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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 30/11/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona del giudice onorario dott.ssa IN IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1194/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Catia Lombardo e Angela Patelmo, giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Controparte_2
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma17 legge n. 69 del 2009 e redatta la sentenza alla luce del nuovo testo dell'art. 118 co. I disp. att. c.p.c., come novellato all'art. 52 co. V L. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, a norma del suo art. 58 - e precisandosi, in via preliminare, che la presente sentenza viene redatta con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” con la conseguenza che le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante, il presente giudizio trae origine dalla domanda, proposta con atto di citazione ritualmente notificato, con la quale l'attrice ha chiesto lo scioglimento della comunione sui beni immobili Parte_1
(terreni e fabbricati) indicati nell'atto introduttivo del giudizio.
1 Dichiarata la contumacia della convenuta sono stati concessi i termini ex art. 183 CP_3
c.p.c.
Di talchè rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni ed assegnata, infine, a questo decidente, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Ciò premesso la domanda di scioglimento della comunione non può essere accolta.
Ed invero, come rilevato con ordinanza del 31.03.2023, che questo decidente condivide pienamente, il giudizio di divisione, essendo diretto all'accertamento dell'appartenenza di determinati beni all'asse comune, presuppone l'appartenenza dei beni al de cuius.
Peraltro, al giudizio di divisione si applica, come a qualsiasi altro giudizio di cognizione ordinaria, il regime delle preclusioni relative al thema decidendum ed al thema probandum, senza possibilità di deroghe che possano giustificarsi solo in ragione della particolarità del giudizio.
L'applicazione del regime delle preclusioni spiega i suoi effetti anche in relazione al diverso profilo delle carenze documentali imputabili alle parti.
Ed invero, occorre innanzitutto che la parte fornisca la prova della titolarità dei beni di cui si chiede lo scioglimento della comunione, anche in relazione al carattere dell'attualità (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., 20 giugno 2006, n. 14109).
A tal fine non è sufficiente la denuncia di successione per comprovare ed individuare i soggetti della divisione, ma occorrono i titoli di provenienza (cfr. Cass. 1987, n. 5793 e Cass. 1995, n. 1484).
Occorre, inoltre, che la parte produca idonea e completa la documentazione ipocatastale, al fine di verificare l'eventuale esistenza di trascrizioni, ovvero iscrizioni, che impongano di integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori o degli aventi causa.
Segnatamente, intanto si può procedere alla divisione di beni in quanto si ha la certezza a) che le parti siano partecipi della comunione stessa;
b) che i beni facciano parte della comunione;
c) che i beni siano liberi da pesi e iscrizioni e ciò ai fini dell'eventuale integrazione del contraddittorio (necessario) nei confronti dei creditori opponenti di cui all'art. 1113, comma 1, c.c., giusta la previsione dell'art. 784 c.p.c. e, se del caso, della chiamata in causa (sia pur al limitato fine dell'opponibilità nei loro confronti della sentenza di divisione) dei creditori iscritti e di coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, giusta il disposto del terzo comma del citato art. 1113 c.c.
Parte attrice non ha assolto a tale onere di allegazione a suo carico, con la conseguenza che, in difetto della suddetta tempestiva produzione, è inammissibile in radice la domanda di divisione ereditaria.
In questo senso si richiama la pronuncia della Corte di Appello di Roma dell'11.07.2011 n. 2480 a tenore della quale <Nell'adìre il giudice per la divisione di comunione ereditaria, è indispensabile
2 l'allegazione alla domanda dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, quanto meno della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Ciò per consentire al giudice di verificare la presenza di condizioni ostative dell'azione divisoria, quali quelle afferenti alla sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, nonché
l'esistenza eventuale di altri litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) a norma degli artt. 1113 c.c e 784 c.p.c.- L'allegata dichiarazione di successione non prova la qualità per formulare domanda di divisione, né permette di accertare la integrità del contraddittorio e non compete al giudice di ordinare alle parti la produzione documentale o di conseguirla per CTU. In assenza di certezza sulla proprietà dei beni dell'asse ereditario, su eventuali loro vincoli o pregiudizi, come, pure, sulla integrità del contraddittorio, che solo una idonea documentazione potrebbe determinare, la domanda va dichiarata improponibile. (Nel caso di specie le mancate allegazioni comportano la indeterminabilità dei presupposti della domanda, sicché non può adottarsi alcuna statuizione in merito).>>.
Principi che questo giudice ritiene di condividere e del tutto pertinenti al caso in esame.
Nella fattispecie concreta, difatti, nonostante la concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., per le integrazioni istruttorie, parte attrice non ha versato in atti né i titoli di provenienza dei beni asseritamente in comunione con la convenuta, né la certificazione ipocatastale o l'atto notarile attestante le formalità relative alle iscrizioni e trascrizioni (a favore e contro) sugli immobili oggetto del giudizio (idonei a coprire il ventennio antecedente alla trascrizione della domanda di divisione) né la documentazione comprovante la regolarità urbanistica degli immobili, limitandosi a produrre certificazione catastale e dichiarazioni di successione, inidonee, com'è noto, a provare la proprietà, in capo al de cuius, dei beni in questione.
Né sussistono i presupposti per concedere una eventuale rimessione in termini – la cui istanza è stata peraltro tardivamente formulata - considerato, altresì, che parte attrice è rappresentata in giudizio congiuntamente e disgiuntamente da due difensori sicchè l'impedimento di uno non poteva essere ostativo al deposito della documentazione nei termini inutilmente scaduti.
Ed invero, l'omessa produzione della documentazione necessaria è nella specie ascrivibile alla stessa parte, che avrebbe potuto evitarla, attuando un comportamento diligente entro il maturarsi delle preclusioni di legge.
Quanto alle spese di lite, la natura del giudizio e della pronuncia che lo definisce, unitamente alla condotta della parte, giustifica la pronuncia di loro irripetibilità.
P. Q. M.
il giudice, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ogni altra questione assorbita,
- dichiara inammissibile la domanda di divisione formulata da Parte_1
3 - nulla sulle spese.
Così deciso in Enna, il 29 novembre 2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE
IN IA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona del giudice onorario dott.ssa IN IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1194/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Catia Lombardo e Angela Patelmo, giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Controparte_2
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma17 legge n. 69 del 2009 e redatta la sentenza alla luce del nuovo testo dell'art. 118 co. I disp. att. c.p.c., come novellato all'art. 52 co. V L. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, a norma del suo art. 58 - e precisandosi, in via preliminare, che la presente sentenza viene redatta con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” con la conseguenza che le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante, il presente giudizio trae origine dalla domanda, proposta con atto di citazione ritualmente notificato, con la quale l'attrice ha chiesto lo scioglimento della comunione sui beni immobili Parte_1
(terreni e fabbricati) indicati nell'atto introduttivo del giudizio.
1 Dichiarata la contumacia della convenuta sono stati concessi i termini ex art. 183 CP_3
c.p.c.
Di talchè rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni ed assegnata, infine, a questo decidente, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Ciò premesso la domanda di scioglimento della comunione non può essere accolta.
Ed invero, come rilevato con ordinanza del 31.03.2023, che questo decidente condivide pienamente, il giudizio di divisione, essendo diretto all'accertamento dell'appartenenza di determinati beni all'asse comune, presuppone l'appartenenza dei beni al de cuius.
Peraltro, al giudizio di divisione si applica, come a qualsiasi altro giudizio di cognizione ordinaria, il regime delle preclusioni relative al thema decidendum ed al thema probandum, senza possibilità di deroghe che possano giustificarsi solo in ragione della particolarità del giudizio.
L'applicazione del regime delle preclusioni spiega i suoi effetti anche in relazione al diverso profilo delle carenze documentali imputabili alle parti.
Ed invero, occorre innanzitutto che la parte fornisca la prova della titolarità dei beni di cui si chiede lo scioglimento della comunione, anche in relazione al carattere dell'attualità (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., 20 giugno 2006, n. 14109).
A tal fine non è sufficiente la denuncia di successione per comprovare ed individuare i soggetti della divisione, ma occorrono i titoli di provenienza (cfr. Cass. 1987, n. 5793 e Cass. 1995, n. 1484).
Occorre, inoltre, che la parte produca idonea e completa la documentazione ipocatastale, al fine di verificare l'eventuale esistenza di trascrizioni, ovvero iscrizioni, che impongano di integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori o degli aventi causa.
Segnatamente, intanto si può procedere alla divisione di beni in quanto si ha la certezza a) che le parti siano partecipi della comunione stessa;
b) che i beni facciano parte della comunione;
c) che i beni siano liberi da pesi e iscrizioni e ciò ai fini dell'eventuale integrazione del contraddittorio (necessario) nei confronti dei creditori opponenti di cui all'art. 1113, comma 1, c.c., giusta la previsione dell'art. 784 c.p.c. e, se del caso, della chiamata in causa (sia pur al limitato fine dell'opponibilità nei loro confronti della sentenza di divisione) dei creditori iscritti e di coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, giusta il disposto del terzo comma del citato art. 1113 c.c.
Parte attrice non ha assolto a tale onere di allegazione a suo carico, con la conseguenza che, in difetto della suddetta tempestiva produzione, è inammissibile in radice la domanda di divisione ereditaria.
In questo senso si richiama la pronuncia della Corte di Appello di Roma dell'11.07.2011 n. 2480 a tenore della quale <Nell'adìre il giudice per la divisione di comunione ereditaria, è indispensabile
2 l'allegazione alla domanda dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, quanto meno della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Ciò per consentire al giudice di verificare la presenza di condizioni ostative dell'azione divisoria, quali quelle afferenti alla sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, nonché
l'esistenza eventuale di altri litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) a norma degli artt. 1113 c.c e 784 c.p.c.- L'allegata dichiarazione di successione non prova la qualità per formulare domanda di divisione, né permette di accertare la integrità del contraddittorio e non compete al giudice di ordinare alle parti la produzione documentale o di conseguirla per CTU. In assenza di certezza sulla proprietà dei beni dell'asse ereditario, su eventuali loro vincoli o pregiudizi, come, pure, sulla integrità del contraddittorio, che solo una idonea documentazione potrebbe determinare, la domanda va dichiarata improponibile. (Nel caso di specie le mancate allegazioni comportano la indeterminabilità dei presupposti della domanda, sicché non può adottarsi alcuna statuizione in merito).>>.
Principi che questo giudice ritiene di condividere e del tutto pertinenti al caso in esame.
Nella fattispecie concreta, difatti, nonostante la concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., per le integrazioni istruttorie, parte attrice non ha versato in atti né i titoli di provenienza dei beni asseritamente in comunione con la convenuta, né la certificazione ipocatastale o l'atto notarile attestante le formalità relative alle iscrizioni e trascrizioni (a favore e contro) sugli immobili oggetto del giudizio (idonei a coprire il ventennio antecedente alla trascrizione della domanda di divisione) né la documentazione comprovante la regolarità urbanistica degli immobili, limitandosi a produrre certificazione catastale e dichiarazioni di successione, inidonee, com'è noto, a provare la proprietà, in capo al de cuius, dei beni in questione.
Né sussistono i presupposti per concedere una eventuale rimessione in termini – la cui istanza è stata peraltro tardivamente formulata - considerato, altresì, che parte attrice è rappresentata in giudizio congiuntamente e disgiuntamente da due difensori sicchè l'impedimento di uno non poteva essere ostativo al deposito della documentazione nei termini inutilmente scaduti.
Ed invero, l'omessa produzione della documentazione necessaria è nella specie ascrivibile alla stessa parte, che avrebbe potuto evitarla, attuando un comportamento diligente entro il maturarsi delle preclusioni di legge.
Quanto alle spese di lite, la natura del giudizio e della pronuncia che lo definisce, unitamente alla condotta della parte, giustifica la pronuncia di loro irripetibilità.
P. Q. M.
il giudice, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ogni altra questione assorbita,
- dichiara inammissibile la domanda di divisione formulata da Parte_1
3 - nulla sulle spese.
Così deciso in Enna, il 29 novembre 2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE
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