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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/03/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1091 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
nata il [...] in [...], ivi residente in [...]9 n. 86-50 Parte_1
Apto.502, Bogotà D.C.;
nata il [...] in [...], residente in [...], Carrera 9 n. Parte_2
86-50 Apto.502, Bogotà D.C.;
nato il [...] in [...], ivi residente in [...]56#80- Persona_1
81 Apto. 14, Barranquilla;
nata il [...] in [...], ivi residente in Parte_3
Carrera 58 #79-295 Apto.3b, Barranquilla;
nato il [...] in [...], ivi residente in [...] Parte_4
Barranquilla 23-155, Puerto Colombia, Atlantico, in proprio ed unitamente alla madre
[...]
in rappresentanza dei figli minori di età, Controparte_1 Persona_2
nato il [...] in [...], nata il [...] in
[...] Persona_3
Colombia, nata il [...] in [...]; Parte_5
nata il [...] in [...], residente in 27760 Persona_4
E. Lakeview Dr, Aurora, Colorado (USA);
nata il [...] in [...], residente in 3883 Turquoise Parte_6
Way, Oakland (USA);
1 nato il [...] in [...], ivi residente in [...]77 # 55-125 Parte_7
Apto 8B, Barranquilla;
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Leopoldo Aperio Bella del Foro di Roma che li rappresenta e difende in virtù di procure notarili in atti;
-RICORRENTI-
E
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_2
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro presso i cui uffici siti alla Via G.
Da Fiore n. 34, domicilia;
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
Conclusioni: all'udienza del 10 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_2 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di , nato il [...] nel Comune Persona_5 di Scalea, provincia di Cosenza, come risulta dall' estratto per riassunto dell'atto di nascita dello stesso Comune (doc. 9), trasferitosi successivamente in Colombia, dove ha dato l'avvio alla nuova discendenza familiare italo-colombiana.
, figlio di e dopo aver vissuto i primi anni di vita in Italia Persona_5 Per_6 Persona_7
si trasferiva in Colombia, dove dalla sua unione con , nasceva il 6.02.1915 la figlia Persona_8
(si rammenta che in Colombia le persone vengono identificate con il Persona_9 cognome del padre e della madre) come risulta dall'atto di nascita e battesimo rilasciato dalla diocesi di Barranquilla (doc. n. 11).
contraeva matrimonio con e dall'unione Persona_9 Persona_10
coniugale nascevano il 3.11.1938 , il 21.04.1940 Persona_11 [...]
e il 1.10.1944 come risulta dagli atti di nascita, Persona_12 Persona_13
2 rilasciati dalla Repubblica della Colombia debitamente autenticati (doc. n. 12 atto di matrimonio e doc. n. 13, 14 e 15 atto di nascita). Persona_9
Successivamente dall'unione del primo dei suddetti figli (di ) Persona_9 [...]
con nasceva il 28.12.1962 Persona_11 Persona_14 [...]
, odierna ricorrente (doc. n. 16 atto di morte e doc. Parte_1 Persona_11
17 atto di nascita), la quale contraeva matrimonio con . Persona_15
Dall'unione coniugale nasceva il 15.06.2001 (doc. n. 18 atto di matrimonio Parte_2
, doc. n. 19 atto di nascita). Parte_1
Anche la seconda figlia (di ) contraeva Persona_9 Persona_12
matrimonio con e da tale unione coniugale nasceva il 24.03.1966 Controparte_3 [...]
, odierno ricorrente (doc. n. 20 atto di matrimonio Persona_1 [...]
, doc. n. 21 atto di nascita). Persona_12
Parimenti il terzo figlio (di ) contraeva Persona_9 Persona_13
matrimonio con e da tale unione coniugale nascevano il Controparte_4
16.08.1972 , il 18.06.1974 Parte_3 Parte_3 Parte_4
e il 25.07.1981 (doc. n. 22 atto di matrimonio
[...] Persona_4
, doc. n. 23, 24 e 25 atti di nascita). Persona_13
A sua volta, la prima dei suddetti figli (di ) Persona_13 Parte_3
contraeva matrimonio con e da tale unione
[...] Persona_16
coniugale nascevano il 14.05.1992 e il 21.01.1994 Parte_6 [...]
(doc. n. 26 atto di matrimonio , doc. n. 27 Parte_7 Parte_3
e 28 atti di nascita).
Infine, anche il secondo figlio (di ) Persona_13 Parte_4
contraeva matrimonio con e da tale unione coniugale
[...] Controparte_1
nascevano il 12.09.2007 , il 29.05.2010 Persona_2 Persona_3
e il 17.09.2016 (doc. n. 29 atto di matrimonio
[...] Parte_5 [...]
, doc. n. 30, 31 e 32 atti di nascita). Parte_4
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis deducendo che non si era mai naturalizzato colombiano, trasmettendo la cittadinanza italiana iure Persona_5
sanguinis alla figlia , nata il [...] e dalla quale la cittadinanza si è Persona_9
trasmessa iure sanguinis ininterrottamente fino ai ricorrenti.
3 Il si costitutiva in giudizio, contestando la domanda e chiedendo la Controparte_2
compensazione delle relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM depositava conclusioni non afferenti al giudizio in oggetto.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 10 marzo 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2.In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato nel Comune di Scalea, provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Colombia.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1 gennaio 1948 precisamente dall'avo Per_5
senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e trasmessa iure sanguinis alla figlia
[...]
, nata il [...]. Persona_9
In epoca antecedente all'intervento della Costituzione l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
4 Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e
25318 pubblicate il 24.08.2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal
1889 ed ai loro discendenti, la Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il 14.07.2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto:
-la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
-la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
-il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
-la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del
c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
5 Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di , loro avo italiano e per Persona_5
discendenza diretta derivante dalla figlia . Persona_9
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
nata il [...] in [...]; Parte_1
nata il [...] in [...]; Parte_2
nato il [...] in [...]; Persona_1
nata il [...] in [...]; Parte_3
nato il [...] in [...]; Parte_4
nato il [...] in [...]; Persona_2
nata il [...] in [...]; Persona_3
nata il [...] in [...]; Parte_5
nata il [...] in [...]; Persona_4
nata il [...] in [...]; Parte_6
nato il [...] in [...]; Pt_7 Parte_7
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 10 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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