TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 5729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5729 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43130/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43130/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINONI ROBERTO e
[...] P.IVA_1 dell'avv. GISMONDI VALENTINA GIACINTA ( ) VIA VISCONTI DI C.F._1 MODRONE 8/10 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 8/10 20122 MILANO presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICIOPPO FIORILDE CP_1 C.F._2 e dell'avv. SANTOPIETRO MARIO ( ) VIA PODGORA 11 MILANO;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA PODGORA 11 20122 MILANO presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUZZATO GIAN Controparte_2 P.IVA_2 TO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NICOLO' TOMMASEO 90 35131 PADOVApresso il difensore avv. TUZZATO GIAN TO
RZ AM
pagina 1 di 8
Conclusioni – parte opponente Controparte_3
- nel merito, accertati il difetto di legittimazione passiva e l'inesistenza di qualsivoglia debito della
, nonché la condotta abusiva del Parte_2
CP_ CP_ sig. , dichiarare nullo/inefficace il pignoramento presso terzi notificato dal sig. ;
- sulle spese, con vittoria delle spese giudiziali, oltre accessori di legge.
Conclusioni – parte opposta CP_1
- in via preliminare, respingere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
[...]
(C.F. ), per i motivi esposti;
Parte_2 P.IVA_1
- nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse deduzioni e argomentazioni, rigettare le domande tutte proposte da parte attrice;
- sulle spese, vittoria di spese e competenze professionali, oltre 15% spese generali forfettarie, IVA e
Cpa.
Conclusioni – parte chiamata Controparte_2
- nel merito, previa declaratoria ad ogni effetto del proprio corretto operato e dell'esatto adempimento di ogni obbligo in capo ad essa, quale terza pignorata, si rimette a giustizia sulle Controparte_2 contrapposte istanze ed eccezioni;
- sulle spese, vittoria di spese e compensi professionali comprensivi di R.S.G. e accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio trae origine dalla procedura esecutiva presso terzi n. RGE 4554/2023 avviata dal creditore avente ad oggetto i canoni di locazione dovuti dalle società Eurosicma s.p.a., CP_1
e GS s.r.l., quali conduttrici degli immobili di proprietà della Controparte_2 Controparte_3
fino alla concorrenza dei 2/3 del credito, pari a € 260.590,94, sorto nei confronti di
[...] Parte_1
imprenditore individuale ad oggi defunto.
[...]
2. Il titolo esecutivo azionato a sostegno della procedura esecutiva è costituito dal decreto ingiuntivo esecutivo n. 161/2016 emesso dal Tribunale di Milano per l'importo capitale di € 260.000,00 (oltre agli interessi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, alle spese del procedimento d'ingiunzione liquidate in € 2.800,00 per compenso, in € 406,50 per spese oltre iva e cpa), dovuto dal sig. a CP_3
pagina 2 di 8 titolo di restituzione del prezzo incassato in occasione della stipula di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, mai finalizzato con la conclusione del contratto definitivo.
Più in particolare, il credito azionato in via esecutiva trae origine da un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto n. 4 unità immobiliari – site in Segrate (MI), via Gramsci 54 –, in occasione della cui stipula, nel luglio 1999, il promittente venditore sig. incassava il prezzo di CP_3
950.000.000 lire, contestualmente rilasciando quietanza di saldo. Decorso inutilmente il termine stabilito per il trasferimento della proprietà dei beni compravenduti, le parti stabilivano le modalità e i CP_ tempi di restituzione del prezzo già pagato dal sig. , con plurimi atti di riconoscimento del debito da parte del sig. CP_3
In particolare, nel mese di aprile 2014, veniva formalizzato l'atto di ricognizione di debito con cui il CP_ sig. dichiarava di residuare, nei confronti del sig. , un debito di € 260.000, importo per il CP_3
CP_ quale si agisce in sede esecutiva. In forza del predetto riconoscimento di debito, il sig. ha ottenuto dal Tribunale di Milano – in persona del Giudice dott.ssa Galioto – il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 161/2016, successivamente confermato dal Tribunale di Milano e dalla
Corte di Appello di Milano con le sentenze, rispettivamente, n. 4460/2021 e n. 837/2023 di rigetto dell'opposizione promossa dal sig. In data 03.07.2025, è stata depositata l'ordinanza del CP_3
15.01.2025 con cui la Corte di Cassazione, ponendo fine al processo di opposizione, ha respinto il ricorso promosso dagli eredi del sig. – medio tempore deceduto – contro la pronuncia di rigetto CP_3 della Corte d'Appello.
3. In forza del predetto titolo, da un lato, è stata iscritta ipoteca sui beni del sig. Parte_1 dall'altro sono state intraprese diverse azioni esecutive nei confronti degli eredi del debitore defunto
, e nonché quella nei confronti della società odierna Per_1 Persona_2 Parte_2 opponente costituita per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale Controparte_3 paterna.
4. Con ricorso depositato in data 14.06.2023, la ha spiegato opposizione Controparte_3 all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c., chiedendone la sospensione. Il G.E., con provvedimento del
27.09.2023, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dalla società opponente e ha assegnato il termine di 60 giorni per l'introduzione del merito. Il provvedimento del G.E. è stato confermato dal collegio con provvedimento del 20.12.2023 di rigetto del reclamo iscritto al n. R.G.
39108/2023.
5. L'opponente ha quindi introdotto il presente giudizio di merito, Controparte_3 convenendo il creditore procedente . A sostegno della propria opposizione, la CP_1 [...] ha formulato le deduzioni di seguito riportate riassuntivamente: Controparte_3
pagina 3 di 8 CP_
- “la natura personale del credito fatto valere dal signor : illegittimità della pretesa creditoria nei confronti della . Più in particolare, secondo parte opponente, il credito per Controparte_3 cui l'opposto procede esecutivamente sarebbe stato contratto dal sig. a titolo personale, sì che, CP_3
a seguito della sua morte, il corrispondente debito graverebbe ora sulla persona dei tre eredi , Per_1
e secondo le rispettive quote ereditarie, non, invece, sulla Persona_2 Parte_2 con cui due dei predetti eredi - e Controparte_3 Persona_2 Parte_2
- hanno provveduto a dare continuità all'attività di impresa avviata dal de cuius in forma
[...] individuale. Secondo la prospettazione di parte opponente, la natura personale del credito sarebbe stata implicitamente riconosciuta dallo stesso creditore procedente che ha agito esecutivamente sui canoni di locazione dovuti alla per 2/3 del credito, corrispondente alle quote Controparte_3 ereditarie di spettanza dei soli due eredi soci della società opponente;
- “la violazione del principio di autonomia patrimoniale delle società”. Sull'assunto della natura CP_ personale del debito contratto dal sig. il creditore procedente , aggredendo direttamente il CP_3 patrimonio della società in forza di un credito vantato nei confronti dei suoi soci, avrebbe violato il principio dell'autonomia patrimoniale delle società di persone ex art. 2270 c.c., quali soggetti giuridici distinti rispetto ai soci;
- “la pretesa illegittima di esecuzione realizza anche un'ipotesi di abuso del diritto” atteso che CP_
“l'iniziativa del sig. è solo l'ultima di una lunga serie di azioni esecutive che costui ha promosso
e sta promuovendo a tutto spiano nei confronti degli eredi del sig. e dell'esponente, per CP_3 importi di gran lunga superiori rispetto al credito fatto valere”. L'asserita abusività della condotta del creditore procedente emergerebbe con rinnovata evidenza dalla circostanza che lo stesso nelle more nel pignoramento presso terzi RGE n. 4554/2023 e della pendenza del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione, in data 21.11.2023, ha notificato un secondo atto pignoramento presso terzi, per l'intero importo capitale dovuto, avente ad oggetto nuovamente i canoni di locazione percepiti dall'opponente dalla conduttrice Controparte_2
6. In data 12.02.2024, si è costituito l'opposto , chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1 rilevando, riassuntivamente, quanto di seguito riportato: CP_
- “Il credito del sig. non è sorto nei confronti della persona fisica, ma nei Parte_1 confronti dell'imprenditore, titolare della ditta individuale F.LI ON di ON IN”, richiamando “in proposito l'intestazione dell'atto di compravendita, ove si precisa che il sig. Parte_1
interviene in qualità di imprenditore”;
[...]
- “sussiste, pertanto, continuità fra la e la impresa individuale del Parte_2 de cuius con responsabilità solidale per tutti i crediti sorti anche anteriori alla regolarizzazione”; pagina 4 di 8 - le plurime azioni esecutive intraprese dal creditore “sono state intraprese perché l'esecuzione è sempre risultata infruttuosa e/o è stata opposta nel tentativo di impedire e/o ritardare - ai danni del sig. CP_
- la soddisfazione del suo credito” e che, con specifico riguardo al secondo atto di pignoramento del avente ad oggetto i canoni dovuti da “la notifica dell'ulteriore atto Controparte_2 pignoramento presso terzi, per l'intero importo capitale dovuto, è stata fatta per recuperare l'intero importo dovuto oltre interessi e spese, nell'esecuzione mobiliare che è notoriamente più rapida e meno CP_ costosa, nonché nell'esclusivo interesse del sig. , in quanto, nella denegata e davvero non creduta CP_ ipotesi in cui dovesse esser accolto l'attuale giudizio di merito, il sig. , pur in presenza di una dichiarazione del terzo positiva, vedrebbe il proprio credito esposto al rischio di non esser soddisfatto”.
7. Concessi i termini ex art. 171-ter c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
8. In conformità a pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, con ordinanza 04.12.2024, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle società terze esecutate Eurosicma
s.p.a., e GS s.r.l. Con comparsa di risposta del 03.04.2025, si è costituita Controparte_2 [...] che, deducendo di aver effettuato ogni pagamento dovuto in favore del creditore procedente CP_2
e, dunque, di aver provveduto all'adempimento di ogni obbligo su di essa gravante quale terza pignorata, si è rimessa a giustizia sulle contrapposte istanze ed eccezioni, con richiesta di vittoria su spese e compensi professionali. Eurosicma s.p.a. e GS s.r.l., invece, non si sono costituite, sicché, all'udienza del 12.06.2025, accertata la regolarità della notifica nei loro confronti, ne è stata dichiarata la contumacia.
9. Alla medesima udienza del 12.06.2025, le parti, rinunciando al deposito di ulteriori memorie, hanno discusso la causa oralmente e hanno precisato le conclusioni riportandosi, rispettivamente, all'atto introduttivo e alla comparsa di costituzione e risposta. La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione ex art 281-sexies c.p.c.
10. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate. Come già rilevato dal G.E., il credito azionato dall'opposto è stato assunto dal sig. nell'esercizio CP_1 Parte_1 della propria ditta individuale di , avente ad oggetto l'attività di sviluppo Parte_1 Parte_1
e valorizzazione di immobili di ingegneria civile. Ciò emerge:
a) dall'esame documentale del contratto preliminare da cui il credito trae origine, nel quale il sig.
– parte promittente venditrice – si qualifica come imprenditore;
CP_3
b) dalla verosimile coerenza tra la natura dei beni promessi in vendita e l'attività imprenditoriale del sig. inerente, si ripete, lo sviluppo e la valorizzazione di immobili di ingegneria civile. CP_3
pagina 5 di 8 A seguito del decesso del sig. gli eredi hanno deciso di proseguire nell'esercizio dell'attività CP_3 del defunto padre, dando luogo ad una società di fatto da comunione ereditaria d'azienda, successivamente regolarizzata mediante la costituzione della società in nome collettivo odierna opponente, registrata con ragione sociale “Eredi di F.LI ON di ON IN snc di RC
ON ON C.”. Tale regolarizzazione è stata operata con atto pubblico n. 20003 ri rep. e n. 9541 di racc., nel cui allegato – trascritto in data 14.02.2018 ai nn. 18861/12256 –, sotto la lettera A, sono stati elencati i beni immobili costituenti l'azienda dell'impresa individuale del sig. prima e CP_3 della s.n.c. costituita dagli eredi, poi. Tra questi sono anche gli immobili concessi in locazione alle tre società terze esecutate. Ebbene, secondo consolidato orientamento di legittimità già richiamato anche dal G.E., “nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa individuale o collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare di fatto), non ostandovi l'art. 2248 cod. civ., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e ss. dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. Pertanto, nel caso in cui più eredi esercitino - come nella specie - congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell'azienda già appartenuta al "de cuius", deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece, in presenza dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l'ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell'esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate (vedi Cass. 27/11/1999 n. 13291)” (cfr. Cass. sez. lav.
24197/2020).
Da tali premesse discende che non sussiste alcuna soluzione di continuità tra la ditta individuale avviata dal de cuius e la società – di fatto, prima e regolare, poi – costituita dagli eredi per l'esercizio della medesima attività di impresa. Tale società, pertanto, succede integralmente nella titolarità dei debiti contratti dal de cuius nell'ambito della propria attività di impresa individuale, rispondendo di essi con il proprio patrimonio, salva “la responsabilità solidale fra la società ed i soci anche per i debiti anteriori alla regolarizzazione” (cfr. Cass. n. 24197/2020).
Alla luce di quando esposto, accertata, da un lato, la piena continuità tra la ditta individuale del de cuius e l'odierna opponente nonché, dall'altro lato, risultando Parte_2 incontestata la piena proprietà, in capo a quest'ultima, degli immobili oggetto di locazione, deve affermarsi la piena legittimazione passiva della rispetto all'azione Parte_2 esecutiva intrapresa da parte opposta. Come precisamente eccepito da quest'ultima, alla luce delle pagina 6 di 8 considerazioni esposte, può concludersi che il tema della violazione del principio di autonomia patrimoniale della società non si pone ab origine, essendo la stessa diretta Controparte_3 debitrice del creditore procedente.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la pertinenza imprenditoriale del debito contratto dal sig. – presupposto su cui si fonda la ritenuta continuità tra impresa individuale CP_3 del de cuius e la s.n.c. costituita tra gli eredi – non è in alcun modo inficiata dalla circostanza che il creditore procedente abbia agito solo per i 2/3 del credito, corrispondenti alle quote ereditarie degli unici due eredi rimasti soci della Trattasi, infatti, di circostanza Parte_2 del tutto neutra ai fini della qualificazione del credito, anche in ragione del fatto che, secondo giurisprudenza consolidata (pure citata da parte opposta), “è nei poteri del creditore procedente agire esecutivamente anche per un importo inferiore al complessivo ammontare del proprio credito. Infatti,
“il pignoramento di un credito può avvenire non solo per l'intero ammontare di questo, ma anche per una parte soltanto. È dunque rimessa al creditore procedente l'individuazione della somma da sottoporre concretamente a pignoramento (…). È dunque consentito il pignoramento parziale di un credito” (cfr. Cass. civ., sez. 3, sent. n. 15595/2019).
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta anche in relazione all'assunta natura abusiva della condotta del creditore procedente per le plurime azioni esecutive intentate nei confronti degli eredi del sig. e, da ultimo, nei confronti della società tra loro costituita, con la quale rispondono in CP_3 solido per i debiti sorti anteriormente alla regolarizzazione. Affinché sia configurabile una fattispecie di abuso del processo, occorre, infatti, accertare che lo strumento processuale sia stato impiegato in modo distorto, non già per tutelare i diritti azionati, ma per fini diversi ed ulteriori quali il nocumento emulativo della controparte e/o il conseguimento di vantaggi ingiusti. Ebbene, si tratta di circostanze che all'evidenza non ricorrono nel caso di specie, in cui la pluralità dei pignoramenti notificati dal creditore procedente trova ragionevole giustificazione nell'infruttuosità degli stessi e nel permanere dell'insoddisfazione del credito azionato. Si ribadisce, sul punto, il pacifico orientamento di legittimità secondo cui il creditore in forza del medesimo titolo esecutivo può sottoporre a pignoramento altri beni del debitore esecutato, senza dovere attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si chiuda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata si esaurisce solo con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo (cfr. Cass. civ., sez. 3, sent. n. 18161/12).
11. Le spese di lite tra parte opponente e parte opposta seguono il criterio della soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vengono liquidate direttamente in dispositivo sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del
D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta pagina 7 di 8 (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e, dunque, con applicazione dei valori medi di riferimento.
Con riguardo alla chiamata tenuto conto delle concrete difese espletate, la Controparte_2 liquidazione delle spese tiene conto delle sole fasi di studio e introduzione e dei valori minimi del predetto D.M.
Nulla sulle spese nei confronti di Eurosicma s.p.a. e GS s.r.l., essendo rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_2
- condanna la a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_2 CP_1 liquidano in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
- condanna la a rimborsare a le spese di lite Parte_2 Controparte_2 che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del
15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
- nulla sulle spese nei confronti di Eurosicma s.p.a. e GS s.r.l.
Milano, 10/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria BU
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43130/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINONI ROBERTO e
[...] P.IVA_1 dell'avv. GISMONDI VALENTINA GIACINTA ( ) VIA VISCONTI DI C.F._1 MODRONE 8/10 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 8/10 20122 MILANO presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICIOPPO FIORILDE CP_1 C.F._2 e dell'avv. SANTOPIETRO MARIO ( ) VIA PODGORA 11 MILANO;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA PODGORA 11 20122 MILANO presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUZZATO GIAN Controparte_2 P.IVA_2 TO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NICOLO' TOMMASEO 90 35131 PADOVApresso il difensore avv. TUZZATO GIAN TO
RZ AM
pagina 1 di 8
Conclusioni – parte opponente Controparte_3
- nel merito, accertati il difetto di legittimazione passiva e l'inesistenza di qualsivoglia debito della
, nonché la condotta abusiva del Parte_2
CP_ CP_ sig. , dichiarare nullo/inefficace il pignoramento presso terzi notificato dal sig. ;
- sulle spese, con vittoria delle spese giudiziali, oltre accessori di legge.
Conclusioni – parte opposta CP_1
- in via preliminare, respingere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
[...]
(C.F. ), per i motivi esposti;
Parte_2 P.IVA_1
- nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse deduzioni e argomentazioni, rigettare le domande tutte proposte da parte attrice;
- sulle spese, vittoria di spese e competenze professionali, oltre 15% spese generali forfettarie, IVA e
Cpa.
Conclusioni – parte chiamata Controparte_2
- nel merito, previa declaratoria ad ogni effetto del proprio corretto operato e dell'esatto adempimento di ogni obbligo in capo ad essa, quale terza pignorata, si rimette a giustizia sulle Controparte_2 contrapposte istanze ed eccezioni;
- sulle spese, vittoria di spese e compensi professionali comprensivi di R.S.G. e accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio trae origine dalla procedura esecutiva presso terzi n. RGE 4554/2023 avviata dal creditore avente ad oggetto i canoni di locazione dovuti dalle società Eurosicma s.p.a., CP_1
e GS s.r.l., quali conduttrici degli immobili di proprietà della Controparte_2 Controparte_3
fino alla concorrenza dei 2/3 del credito, pari a € 260.590,94, sorto nei confronti di
[...] Parte_1
imprenditore individuale ad oggi defunto.
[...]
2. Il titolo esecutivo azionato a sostegno della procedura esecutiva è costituito dal decreto ingiuntivo esecutivo n. 161/2016 emesso dal Tribunale di Milano per l'importo capitale di € 260.000,00 (oltre agli interessi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, alle spese del procedimento d'ingiunzione liquidate in € 2.800,00 per compenso, in € 406,50 per spese oltre iva e cpa), dovuto dal sig. a CP_3
pagina 2 di 8 titolo di restituzione del prezzo incassato in occasione della stipula di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, mai finalizzato con la conclusione del contratto definitivo.
Più in particolare, il credito azionato in via esecutiva trae origine da un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto n. 4 unità immobiliari – site in Segrate (MI), via Gramsci 54 –, in occasione della cui stipula, nel luglio 1999, il promittente venditore sig. incassava il prezzo di CP_3
950.000.000 lire, contestualmente rilasciando quietanza di saldo. Decorso inutilmente il termine stabilito per il trasferimento della proprietà dei beni compravenduti, le parti stabilivano le modalità e i CP_ tempi di restituzione del prezzo già pagato dal sig. , con plurimi atti di riconoscimento del debito da parte del sig. CP_3
In particolare, nel mese di aprile 2014, veniva formalizzato l'atto di ricognizione di debito con cui il CP_ sig. dichiarava di residuare, nei confronti del sig. , un debito di € 260.000, importo per il CP_3
CP_ quale si agisce in sede esecutiva. In forza del predetto riconoscimento di debito, il sig. ha ottenuto dal Tribunale di Milano – in persona del Giudice dott.ssa Galioto – il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 161/2016, successivamente confermato dal Tribunale di Milano e dalla
Corte di Appello di Milano con le sentenze, rispettivamente, n. 4460/2021 e n. 837/2023 di rigetto dell'opposizione promossa dal sig. In data 03.07.2025, è stata depositata l'ordinanza del CP_3
15.01.2025 con cui la Corte di Cassazione, ponendo fine al processo di opposizione, ha respinto il ricorso promosso dagli eredi del sig. – medio tempore deceduto – contro la pronuncia di rigetto CP_3 della Corte d'Appello.
3. In forza del predetto titolo, da un lato, è stata iscritta ipoteca sui beni del sig. Parte_1 dall'altro sono state intraprese diverse azioni esecutive nei confronti degli eredi del debitore defunto
, e nonché quella nei confronti della società odierna Per_1 Persona_2 Parte_2 opponente costituita per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale Controparte_3 paterna.
4. Con ricorso depositato in data 14.06.2023, la ha spiegato opposizione Controparte_3 all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c., chiedendone la sospensione. Il G.E., con provvedimento del
27.09.2023, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dalla società opponente e ha assegnato il termine di 60 giorni per l'introduzione del merito. Il provvedimento del G.E. è stato confermato dal collegio con provvedimento del 20.12.2023 di rigetto del reclamo iscritto al n. R.G.
39108/2023.
5. L'opponente ha quindi introdotto il presente giudizio di merito, Controparte_3 convenendo il creditore procedente . A sostegno della propria opposizione, la CP_1 [...] ha formulato le deduzioni di seguito riportate riassuntivamente: Controparte_3
pagina 3 di 8 CP_
- “la natura personale del credito fatto valere dal signor : illegittimità della pretesa creditoria nei confronti della . Più in particolare, secondo parte opponente, il credito per Controparte_3 cui l'opposto procede esecutivamente sarebbe stato contratto dal sig. a titolo personale, sì che, CP_3
a seguito della sua morte, il corrispondente debito graverebbe ora sulla persona dei tre eredi , Per_1
e secondo le rispettive quote ereditarie, non, invece, sulla Persona_2 Parte_2 con cui due dei predetti eredi - e Controparte_3 Persona_2 Parte_2
- hanno provveduto a dare continuità all'attività di impresa avviata dal de cuius in forma
[...] individuale. Secondo la prospettazione di parte opponente, la natura personale del credito sarebbe stata implicitamente riconosciuta dallo stesso creditore procedente che ha agito esecutivamente sui canoni di locazione dovuti alla per 2/3 del credito, corrispondente alle quote Controparte_3 ereditarie di spettanza dei soli due eredi soci della società opponente;
- “la violazione del principio di autonomia patrimoniale delle società”. Sull'assunto della natura CP_ personale del debito contratto dal sig. il creditore procedente , aggredendo direttamente il CP_3 patrimonio della società in forza di un credito vantato nei confronti dei suoi soci, avrebbe violato il principio dell'autonomia patrimoniale delle società di persone ex art. 2270 c.c., quali soggetti giuridici distinti rispetto ai soci;
- “la pretesa illegittima di esecuzione realizza anche un'ipotesi di abuso del diritto” atteso che CP_
“l'iniziativa del sig. è solo l'ultima di una lunga serie di azioni esecutive che costui ha promosso
e sta promuovendo a tutto spiano nei confronti degli eredi del sig. e dell'esponente, per CP_3 importi di gran lunga superiori rispetto al credito fatto valere”. L'asserita abusività della condotta del creditore procedente emergerebbe con rinnovata evidenza dalla circostanza che lo stesso nelle more nel pignoramento presso terzi RGE n. 4554/2023 e della pendenza del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione, in data 21.11.2023, ha notificato un secondo atto pignoramento presso terzi, per l'intero importo capitale dovuto, avente ad oggetto nuovamente i canoni di locazione percepiti dall'opponente dalla conduttrice Controparte_2
6. In data 12.02.2024, si è costituito l'opposto , chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1 rilevando, riassuntivamente, quanto di seguito riportato: CP_
- “Il credito del sig. non è sorto nei confronti della persona fisica, ma nei Parte_1 confronti dell'imprenditore, titolare della ditta individuale F.LI ON di ON IN”, richiamando “in proposito l'intestazione dell'atto di compravendita, ove si precisa che il sig. Parte_1
interviene in qualità di imprenditore”;
[...]
- “sussiste, pertanto, continuità fra la e la impresa individuale del Parte_2 de cuius con responsabilità solidale per tutti i crediti sorti anche anteriori alla regolarizzazione”; pagina 4 di 8 - le plurime azioni esecutive intraprese dal creditore “sono state intraprese perché l'esecuzione è sempre risultata infruttuosa e/o è stata opposta nel tentativo di impedire e/o ritardare - ai danni del sig. CP_
- la soddisfazione del suo credito” e che, con specifico riguardo al secondo atto di pignoramento del avente ad oggetto i canoni dovuti da “la notifica dell'ulteriore atto Controparte_2 pignoramento presso terzi, per l'intero importo capitale dovuto, è stata fatta per recuperare l'intero importo dovuto oltre interessi e spese, nell'esecuzione mobiliare che è notoriamente più rapida e meno CP_ costosa, nonché nell'esclusivo interesse del sig. , in quanto, nella denegata e davvero non creduta CP_ ipotesi in cui dovesse esser accolto l'attuale giudizio di merito, il sig. , pur in presenza di una dichiarazione del terzo positiva, vedrebbe il proprio credito esposto al rischio di non esser soddisfatto”.
7. Concessi i termini ex art. 171-ter c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
8. In conformità a pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, con ordinanza 04.12.2024, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle società terze esecutate Eurosicma
s.p.a., e GS s.r.l. Con comparsa di risposta del 03.04.2025, si è costituita Controparte_2 [...] che, deducendo di aver effettuato ogni pagamento dovuto in favore del creditore procedente CP_2
e, dunque, di aver provveduto all'adempimento di ogni obbligo su di essa gravante quale terza pignorata, si è rimessa a giustizia sulle contrapposte istanze ed eccezioni, con richiesta di vittoria su spese e compensi professionali. Eurosicma s.p.a. e GS s.r.l., invece, non si sono costituite, sicché, all'udienza del 12.06.2025, accertata la regolarità della notifica nei loro confronti, ne è stata dichiarata la contumacia.
9. Alla medesima udienza del 12.06.2025, le parti, rinunciando al deposito di ulteriori memorie, hanno discusso la causa oralmente e hanno precisato le conclusioni riportandosi, rispettivamente, all'atto introduttivo e alla comparsa di costituzione e risposta. La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione ex art 281-sexies c.p.c.
10. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate. Come già rilevato dal G.E., il credito azionato dall'opposto è stato assunto dal sig. nell'esercizio CP_1 Parte_1 della propria ditta individuale di , avente ad oggetto l'attività di sviluppo Parte_1 Parte_1
e valorizzazione di immobili di ingegneria civile. Ciò emerge:
a) dall'esame documentale del contratto preliminare da cui il credito trae origine, nel quale il sig.
– parte promittente venditrice – si qualifica come imprenditore;
CP_3
b) dalla verosimile coerenza tra la natura dei beni promessi in vendita e l'attività imprenditoriale del sig. inerente, si ripete, lo sviluppo e la valorizzazione di immobili di ingegneria civile. CP_3
pagina 5 di 8 A seguito del decesso del sig. gli eredi hanno deciso di proseguire nell'esercizio dell'attività CP_3 del defunto padre, dando luogo ad una società di fatto da comunione ereditaria d'azienda, successivamente regolarizzata mediante la costituzione della società in nome collettivo odierna opponente, registrata con ragione sociale “Eredi di F.LI ON di ON IN snc di RC
ON ON C.”. Tale regolarizzazione è stata operata con atto pubblico n. 20003 ri rep. e n. 9541 di racc., nel cui allegato – trascritto in data 14.02.2018 ai nn. 18861/12256 –, sotto la lettera A, sono stati elencati i beni immobili costituenti l'azienda dell'impresa individuale del sig. prima e CP_3 della s.n.c. costituita dagli eredi, poi. Tra questi sono anche gli immobili concessi in locazione alle tre società terze esecutate. Ebbene, secondo consolidato orientamento di legittimità già richiamato anche dal G.E., “nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa individuale o collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare di fatto), non ostandovi l'art. 2248 cod. civ., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e ss. dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. Pertanto, nel caso in cui più eredi esercitino - come nella specie - congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell'azienda già appartenuta al "de cuius", deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece, in presenza dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l'ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell'esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate (vedi Cass. 27/11/1999 n. 13291)” (cfr. Cass. sez. lav.
24197/2020).
Da tali premesse discende che non sussiste alcuna soluzione di continuità tra la ditta individuale avviata dal de cuius e la società – di fatto, prima e regolare, poi – costituita dagli eredi per l'esercizio della medesima attività di impresa. Tale società, pertanto, succede integralmente nella titolarità dei debiti contratti dal de cuius nell'ambito della propria attività di impresa individuale, rispondendo di essi con il proprio patrimonio, salva “la responsabilità solidale fra la società ed i soci anche per i debiti anteriori alla regolarizzazione” (cfr. Cass. n. 24197/2020).
Alla luce di quando esposto, accertata, da un lato, la piena continuità tra la ditta individuale del de cuius e l'odierna opponente nonché, dall'altro lato, risultando Parte_2 incontestata la piena proprietà, in capo a quest'ultima, degli immobili oggetto di locazione, deve affermarsi la piena legittimazione passiva della rispetto all'azione Parte_2 esecutiva intrapresa da parte opposta. Come precisamente eccepito da quest'ultima, alla luce delle pagina 6 di 8 considerazioni esposte, può concludersi che il tema della violazione del principio di autonomia patrimoniale della società non si pone ab origine, essendo la stessa diretta Controparte_3 debitrice del creditore procedente.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la pertinenza imprenditoriale del debito contratto dal sig. – presupposto su cui si fonda la ritenuta continuità tra impresa individuale CP_3 del de cuius e la s.n.c. costituita tra gli eredi – non è in alcun modo inficiata dalla circostanza che il creditore procedente abbia agito solo per i 2/3 del credito, corrispondenti alle quote ereditarie degli unici due eredi rimasti soci della Trattasi, infatti, di circostanza Parte_2 del tutto neutra ai fini della qualificazione del credito, anche in ragione del fatto che, secondo giurisprudenza consolidata (pure citata da parte opposta), “è nei poteri del creditore procedente agire esecutivamente anche per un importo inferiore al complessivo ammontare del proprio credito. Infatti,
“il pignoramento di un credito può avvenire non solo per l'intero ammontare di questo, ma anche per una parte soltanto. È dunque rimessa al creditore procedente l'individuazione della somma da sottoporre concretamente a pignoramento (…). È dunque consentito il pignoramento parziale di un credito” (cfr. Cass. civ., sez. 3, sent. n. 15595/2019).
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta anche in relazione all'assunta natura abusiva della condotta del creditore procedente per le plurime azioni esecutive intentate nei confronti degli eredi del sig. e, da ultimo, nei confronti della società tra loro costituita, con la quale rispondono in CP_3 solido per i debiti sorti anteriormente alla regolarizzazione. Affinché sia configurabile una fattispecie di abuso del processo, occorre, infatti, accertare che lo strumento processuale sia stato impiegato in modo distorto, non già per tutelare i diritti azionati, ma per fini diversi ed ulteriori quali il nocumento emulativo della controparte e/o il conseguimento di vantaggi ingiusti. Ebbene, si tratta di circostanze che all'evidenza non ricorrono nel caso di specie, in cui la pluralità dei pignoramenti notificati dal creditore procedente trova ragionevole giustificazione nell'infruttuosità degli stessi e nel permanere dell'insoddisfazione del credito azionato. Si ribadisce, sul punto, il pacifico orientamento di legittimità secondo cui il creditore in forza del medesimo titolo esecutivo può sottoporre a pignoramento altri beni del debitore esecutato, senza dovere attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si chiuda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata si esaurisce solo con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo (cfr. Cass. civ., sez. 3, sent. n. 18161/12).
11. Le spese di lite tra parte opponente e parte opposta seguono il criterio della soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vengono liquidate direttamente in dispositivo sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del
D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta pagina 7 di 8 (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e, dunque, con applicazione dei valori medi di riferimento.
Con riguardo alla chiamata tenuto conto delle concrete difese espletate, la Controparte_2 liquidazione delle spese tiene conto delle sole fasi di studio e introduzione e dei valori minimi del predetto D.M.
Nulla sulle spese nei confronti di Eurosicma s.p.a. e GS s.r.l., essendo rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_2
- condanna la a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_2 CP_1 liquidano in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
- condanna la a rimborsare a le spese di lite Parte_2 Controparte_2 che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del
15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
- nulla sulle spese nei confronti di Eurosicma s.p.a. e GS s.r.l.
Milano, 10/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria BU
pagina 8 di 8