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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 9376/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
nella causa iscritta al n.r.g. 9376/2024 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BRONDELLI FRANCESCA
e da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
CERISOLI FRANCESCA
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede riunito nella camera di consiglio del 13.11.2024 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 31.07.2024 e Parte_1 Parte_2
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 28.01.2009, nasceva e Per_1
in data 27.04.2016, nasceva Per_2
I ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel corso del 2023.
pagina 1 di 4 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, le spese vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente di presso la madre e di presso il padre. Per_2 Per_1
2) vedrà il papà a fine settimana alterni, dal mercoledì sera dopo la scuola al lunedì mattina, Per_2
mentre vedrà la mamma minimo due volte al mese, di più se lo vorrà, compatibilmente con gli Per_1
impegni scolastici e ricreativi del ragazzo e previo accordo fra i genitori, tenendo conto della volontà del ragazzo e nel rispetto delle tempistiche dello stesso nella ricostruzione del rapporto con la madre.
Nelle settimane in cui trascorrerà il week end con la mamma, il padre terrà con sé la bambina il Per_2
mercoledì, con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina.
3) La sig.ra si impegna a favorire eventuali altri momenti di frequentazione padre-figlia, Parte_1
nonché con i nonni paterni, con i fratelli e e con la zia paterna. Per_1 Per_3
4) nei giorni in cui è con la mamma, la madre avvertirà il padre qualora ella debba allontanarsi Per_2
per lavoro per più di un giorno e i genitori concorderanno come organizzarsi per accudire la bambina.
pagina 2 di 4 5) nelle festività natalizie, i ragazzi trascorreranno la settimana da Natale a fine anno con un genitore e da Capodanno all'Epifania con l'altro, alternando di anno in anno;
il periodo delle vacanze di Pasqua sarà suddiviso con un genitore Pasqua e i giorni di sospensione didattica precedenti con un genitore e
Lunedì dell'Angelo e i giorni di chiusura scuola successivi con l'altro, alternando di anno in anno.
6) durante le vacanze estive trascorrerà, dal momento della chiusura della scuola, 7 giorni con il Per_2
papà e 7 con la mamma, per concorderanno i genitori un periodo da trascorrere con la madre, Per_1
tenendo conto dei desideri del ragazzo. Il favorirà il più possibile in ogni modo la Parte_2
frequentazione mamma/figlio, invitandolo a trascorrere più tempo con la madre ed a trascorrere periodi di vacanza assieme a lei.
7) La sig.ra si impegna a comunicare al padre se dovesse recarsi a far visita con ai Parte_1 Per_2
nonni materni, così da consentire al padre di poter essere presente anche lui oppure di indicare una persona di fiducia scelta da entrambi i genitori di comune accordo che sia presente.
8) Ognuno provvederà direttamente al mantenimento del figlio collocato in via prevalente presso di sé, non dovendo corrispondere nulla un genitore all'altro a tale titolo;
le spese straordinarie, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017, saranno divise al 50%.
9) La Residenza anagrafica dei figli rimane presso il padre, che continuerà a percepire gli assegni unici;
le detrazioni fiscali per i figli spetteranno al 100% alla madre.
10) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro anche alla presenza dei figli, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi.
11) Le parti si impegnano ad eliminare, da tutti i social, tutte le foto che reciprocamente li ritraggono nonché le foto dei figli, oltre a tutti i riferimenti che conducano alle parti medesime e/o ai figli.
12) Le parti si impegnano ad evitare di pubblicare sui propri profili social immagini/foto/notizie dei figli (o dell'altro genitore) se non preventivamente autorizzate.
13) Le parti si impegnano altresì ad evitare di diffamarsi reciprocamente con terze persone, nel rispetto reciproco e dei propri figli.
14) Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del documento di identità e/o documenti validi per l'espatrio e/o passaporto proprio e del figlio.
15) Le parti si impegnano, inoltre, al rispetto delle condizioni di cui alla presente sentenza.
16) Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro.
17) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 13.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 9376/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
nella causa iscritta al n.r.g. 9376/2024 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BRONDELLI FRANCESCA
e da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
CERISOLI FRANCESCA
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede riunito nella camera di consiglio del 13.11.2024 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 31.07.2024 e Parte_1 Parte_2
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 28.01.2009, nasceva e Per_1
in data 27.04.2016, nasceva Per_2
I ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel corso del 2023.
pagina 1 di 4 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, le spese vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente di presso la madre e di presso il padre. Per_2 Per_1
2) vedrà il papà a fine settimana alterni, dal mercoledì sera dopo la scuola al lunedì mattina, Per_2
mentre vedrà la mamma minimo due volte al mese, di più se lo vorrà, compatibilmente con gli Per_1
impegni scolastici e ricreativi del ragazzo e previo accordo fra i genitori, tenendo conto della volontà del ragazzo e nel rispetto delle tempistiche dello stesso nella ricostruzione del rapporto con la madre.
Nelle settimane in cui trascorrerà il week end con la mamma, il padre terrà con sé la bambina il Per_2
mercoledì, con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina.
3) La sig.ra si impegna a favorire eventuali altri momenti di frequentazione padre-figlia, Parte_1
nonché con i nonni paterni, con i fratelli e e con la zia paterna. Per_1 Per_3
4) nei giorni in cui è con la mamma, la madre avvertirà il padre qualora ella debba allontanarsi Per_2
per lavoro per più di un giorno e i genitori concorderanno come organizzarsi per accudire la bambina.
pagina 2 di 4 5) nelle festività natalizie, i ragazzi trascorreranno la settimana da Natale a fine anno con un genitore e da Capodanno all'Epifania con l'altro, alternando di anno in anno;
il periodo delle vacanze di Pasqua sarà suddiviso con un genitore Pasqua e i giorni di sospensione didattica precedenti con un genitore e
Lunedì dell'Angelo e i giorni di chiusura scuola successivi con l'altro, alternando di anno in anno.
6) durante le vacanze estive trascorrerà, dal momento della chiusura della scuola, 7 giorni con il Per_2
papà e 7 con la mamma, per concorderanno i genitori un periodo da trascorrere con la madre, Per_1
tenendo conto dei desideri del ragazzo. Il favorirà il più possibile in ogni modo la Parte_2
frequentazione mamma/figlio, invitandolo a trascorrere più tempo con la madre ed a trascorrere periodi di vacanza assieme a lei.
7) La sig.ra si impegna a comunicare al padre se dovesse recarsi a far visita con ai Parte_1 Per_2
nonni materni, così da consentire al padre di poter essere presente anche lui oppure di indicare una persona di fiducia scelta da entrambi i genitori di comune accordo che sia presente.
8) Ognuno provvederà direttamente al mantenimento del figlio collocato in via prevalente presso di sé, non dovendo corrispondere nulla un genitore all'altro a tale titolo;
le spese straordinarie, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017, saranno divise al 50%.
9) La Residenza anagrafica dei figli rimane presso il padre, che continuerà a percepire gli assegni unici;
le detrazioni fiscali per i figli spetteranno al 100% alla madre.
10) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro anche alla presenza dei figli, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi.
11) Le parti si impegnano ad eliminare, da tutti i social, tutte le foto che reciprocamente li ritraggono nonché le foto dei figli, oltre a tutti i riferimenti che conducano alle parti medesime e/o ai figli.
12) Le parti si impegnano ad evitare di pubblicare sui propri profili social immagini/foto/notizie dei figli (o dell'altro genitore) se non preventivamente autorizzate.
13) Le parti si impegnano altresì ad evitare di diffamarsi reciprocamente con terze persone, nel rispetto reciproco e dei propri figli.
14) Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del documento di identità e/o documenti validi per l'espatrio e/o passaporto proprio e del figlio.
15) Le parti si impegnano, inoltre, al rispetto delle condizioni di cui alla presente sentenza.
16) Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro.
17) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 13.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
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