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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 807/2025
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione lavoro
Giudice dott.ssa Alessia Vilei,
letto il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 807/2025 R.G.;
permesso che parte ricorrente rivendica nei confronti dell' il diritto alla percezione CP_1 dell'indennità sostitutiva per n. 52 giorni di ferie non godute oltre al pagamento degli straordinari, per la somma complessiva di € 25.855,52 (di cui € 11.846,50 a titolo di ferie maturate, non godute e non pagate -comprensiva di rivalutazione alla data del 30/11/2024- ed € 7.932,41 a titolo di ore di straordinario svolte e non pagate- comprensiva di rivalutazione alla data del 30/11/2024-);
ritenuto che tale accertamento necessiti di una prova rigorosa incompatibile con il presupposto della certezza del credito e con la sommarietà del giudizio monitorio attivato;
rilevato, altresì, che l'ammontare del credito azionato non può dirsi di facile determinazione, atteso che per la sua quantificazione si è reso necessario il ricorso a conteggi di parte, svolti sulla base di dati di non immediata verificabilità;
ritenuto, pertanto, che difettino i requisiti di certezza e liquidità del credito azionato;
P.Q.M.
rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo.
Crotone,06/06/2025
Il Giudice del lavoro
Alessia Vilei
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione lavoro
Giudice dott.ssa Alessia Vilei,
letto il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 807/2025 R.G.;
permesso che parte ricorrente rivendica nei confronti dell' il diritto alla percezione CP_1 dell'indennità sostitutiva per n. 52 giorni di ferie non godute oltre al pagamento degli straordinari, per la somma complessiva di € 25.855,52 (di cui € 11.846,50 a titolo di ferie maturate, non godute e non pagate -comprensiva di rivalutazione alla data del 30/11/2024- ed € 7.932,41 a titolo di ore di straordinario svolte e non pagate- comprensiva di rivalutazione alla data del 30/11/2024-);
ritenuto che tale accertamento necessiti di una prova rigorosa incompatibile con il presupposto della certezza del credito e con la sommarietà del giudizio monitorio attivato;
rilevato, altresì, che l'ammontare del credito azionato non può dirsi di facile determinazione, atteso che per la sua quantificazione si è reso necessario il ricorso a conteggi di parte, svolti sulla base di dati di non immediata verificabilità;
ritenuto, pertanto, che difettino i requisiti di certezza e liquidità del credito azionato;
P.Q.M.
rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo.
Crotone,06/06/2025
Il Giudice del lavoro
Alessia Vilei