Sentenza 24 giugno 1998
Massime • 1
Il pubblico ministero non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame dolendosi esclusivamente in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto l'accoglimento del ricorso non potrebbe avere effetto ripristinatorio della misura cautelare, e avendo l'organo dell'accusa un interesse concreto e diretto alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza soltanto quando detta statuizione sia strumentale alla costituzione ovvero al mantenimento dello stato di privazione della libertà. D'altra parte, il pubblico ministero neppure ha un interesse contrario a quello dell'indagato in ordine all'accertamento della legittimità (o illegittimità) dell'ordinanza del tribunale del riesame per mezzo di una decisione irrevocabile idonea a fondare, ai sensi dell'art. 314, comma secondo, c.p.p., la tutela risarcitoria per la ingiusta detenzione, e in funzione preclusiva della stessa tutela risarcitoria: infatti la legittimazione sostanziale passiva in ordine a tale rapporto non compete al pubblico ministero ma allo Stato, in giudizio contenzioso nel quale l'inquirente è organo obbligatoriamente interveniente, titolare di un diritto di impugnazione connesso al particolare aspetto pubblicistico della controversia, ma avulso da una situazione di diritto sostanziale spettante solo alla Stato nel suo complesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/1998, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 24.6.1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " UG EL " N. 2386
3. " NG BR " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Trifone " N. 16556/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli nei confronti di TT IO NU, TU GI, RO IA, IO NI AG, BA IN, LO AN ed NI NI
avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli in data 17 febbraio 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso nei confronti di tutti gli indagati;
Udito il difensore Avv. IN Maiello del Foro di Nola e l'avv.to Domenico Ciruzzi che ha concluso come da note difensive. Osserva in
Fatto e diritto
Con ordinanza del 27.1.1998 il G.I.P. del tribunale di Napoli disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IO NU TT, IA RO, NI AG IO, IN BA ed NI NI e la misura degli arresti domiciliari nei confronti di GI TU e AN LO. L'indagine era scaturita dalle dichiarazioni spontanee rese da ER CC - titolare della società Italgest concessionaria del servizio di tesoreria di vari comuni, tra i quali SC, S. GI IA e Pompei, indagato in ordine al delitto di peculato aggravato, per essersi appropriato nel corso di vari anni, in danno dei predetti e di altri comuni, di un ammontare complessivo superiore ai sessantasei miliardi di lire --il quale aveva riferito, oltre sulle modalità delle appropriazioni e sui rapporti con funzionari della NC PO di OV (designata quale "banca aderente" al servizio di tesoreria), anche in ordine ai rapporti di corruttela intrattenuti con alcuni amministratori dei predetti comuni e con funzionari di essi.
In tale contesto l'accusa contestava a IA RO, nella qualità di assessore e successivamente di sindaco del comune di SC, ad NI NI, consigliere comunale ed assessore nel medesimo comune, e ad NI AG IO, già sindaco del comune di S. GI IA, di avere, nel periodo dal 1989 al 1992, accettato la promessa di somme di danaro, con il successivo versamento degli importi, da ER CC al fine di compiere atti contrari ai doveri di ufficio, consistenti nel favorire la società Italgest nella assegnazione della gestione del servizio di tesoreria, anche mediante distribuzione del danaro tra gli altri assessori e consiglieri.
A AN LO, ragioniere capo del comune di SC, veniva addebitato di avere, in cambio della omissione di controlli sulla regolarità della gestione del servizio di tesoreria da parte della società Italgest, accettato la promessa di assunzione del OT presso la stessa società da parte di ER CC, assunzione che veniva effettuata in data 2.12.1991. IN BA, sindaco del comune di SC, era indagato del delitto di corruzione continuata ed aggravata, per avere, in concorso con altre persone non identificate, accettato da ER CC, affinché omettesse atti dovuti di controllo sulla gestione del servizio di tesoreria nonché l'adozione di provvedimento di decadenza della società Italgest dal servizio ed affinché occultasse la documentazione dei modelli "56T" da trasmettere alla Tesoreria Provinciale - la somma complessiva di trecento milioni di lire, della quale viceversa il pagamento della metà; del delitto di illecito finanziamento di partito politico, per avere ricevuto, a tal fine, da ER CC l'importo complessivo di centocinquantamilioni di lire senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo sociale e senza che il contributo fosse iscritto in bilancio;
del delitto di peculato aggravato in concorso con ER CC, che agevolava nella appropriazione di danaro del comune, per il complessivo importo di oltre dieci miliardi di lire, al fine di commettere i reati di cui innanzi di corruzione di illecito finanziamento;
del delitto di falso per occultamento di atto pubblico, per non avere trasmesso, al fine di commettere il peculato in concorso col CC, la documentazione indicante i prelievi, dallo stesso indebitamente effettuati, di danaro del comune.
Nei confronti di NU TT e GI TU - entrambi sindaci di Pompei, il primo dal 24.9.1980 al 3.6.1988 e l'altro dal 4.6.1988, ed appartenenti al medesimo partito - si procedeva per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110. 319 e 321 c.p., per avere il TT, quale corrispettivo di atti contrari ai doveri d'ufficio consistenti nell'avere fatto ottenere alla società Italgest il contratto decennale di gestione del servizio di tesoreria del comune di Pompei, accettato la promessa di ER CC di versamento della somma di centoventi milioni di lire ogni anno a decorrere dal 27.12.1984, data di stipulazione del contratto in oggetto;
per avere il TT, in esecuzione del suddetto accordo, ricevuto, per gli anni dal 1985 al 1989, la somma complessiva di seicento milioni di lire, comprensiva anche dell'importo relativo al periodo in cui era sindaco GI TU, previa intesa con costui;
per avere il TT, ad integrazione del suddetto accordo, accettato la promessa del CC della ulteriore erogazione della somma annua di cinquanta milioni di lire, affinché il TU, che agiva in concorso, indebitamente accordasse la proroga del contratto di servizio di tesoreria per ulteriori cinque anni, a decorrere dalla prima scadenza del dicembre 1995, a fronte della mera disponibilità della società Italgest all'apertura degli uffici al pubblico per un altro giorno a settimana;
per avere il TT, alla presenza del TU e di intesa con costui, in esecuzione dell'illecito accordo integrativo, ricevuto la somma complessiva di lire un miliardo e centonovanta milioni, pari a lire centosettanta milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1996.
Sulle istanze di riesame degli indagati il tribunale di Napoli, con ordinanza deliberata il 17.2.1998 e depositata il 23.2.1998, annullava il provvedimento applicativo della misura cautelare nei confronti di tutti i ricorrenti e ne disponeva la immediata liberazione.
Il tribunale - con riferimento all'accusa complessiva contestata a IA RO, NI NI ed NI AG IO - considerava che la prima dichiarazione in merito di ER CC era lacunosa e generica, ancorché compatibile con riferimenti temporali non contraddittori. Riteneva che la seconda dichiarazione dello stesso (quella, cioè, posta a fondamento delle imputazioni) non conteneva alcuna giustificazione del motivo, per il quale nella prima il dichiarante aveva voluto coprire le responsabilità dell'IO; era clamorosamente errata circa l'epoca dell'incontro con il RO;
non teneva conto del fatto che le condizioni, cui il comune di SC si sarebbe dovuto attenere nell'indire l'appalto, erano state concordate, in una riunione dei capigruppo, addirittura nel novembre 1988. Concludeva nel senso che il racconto del CC non tanto doveva ritenersi privo di qualsiasi riscontro, che ne rafforzasse l'attendibilità; ma addirittura era in contrasto con gli elementi documentali e temporali acquisiti agli atti;
sicché la inattendibilità intrinseca del dichiarante, già evidenziata dalla lacunosità e dalla genericità della prima dichiarazione, risultava ancora confermata dalla inverosimiglianza degli ulteriori sviluppo narrati, essi pure connotati di contraddizioni (appropriazione da parte dell'IO di circa due terzi della somma;
rimostranze in proposito del RO;
inesistenza di un rapporto di parentela tra NI e Langella;
insussistenza di una attività di intermediazione dello stesso NI), nonché infirmata, comunque, dall'interesse del CC, in rapporto alla ingentissima entità dell'ammessa sua appropriazione, di offrire una giustificazione della destinazione delle somme sottratte e di coinvolgere amministratori e funzionari negli illeciti commessi, per ottenerne la solidale responsabilità risarcitoria nella sede civile. In relazione al delitto contestato a AN LO, il tribunale analogamente assumeva che il dato temporale dell'assunzione del OT sembrava smentire la dichiarazione del CC, la quale era anche priva di un riscontro significativamente forte (non essendo stata neppure confermata la circostanza, indicata dal dichiarante, della conoscenza del fatto da parte della dipendente CL NE) e logicamente non si conciliava con il fatto che l'indagato stesso aveva sempre effettuate le dovute verifiche, ordinarie e straordinarie, della gestione del servizio, quando, in epoca successiva alla vicenda oggetto di imputazione, aveva svolto le funzioni di sindaco del comune. Quest'ultimo rilievo - quando anche si fosse dovuto ammettere un quadro indiziario grave a carico del LO - comunque comportava, secondo conclusivo giudizio del tribunale, l'assoluta carenza di ogni esigenza cautelare e l'assenza del pericolo di reiterazione di condotte analoghe.
L'analisi delle dichiarazioni accusatorie del CC nei confronti di IN BO portava il tribunale a rilevare, ancora, aspetti non secondari di genericità e di palesi contraddizioni circa l'epoca dell'incontro con gli emissari dell'indagato; circa la causale della richiesta di finanziamento della campagna elettorale, elargito nel periodo maggio - giugno 1996 quando le elezioni si erano già tenute nell'aprile 1996; circa la inidoneità, quale riscontro, della mancanza del timbro protocollo sul modello "56T" del mese di maggio, dato che l'ufficio ragioneria del comune aveva inoltrato al collegio dei revisori una nota avente ad oggetto proprio la situazione di cassa presentata alla NC d'Italia relativamente al mese di maggio 1996, sicché il suddetto modello "56T" era nella disponibilità della ragioneria certamente in data precedente al 13 giungo 1996 e, perciò, nei termini consuetudinari era stato legittimamente inoltrato, onde nessun occultamento si era verificato. Pertanto, anche per IN BA il tribunale escludeva la sussistenza degli indizi gravi di reità. Anche per le posizioni di IO NU TT e di GI TU la parola accusatrice del CC era ritenuta dal tribunale incoerente ed illogica, trattandosi di una accusa debole e priva di qualsivoglia riscontro;
smentita dal fatto che tra i due indagati vi era stata una rottura completa dei rapporti anche sul piano personale (durata circa tre anni ed acuitasi in occasione delle elezioni del 1990 che li aveva visti avversari), incompatibile con una protratta loro intesa;
inconciliabile con il fatto che nessun profilo di illegittimità era dato riscontrare nella proroga quinquennale della concessione del servizio;
priva anch'essa di qualsiasi riscontro esterno.
Avverso la ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, il quale deduce la inosservanza e la erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 273 c.p.p., nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione dell'impugnato provvedimento, del quale chiede l'annullamento in quanto il giudice del riesame:
1. non aveva valutato che l'iniziale reticenza del CC nell'accusare l'IO era giustificata dal fatto che costui era vicino ad un gruppo camorristico, che aveva sostenuto l'elezione a sindaco del dichiarante, onde non vi era stato alcun suo repentino ripensamento;
2. non aveva attribuito valenza di riscontro esterno alla esatta indicazione, da parte del CC, dell'incarico effettivamente svolto da ciascun indagato;
3. non aveva valutato, peraltro verso, che i fatti notori delle cariche ricoperte dagli indagati erano facilmente acquisibili circa l'elemento del periodo di tempo nel quale erano state svolte, per cui l'erroneo riferimento temporale da parte del CC non poteva costruire sintomo di intrinseca inattendibilità delle relative sue dichiarazioni;
4. non aveva valutato, come elemento di conferma del coinvolgimento nella corruzione di tutte le forze politiche rappresentate in seno al consiglio comunale di SC, il fatto che vi fosse stata una convergenza delle stesse, a seguito della riunione dei capigruppo, nel fissare le condizioni dell'appalto del servizio di tesoreria;
5. aveva illogicamente ipotizzato un interesse del CC alle accuse, in rapporto ad un coinvolgimento degli accusati e responsabilità civile a titolo restitutorio e ad una attenuazione del peculato a suo carico, senza considerare che nessuno degli accusati aveva mai lamentato il reato di calunnia in suo danno;
6. non aveva valutato che in data 2.12.91 era stata soltanto formalizzata l'assunzione del OT di AN LO, avvenuta di fatto già alcuni mesi prima, e che l'assenza di accuse a carico dello stesso LO, nel periodo in cui costui era stato assessore alle finanze, confermava che il CC non dimostrava alcun accanimento contro i suoi accusati.
7. aveva espresso, quanto alla posizione di IN BA, una motivazione basata su argomentazioni logiche e conseguenziali, ma fondata su dati di fatto completamente erronei;
8. aveva ammesso di rilevare - in ordine alle vicende del comune di Pompei riferite a TT e TU - che le dichiarazioni dei CC erano state lo sviluppo, in più articolata enunciazione, del primo racconto e che il riscontro documentale all'accusa doveva essere ravvisato nel contratto integrativo di proroga del 1990, per ottenere il quale vi era stata il versamento del compenso corruttivo ulteriore di cinquanta milioni di lire per ciascun anno. Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per il rigetto del ricorso del P.M. nei confronti di tutti gli indagati. La difesa, anche con le memorie di replica degli avvocati Ciruzzi e Montone, ha chiesto declaratoria di inammissibilità della impugnazione.
Tanto premesso, osserva, innanzitutto, questo giudice di legittimità che deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, la impugnazione del P.M. ricorrente nei confronti di AN LO, in quanto - vertendo la medesima soltanto in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sotto il profilo del vizio di violazione di legge dell'art. 273 c.p.p. e del difetto di motivazione, rispetto a decisione del tribunale del riesame, che per il suddetto indagato ha escluso, altresì, la esistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 stesso codice - l'accoglimento del ricorso, comunque, non avrebbe potuto comportare il ripristino degli effetti della misura cautelare coercitiva, ripristino nel quale si esaurisce il contenuto e l'oggetto della domanda cautelare, quale espressione della pretesa spettante all'organo dell'accusa, cui, a differenza dell'indagato, deve riconoscersi un interesse concreto e diretto alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza soltanto quando detta statuizione è strumentale alla costituzione, ovvero al mantenimento, dello stato di privazione della libertà.
Infatti, se l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronunzia in sede di riesame sulla legittimità dell'ordinanza, che ha disposto la custodia cautelare, permane anche nel caso di revoca "medio tempore" della misura, in quanto la pronuncia inoppugnabile di annullamento di essa, adottata nel procedimento incidentale "de libertate", costituisce decisione irrevocabile, idonea a fondare, ai sensi dell'art. 314, 2^ comma, c.p.p., il diritto dell'indagato stesso ad ottenere la tutela risarcitoria per la ingiusta detenzione (Cass. pen., Sez. Un., 8 novembre 1993, n. 20, ric. Durante, m. CED 195.355), un interesse all'accertamento contrario, in funzione di una pronuncia preclusiva della tutela risarcitoria suddetta, non è collegabile ad una legittimazione passiva del P.M., in senso sostanziale, detto interesse contrario essendo, invece, dello Stato, cui la istanza risarcitoria deve essere notificata in persona del Ministro del tesoro (artt. 315, 643 e 646 c.p.p.), in giudizio contenzioso nel quale il P.M. è organo obbligatoriamente interveniente, titolare di un diritto di impugnazione connesso al particolare aspetto pubblicistico della controversia, ma avulso da una situazione di diritto sostanziale, come tale spettante solo allo Stato (conferma ne è l'argomento ex art. 647 c.p.p.). La impugnazione del P.M. deve, invece, essere rigettata nei confronti di tutti gli altri indagati, poiché essa si basa su motivi taluni infondati ed altri costituenti censure in punto di fatto dell'impugnato provvedimento, inammissibili in questa sede di legittimità.
La dedotta violazione dell'art. 273 c.p.p., quanto alla pretesa sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, costituisce motivo di impugnazione infondato, in quanto correttamente il giudice di merito - secondo quanto risulta dalla lettura completiva dell'ordinanza genetica della misura cautelare e del provvedimento reso dal tribunale in sede di riesame - ha interpretato la norma, in tema di dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetto coimputato o imputato di reato connesso, nel senso che la necessità di riscontri oggetti esterni deve riguardare le dichiarazioni di un soggetto che sia stato ritenuto intrinsecamente attendibile, con la ulteriore precisazione che, a fronte della intrinseca debolezza dell'accusa del CC, sarebbe occorso che il riscontro esterno - pur non dovendo nella materia cautelare essere del tipo cd. individualizzante - avesse assunto frequente e specifico valore di conferma. In relazione a quanto innanzi, è chiaro che uno specifico valore di conferma non può certamente derivare dalle indicazioni fornite dal CC circa le cariche pubbliche, ricoperte dagli indagati da lui accusati, e circa le funzioni, che, nell'ambito dei vari enti territoriali comunali, svolgevano altri soggetti, pure coinvolti da accuse del medesimo contenuto.
Trattasi, infatti, di circostanze conosciute, integranti addirittura il concetto di notorio specie per una persona, quale il CC, che con gli stessi, per l'attività che svolgeva di tesoriere comunale, era costretto ad avere rapporti ufficiali, onde non può venire in rilievo, sotto tale aspetto, la circostanza dedotta sub 2 dal P.M. ricorrente, ne' assumere significato di interna contraddittorietà il fatto - di cui sub 2 della impugnazione - che il CC sia incorso in errori circa il periodo di tempo della carica pubblica di alcuni indagati, giacché, proprio la quasi notorietà della circostanza, porta ad escludere errori marchiani, per cui se in errore è incorso il dichiarante, ciò è la riprova della scarsa sua attendibilità.
Quanto alle altre censure, svolte dal P.M. ricorrente da sub 4 a sub 8, deve rilevare questo giudice di legittimità che con esse si sollecita un riesame anche del merito delle vicende emerse, attraverso una rilettura ed una interpretazione degli accadimenti e delle indagini acquisite diversa da quella che, con valutazione corretta informata ai canoni della logica e della ragionevolezza, ha compiuto il tribunale del riesame.
In particolare:
a) è apodittica l'argomentazione del P.M. secondo cui, avendo tutte le forze politiche rappresentate in comune fissato d'accordo le condizioni cui doveva corrispondere il contratto di assunzione del Servizio di tesoreria, da ciò dovrebbe trarsi la conclusione che realmente una intesa corruttoria avesse coinvolto tutti gli esponenti ed i componenti dei diversi gruppi consiliari;
b) è tutt'altro che illogico ipotizzare un interesse del CC alle accuse in rapporto ad una sua attenuazione di responsabilità, sia di natura penale che di natura civile;
mentre è pretestuoso affermare che la semplice omessa denuncia del CC per calunnia, da parte degli accusati, debba significare, per ciò solo, ammissione della fondatezza dell'accusa medesima;
c) la dichiarata inammissibilità del ricorso del P.M. nei confronti del LO, rende irrilevante, nei confronti degli altri indagati, l'esame del rilievo sub n.
6 - riferito alla assunzione all'impiego del OT dello stesso LO in epoca precedente a quella indicata, di mera ratifica formale - giacché la eventuale credibilità sul punto del CC non varrebbe anche per le altre sue dichiarazioni, dovendosi anche in questo caso richiamarsi il principio della cd. frazionabilità della chiamata in correità;
d) tutto quanto esposto dal P.M. ricorrente circa la posizione di IN BA costituisce una diversa ricostruzione della vicenda, che, per quanto plausibile e logicamente sostenibile, non rende quella diversa, indicata dal giudice di merito, inficiata da incongruenze manifeste ed illogicità palesi;
e) il limite della censura, di cui sub 8, è costituito dal fatto che il P.M. ricorrente pretende di assegnare carattere di riscontro oggettivo, ex art. 192, 3^ comma, c.p.p., all'avvenuta stipulazione della proroga di durata, per altri cinque anni, dell'appalto, laddove, nel contesto dell'accusa, la circostanza assume, a riguardo, un significato neutro.
P.T.M.
Dichiara la inammissibilità del ricorso nei confronti di LO AN e rigetta il ricorso stesso nei confronti degli altri indagati.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 1998