volta in volta modifiche e/ o integrazioni;
5. ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento della prole;
6. il padre/la madre assumerà l'onere di provvedere integralmente a tutte le spese legate alla convivenza;
7. la signora percepirà per intero l'assegno unico familiare;
Pt_1
8. le spese straordinarie, per tali intendendosi quelle espressamente previste e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Venezia, da sostenersi nell'interesse delle figlie verranno equamente ripartite tra i genitori in ragione del 50%, ad eccezione delle spese mediche, visite specialistiche, esami, terapie, acquisto farmaci, cure odontoiatriche che saranno ad esclusivo carico del sig.
, ciascuno obbligandosi a versare all'altro, che avesse eventualmente sostenuto per Parte_2 esa, la quota di propria spettanza dietro semplice richiesta e su esibizione di documentazione attestante l'esborso entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta di rimborso;
9. i coniugi dichiarano, allo stato, di essere economicamente autosufficienti e di godere di adeguati redditi propri, e che ciascuno di essi provvederà, pertanto, al proprio mantenimento e di aver definito, con il presente accordo, ogni rapporto economico e/o patrimoniale tra loro sussistente;
pagina 2 di 3 10. i coniugi si rilasciano sin d'ora assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 29.08.2015 a Venezia (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2 alla parte II, Serie A, n. 94, uff. 1, anno 2015 del Comune di Venezia (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. 2717/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2717/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
( ) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Salvatore Raciti con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 04.11.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale con sentenza emessa in data 22.02.2025 (sent. n. 223/2025 - RGN 2717/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo pagina 1 di 3 la causa per la pronunzia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 29.08.2015 - dal quale sono nate le figlie (n. il 14.03.2015) e (n. il 03.06.2017) - era tra loro intervenuta Per_1 Per_2 separazione pers otrattasi ininterrot a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“
1. le figlie minori e - che abitano e risiedono con il padre nella casa coniugale Per_1 Per_2 mentre la madre a b E) in via Fermi n. 1 a 4 km di distanza - verranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritario e mantenimento diretto;
2. il lunedì e il martedì le figlie staranno con un genitore (che le accompagnerà il giorno seguente a scuola o ai centri estivi nel periodo di vacanza), il mercoledì e il giovedì le figlie staranno con l'altro genitore (che le accompagnerà il giorno seguente a scuola o ai centri estivi nel periodo di vacanza) il venerdì, sabato e domenica le figlie staranno con il genitore che le ha tenute il lunedì e il martedì e così a settimane alterne;
3. le vacanze natalizie e pasquali verranno equamente divise tra i genitori, alternando il giorno di Natale e Capodanno;
4. ciascuno dei genitori potrà tenere con sé le figlie durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra gli stessi entro il mese di aprile di ciascun anno;
Il tutto previo accordo tra i coniugi, con facoltà in capo ad ognuno di concordare di volta in volta modifiche e/ o integrazioni;
5. ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento della prole;
6. il padre/la madre assumerà l'onere di provvedere integralmente a tutte le spese legate alla convivenza;
7. la signora percepirà per intero l'assegno unico familiare;
Pt_1
8. le spese straordinarie, per tali intendendosi quelle espressamente previste e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Venezia, da sostenersi nell'interesse delle figlie verranno equamente ripartite tra i genitori in ragione del 50%, ad eccezione delle spese mediche, visite specialistiche, esami, terapie, acquisto farmaci, cure odontoiatriche che saranno ad esclusivo carico del sig.
, ciascuno obbligandosi a versare all'altro, che avesse eventualmente sostenuto per Parte_2 esa, la quota di propria spettanza dietro semplice richiesta e su esibizione di documentazione attestante l'esborso entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta di rimborso;
9. i coniugi dichiarano, allo stato, di essere economicamente autosufficienti e di godere di adeguati redditi propri, e che ciascuno di essi provvederà, pertanto, al proprio mantenimento e di aver definito, con il presente accordo, ogni rapporto economico e/o patrimoniale tra loro sussistente;
pagina 2 di 3 10. i coniugi si rilasciano sin d'ora assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 29.08.2015 a Venezia (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2 alla parte II, Serie A, n. 94, uff. 1, anno 2015 del Comune di Venezia (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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