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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 557/2024 R.G. promossa da
E quali esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sul figlio minore , rappresentati e difesi dall'avvocato Persona_1
Tonino Pugliese
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena
-RESISTENTE-
oggetto: indebito assistenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 30.03.2024, i ricorrenti in epigrafe deducevano: che il minore era titolare di pensione, cat. INVCIV n. 07227671, (indennità di Persona_1 frequenza) a far data dal 01.01.2020; che in data 19.04.2023, l' gli comunicava CP_1 diffida a restituire la somma di € 3.066,36, percepita indebitamente, perché “E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante” per il periodo dal
01.06.2022 al 31.03.2023; che a partire dal mese di luglio 2023, l' , senza alcuna CP_1
giustificazione, non gli pagava più la prestazione pensionistica, indennità di frequenza,
1 prestazione n. 07227671 categ. INVCIV, decorrenza 1° gennaio 2020; che in data
14.07.2023, veniva inoltrato a mezzo PEC regolare ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale di Cosenza – ricevuta n° 2403904 del 14.07.2023, N° protocollo CP_1
2500.14707/2023.0374184; che il Comitato Provinciale con delibera N° 2334373 del
19.12.2023, comunicava con ritardo, la reiezione del ricorso, ammettendo che l'ente erogatore erroneamente aveva pagato per un certo periodo la prestazione dell'indennità di accompagnamento anzichè l'indennità di frequenza. Tanto premesso, lamentavano l'illegittimità della pretesa restitutoria per violazione dell'art. 52 Legge 9 marzo 1989, n.
88 e dell'art. 13 Legge 30 dicembre 1991, n. 412 deducendo di non essere stati in dolo nella percezione dell'indennità di accompagnamento ed evidenziando che la sospensione del pagamento dell'indennità di frequenza era avvenuta senza alcuna giustificazione e/o motivazione. Concludevano chiedendo al giudice del lavoro del Tribunale di Paola di
“Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di Euro
3.066,36 avanzata dall' nei confronti del ricorrente, , quindi - CP_1 Persona_1
Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di Euro 3.066,36 erogata dall' CP_2
in favore del ricorrente, , nel periodo 01.06.2022 al 31.03.2023, o per il Parte_3
diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi;
- Accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico de qua, condannare l' in CP_1
persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. Ordinare all' il ripristino del pagamento della pensione (indennità di CP_1 frequenza) dalla data di sospensione della stessa, cioè, dal 1° luglio 2023.”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è costituito l' variamente argomentando per l'infondatezza del ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
2.1. Sulla richiesta dell' di restituzione di somme indebitamente percepite dalla parte CP_1
ricorrente.
2 È opportuno premettere che l'indebito oggetto di causa riguarda i ratei di indennità di accompagnamento percepiti da nel periodo dal 01.06.2022 al Persona_1
31.03.2023.
Invero, con provvedimento del 19.04.2023, l' comunicava alla parte ricorrente CP_1
l'indebita percezione della somma di € 3.066,36, sulla pensione, cat. INVCIV n.
07227671 in godimento al , per la seguente ragione: “E' stata Persona_1 corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante” (cfr. all. 4 ricorso).
Orbene, a seguito di costituzione in giudizio dell' , quest'ultimo ha Controparte_3
dedotto e provato che il ricorrente era già titolare di indennità di accompagnamento, giusto verbale notificato a mezzo AR n. 68957499583-8 ricevuta il 24.01.2020 (cfr. all.1 memoria di costituzione) e che successivamente, all'esito della visita di revisione, del
19.05.2022 al minore veniva invece riconosciuto il solo requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di frequenza. Il relativo verbale veniva notificato a mezzo
AR 68982042986-7 ricevuta il 31.05.2022 (cfr. all.2 memoria di costituzione) e allo stesso veniva prestata acquiescenza non essendo stata proposta opposizione, ex art. 445 bis c.p.c..
In definitiva, all'esito della visita di revisione del 19.05.2022, volta all'accertamento anche della permanenza del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento, la Commissione medica riconosceva che il CP_1
minore era titolare del solo requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di frequenza.
Pacifico, dunque, in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, che nel periodo dall'1.6.2022 e fino a 31.03.2023 veniva ugualmente corrisposta a anche l'indennità di accompagnamento in luogo della sola Persona_1
indennità di frequenza (cfr. all.ti 3 e 4 memoria di costituzione).
Si versa, dunque, nell'ambito dell'indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario.
Ne consegue che l'indennità di accompagnamento erogata nel periodo dall'1.6.2022 e fino a 31.03.2023 è dunque sine titulo poiché corrisposta in difetto del necessario requisito sanitario e le allegazioni della parte ricorrente sulla ritenuta violazione dell'art. 52 Legge
9 marzo 1989, n. 88 e dell'art. 13 Legge 30 dicembre 1991, n. 412 sono inconferenti
3 poiché la disciplina richiamata non è qui applicabile non trattandosi di indebito previdenziale bensì assistenziale fondato, appunto, sull'accertata insussistenza del requisito sanitario.
Né la parte ricorrente può invocare in proprio favore l'asserito difetto di dolo nella percezione delle somme poiché, avendo ricevuto il verbale della commissione medica che non ha confermato la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, era ben consapevole di percepire somme (a titolo di indennità di accompagnamento) non spettanti appunto per la mancanza del necessario requisito sanitario.
Tantomeno giova alla parte il richiamo alla giurisprudenza di merito e di legittimità operato in ricorso trattandosi di pronunce relative ad ipotesi di indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale e quindi a fattispecie distinta da quella per cui è causa che, come detto, attiene ad indebito determinato da accertata (in sede di verifica medica) insussistenza del requisito sanitario.
In definitiva, l'importo di € 3.066,36 corrisposto dall' nel periodo indicato è stato CP_1
dunque indebitamente percepito dalla parte ricorrente e deve quindi da questi essere restituito.
2.2. Deve essere rigettata anche l'ulteriore domanda attorea diretta al ripristino della prestazione dell'indennità di frequenza la cui erogazione è stata sospesa dall'
[...]
a decorrere dal luglio 2023. CP_3
Sul punto, l ha eccepito, con deduzioni che non sono state Controparte_3
contestate dal ricorrente nel primo momento processuale utile, che l'interruzione della erogazione della prestazione assistenziale è dipesa dal mancato assolvimento da parte del dell'onere di invio del modello AP70 inerente la permanenza dei dati socio- Per_1
economici e reddituali. Ne consegue, allo stato, che in carenza di deduzione e prova di tali requisiti, la cui sussistenza non è stata in alcun modo dedotta nel ricorso introduttivo, la domanda deve essere rigettata.
3. La qualità delle parti e la sensibilità degli interessi giuridici coinvolti inducono il giudicante a compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
4 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 01.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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