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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 09/07/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666/2023
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 666/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 9 luglio 2025 ad ore 09.30 innanzi al dott. NA IT, sono comparsi: per parte attrice l'avv. AMIGHETTI AN;
per parte convenuta nessuno è comparso.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
L'avv. Amighetti si riporta agli atti. Precisa, in ordine alla quantificazione della sanzione, che il Giudice nazionale in base all'art. 49 co. 3 della Carta europea dei diritti dell'uomo ha la possibilità di disapplicare la norma sanzionatoria laddove ne percepisca la manifesta sproporzione. Inoltre, l'art. 7 d.lgs. 472/1997 in materia tributaria consente al giudice di ridurre la sanzione fino a un quarto se emerge la sproporzione della sanzione rispetto all'infrazione commessa, tenuto conto anche delle condizioni di salute e reddituali del ricorrente.
L'avv. Amighetti rinuncia ad essere presente per la lettura del dispositivo.
Ad ore 09.40 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 17.45 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
pagina 1 di 8 NA IT
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA IT ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 666/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AMIGHETTI AN (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA SAN REMIGIO, 1/D 24060 ND NO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata dal direttore dott. Mauro P. Di Mirco
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 05.08.2023, riassumeva Parte_1
avanti al Tribunale di Sondrio il giudizio sub R.G. 12210/2021 instaurato avanti al
Tribunale di Brescia.
1.1 In quella sede, il ricorrente, dapprima personalmente e poi munitosi di difensore, aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. G5050019 E408L96K emessa in data 28.09.2021 da Controparte_2
pagina 3 di 8 sede operativa territoriale di Brescia, chiedendo Controparte_3
l'annullamento della stessa e, in subordine, dichiararsi l'inapplicabilità della sanzione per la particolare tenuità delle violazioni contestate o ridurre la sanzione nella misura ritenuta equa.
Il ricorrente aveva dato atto di aver commesso la violazione contestatagli, consistente nell'aver introdotto in Italia dal territorio di Livigno n. 3 stecche di sigarette e n. 38 confezioni di tabacco sfuso, di cui n. 2 stecche e n. 30 pacchetti in eccesso rispetto a quanto consentito per complessivi 1.300,00 g. Tuttavia, aveva evidenziato l'esiguità del quantitativo importato, che egli aveva spontaneamente dichiarato e avrebbe potuto riportare in Livigno laddove la dogana fosse stata aperta. Inoltre, aveva dedotto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione in quanto la stessa faceva riferimento al solo verbale di contestazione del 14.10.2018 (peraltro redatto in data successiva a quanto ivi indicato) e non al successivo verbale di rettifica del 15.10.2018 e comunque per indeterminatezza della sanzione, atteso che la somma ingiunta differiva da quella indicata nel verbale di contestazione. Aveva sottolineato, infine, come la sanzione applicata dovesse ritenersi in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 27 Cost., all'art. 7 CEDU e all'art. 41 della Carta di Nizza.
Con ordinanza 04.07.2023, il Tribunale di Brescia si era dichiarato incompetente, in favore del Tribunale di Sondrio quale luogo di commissione della violazione, assegnando termine di giorni 30 per la riassunzione.
2. Con comparsa di risposta depositata il 29.09.2023, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.1 In primo luogo, l'amministrazione rilevava come la rettifica del 15.10.2018 avesse inciso esclusivamente sull'importo della sanzione, poi reiterata con contestazione del
14.11.2018 per ulteriore chiarimento. Quest'ultima, infatti, doveva ritenersi quella richiamata dall'ordinanza ingiunzione, ove per mero errore materiale era riportata la data del 14.10.2018 invece che quella del 14.11.2018, non lasciando adito a dubbi il richiamo al n. V5050018/K4O8L96K. In quella sede erano state anche esplicitate le modalità di pagina 4 di 8 calcolo della sanzione.
Contestava, poi, la pretesa particolare tenuità dell'infrazione, anche alla luce delle chiare indicazioni riportate nella Carta del viaggiatore. Quanto alla proporzionalità della sanzione, la stessa era direttamente dipendente dal disposto normativo dell'art. 291 bis
D.P.R. 43/1973 e dell'art. 1 d.lgs. 8/2016.
3. Con ordinanza 28.12.2023 il Giudice dott. Lorella Cesana rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza ingiunzione e rinviava la causa per discussione, che si teneva all'odierna udienza, ove le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale.
4. In primis, ai sensi dell'art. 6 co. 2 d.lgs. 150/2011, merita condivisione quanto osservato dal Tribunale di Brescia in punto di competenza. Va, dunque, confermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che la violazione è stata commessa nell'ambito del circondario dello stesso.
5. L'opposizione non può essere accolta per le ragioni che seguono.
5.1 Pur essendo vero che l'ordinanza ingiunzione impugnata non cita il processo verbale di rettifica ed erroneamente indica la contestazione sub n. V5050018/K4O8L96K come datata 14.10.2018 invece che 14.11.2018, tuttavia ciò non ne inficia la validità. Difatti,
l'imprecisione sulla data configura mero errore materiale che comunque non ha impedito al ricorrente di comprendere a quale addebito si facesse riferimento, atteso il richiamo esplicito al codice identificativo della contestazione. Quanto al mancato riferimento al verbale di rettifica, posto che lo stesso ha inciso esclusivamente sul quantum della sanzione, poi adeguatamente reiterato ed esplicato nell'ambito della successiva contestazione del 14.11.2018, nessun pregiudizio può essere derivato all'intimato da ciò, essendo complessivamente l'atto del tutto idoneo a renderlo edotto sia del fatto contestato, sia delle norme di legge violate, sia del quantum sanzionatorio.
5.2 Non può, neppure, essere disposto l'annullamento della sanzione per la particolare tenuità del fatto. A margine della considerazione che il quantitativo importato non appare così esiguo da giustificare tale richiesta, preme ricordare che l'art. 131 bis c.p.
pagina 5 di 8 non ha alcuna cittadinanza nell'ambito delle sanzioni amministrative.
5.3 Non può, poi, in alcun modo essere valorizzato il fatto che il ricorrente abbia lasciato decorrere i termini per l'adempimento in misura ridotta, costituendo circostanza a lui imputabile.
Allo stesso modo, l'ordinanza ingiunzione mostra di aver tenuto conto in parte motiva di quanto dichiarato dal ricorrente in sede di audizione: condivisibile, infatti,
l'osservazione per cui la chiusura della dogana non esonera il cittadino dall'informarsi autonomamente circa i limiti massimi di merce importabile.
5.4 Quanto al principio di proporzionalità, si osserva che la norma impone la determinazione della sanzione in modo parametrato al quantitativo di prodotto illecitamente importato.
Parte ricorrente ha, tuttavia, invocato l'applicazione dell'art. 7 d.lgs. 472/1997, vigente ratione temporis, secondo il quale “Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità
e alle condizioni economiche e sociali” (co. 1) e “Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo” (co. 4). Tale norma deve essere letta alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 46/2023, la quale ha affermato – sempre con riferimento a sanzioni quantificate in modo proporzionale alla violazione – la sua applicabilità alle sanzioni amministrative e la possibilità per il
Giudice di procedere d'ufficio alla rideterminazione, così rendendo irrilevante ogni eventuale questione circa la tardività del rilievo da parte del ricorrente. Il Giudice delle leggi, in quella sede, con sentenza interpretativa di rigetto, ha anche osservato che
“Occorre quindi che, come del resto da tempo auspicato dalla dottrina, il comma 4 non venga letto atomisticamente, ma in rapporto con il comma 1 del medesimo art. 7 del
d.lgs. n. 472 del 1997: in questi termini, infatti, il perimetro di applicazione del comma
4 viene dilatato, considerando, tra le «circostanze» – non più necessariamente
pagina 6 di 8 “eccezionali” – che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato nel comma 1 di tale articolo, e in particolare la condotta dell'agente e l'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze.
Valorizzato in questi termini, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, che fornisce maggiore chiarezza ai criteri di determinazione delle sanzioni in esso stabiliti, l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 si pone come una opportuna valvola di decompressione che è atta a mitigare l'applicazione di sanzioni, come quella stabilita dalla norma censurata, che, strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano.”
Nel caso di specie, in considerazione delle particolari condizioni di salute e reddituali del ricorrente (invalido a seguito di incidente sul lavoro e percettore della sola pensione di invalidità), della condotta tenuta al momento del controllo (spontanea consegna delle merci) nonché del fatto che si trattava della prima violazione di questo genere da parte del ricorrente – tutte circostanze non contestate dall'amministrazione – si ritiene sussistano sufficienti ragioni per affermare che la sanzione irrogata risulta sproporzionata e deve, quindi, essere ridotta alla metà del minimo previsto dalla legge, pari ad € 5.000,00, ossia ad € 2.500,00.
6. A cagione della parziale reciproca soccombenza, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, modifica l'ordinanza ingiunzione n. G5050019 E408L96K emessa in data 28.09.2021 da – sede Controparte_4
operativa territoriale di Brescia, rideterminando la sanzione in € 2.500,00; compensa le spese di lite.
pagina 7 di 8 09/07/2025
Il Giudice
NA IT
pagina 8 di 8
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 666/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 9 luglio 2025 ad ore 09.30 innanzi al dott. NA IT, sono comparsi: per parte attrice l'avv. AMIGHETTI AN;
per parte convenuta nessuno è comparso.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
L'avv. Amighetti si riporta agli atti. Precisa, in ordine alla quantificazione della sanzione, che il Giudice nazionale in base all'art. 49 co. 3 della Carta europea dei diritti dell'uomo ha la possibilità di disapplicare la norma sanzionatoria laddove ne percepisca la manifesta sproporzione. Inoltre, l'art. 7 d.lgs. 472/1997 in materia tributaria consente al giudice di ridurre la sanzione fino a un quarto se emerge la sproporzione della sanzione rispetto all'infrazione commessa, tenuto conto anche delle condizioni di salute e reddituali del ricorrente.
L'avv. Amighetti rinuncia ad essere presente per la lettura del dispositivo.
Ad ore 09.40 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 17.45 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
pagina 1 di 8 NA IT
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA IT ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 666/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AMIGHETTI AN (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA SAN REMIGIO, 1/D 24060 ND NO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata dal direttore dott. Mauro P. Di Mirco
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 05.08.2023, riassumeva Parte_1
avanti al Tribunale di Sondrio il giudizio sub R.G. 12210/2021 instaurato avanti al
Tribunale di Brescia.
1.1 In quella sede, il ricorrente, dapprima personalmente e poi munitosi di difensore, aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. G5050019 E408L96K emessa in data 28.09.2021 da Controparte_2
pagina 3 di 8 sede operativa territoriale di Brescia, chiedendo Controparte_3
l'annullamento della stessa e, in subordine, dichiararsi l'inapplicabilità della sanzione per la particolare tenuità delle violazioni contestate o ridurre la sanzione nella misura ritenuta equa.
Il ricorrente aveva dato atto di aver commesso la violazione contestatagli, consistente nell'aver introdotto in Italia dal territorio di Livigno n. 3 stecche di sigarette e n. 38 confezioni di tabacco sfuso, di cui n. 2 stecche e n. 30 pacchetti in eccesso rispetto a quanto consentito per complessivi 1.300,00 g. Tuttavia, aveva evidenziato l'esiguità del quantitativo importato, che egli aveva spontaneamente dichiarato e avrebbe potuto riportare in Livigno laddove la dogana fosse stata aperta. Inoltre, aveva dedotto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione in quanto la stessa faceva riferimento al solo verbale di contestazione del 14.10.2018 (peraltro redatto in data successiva a quanto ivi indicato) e non al successivo verbale di rettifica del 15.10.2018 e comunque per indeterminatezza della sanzione, atteso che la somma ingiunta differiva da quella indicata nel verbale di contestazione. Aveva sottolineato, infine, come la sanzione applicata dovesse ritenersi in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 27 Cost., all'art. 7 CEDU e all'art. 41 della Carta di Nizza.
Con ordinanza 04.07.2023, il Tribunale di Brescia si era dichiarato incompetente, in favore del Tribunale di Sondrio quale luogo di commissione della violazione, assegnando termine di giorni 30 per la riassunzione.
2. Con comparsa di risposta depositata il 29.09.2023, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.1 In primo luogo, l'amministrazione rilevava come la rettifica del 15.10.2018 avesse inciso esclusivamente sull'importo della sanzione, poi reiterata con contestazione del
14.11.2018 per ulteriore chiarimento. Quest'ultima, infatti, doveva ritenersi quella richiamata dall'ordinanza ingiunzione, ove per mero errore materiale era riportata la data del 14.10.2018 invece che quella del 14.11.2018, non lasciando adito a dubbi il richiamo al n. V5050018/K4O8L96K. In quella sede erano state anche esplicitate le modalità di pagina 4 di 8 calcolo della sanzione.
Contestava, poi, la pretesa particolare tenuità dell'infrazione, anche alla luce delle chiare indicazioni riportate nella Carta del viaggiatore. Quanto alla proporzionalità della sanzione, la stessa era direttamente dipendente dal disposto normativo dell'art. 291 bis
D.P.R. 43/1973 e dell'art. 1 d.lgs. 8/2016.
3. Con ordinanza 28.12.2023 il Giudice dott. Lorella Cesana rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza ingiunzione e rinviava la causa per discussione, che si teneva all'odierna udienza, ove le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale.
4. In primis, ai sensi dell'art. 6 co. 2 d.lgs. 150/2011, merita condivisione quanto osservato dal Tribunale di Brescia in punto di competenza. Va, dunque, confermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che la violazione è stata commessa nell'ambito del circondario dello stesso.
5. L'opposizione non può essere accolta per le ragioni che seguono.
5.1 Pur essendo vero che l'ordinanza ingiunzione impugnata non cita il processo verbale di rettifica ed erroneamente indica la contestazione sub n. V5050018/K4O8L96K come datata 14.10.2018 invece che 14.11.2018, tuttavia ciò non ne inficia la validità. Difatti,
l'imprecisione sulla data configura mero errore materiale che comunque non ha impedito al ricorrente di comprendere a quale addebito si facesse riferimento, atteso il richiamo esplicito al codice identificativo della contestazione. Quanto al mancato riferimento al verbale di rettifica, posto che lo stesso ha inciso esclusivamente sul quantum della sanzione, poi adeguatamente reiterato ed esplicato nell'ambito della successiva contestazione del 14.11.2018, nessun pregiudizio può essere derivato all'intimato da ciò, essendo complessivamente l'atto del tutto idoneo a renderlo edotto sia del fatto contestato, sia delle norme di legge violate, sia del quantum sanzionatorio.
5.2 Non può, neppure, essere disposto l'annullamento della sanzione per la particolare tenuità del fatto. A margine della considerazione che il quantitativo importato non appare così esiguo da giustificare tale richiesta, preme ricordare che l'art. 131 bis c.p.
pagina 5 di 8 non ha alcuna cittadinanza nell'ambito delle sanzioni amministrative.
5.3 Non può, poi, in alcun modo essere valorizzato il fatto che il ricorrente abbia lasciato decorrere i termini per l'adempimento in misura ridotta, costituendo circostanza a lui imputabile.
Allo stesso modo, l'ordinanza ingiunzione mostra di aver tenuto conto in parte motiva di quanto dichiarato dal ricorrente in sede di audizione: condivisibile, infatti,
l'osservazione per cui la chiusura della dogana non esonera il cittadino dall'informarsi autonomamente circa i limiti massimi di merce importabile.
5.4 Quanto al principio di proporzionalità, si osserva che la norma impone la determinazione della sanzione in modo parametrato al quantitativo di prodotto illecitamente importato.
Parte ricorrente ha, tuttavia, invocato l'applicazione dell'art. 7 d.lgs. 472/1997, vigente ratione temporis, secondo il quale “Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità
e alle condizioni economiche e sociali” (co. 1) e “Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo” (co. 4). Tale norma deve essere letta alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 46/2023, la quale ha affermato – sempre con riferimento a sanzioni quantificate in modo proporzionale alla violazione – la sua applicabilità alle sanzioni amministrative e la possibilità per il
Giudice di procedere d'ufficio alla rideterminazione, così rendendo irrilevante ogni eventuale questione circa la tardività del rilievo da parte del ricorrente. Il Giudice delle leggi, in quella sede, con sentenza interpretativa di rigetto, ha anche osservato che
“Occorre quindi che, come del resto da tempo auspicato dalla dottrina, il comma 4 non venga letto atomisticamente, ma in rapporto con il comma 1 del medesimo art. 7 del
d.lgs. n. 472 del 1997: in questi termini, infatti, il perimetro di applicazione del comma
4 viene dilatato, considerando, tra le «circostanze» – non più necessariamente
pagina 6 di 8 “eccezionali” – che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato nel comma 1 di tale articolo, e in particolare la condotta dell'agente e l'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze.
Valorizzato in questi termini, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, che fornisce maggiore chiarezza ai criteri di determinazione delle sanzioni in esso stabiliti, l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 si pone come una opportuna valvola di decompressione che è atta a mitigare l'applicazione di sanzioni, come quella stabilita dalla norma censurata, che, strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano.”
Nel caso di specie, in considerazione delle particolari condizioni di salute e reddituali del ricorrente (invalido a seguito di incidente sul lavoro e percettore della sola pensione di invalidità), della condotta tenuta al momento del controllo (spontanea consegna delle merci) nonché del fatto che si trattava della prima violazione di questo genere da parte del ricorrente – tutte circostanze non contestate dall'amministrazione – si ritiene sussistano sufficienti ragioni per affermare che la sanzione irrogata risulta sproporzionata e deve, quindi, essere ridotta alla metà del minimo previsto dalla legge, pari ad € 5.000,00, ossia ad € 2.500,00.
6. A cagione della parziale reciproca soccombenza, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, modifica l'ordinanza ingiunzione n. G5050019 E408L96K emessa in data 28.09.2021 da – sede Controparte_4
operativa territoriale di Brescia, rideterminando la sanzione in € 2.500,00; compensa le spese di lite.
pagina 7 di 8 09/07/2025
Il Giudice
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