Ordinanza cautelare 19 gennaio 2023
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 04/05/2026, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02844/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05934/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 5934 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AN LL FE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Salvati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anacapri, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della “INGIUNZIONE N. 16717 DEL 30/09/2022 PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI” a firma de “IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO”, notificata all’odierno ricorrente il 3 ottobre 2022 (All. n. 1);
b) della “Diffida a sospendere lavori abusivi …”, “Prot. n. 16714 del 30/09/22”, a firma de “IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO”, notificata all’odierno ricorrente il 3 ottobre 2022 (all. n. 2);
c) della “ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI n. 16712 del 30/09/2022”, a firma de “IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO”, notificata all’odierno ricorrente il 3 ottobre 2022 (all. n. 3);
d) d’ogni altro provvedimento/atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso ai/dei suddetti provvedimenti/atti, comunque lesivo dei diritti/interessi del ricorrente, nessuno escluso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LL FE AN il 23/3/2023:
a) del c.d. silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accertamento di conformità del 23 novembre 2022, proposta dal ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del novellato D.P.R. 380/2001;
b) d’ogni altro provvedimento/atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso al/del suddetto c.d. silenzio-diniego, comunque lesivo dei diritti/interessi del ricorrente, nessuno escluso, compresi, in particolare, i provvedimenti/atti impugnati col ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
TT
Premetteva il ricorrente:
“In data 3 ottobre 2022, al Sig. DELLA FEMINA AN, odierno ricorrente, venivano notificati i/gli provvedimenti/atti di cui ai suddetti capi “a), b), c)” (rispettivamente, all. n. 1, all. n. 2, e all. n. 3), a mezzo dei quali si disponevano, contestualmente, << … l’immediata sospensione … >> (all. n. 2, e all. n. 3) e la demolizione (all. n. 1) dei << … lavori … eseguiti … >> nel Comune di Anacapri (Na), alla via Veterino, n. 8, << … IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, IN TOTALE DIFFORMITA’ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI … >>;
avverso tali atti/provvedimenti articolava le seguenti censure in diritto:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE - INOSSERVANZA DELL’ART. 27, CO. 3, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 (SS.MM.II.) - ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO DI POTERE. FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA MANIFESTA:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, co. 3, del novellato d.P.R. n. 380/2001, presupposto (unico, necessario, e legittimo) dell’ordine di sospensione dei lavori edili (presuntivamente) abusivi è la constatazione della loro esecuzione in corso da parte dei << … competenti uffici comunali … >>. In altre parole, a norma di legge, solo là dove l’Autorità pubblica dovesse accertare la realizzazione in itinere di opere edilizie (presuntivamente) abusive, avrà l’obbligo di sospenderne la prosecuzione. Ne consegue che, anche nel caso di specie, i/gli provvedimenti/atti di cui ai succitati capi “b)” (all. n. 2) e “c)” (all. n. 3), ai fini della loro legittimità, avrebbero dovuto fondarsi, esclusivamente, sul presupposto del riscontro della loro esecuzione in corso, all’atto del sopralluogo della locale Polizia municipale, mentre (…) i “contestati” lavori, al momento dell’accertamento (e/o, tutt’al più, in tempi, comunque, “vicini” ad esso) non erano in corso di esecuzione. Pertanto, emerge con chiarezza che la loro (disposta) sospensione era del tutto illegittima. Invero, come da qui a poco si dimostrerà, i “contestati” lavori sono, in realtà, opere edilizie risalenti a molto tempo prima dell’anno 1967. (…) Del resto, non si comprende come l’Amministrazione resistente, nell’ordinanza di sospensione ivi impugnata (all. n. 3, ultimo capoverso), possa affermare << … di disporre l’immediata sospensione dei lavori per meglio ponderare ed emettere, entro 45 giorni dalla data della presente ordinanza (rectius, il 30/09/2022), i provvedimenti definitivi … >>, e, contestualmente (cioè alla stessa data del 30/09/2022), senza quindi esperire alcuna attività istruttoria, emettere il provvedimento definitivo demolitorio (All. n. 1): è evidente, ancora una volta, che il procedimento che ha “portato” all’ingiunzione di demolizione sia caratterizzato da carenza assoluta di istruttoria, e che, pertanto, il provvedimento ablativo oggetto di impugnazione (All. n. 1) sia del tutto illegittimo;
II) ECCESSO DI POTERE - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE. MOTIVAZIONE INCONGRUA. MOTIVAZIONE PERPLESSA:
Nel caso di specie, il provvedimento di demolizione oggetto di impugnazione (All. n. 1) “appare” illegittimo per eccesso di potere, in quanto la motivazione posta a base dello stesso risulta insufficiente, incongrua e perplessa. Ed infatti, il Responsabile del Settore Tecnico della resistente Amministrazione, nell’ingiungere all’odierno ricorrente la demolizione di diverse << … opere edilizie abusive … >>, parla, indiscriminatamente, di lavori eseguiti << … IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI … >>, non specificando, invece, quale sia stata, tra le tre (cioè, tra l’assenza, l’integrale difformità, o le variazioni essenziali), l’ipotesi che, realmente, abbia motivato l’ingiunzione di demolizione. È evidente, quindi, che la motivazione a fondamento dell’ivi impugnata ingiunzione di demolizione rivela inadeguatezza istruttoria, rende di difficile comprensione i percorsi logici e le ragioni poste alla base del provvedimento assunto, e, soprattutto, manca di chiarezza circa le reali ragioni poste a fondamento del provvedimento:
III) VIOLAZIONE DI LEGGE - INOSSERVANZA DELL’ART. 31 DELLA LEGGE 17 AGOSTO 1942, N. 1150 - ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO DI POTERE. FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA MANIFESTA:
Con riguardo alla prima delle cinque fattispecie di << … opere edilizie abusive … >> contestate all’odierno ricorrente nell’ingiunzione di demolizione oggetto del presente gravame, vale a dire, solo per mera sintesi, il << … manufatto allo stato grezzo … internamente suddiviso in due ambienti … >>, ubicato in area esterna al centro urbano del Comune di Anacapri (All. n. 1), si evidenzia che tale << … manufatto … >> preesistesse non solo all’emanazione della legge 6 agosto 1967, n. 765 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 agosto 1967), ma, altresì, all’approvazione del D.M. 20 marzo 1951 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 1952). A tal riguardo si rammenta che mentre la legge n. 765/1967 (legge c.d. Ponte), “attraverso” l’art. 10, introduceva, per la prima volta nel “panorama” normativo italiano, l'obbligo di rilascio del titolo edilizio (allora denominato “licenza edilizia”) per le costruzioni realizzate anche al di fuori del perimetro del centro urbano, il D.M. 20 marzo 1951 (che spiegava i propri effetti solo a partire dalla metà dell’anno seguente) qualificava l’intero territorio del Comune di Anacapri << … di notevole interesse pubblico … >>, prevedendo, così, l’obbligo di concessione dell’autorizzazione paesaggistica per tutti i costruendi immobili.
In altre parole, se sull’intero territorio nazionale, solo a partire dal 1967, era richiesta, per tutte le opere edilizie da realizzarsi anche fuori dal centro, la “licenza edilizia”, limitatamente al territorio comunale anacaprese, solo a far data dalla metà dell’anno 1952, necessitava, per le nuove costruzioni, l’autorizzazione paesaggistica. Conseguentemente, nella fattispecie per cui è causa, il manufatto oggetto di “contestazione”, ubicato in area esterna al perimetro urbano, non può e non deve essere demolito, visto che, come da qui a poco si dimostrerà, risulta, con assoluta certezza, realizzato molto tempo prima dell’anno 1951 (rectius , almeno al 26 aprile 1939). Che l’immobile in questione fosse esistente già molto tempo prima della emanazione della legge n. 765/1967 (legge c.d. Ponte), e, addirittura, ancor prima della entrata in vigore del D.M. 20 marzo 1951, e che, conseguentemente, per la sua realizzazione non fosse richiesto alcun titolo edilizio “abilitante”, risulta provato, inconfutabilmente, dai seguenti 3 (tre) documenti, i quali, peraltro, si abbiano, qui, per integralmente trascritti e, quindi, considerati assurti a parte integrante del presente ricorso.
Primo tra tutti la “Relazione tecnica di fotointerpretazione” del 20 ottobre 2022, a firma del Colonnello A.A.r., Giancarlo Saporito [specialista qualificato in fotointerpretazione e in fotogrammetria presso la Scuola Interforze di Aerocooperazione (SAC) di Guidonia (RM) e l’International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC) di Enschede (Olanda)], nella quale, sulla base della documentazione pubblica sussistente, tra cui l’aereofotogrammetria presente negli archivi dell’Istituto Geografico Militare (I.G.M.) di Firenze, si conclude che alla data del 9 giugno del 1955 esistesse << … un manufatto di dimensioni leggermente superiori rispetto a quello attuale. >> (all. n. 5). Non da meno, un atto di divisione del 1954 (all. n. 6), a mezzo del quale, alla madre dell’odierno ricorrente, tale EL MA, veniva “assegnato”, proprio, il manufatto in questione, il quale, poi, con ulteriore atto di divisione del 1988 (all. n. 7), veniva attribuito all’odierno ricorrente.
In particolare, per quanto concerne l’atto di divisione del 1954 (all. n. 6), si evidenzia che la Sig.ra EL MA, madre dell’odierno ricorrente, riceveva la 2^ (seconda) delle 5 (cinque) quote in cui veniva suddivisa la proprietà dei di lei genitori, vale a dire dei nonni materni dell’odierno ricorrente (all. n. 6, pg. 37, 3^ rigo). Precisamente, in tale << II QUOTA >> era ricompreso proprio il manufatto in argomento, il quale, nella Relazione tecnica a firma del Geom. Mattia AN dell’11 novembre 1953 (allegata all’atto di divisione del 1954, formante parte integrante dello stesso, e denominata << … ALLEGATO N° 4318 LETTERA C . >> - si legga, a tal proposito, l’all. n. 6, da pg. 26 a pg. 38), veniva espressamente qualificato come <<fabbricato rurale non accatastato>> (all. n. 6, pg. 33, ult. capoverso).
Pertanto, vi è certezza, sulla base di quanto sinora detto, che tale manufatto esistesse alla data dell’11 novembre 1953, data in cui veniva firmata la succitata Relazione tecnica (all. n. 6, pg. 38). Ma vi è di più. Nella medesima Relazione tecnica si legge che << Dopo moltissime riunioni … si è giunti a una soluzione … >> (all. n. 6, pg. 32, 13^ rigo), e la qualcosa denota, senza “ombra” di dubbio, che già prima dell’11 novembre 1953 (cioè della data in cui la suddetta Relazione venisse firmata) si “discutesse” (anche) del manufatto in questione, il quale, quindi, sicuramente preesisteva anche a tale ultima data (rectius, all’11 novembre 1953).
Ma non è tutto. Essendo tale manufatto oggetto di divisione nell’anno 1954 (all. n. 6), a mezzo della quale, alla madre dell’odierno ricorrente (tale EL MA) e agli altri germani, venivano attribuiti i beni appartenuti ai loro genitori, tali EL UI e CO ER, << … deceduti ab intestato … >> (all. n. 6, pg. 2, ult. rigo), e risultando il primo dei due (cioè, EL UI) deceduto in Anacapri (Na) il 26 aprile 1939 (all. n. 8), è incontrovertibile che il manufatto in argomento (come, del resto, tutti gli altri oggetto della succitata divisione) esistesse, almeno, a tale data e cioè al 26 aprile 1939.
Si può, quindi, con assoluta certezza, concludere che il manufatto in questione fosse, comunque, stato costruito prima dell’anno 1952, e, sicuramente, fosse già esistente al 26 aprile 1939. È pur vero, però, che, benché nella predetta Relazione tecnica, con riferimento al manufatto in questione, si parli espressamente di <<fabbricato rurale non accatastato>> (all. n. 6, pg. 33, ult. capoverso), il Notaio rogante, nell’atto di donazione del 1954 (al quale era annessa tale Relazione), “appelli” il medesimo bene come <<porcile>>, ma è altrettanto “scontato” che il Notaio redigente sia “caduto” in errore dal momento che l’atto da lui redatto nel 1954, nell’individuazione dei beni da assegnare ai Sig.ri EL (tra cui la madre dell’odierno ricorrente), si basava, esclusivamente, sulla più volte citata Relazione, alla quale ultima, quindi, dovrà farsi riferimento per la corretta qualificazione del manufatto in argomento, che era (ed è) un <<fabbricato rurale non accatastato>>.
Chiaramente, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui il manufatto de quo venisse, erroneamente, qualificato come << … porcile … >>, esiste un’unica certezza e cioè la sua esistenza, almeno, al 26 aprile 1939.
Da non tralasciare è, infine, un’autodichiarazione del 3 agosto 2022, a firma di tale IE RL, il quale affermava di ricordarsi della esistenza di tale immobile sin dal 1972 (all. n. 9).
Riassumendo, la documentazione aereofotografica del 9 giugno 1955, gli atti di divisione del 1954 (con annessa Relazione tecnica dell’11 novembre 1953) e del 1988, e l’autodichiarazione del 3 agosto 2022, provano, inconfutabilmente, l’esistenza del manufatto in argomento molto tempo prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico per l’isola di Capri.
Al riguardo si rammenta che per il Consiglio di Stato l’onere di dimostrare che le opere eseguite rientrino «fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto». Tale prova, “aggiunge” il Supremo Consesso Giurisdizionale Amministrativo, può essere data anche per presunzioni, le quali dovranno essere precise, gravi, e concordanti, come lo sono, sicuramente, le aereofotogrammetrie, le relazioni tecniche, e le dichiarazioni di terzi (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8475; Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2018 n. 1391).
Nella fattispecie per cui è causa, quindi, sulla base della produzione prodotta dall’odierno ricorrente, vi è certezza della esistenza del “contestato” manufatto sin da prima dell’anno 1951, o meglio, almeno alla data del 26 aprile 1939.
È pur vero che l’odierno ricorrente, agli inizi del 2004 (all. n. 10), vista la vetustà del manufatto in questione, eseguiva, in buona fede, in assenza di D.I.A. (oggi SCIA), lavori di manutenzione straordinaria, oggettivamente necessari, ma è altrettanto vero che tali interventi (di manutenzione straordinaria e non comportanti alcun aumento di superficie e/o di volume, anzi, addirittura una riduzione come emerge dall’all. n. 5) non possano e non debbano essere causa di demolizione di un immobile, la cui preesistenza al 1951 (o, meglio, almeno alla data del 26 aprile 1939) risulta, assolutamente ed indiscutibilmente, dimostrata con prove certe ed inoppugnabili. Tutt’al più si potrebbe ordinare al ricorrente una riduzione in pristino del manufatto in argomento, quindi si potrebbe “imporre” al ricorrente di “riportare” tale immobile alla sua originaria “conformazione”, ma, comunque, vale la pena ricordare che, come risulta, inequivocabilmente, dal confronto tra il suo stato attuale e quello del 9 giugno 1955 (si legga, a tal proposito, la “Relazione tecnica di fotointerpretazione” – all. n. 5), ad oggi il manufatto contestato, addirittura, presenta dimensioni inferiori rispetto a quelle originarie.
Resta il fatto che, in data 23 novembre 2022 (all. n. 11), l’odierno ricorrente inoltrava alla resistente Amministrazione istanza di accertamento di conformità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 (ss.mm.ii.), e, contestualmente, istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 del D.lgs. 22 del 2004, le quali non potranno non essere accolte, non solo perché sussistono i requisiti di cui al novellato D.P.R. 380/2001, ma anche perché la tipologia di lavori eseguita agli inizi del 2004 (consistente nella manutenzione straordinaria e, addirittura, nella riduzione delle superfici utili e/o dei volumi, come emerge dalla aereofotogrammetria più volte citata) rappresenta uno dei pochi casi in cui è possibile ottenere l’autorizzazione paesaggistica postuma; ed infatti, a mente dell’art. 167, co. 4, del D. Lgs. n. 22/2004, << … L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. >>.
Si aggiunga che, come emerge dalla Relazione di parte (e dagli annessi documenti – all. nn. 11 e 12), anche per gli altri “minori” lavori edili “contestati” nella medesima ingiunzione di demolizione, quali, a titolo semplificativo, << … area cortilizia in battuto di cemento di circa mq. 18,00 …; area cortilizia in battuto di circa mq. 6,00 …; ulteriore area cortilizia in battuto di cemento di circa mq. 45 …; muratura di confine e contenimento in conci di pietra e malta cementizia … >> (All. n. 1), l’odierno ricorrente ha chiesto una SCIA in sanatoria e l’autorizzazione paesaggistica (all. n. 11), le quali dovranno essere lui rilasciate, trattandosi di lavori di edilizia libera di “basso impatto”, aventi “natura” di tipo tecnico e pertinenziale, che li rende inidonei, per la loro consistenza, a mutare lo stato dei luoghi e dunque a determinare una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio anche se in area assoggettata a vincolo paesaggistico.
Il Comune di Anacapri non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza n. 118 del 19.01.2023 la Sesta Sezione del T.A.R. respingeva la domanda cautelare avanzata dal ricorrente, e compensava le spese di fase, con la seguente motivazione:
“Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare in quanto gli atti impugnati sono volti alla demolizione di opere realizzate senza titolo e per ciò solo illegittime su un immobile di cui il ricorrente, peraltro, non riesce a dimostrare la certa epoca di realizzazione”.
Seguiva il deposito di un atto di motivi aggiunti, diretto all’impugnativa del provvedimento di diniego tacito su istanza di accertamento di conformità, precisato in epigrafe, nel quale il ricorrente, richiamato quanto già significato a mezzo del Ricorso c.d. principale, avendo presentato, in data 23 novembre 2022, al competente Ufficio comunale istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del novellato D.P.R. 380/2001 (All. n. 1), relativa alle “opere edilizie” oggetto di “contestazione” da parte del Comune di Anacapri, meglio descritte negli allegati nn. 1, 2, e 3 del ricorso introduttivo ed essendo, a norma dello stesso art. 36, in capo all’Amministrazione resistente, scaduto (il 22 gennaio 2023) il termine di giorni 60 per poter provvedere, impugnava il formatosi silenzio-rigetto per i seguenti motivi:
- I) VIOLAZIONE DI LEGGE - INOSSERVANZA DELL’ART. 31 DELLA LEGGE 17 AGOSTO 1942, N. 1150 - ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO DI POTERE. FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA MANIFESTA:
Il ricorrente ha diritto ad una S.C.I.A. in sanatoria in quanto le “opere edilizie” oggetto della istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del novellato D.P.R. 380/2001 (All. n. 1) preesistevano, come ampiamente dimostrato nel ricorso introduttivo e provato coi documenti ad esso allegati, non solo al 1967 (anno in cui fu introdotto l’obbligo di “licenza edilizia” per le costruzioni realizzate anche al di fuori del perimetro del centro urbano, come nel caso di specie) ma, addirittura, al 1951 (anno in cui il D.M. 20 marzo 1951, che avrebbe spiegato i propri effetti solo a partire dalla metà dell’anno seguente, qualificava l’intero territorio del Comune di Anacapri << ... di notevole interesse pubblico ... >>, prevedendo, così, l’obbligo di concessione dell’autorizzazione paesaggistica per tutti i costruendi immobili); tanto, per i motivi già espressi nella censura sub III) dell’atto introduttivo del giudizio, che s’abbiano qui per richiamati.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 16.04.2026, tenuta da remoto, il ricorso ed i motivi aggiunti erano trattenuti in decisione.
TT
Preliminarmente, rileva il OL (quanto all’impugnativa, azionata nell’atto introduttivo del giudizio, delle ordinanze di sospensione lavori, sub b) e c) dell’epigrafe), che, per tale parte, il ricorso è divenuto improcedibile, per s.d.i., stante la sopravvenuta emanazione dell’ordinanza di demolizione gravata sub a) dell’epigrafe, la quale che rende il ricorso - contro la reiterata sospensione dei lavori - ormai non più attuale, concentrandosi l’interesse di parte ricorrente sull’impugnativa di quest’ultima, quale provvedimento a carattere stabile, che vale a superare sul piano della lesività i provvedimenti di natura cautelare, emanati precedentemente, tipicamente destinati a conservare efficacia per il termine di gg. 45, e ciò come da avviso, ex art. 73 comma 3 c.p.a., dato in udienza e riportato a verbale.
Cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, 1/10/2019, n. 2087: “L'ordinanza di sospensione dei lavori consuma la sua efficacia nel termine di 45 giorni decorrenti dalla sua emanazione, ovvero a seguito dell'adozione di provvedimenti definitivi, quali l'ordine di demolizione; ne consegue che la sua impugnazione, quand'anche proposta prima del decorso dei 45 giorni dalla sua notificazione, è destinata a divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a motivo della postuma perdita di effetti”; conforme T.A.R. Marche, Sez. I, 11/12/2018, n. 770.
Ne consegue che non si rende necessaria la disamina della prima censura dell’atto introduttivo del giudizio, stante la rilevata improcedibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, del ricorso originario, in parte qua.
Quanto alla seconda censura, ed al preteso difetto di motivazione, nei termini riferiti in narrativa, dell’impugnata ordinanza di demolizione, sub c) dell’epigrafe, si rileva che la ivi dedotta, mancata specificazione, nella citata ordinanza, della causa fondante l’abusività delle opere ivi descritte (se, cioè, essa discendesse dall’assenza di permesso di costruire, dalla totale difformità o dalla accertata presenza di variazioni essenziali) non vale, tuttavia, a renderla illegittima, giacché: “L'ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, dove la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato, con la conseguenza che essa è già dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività” (Consiglio di Stato, Sez. I, 7/11/2023, n. 1419).
Passando all’esame della terza e centrale doglianza, espressa nell’atto introduttivo del giudizio (e replicata, pedissequamente, nei motivi aggiunti), osserva la Sezione che, da quanto risulta dalla narrativa, ed in assenza di integrazioni sul piano probatorio derivanti da attività difensiva del non costituito Comune di Anacapri, esisteva – quanto al contestato manufatto di mq. 31 e mc. 82 – inizialmente un porcile, che poi è stato modificato sostanzialmente, nel 2004: il ricorrente afferma, in particolare, che sarebbero stati posti in essere lavori di straordinaria manutenzione, per i quali sarebbe stata necessaria una semplice scia: “È pur vero che l’odierno ricorrente, agli inizi del 2004 (all. n. 10), vista la vetustà del manufatto in questione, eseguiva, in buona fede, in assenza di D.I.A. (oggi SCIA), lavori di manutenzione straordinaria, oggettivamente necessari, ma è altrettanto vero che tali interventi (di manutenzione straordinaria e non comportanti alcun aumento di superficie e/o di volume, anzi, addirittura una riduzione, come emerge dall’all. n. 5) non possano e non debbano essere causa di demolizione di un immobile, la cui preesistenza al 1951 (o, meglio, almeno alla data del 26 aprile 1939) risulta, assolutamente ed indiscutibilmente, dimostrata con prove certe ed inoppugnabili. Tutt’al più si potrebbe ordinare al ricorrente una riduzione in pristino del manufatto in argomento, quindi si potrebbe “imporre” al ricorrente di “riportare” tale immobile alla sua originaria “conformazione”, ma, comunque, vale la pena ricordare che, come risulta, inequivocabilmente, dal confronto tra il suo stato attuale e quello del 9 giugno 1955 (si legga, a tal proposito, la “Relazione tecnica di fotointerpretazione” – all. n. 5), ad oggi il manufatto contestato, addirittura, presenta dimensioni inferiori rispetto a quelle originarie”.
Quindi, osserva il Tribunale, la prospettiva del ricorrente è sostanzialmente la seguente: l’immobile (quello principale, il manufatto di mq. 31 e mc. 82) esisteva, ante 1967; nel 2004, sono stati eseguiti lavori di straordinaria manutenzione, in assenza di scia; l’immobile non potrebbe considerarsi sine titulo, perché di remota edificazione; le modifiche, apportate all’immobile nel 2004 rientrerebbero nell’area di applicazione della scia e, pertanto, non potrebbero essere attinte da demolizione, ma solo da sanzione pecuniaria (anche se il ricorrente non lo dice espressamente, deve ritenersi che in tal senso debba sostanziarsi la censura de qua).
Sta di fatto, però, che la consistenza dei lavori del 2004 è affidata solo alle asserzioni del ricorrente.
Non si sa precisamente cosa preesistesse effettivamente alle opere attinte da demolizione, pare un “fabbricato rurale non accatastato”, o un “porcile”. Ma non c’è prova della corrispondenza tra tali preesistenze e quanto accertato dal Comune (quanto all’edificio principale contestato). La pretesa a che il Comune, anziché ordinare la demolizione, avrebbe dovuto piuttosto disporre per la riduzione in pristino degli abusi all’originaria consistenza, è evidentemente priva di fondamento.
In tali sensi, opina il OL, va letta – e precisata – la sintetica motivazione, espressa nell’ordinanza che ha regolato la fase cautelare del giudizio (“Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare in quanto gli atti impugnati sono volti alla demolizione di opere realizzate senza titolo e per ciò solo illegittime su un immobile di cui il ricorrente, peraltro, non riesce a dimostrare la certa epoca di realizzazione”).
Tampoco può assumere valore dirimente la deduzione difensiva, per cui l’immobile preesistente ai lavori del 2004 sarebbe stato inferiore sul piano volumetrico, affermazione che, in sé sola considerata, nulla aggiunge alla riferita impossibilità – sulla base degli atti a disposizione del OL – di verificare in cosa si siano precisamente sostanziati i lavori del 2004, rispetto all’originaria consistenza del manufatto in questione.
Tra l’altro, e si tratta – beninteso – di considerazione dirimente, nella specie si tratta di zona vincolata paesaggisticamente (ci troviamo nel Comune di Anacapri). Per cui, in giurisprudenza, cfr. T.A.R. Napoli, n. 135 del 2025; T.A.R. Salerno, n. 2714 del 2023, C.d.S., n. 2990 del 2024, tutte sull’obbligo di adottare la demolizione per tutte le opere edificate siine titulo in area sottoposta a vincolo paesistico, a prescindere dal titolo edilizio astrattamente necessario ai fini della loro legittimazione: “In caso di vincolo paesaggistico, qualsiasi intervento idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica (con conseguente sanzione demolitoria in caso di titolo carente), e ciò anche quando trattasi di opere realizzabili mediante d.i.a; infatti, l'articolo 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano comunque costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico a prescindere dalla classificazione degli abusi valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, 7/01/2025, n. 135); “I provvedimenti che ingiungono la demolizione di opere abusive in area soggetta a vincolo paesaggistico in base all'art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 presuppongono puramente e semplicemente l'inizio o il completamento di opere abusive in area vincolata senza il pertinente titolo. Essi, pertanto, prescindono dalla natura dell'intervento, nel senso che possono essere adottati anche a fronte di opere soggette non già al permesso di costruire, bensì a d.i.a. (in seguito s.c.i.a.)” (T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, 23/11/2023, n. 2714); “La realizzazione di qualsiasi manufatto in una zona coperta da vincolo paesaggistico altera il pregresso stato dei luoghi e deve essere preceduta da autorizzazione paesaggistica. Ne deriva che l'amministrazione è obbligata ad adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano comunque costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico a prescindere dalla classificazione degli abusi valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 2/04/2024, n. 2990).
Del resto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, della circostanza secondo cui l’opera in questione non richiederebbe neppure l’autorizzazione paesaggistica, perché anteriore non solo all’emanazione della legge 6 agosto 1967, n. 765 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 agosto 1967), ma, altresì, all’approvazione del D.M. 20 marzo 1951 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 1952), che “spiegando i propri effetti solo a partire dalla metà dell’anno seguente, qualificava l’intero territorio del Comune di Anacapri << … di notevole interesse pubblico … >>”, prevedendo, così, l’obbligo di concessione dell’autorizzazione paesaggistica per tutti i nuovi edifici, non convince, essendo affidata: a) ad una relazione tecnica di fotointerpretazione” del 20 ottobre 2022, dalla quale, a tutto concedere, risulterebbe che “ alla data del 9 giugno del 1955 esistesse << … un manufatto di dimensioni leggermente superiori rispetto a quello attuale >>”; b) ad un atto di divisione del 1954 ed alla – ad esso allegata – “relazione tecnica a firma del Geom. Mattia AN dell’11 novembre 1953 ”, dalla quale, sempre a tutto concedere, emergerebbe che il manufatto principale era esistente alla data, appunto, dell’11 novembre 1953, di firma della citata relazione tecnica, risultando meramente congetturale il prosieguo dell’argomentazione predetta, vale a dire che “nella medesima Relazione tecnica si legge che << Dopo moltissime riunioni … si è giunti a una soluzione … >> (all. n. 6, pg. 32, 13^ rigo), e la qualcosa denota, senza “ombra” di dubbio, che già prima dell’11 novembre 1953 (cioè della data in cui la suddetta Relazione venisse firmata) si “discutesse” (anche) del manufatto in questione, il quale, quindi, sicuramente preesisteva anche a tale ultima data (rectius, all’11 novembre 1953)”; c) altrettanto congetturale appare l’ulteriore deduzione, secondo la quale “essendo tale manufatto oggetto di divisione nell’anno 1954 (all. n. 6), a mezzo della quale, alla madre dell’odierno ricorrente (tale EL MA) e agli altri germani, venivano attribuiti i beni appartenuti ai loro genitori, tali EL UI e CO ER, << … deceduti ab intestato … >> (all. n. 6, pg. 2, ult. rigo), e risultando il primo dei due (cioè, EL UI) deceduto in Anacapri (Na) il 26 aprile 1939 (all. n. 8), è incontrovertibile che il manufatto in argomento (come, del resto, tutti gli altri oggetto della succitata divisione) esistesse, almeno, a tale data, e cioè al 26 aprile 1939”.
L’immobile, ovviamente, di cui si tratta, è quello oggetto di accertamento, da parte del Comune di Anacapri, nel 2022: è relativamente ad esso, già oggetto di lavori nel 2004 – per stessa ammissione del ricorrente – che dovrebbe insomma provarsi l’assoluta identità, rispetto a quello preesistente, e di remota edificazione: ma tanto non risulta, evidentemente, provato in maniera idonea, con la conseguenza non può sottoscriversi – alla luce delle considerazioni che precedono – la “assoluta certezza” di cui il ricorrente ammanta l’affermazione, secondo la quale “il manufatto in questione era, comunque, stato costruito prima dell’anno 1952, e, sicuramente, era già esistente al 26 aprile 1939”.
Quanto, poi, alle ulteriori opere di cui all’ordinanza di demolizione, ovvero alle due aree cortilizie in battuto di cemento ed alla muratura “di confine e contenimento”, le quali il ricorrente afferma essere di natura meramente pertinenziale, è facile replicare che non può accedersi ad una visione atomistica, bensì occorre una visione complessiva ed integrata, degli abusi in questione (ex multis, T.A.R. Lombardia – Brescia, n. 730 del 2024).
Cfr. anche – da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. II, 4/02/2026, n. 939: “La valutazione dell'abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell'intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio; ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l'amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l'intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell'abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell'intervento”.
Con i motivi aggiunti, poi, il ricorrente impugna il silenzio – diniego sull’istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 T.U.Ed., e di conformità paesaggistica, presentata in relazione alle opere suddette. In primo luogo, già l’aver presentato istanza di sanatoria implica – com’è pacifico – il riconoscimento dell’edificazione sine titulo (è sin troppo facile rilevare che se l’immobile davvero preesisteva al 1967, o addirittura al 1952, non si comprende perché ne fosse chiesta, ciò nonostante, la sanatoria edilizia e paesaggistica). Di là dal valore implicitamente confessorio, insito nella presentazione dell’istanza in questione, in ogni caso le doglianze, espresse nell’atto di motivi aggiunti in questione, sono esattamente le stesse, formulate avverso l’ordinanza di demolizione, senza che il ricorrente tenti almeno di dimostrare il requisito della doppia conformità, che viceversa costituirebbe l’unico presupposto, normativamente da accertarsi nella specie. La tesi del ricorrente, cioè, è sempre quella, che per l’edificio principale non occorresse il rilascio di alcun titolo edilizio, e tampoco munirsi di autorizzazione paesaggistica, laddove le altre opere di cui s’è ordinata la demolizione, da parte del Comune di Anacapri, avrebbero avuto natura meramente pertinenziale, tesi per la cui confutazione valga quanto rilevato in precedenza.
Quindi vanno respinti sia il ricorso introduttivo (in parte qua), sia i motivi aggiunti.
Nulla deve disporsi, quanto alle spese di lite (attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Anacapri).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti, così provvede:
Dichiara in parte improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse e in parte respinge l’atto introduttivo del giudizio, nei sensi di cui in motivazione;
Respinge i motivi aggiunti.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO