Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 789/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 789/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. ZANARDI ROSSANA C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“Articolo 1
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza anagrafica dove gli stessi riterranno più opportuno, curando la comunicazione all'altro coniuge di ogni eventuale variazione. I coniugi si danno reciprocamente atto che il SI. previamente Pt_1
autorizzato dalla SI.ra , sin dalla data odierna di deposito del presente ricorso congiunto Pt_2
per separazione ha provveduto a trasferirsi altrove – sempre nel territorio del Comune di Cavezzo
(MO), via Dario Guerzoni n. 9/A –, asportando dall'abitazione familiare tutti i suoi effetti personali.
Articolo 2
(Affidamento condiviso dei figli ed e loro collocamento prevalente;
calendario di Per_1 Per_2
frequentazione dei genitori;
nulla osta reciproco a passaporto e carta d'identità internazionale)
2.1 Affidamento condiviso ed esercizio della responsabilità genitoriale. Assegnazione della casa familiare.
I figli minorenni ed vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, al fine di Per_1 Per_2
consentir loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, nonché di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi. La responsabilità genitoriale sarà, pertanto,
esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse per i figli minorenni in ordine all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali. Ciascun genitore, al contrario, eserciterà separatamente ed in modo esclusivo la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza con i figli. La figlia resterà collocata prevalentemente presso la madre, ove manterrà la residenza anche ai fini Per_2
anagrafici. L'abitazione familiare di Cavezzo (MO), via Papazzoni n. 7, pertanto, viene assegnata alla SI.ra , affinché vi continui ad abitare unitamente alla figlia minorenne Il figlio Pt_2 Per_2
al contrario, sarà prevalentemente collocato presso il padre, sempre nel Comune di Cavezzo Per_1
(MO), via Dario Guerzoni n. 9/A, ove prenderà la residenza anche ai fini anagrafici.
2.2 Frequentazione della madre con il figlio Per_1 I genitori reciprocamente convengono che il figlio stante l'età adolescenziale (quasi 16 anni) Per_1
dello stesso, nonché l'eSIua distanza tra le abitazioni di entrambi i genitori, si recherà e pernotterà
presso la madre infrasettimanalmente ogniqualvolta lo vorrà. I fine settimana saranno, invece,
alternati fra i genitori, a partire dal venerdì sera sino alla domenica sera. In ogni caso, è previsto il diritto/dovere di ciascun genitore di trascorrere con il figlio tre settimane, anche non Per_1
consecutive, durante le vacanze estive nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 15 settembre,
secondo il medesimo regime di cui al successivo paragrafo 2.3, lett. d).
2.3 Frequentazione del padre con la figlia Il padre potrà vedere, frequentare, nonché tenere Per_2
con sé la figlia ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita di Per_2
relazione della stessa e, comunque, previo accordo con l'altro genitore. In ogni caso, il diritto/dovere di stare e di frequentare la figlia, nonché di tenerla presso di sé, sarà regolato secondo il seguente calendario condiviso dai coniugi:
a) Infrasettimanalmente e nei week-end:
- A weekend alternati, dal venerdì sera dopo l'orario di cena sino alla domenica sera dopo l'orario di cena;
- Nella settimana seguente al weekend presso il padre: Presso l'abitazione materna, dal lunedì sino al rientro a scuola del mercoledì mattina, con impegno per la madre stessa ad accompagnare la figlia a scuola;
Presso l'abitazione paterna, dal ritorno a scuola del mercoledì, quando il padre stesso preleverà la figlia da scuola, sino al venerdì, quando inizierà il weekend di spettanza presso la madre;
- Nella settimana seguente al weekend presso la madre: Presso l'abitazione paterna, dal lunedì sino al rientro a scuola del mercoledì mattina, con impegno per il padre ad accompagnare la figlia a scuola;
Presso l'abitazione materna, dal ritorno a scuola del mercoledì, quando la madre stessa preleverà la figlia da scuola, sino al venerdì, quando inizierà il weekend di spettanza presso il padre;
b) Per le festività natalizie e di fine anno: - Ad anni alternati, nei giorni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Per la fine dell'anno 2025 (ed inizio anno 2026), i coniugi concordano che la figlia Per_2
trascorrerà i giorni dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
c) Per le festività pasquali:
- Il giorno di Pasqua ed i due precedenti con la madre, negli anni pari, e con il padre, negli anni dispari;
- Il Lunedì dell'Angelo ed i due successivi con il padre, negli anni pari, e con la madre, negli anni dispari;
d) Per le vacanze estive:
- Per tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, durante le vacanze estive nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 15 settembre. Al fine di consentire ai coniugi di organizzare i propri impegni di lavoro, unitamente al periodo da dedicare alle proprie personali ferie, gli stessi convengono che l'esatta cadenza di questo periodo dovrà essere concordata entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo in ordine alla decorrenza del periodo di vacanza da trascorrere con la figlia minorenne, la decisione in merito verrà assunta dalla madre negli anni pari e dal padre negli anni dispari. Per tale evenienza, il genitore cui spetta la scelta sarà tenuto a comunicare per iscritto all'altro il calendario fissato, entro e non oltre la data del 15 maggio dell'anno cui fa riferimento l'esercizio del diritto a pena di decadenza della facoltà in oggetto.
2.4 Interruzione del calendario “ordinario” nei periodi di vacanza Entrambi i genitori concordano nel ritenere che i periodi di vacanza (natalizia e di fine anno, pasquale, estiva) interrompono il regolare svolgimento della frequentazione infrasettimanale e del weekend tra il genitore e la figlia
Pertanto, in suddetti periodi di vacanza ciascun genitore non potrà né sollevare censure, né Per_2
richiedere il rispetto del regime di visita di cui al precedente capo 2.3, lettera a), né tantomeno richiedere il recupero delle giornate perse in forza delle suddette vacanze o festività.
2.5 Vacanze in luogo di villeggiatura Ogni genitore potrà trascorrere qualche giorno continuativo
(fino al massimo di una settimana nelle festività natalizie e di fine anno, e di tre giorni nelle festività pasquali) di vacanza in località di villeggiatura insieme ai figli, previo accordo con l'altro genitore.
In caso di disaccordo in ordine ai giorni da trascorrere con i figli, la decisione verrà assunta negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre con riferimento alle festività natalizie e di fine anno e, in ordine alle festività pasquali, negli anni pari dal padre e negli anni dispari dalla madre.
Prima della partenza, i genitori si obbligano reciprocamente a comunicare la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze (natalizie e di fine anno, pasquali ed estive) con i figli.
2.6 Spese relative alle vacanze in luogo di villeggiatura con i figli ed I costi inerenti alla Per_1 Per_2
villeggiatura dei figli ed come pure le spese per la frequentazione di corsi, nonché per Per_1 Per_2
le attività sportive e/o ludiche, che verranno eventualmente esercitati in occasione delle vacanze estive, pasquali ed invernali saranno a carico esclusivo del genitore con cui gli stessi trascorreranno il periodo di ferie.
2.7 Variazioni al calendario di cui all'articolo 2.3
Entrambi i genitori avranno cura di concordare eventuali variazioni o scambi di orario e di giorni di frequentazione della figlia minorenne, compatibilmente con le loro eSIenze organizzative e di lavoro, nonché nel rispetto delle abitudini scolastiche e di vita di relazione della figlia stessa. Inoltre,
i genitori si obbligano a collaborare affinché la gestione della figlia sia dai medesimi effettuata nel miglior modo possibile nel suo prevalente interesse. Qualora, per motivi di lavoro, i coniugi non possano tenere presso di sé la figlia nel fine settimana di propria spettanza, si impegnano reciprocamente a far recuperare all'altro il weekend perso nelle settimane immediatamente successive, compatibilmente ad altri pregressi impegni già eventualmente assunti. Qualora, nelle proprie giornate di competenza, per impegni non preventivamente concordati, il genitore incaricato non possa provvedere alla gestione della figlia, potrà/dovrà richiedere il supporto dell'altro genitore e/o della famiglia del medesimo, prima di ricorrere ad aiuti esterni o di terze parti.
2.8 I genitori si occuperanno del rispetto delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli nelle giornate in cui gli stessi saranno loro affidati. Sarà il genitore presso il quale, o con il quale, si troveranno i figli ad occuparsi, adoperarsi, nonché adattarsi, alle eSIenze, agli impegni extrascolastici e/o sportivi dei medesimi.
2.9 Entrambi i genitori cureranno di partecipare congiuntamente ad ogni ricorrenza e occasione importante per i figli, obbligandosi reciprocamente a darsi una preventiva ed esaustiva comunicazione dell'evento.
2.10 Nulla osta reciproco a passaporto e carta d'identità internazionale
I genitori si prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio, nonché al rinnovo, del passaporto e/o della carta d'identità, anche per espatrio a scopi turistici e culturali, in favore dei figli minorenni ed Per_1 Per_2
Articolo 3
(Concorso al mantenimento dei figli, spese straordinarie necessarie e voluttuarie)
3.1 Concorso al mantenimento ordinario della figlia Per_2
Il padre, SI. a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia Parte_1 Per_2
s'impegna ed obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro i primi dieci giorni di ogni Parte_2
mese, per dodici mensilità annue, la somma di euro 400,00= (diconsi quattrocento virgola zero zero)
mensili, mediante accredito sul conto corrente intestato alla SInora e che la medesima avrà Pt_2
cura di indicare, con piena decorrenza dalla prima mensilità successiva alla data di deposito del presente ricorso congiunto. Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata alla stregua della variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dall'anno successivo la data di pubblicazione dell'emananda sentenza. Il
SI. s'impegna ed obbliga, altresì, a provvedere al pagamento di tutte le utenze (luce, Parte_1
gas, rifiuti, linea internet, acqua, ecc.) afferenti all'abitazione familiare di Cavezzo (MO), via
Papazzoni n. 7, con esonero di qualsivoglia esborso a carico della SInora . Pt_2
3.2 Concorso al mantenimento ordinario del figlio Per_1
I genitori espressamente convengono che il mantenimento ordinario del figlio collocato in Per_1
misura prevalente presso l'abitazione paterna, sarà direttamente posto a carico del genitore con il quale, o presso il quale, si troverà nei rispettivi periodi di convivenza il figlio rinunciando Per_1
reciprocamente a richiedere il versamento di un contributo mensile al mantenimento dello stesso,
anche a titolo perequativo.
3.3 Concorso al mantenimento straordinario dei figli ed Per_1 Per_2
Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli ed verranno integralmente Per_1 Per_2
sostenute dal SI. nella misura del 100%, con impegno per lo stesso, in caso di spese Pt_1
sostenute dalla SI.ra , a rifondere alla stessa il relativo importo entro il termine di quindici Pt_2
giorni dall'esibizione dei documenti giustificativi degli oneri versati dalla SI.ra e intestati Pt_2
al/alla figlio/a minorenne. In particolare, fermo restando l'obbligo di esibizione della documentazione giustificativa, i genitori concordano nel ritenere che le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate o, viceversa, non concordate secondo il seguente schema che gli stessi espressamente dichiarano di condividere ed al quale integralmente si rimettono:
• Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• Spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• Spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
mensa;
• Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria;
• Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e post scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
3.4 Spese straordinarie che richiedono l'accordo preventivo
In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, mail, WhatsApp, fax, ecc.), dovrà
manifestare sia l'assenso, che un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio varrà quale consenso alla spesa.
Articolo 4
(Disposizioni fiscali)
I genitori espressamente convengono che i figli, qualora risultassero fiscalmente a loro carico, lo saranno nella misura del 50% ciascuno. L'importo dell'assegno unico universale per i figli verrà,
parimenti, suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Articolo 5
(Pattuizioni patrimoniali)
A sistemazione delle reciproche situazioni patrimoniali, a definizione delle questioni economiche discendenti dal matrimonio, di ogni rapporto di natura patrimoniale tra loro intercorrente, nessuno escluso, il SI. s'impegna ed obbliga a trasferire, come in effetti trasferirà, a propria Parte_1
cura e spese ed entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione, alla SInora la proprietà dell'autoveicolo Renault Trafic targato Parte_2
FD980GR, ogni azione, eccezione, pretesa, domanda e/o rivalsa sin d'ora rimossa e rinunciata al riguardo. La proprietà verrà trasferita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui il suddetto bene si trova. La promessa di trasferimento deve intendersi effettuata a carattere oneroso, anche se senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il trasferimento definitivo verrà attuato in esenzione da qualsiasi tributo, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 74/1987,
in quanto costituisce, per espressa dichiarazione dei coniugi ricorrenti, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione coniugale e condizione espressa del presente accordo.
Articolo 6
(Alimenti ed assegno di mantenimento)
Il SI. s'impegna ed obbliga a corrispondere, a titolo di mantenimento del coniuge, Parte_1
alla SInora un importo pari ad euro 800,00= (diconsi euro ottocento virgola zero Parte_2
zero) mensili, entro e non oltre il decimo giorno di ciascun mese, per dodici mensilità annue, con piena decorrenza dalla prima mensilità successiva al deposito del presente ricorso congiunto per separazione, alle coordinate bancarie che la medesima SI.ra avrà cura d'indicare. Pt_2
Articolo 7
(Spese ed oneri)
Gli oneri e le spese della presente procedura di separazione consensuale vengono concordemente posti ad esclusivo carico del SI. Parte_1
Articolo 8
(Accettazione delle condizioni)
I coniugi si dichiarano entrambi integralmente soddisfatti delle presenti condizioni che accettano e provvedono a sottoscrivere, dandosi reciprocamente atto di aver, con quanto sopra, risolto fra loro,
anche a titolo di transazione, ogni altra questione avente carattere economico-patrimoniale,
comprese eventuali ragioni di natura risarcitoria, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, di danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, biologico, morale ed assistenziale, patiti e patendi, sorti ed eventualmente maturati in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza matrimoniale, e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi –
anche altro e qui non previsto – titolo e/o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto previsto nelle pattuizioni di cui al presente ricorso congiunto. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione alle suestese condizioni, cui attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia contrattuale immediata e vincolante sin dalla data odierna di sottoscrizione del presente ricorso congiunto”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
(MO) il 14/09/1970 e nata a [...] il [...] Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CAVEZZO (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2013, atto n.5, Parte I serie -)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 14/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale