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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/07/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1399/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1399/2021 R.G.L., avente a oggetto “infortunio in itinere”, promosso da
, con gli avv.ti Roberto Nastasi e Giuseppe Antonio Ferrara;
Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Sergio Alessi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato l'11 dicembre 2023, ha adito la presente sede per ivi Parte_1
sentire accertare di aver subito, in data 4 ottobre 2019, un infortunio sul lavoro da cui sarebbe derivata una condizione di inabilità permanente nella misura del 27%, comunque superiore alla percentuale del 13% già riconosciuta dall' . CP_1
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente riferisce che, il 4 ottobre 2019, mentre percorreva regolarmente la via Juvara in Gela alla guida del proprio ciclomotore Kawasaki (targa BW73797), è stato investito da un'Opel RS (targa FV129DV) e che, a seguito dell'incidente, avrebbe riportato, come attestato dal consulente tecnico di parte, le seguenti lesioni: “trauma cranico commotivo;
riduzione della fisiologica lordosi cervicale, frattura della costola sinistra, lesioni polmonari;
lesioni epatiche gravi;
fratture renali destra Pseudoemiperitoneo post-traumatico; aderenze viscerali;
lesioni articolari al ginocchio sinistro danno estetico, disturbo post-traumatico da stress (PTSD)”.
In ragione di ciò, ha chiesto la condanna dell'istituto convenuto alla corresponsione dell'indennizzo o della relativa rendita, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
1 Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso e confermando la CP_1
valutazione dell'inabilità permanente nella misura del 13%, già riconosciutagli con provvedimento del 14 gennaio 2021.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di prova documentale e la disposizione di
CTU medico-legale.
L'udienza del 7 maggio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato.
A tal riguardo, appare opportuno evidenziare che, in tema di malattie professionali, l'art. 3
D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1.
La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo in questione, nella parte in cui non prevede che
"l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Sul punto, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a
2 decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile
3 in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (C. Cass.
8271/1997; cfr. altresì C. Cass. 9048/2001, C. Cass. 14308/2006, C. Cass. 21825/2014, C. Cass.
19312/2004, secondo cui, in particolare “Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'Istituto assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte”).
Ebbene, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, occorre anzitutto evidenziare che non vi è contestazione tra le parti in merito alla sussistenza dell'infortunio professionale, già riconosciuto in via amministrativa dall' . CP_1
Oggetto del contendere è, pertanto, il conseguente grado di menomazione permanente dell'integrità psicofisica.
Per verificare la fondatezza della pretesa di parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico-legale; in particolare, con ordinanza del 22 maggio 2024, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico: “valuti il CTU, sulla base della documentazione in atti, nonché, se necessario, a seguito di visita medica personale, il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, conseguente alla malattia professionale già riconosciuta”.
A seguito di espletamento di consulenza tecnico-legale, le cui conclusioni sono integralmente condivise da questo decidente, è stato quindi accertato che “Si può affermare, con giudizio di buona probabilità, la patologia esiti di lacerazione epatica 4/5/ 8 segmento con suturazione;
esiti di lacerazione rene dx;
frattura 1° costa sx;
cicatrice chirurgica xifo-ombelicale-sovrapubica di circa
25 cm, eritematosa in parte cheloidea e con iniziale piccola ernia da piccolo laparocele in politrauma con contusioni multiple (codici 59, 218, 36, 125) con disturbi trofico sensitivi persistenti e limitazioni funzionali con quadro clinico tipico e sue conseguenze, derivante dalla esposizione all'infortunio in itinere del 04/10/2019 (..) Pertanto tali patologie sono da ricondursi a noxa professionale con complessivo danno biologico conseguente all'infortunio in questione ai sensi del D.Lgs. n. CP_1
38/2000 del 17% (diciassette percento).” (cfr. relazione depositata il 10 settembre 2024).
4 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente, in conseguenza dei postumi dell'infortunio occorsogli, al riconoscimento dell'indennizzo in rendita ex art. 13 D.lgs.
38/2000 nella misura complessiva del 17%, con la decorrenza, dalla data dell'infortunio.
Considerato che l'art. 16 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al 31 dicembre 1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C. Cost. 196/1993. La previsione di legge in esame, da ultimo, è stata confermata dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994).
3. Spese.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento del ricorso e in applicazione dell'art. 113
D.P.R. n. 1124/65, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, in conseguenza dell'infortunio professionale accertato, il diritto di parte ricorrente all'indennizzo in rendita per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 17%, a decorrere dal 4 ottobre 2019; condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente l'indennizzo in rendita CP_1
per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 17%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge, a decorrere dal 4 ottobre 2019; compensa le spese di lite;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Gela, 25 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1399/2021 R.G.L., avente a oggetto “infortunio in itinere”, promosso da
, con gli avv.ti Roberto Nastasi e Giuseppe Antonio Ferrara;
Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Sergio Alessi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato l'11 dicembre 2023, ha adito la presente sede per ivi Parte_1
sentire accertare di aver subito, in data 4 ottobre 2019, un infortunio sul lavoro da cui sarebbe derivata una condizione di inabilità permanente nella misura del 27%, comunque superiore alla percentuale del 13% già riconosciuta dall' . CP_1
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente riferisce che, il 4 ottobre 2019, mentre percorreva regolarmente la via Juvara in Gela alla guida del proprio ciclomotore Kawasaki (targa BW73797), è stato investito da un'Opel RS (targa FV129DV) e che, a seguito dell'incidente, avrebbe riportato, come attestato dal consulente tecnico di parte, le seguenti lesioni: “trauma cranico commotivo;
riduzione della fisiologica lordosi cervicale, frattura della costola sinistra, lesioni polmonari;
lesioni epatiche gravi;
fratture renali destra Pseudoemiperitoneo post-traumatico; aderenze viscerali;
lesioni articolari al ginocchio sinistro danno estetico, disturbo post-traumatico da stress (PTSD)”.
In ragione di ciò, ha chiesto la condanna dell'istituto convenuto alla corresponsione dell'indennizzo o della relativa rendita, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
1 Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso e confermando la CP_1
valutazione dell'inabilità permanente nella misura del 13%, già riconosciutagli con provvedimento del 14 gennaio 2021.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di prova documentale e la disposizione di
CTU medico-legale.
L'udienza del 7 maggio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato.
A tal riguardo, appare opportuno evidenziare che, in tema di malattie professionali, l'art. 3
D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1.
La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo in questione, nella parte in cui non prevede che
"l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Sul punto, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a
2 decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile
3 in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (C. Cass.
8271/1997; cfr. altresì C. Cass. 9048/2001, C. Cass. 14308/2006, C. Cass. 21825/2014, C. Cass.
19312/2004, secondo cui, in particolare “Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'Istituto assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte”).
Ebbene, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, occorre anzitutto evidenziare che non vi è contestazione tra le parti in merito alla sussistenza dell'infortunio professionale, già riconosciuto in via amministrativa dall' . CP_1
Oggetto del contendere è, pertanto, il conseguente grado di menomazione permanente dell'integrità psicofisica.
Per verificare la fondatezza della pretesa di parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico-legale; in particolare, con ordinanza del 22 maggio 2024, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico: “valuti il CTU, sulla base della documentazione in atti, nonché, se necessario, a seguito di visita medica personale, il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, conseguente alla malattia professionale già riconosciuta”.
A seguito di espletamento di consulenza tecnico-legale, le cui conclusioni sono integralmente condivise da questo decidente, è stato quindi accertato che “Si può affermare, con giudizio di buona probabilità, la patologia esiti di lacerazione epatica 4/5/ 8 segmento con suturazione;
esiti di lacerazione rene dx;
frattura 1° costa sx;
cicatrice chirurgica xifo-ombelicale-sovrapubica di circa
25 cm, eritematosa in parte cheloidea e con iniziale piccola ernia da piccolo laparocele in politrauma con contusioni multiple (codici 59, 218, 36, 125) con disturbi trofico sensitivi persistenti e limitazioni funzionali con quadro clinico tipico e sue conseguenze, derivante dalla esposizione all'infortunio in itinere del 04/10/2019 (..) Pertanto tali patologie sono da ricondursi a noxa professionale con complessivo danno biologico conseguente all'infortunio in questione ai sensi del D.Lgs. n. CP_1
38/2000 del 17% (diciassette percento).” (cfr. relazione depositata il 10 settembre 2024).
4 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente, in conseguenza dei postumi dell'infortunio occorsogli, al riconoscimento dell'indennizzo in rendita ex art. 13 D.lgs.
38/2000 nella misura complessiva del 17%, con la decorrenza, dalla data dell'infortunio.
Considerato che l'art. 16 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al 31 dicembre 1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C. Cost. 196/1993. La previsione di legge in esame, da ultimo, è stata confermata dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994).
3. Spese.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento del ricorso e in applicazione dell'art. 113
D.P.R. n. 1124/65, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, in conseguenza dell'infortunio professionale accertato, il diritto di parte ricorrente all'indennizzo in rendita per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 17%, a decorrere dal 4 ottobre 2019; condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente l'indennizzo in rendita CP_1
per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 17%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge, a decorrere dal 4 ottobre 2019; compensa le spese di lite;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Gela, 25 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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